CA
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 24/07/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1350/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Roberto Rivello Presidente
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore
Dott. Andrea Giovanni Melani Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1350/2021 promossa da res.te in CA LL (CN), C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Bertelli e Renzo Colombaro
APPELLANTE
Contro
res.te in SA IA d'AL (CN), C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Bertolino (PEC :
) Email_1
APPELLATA
Contro
res.te in ON d'AL (CN), C.F. Controparte_2 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Bertolino (PEC :
) Email_1
APPELLATO CONTRO
res.te in CA LL (CN), C.F.: , CP_3 CodiceFiscale_4
rappresentato e difeso dagli avv.ti Dario Gramaglia (PEC :
e Luisa Dabbene (PEC: Email_2
) Email_3
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 787/2021 del Tribunale di Asti, pubblicata in data 12/10/2021
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, piaccia alla Corte d'Appello
Eccellentissima, in totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Asti n. 787/2021, resa nel contraddittorio delle parti nel giudizio RG 2140/2019 nella Camera di Consiglio del
23.9.2021, pubblicata il 12.10.2021 e notificata il 15.10.2021 ed in accoglimento del presente appello e previa ammissione delle istanze istruttorie sopra formulate,
nel merito e in via principale:
accertare negativamente la provenienza della scrittura testamentaria del sig. , datata Persona_1
11.5.2015 e della scrittura modificativa del 11.11.2016 pubblicata con verbale del Notaio di AL del 3.6.2018; Persona_2
per l'effetto dichiarare la nullità della scrittura testamentaria del sig. , datata Persona_1
11.5.2015 e della scrittura modificativa del 11.11.2016 pubblicata con verbale del Notaio di AL del 3.8.2018 e dichiarare aperta la successione ab intestato con ogni Persona_2
effetto di legge;
con vittoria di spese, compensi professionali ed ogni altro diritto fatto salvo del doppio grado del giudizio.
Salvis iuribus
Per la parte appellata : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
previa ogni meglio vista declaratoria e/o statuizione,
in via principale:
respingere l'appello avversario e ogni avversaria domanda siccome infondati per le ragioni esposte in atti e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza appellata;
in subordine, in via di appello incidentale condizionato alla denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, dell'impugnazione attorea e, dunque, alla denegata ipotesi di riforma della sentenza di primo grado:
in via preliminare e/o pregiudiziale:
accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, nonché documentate in atti, l'improcedibilità
e/o inammissibilità del giudizio instaurato dall'attore Sig. , dell'avversaria azione Parte_1
e di ogni avversaria eccezione e/o domanda, ai sensi dell'art. 590 c.c., avendo lo stesso dato conferma e volontaria esecuzione alle disposizioni testamentarie di cui alla scheda testamentaria olografa dell'11.05.2015 e di cui alla successiva scheda testamentaria olografa dell'11.11.2016; accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, nonché documentate in atti, l'improcedibilità
e/o inammissibilità del giudizio instaurato dall'attore Sig. , dell'avversaria azione Parte_1
e di ogni avversaria eccezione e/o domanda, per carenza di legittimazione ad agire in capo all'attore ai sensi dell'art. 590 c.c., avendo lo stesso dato conferma e volontaria esecuzione alle disposizioni testamentarie di cui alla scheda testamentaria olografa dell'11.05.2015 e di cui alla successiva scheda testamentaria olografa dell'11.11.2016; per l'effetto, dichiarare improcedibile e/o inammissibile il giudizio instaurato dal sig. Pt_1
, l'avversaria azione e ogni avversaria eccezione e/o domanda, mandando assolta la
[...]
sig.ra da ogni avversaria pretesa;
Controparte_1
nel merito, in via principale:
respingere, per le ragioni tutte esposte in atti, nonché documentate in atti, ogni avversaria domanda ed eccezione, giacché destituite di fondamento;
per l'effetto, confermare l'autenticità della scheda testamentaria olografa del Sig. Persona_1
datata 11.05.2015 e della scheda testamentaria olografa del Sig. datata 11.11.2016; Persona_1
per l'effetto, mandare assolta la sig.ra da ogni avversaria domanda o pretesa;
Controparte_1 nel merito, in via subordinata e riconvenzionale, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, della domanda di nullità svolta dall'attore sig. : Parte_1
accertare e dichiarare, per le ragioni tutte esposte in atti, nonché documentate in atti, la piena validità del legato previsto a favore della sig.ra nella scheda testamentaria Controparte_1
olografa dell'11.11.2016, nella parte in cui il de cuius Sig. dispone: "dichiaro di Persona_1
voler lasciare soltanto a mia cugina tutti i fabbricati Sia il nuovo sia il Controparte_1
vecchio in Trezzo LL Via Naranzana n.25-26" (doc.
5.3 fascicolo appello CP_1
, con ogni consequenziale pronuncia e declaratoria.
[...]
in ogni caso:
- con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio
Per la parte appellata Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
previa ogni meglio vista declaratoria e/o statuizione,
in via principale:
respingere l'appello avversario e ogni avversaria domanda siccome infondati per le ragioni esposte in atti e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza appellata;
in subordine, in via di appello incidentale condizionato alla denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, dell'impugnazione attorea e, dunque, alla denegata ipotesi di riforma della sentenza di primo grado:
in via preliminare e/o pregiudiziale:
l'improcedibilità e/o inammissibilità del giudizio instaurato dall'attore Sig. , Parte_1
dell'avversaria azione e di ogni avversaria eccezione e/o domanda, ai sensi dell'art.590 c.c., avendo lo stesso dato conferma e volontaria esecuzione alle disposizioni testamentarie di cui alla scheda testamentaria olografa dell'11.05.2015 e di cui alla successiva scheda testamentaria olografa dell'11.11.2016;
- accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, nonché documentate in atti,
l'improcedibilità e/o inammissibilità del giudizio instaurato dall'attore Sig. , Parte_1
dell'avversaria azione e di ogni avversaria eccezione e/o domanda, per carenza di legittimazione ad agire in capo all'attore ai sensi dell'art.590 c.c., avendo lo stesso dato conferma e volontaria esecuzione alle disposizioni testamentarie di cui alla scheda testamentaria olografa dell'11.05.2015 e di cui alla successiva scheda testamentaria olografa dell'11.11.2016;
- per l'effetto, dichiarare improcedibile e/o inammissibile il giudizio instaurato dal sig. Pt_1
, l'avversaria azione e ogni avversaria eccezione e/o domanda, mandando assolto il sig.
[...]
da ogni avversaria pretesa;
Controparte_2
nel merito, in via principale:
respingere, per le ragioni tutte esposte in atti, nonché documentate in atti, ogni avversaria domanda ed eccezione, giacché destituite di fondamento;
per l'effetto, confermare l'autenticità della scheda testamentaria olografa del Sig. Persona_1
datata 11.05.2015 e della scheda testamentaria olografa del Sig. datata 11.11.2016; Persona_1
per l'effetto, mandare assolto il sig. da ogni avversaria domanda o Controparte_2
pretesa; in ogni caso:
- con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio"
Per parte appellata CP_3
Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in via preliminare:
dichiarare l'appello inammissibile per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
in via pregiudiziale:
in accoglimento dell'eccezione formulata in primo grado ed espressamente riproposta in appello, dichiarare improcedibile la domanda ai sensi dell'art. 590 c.c.
nel merito:
respingere l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto e, per Parte_1
l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Asti oggetto di impugnazione.
Porre definitivamente a carico dell'appellante le spese liquidate al CTU Dott.ssa Per_3
con decreto 3.4.2024.
[...]
Con il favore delle spese, competenze e onorari di causa, anche del presente grado di giudizio, comprese le spese del CTP Dott. . Persona_4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 10.06.2019 il sig. evocava in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Asti i sigg.ri e , chiedendo Controparte_1 Controparte_2 CP_3
che venisse accertata negativamente la provenienza della scrittura testamentaria del Sig. Per_1
, de cuius, datata 11.05.2015, assumendone la non autenticità in quanto “manifestamente
[...] scritta da diverse mani” ed allegando all'uopo perizia grafologica redatta dal proprio consulente di parte Dott. con conseguente dichiarazione di nullità della medesima e della Per_5 successiva scrittura, ritenuta modificativa e/o integrativa, dell'11.11.2016.
In particolare, il primo testamento dell'11.5.2015 così statuiva:
“Mio testamento
nato a [...] Persona_1
LL il 16-7-1924 – nomino
eredi:
per 5/12 (figlio di mio qugino CP_3
IO
per 1/12 mio Cugino NG
per 4/12 Controparte_1
nato a [...] [...]
Per 2-12 , nato a [...]
Momticello d'alba 5-4-1960
Neive 11 maggio 2015 firma ”. Persona_1
Il secondo testamento dell'11.11.2016 presentava, invece, il seguente contenuto
“Oggi 11-11-2016 io IA Per_1
--------------------- dispongo dei
modificare il testamento fatto il 11-5-
---------------------------------- 2015 e dichiaro di voler lasciare soltanto
a mia qugina VA
NN tutti i fabbricati
Sia il nuovo sia il vecchio
In Trezzo LL Via Naranzana
n. 25-26
confermo che la divisione per
quote fatta nel Testamento si
applicherà a i beni residui CP_5
in fede
Neive 11-11-2016
” Persona_1
Le parti convenute si costituivano ritualmente, eccependo l'improcedibilità del giudizio instaurato dall'attore per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, ovvero l'improcedibilità e/o inammissibilità del giudizio instaurato dall'attore Sig. Parte_1
ai sensi dell'art. 590 c.c., per avere lo stesso dato conferma e volontaria esecuzione alle disposizioni testamentarie di cui alla scheda testamentaria olografa dell'11.05.2015 e di cui alla successiva scheda testamentaria olografa integrativa dell'11.11.2016, oggetto dell'avversaria domanda di declaratoria di nullità, nonché la carenza di legittimazione ad agire in capo all'attore, sempre ai sensi dell'art. 590 c.c., affermando altresì la radicale infondatezza nel merito delle domande ed eccezioni attoree e chiedendo il rigetto di ogni avversaria eccezione o domanda.
Espletata la procedura di mediazione obbligatoria, avente esito negativo, depositate le memorie ex art.183 cpc, ad istanza di parte attrice veniva concesso sequestro giudiziario, prima in via provvisoria, sull'intera massa attiva ereditaria, successivamente in via definitiva sui terreni costituenti parte della massa ereditaria, con ordinanza 20.09.2021.
Approdata la causa a decisione, con sentenza del 23.09.2021 il Tribunale di Asti rigettava le domande attoree e revocava il sequestro giudiziario di cui alla ordinanza del GI del 20.09.2021, ordinando farsi luogo alla cancellazione, a spese dell'attore, di ogni trascrizione e iscrizione relativa, con condanna alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia il sig. proponeva appello, formulando un unico Parte_1
motivo di impugnazione, titolato "Violazione di legge per erronea interpretazione dell'art. 602
c.c.". Sulla scorta di tale censura, l'appellante richiedeva, previa ammissione delle istanze istruttorie formulate nel corso del giudizio di primo grado, la riforma integrale della statuizione impugnata e, conseguentemente, l'accoglimento delle medesime domande già formulate nel giudizio di primo grado.
Le parti appellate si costituivano separatamente, instando per il rigetto integrale dell'avversario gravame e chiedendo dunque la totale conferma della sentenza di primo grado.
Gli appellati e presentavano a loto volta appello Controparte_2 Controparte_1
incidentale condizionato alla denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita ritenesse di riformare la sentenza di primo grado, rinnovando le medesime eccezioni e domande svolte nel giudizio di primo grado.
Dopo una prima rimessione della causa in decisione, con deposito degli scritti difensivi, la causa veniva rimessa sul ruolo per lo svolgimento della CTU.
Espletata CTU tecnico – grafica da parte della consulente grafologa nominata, dott.ssa Per_3
avente ad oggetto la determinazione dell'autografia della scheda testamentaria datata
[...]
11.05.2015, all'udienza del 12.02.25 le parti precisavano le conclusioni come da fogli di precisazione depositati telematicamente e la causa veniva trattenuta a sentenza con concessione dei termini per gli scritti difensivi conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
Il Tribunale di Asti ha respinto la tesi attorea in virtù della quale la presunta invalidità della scheda testamentaria del 2015, per carenza di autografia, avrebbe comportato la “nullità derivata” della scheda del 2016, in quanto quest'ultima aveva superato e assorbito le determinazioni precedenti, esprimendo la volontà del testatore in modo chiaro, conclusivo e certo.
Il richiamo al testamento del 2015, con intento espressamente modificativo, rivestiva per il giudice di primo grado un valore puramente descrittivo, una relatio formale ammessa, un rinvio recettizio volto a rendere le disposizioni di ultima volontà maggiormente complete e specifiche;
esso rappresentava, altresì, un riconoscimento implicito del contenuto della scheda precedente, suggellandone la validità.
2) Il motivo di appello proposto da Parte_1
L'appellante ha formulato un unico motivo di impugnazione, titolato "Violazione di legge per erronea interpretazione dell'art. 602 c.c.", con cui ha contestato la sentenza di primo grado per avere ritenuto il testamento del 2015 superato e sostituito, ancorché richiamato, dalla scheda del 2016, che assurgerebbe, quindi, ad unico e definitivo testamento di riferimento. Non sarebbe, invee, profilabile e ammissibile un testamento olografo de relato, che faccia rivivere un testamento apocrifo.
Viene pertanto richiesta, in totale riforma dell'impugnata sentenza, previa CTU volta ad accertare negativamente la provenienza della scheda del 2015, la declaratoria di nullità della medesima e la conseguente nullità “derivata” della successiva scheda del 2016.
3) La difesa delle parti appellate
In primo luogo gli appellati instano per la declaratoria di improcedibilità e/o inammissibilità dell'impugnazione per avere lo stesso appellante dato conferma e volontaria esecuzione al testamento ex art. 590 c.c., con conseguente carenza di legittimazione ad agire in capo al Sig.
Parte_1
Tale assunto sarebbe confortato da una serie di condotte tenute e/o condivise da tutti i coeredi, compreso l'odierno appellante, in dipendenza dell'apertura della successione: la redazione dell'atto di notorietà per la prosecuzione dell'impresa agricola, l'apertura di un conto corrente comune, la richiesta di divisione ereditaria presentata da l'appalto di lavori Controparte_1
agricoli su terreni in comproprietà e su vigneti comuni, anche successivamente alla citazione in giudizio di primo grado, il ricorso di per la nomina di un amministratore dei beni Parte_1 in comunione ereditaria, la convocazione dell'assemblea dei comproprietari del 24.06.2020, oltre alla denuncia di successione presentata dallo stesso unitamente al Parte_1
pagamento delle imposte ed all'apertura di una partita Iva in capo ai coeredi, sempre ai fini della prosecuzione dell'attività imprenditoriale, nell'ottica di una società di fatto.
Le suddette condotte, singolarmente e complessivamente considerate, rappresentano, secondo gli appellati, un implicito riconoscimento e conferma delle disposizioni testamentarie in oggetto, ivi comprese quelle contenute nella scheda del 2016.
In secondo luogo tutte le parti appellate contestano, anche in tale sede, la tesi attorea, affermando, ai fini del giudizio di infondatezza nel merito, l'irrilevanza della stessa indagine sulla non autografia parziale della prima scheda del 2015, in quanto superata dalla successiva del 2016. Quest'ultima presenterebbe a sua volta una regolamentazione della successione ereditaria esaustiva, definitiva, completa e ragionevole, anche per mezzo del rinvio recettizio al contenuto, in termini di ripartizione quote, alla scheda precedente. La relatio formale realizzerebbe una forma di eterointegrazione oggettiva, onde determinare con esattezza il contenuto delle disposizioni testamentarie.
La stessa autografia non sarebbe inoltre mai stata contestata nello sviluppo del processo, neppure nella perizia grafologica di parte, la quale avrebbe concluso, con riserva, per la
“presenza di due diverse mani di scritto nella compilazione della scheda testamentaria e pertanto per la non totale autenticità della medesima”, ma non senza lacune e incongruenze insite nell'elaborato, redatto in assenza dell'originale della scheda e basato su scritture comparative esaminate soltanto in fotocopia.
A ciò si aggiungerebbe, per contro, la produzione della perizia di parte convenuta
[...]
, redatta alla luce di scritture comparative esaminate in originale e pervenuta ad un CP_2 giudizio di autografia sia della firma ”, sia del testo integrale della stessa. Persona_1
4) I motivi della decisione
4.1. L'appello principale
L'unico motivo dedotto dall'appellante, con cui è stata ribadita la presunta nullità per carenza di autografia della scheda testamentaria del 2015, con conseguente nullità “derivata” della scheda del 2016, a sua volta ritenuta meramente modificativa e/o integrativa della prima, a mezzo di un formale rinvio recettizio, è infondato.
Le risultanze della CTU espletata in questa sede consentono di pervenire ad un chiaro e certo giudizio di autografia del primo testamento del 2015, al netto delle modifiche e/o integrazioni e/o sostituzione delle disposizioni di volontà contenute nella successiva scheda del 2016.
La dottoressa in seguito all'accertamento grafico compiuto sul testamento in Persona_3
verifica e sulle comparative ammesse e acquisite e dopo aver esaminato le note delle parti, afferma quanto segue:
“Il testamento olografo datato 11 maggio 2015 a firma presenta affinità gestuali, Persona_1 formali e costruttive con le comparative dell'apparente de cuius.
- Si tratta di esecuzione autografa genuinamente stentata e unitaria che non denota elementi di duplicità mano sia per quanto riguarda la stesura integrale del testo sia per l'apposizione della data e della firma
Valutate e risultate infondate le ipotesi di imitazione di fantasia, imitazione di forme note a mano libera o lenta e pedissequa, ricalco.” La consulenza tecnica d'ufficio smentisce altresì le osservazioni tecniche di parte appellante, ritenute imprecise e sommarie nella metodologia di indagine applicata, nonché intrise di pregiudizi che conducono a conclusioni estreme e apodittiche: “non esplicitato peraltro se si tratti di imitazione di forme note a mano libera o a mano lenta e pedissequa;
si noti a tal proposito che nella valutazione comparativa complessiva nella C.T.P. non sono nemmeno stati citati fattori grafici concomitanti correlati e fondamentali a dettagliare l'espressione grafica quali la pressione, la velocità e la logica di attacchi e stacchi”. La mera differenza di calibro tra righe non è sufficiente a determinare l'estraneità alla mano del de cuius, avallata in modo non corretto dall'evidente semplificazione tecnica e dalla superficialità analitica del quadro grafico autografo.
In altre parole, nelle puntuali repliche del CTU alle osservazioni del CTP di parte appellante contenute alle pagine 57 – 69 dell'elaborato peritale, il consulente tecnico d'ufficio ha ribadito che le risultanze della consulenza svolte hanno permesso di accertare nella scrittura del de cuius una disomogeneità e discontinuità di mano che appare come una caratteristica sua propria, non avendo nella scrittura del testo la medesima automazione riscontrabile nelle sottoscrizioni. Così
a pag. 66 e 67 vengono poste in evidenza delle incertezze nella scrittura delle medesime lettere all'interno della stessa parola, evidenziando come paiano caratteristiche della scrittura e come le indagini complessivamente svolte, senza pregiudizi a monte, non abbiano evidenziato elementi per i quali tali incertezze dovrebbero essere ricondotte, come sostenuto dall'appellante, ad una duplicità di mano. La carenza di seri indizi in tal senso è ribadita dalla
CTU nel momento in cui sottolinea come il CTP non abbia nemmeno chiarito se questa duplicità di mano avrebbe le caratteristiche proprie dell'imitazione di forme note a mano libera oppure di quella a mano lenta e pedissequa, modalità aventi caratteristiche diverse ed entrambe escluse nell'ambito dell'attenta analisi svolta dal CTU, le cui risultanze si ritiene pertanto di condividere.
I CTP delle parti convenute hanno concordato con le conclusioni raggiunte dal CTU, sottolineando ulteriori elementi da cui dedurre l'autografia del testamento in esame.
Si può, quindi, concludere che la modulazione di mano variabile del de cuius e l'impostazione complessiva dello scritto corrispondono pertanto ai canoni di normale incertezza e tremore insito nell'età del testatore (91 anni nel 2015 e 92 anni nel 2016) e non presentano differenze rilevanti che possano indurre a ritenere che non siano stati vergati dalla stessa mano.
Per “scrittura di mano del testatore” deve infatti intendersi anche il suo naturale modo di scrivere, ossia lo stile grafico e intellettuale che è specifico e riconoscibile, modulato su età e condizioni psicofisiche, che nella fattispecie non sono mai state messe in discussione in relazione a presunte incapacità.
E' notorio che la scrittura, il relativo tratto e le caratteristiche mutino con il trascorrere del tempo ed una volontaria, o dettata dall'età avanzata, alterazione della scrittura non costituisce di per sé causa di nullità del testamento olografo.
La Corte di Cassazione ha chiarito che un testamento non può essere dichiarato nullo per semplice incertezza, a meno che non manchi un'effettiva manifestazione di volontà del testatore. Qualora le disposizioni testamentarie presentino ambiguità o incertezze, il giudice deve svolgere un'indagine approfondita per accertare la reale volontà del defunto, valutando ogni elemento disponibile, anche esterno al documento, per chiarire il significato delle disposizioni.
La pronuncia delle Sezioni Unite n. 12307/2015 ha statuito il principio secondo cui chi agisce contro l'erede testamentario deve proporre azione di accertamento negativo dell'autenticità del testamento olografo ed è quindi onerato del relativo onere probatorio (così anche Cass.,
Sent. n. 24835 del 17/08/2022 : “la domanda giudiziale di nullità del testamento olografo per difetto di autografia configura un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura, con la conseguenza che l'onere della prova grava sulla parte che l'ha proposta, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo”).
Tale onere non può ritenersi nel caso de quo sufficientemente assolto da parte appellante, né in primo grado né in secondo grado, neppure a mezzo di consulenza peritale di parte, per i motivi evidenziati dalla CTU qui espletata e sopra riportati.
All'esito del giudizio è possibile affermare l'autenticità del testamento del 2015, con conseguente piena validità dello stesso e della successiva integrazione del 2016, la cui autografia non è mai stata messa in dubbio, tanto da essere utilizzato come scrittura di comparazione, unica in originale.
Non sono stati invece utilizzati i documenti tardivamente prodotti dalla parte appellante, come precisato a pag. 70 e 71 dell'elaborato.
Acclarata l'autografia della scheda controversa, ovvero la piena validità del primo testamento del 2015, risulta assorbita e superflua la valutazione della tesi delle parti appellate, avente ad oggetto il superamento della scheda in questione da quella successiva del 2016, di per sé ragionevole, coerente ed esaustiva, la quale, attraverso relatio formale, realizzerebbe una forma di eterointegrazione oggettiva, onde determinare con esattezza il contenuto delle disposizioni testamentarie;
così come l'eventuale indagine sulla conferma e volontaria esecuzione al testamento ex art. 590 c.c., con conseguente carenza di legittimazione ad agire in capo al Sig. Parte_1
Il motivo di appello è, pertanto, infondato e l'appello va integralmente rigettato.
4.2. L'appello incidentale condizionato
Il rigetto dell'appello principale determina parimenti l'assorbimento e l'irrilevanza dell'appello incidentale condizionato proposto da e Controparte_2 Controparte_1
con conseguente inapplicabilità nei loro confronti della disciplina sul doppio contributo.
5) Le spese del giudizio
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali del grado gravano sugli appellanti, soccombenti totali.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia è pari ad € 300.000,00, ricompreso nello scaglione da € 260.001,00 ad € 520.000,00, come dichiarato anche dalle parti.
Tenuto conto del numero e della complessità bassa delle questioni giuridiche e di fatto trattate, focalizzate solo sulla asserita mancanza di autografia integrale del testamento del 2015, affrontata e risolta dall'accertamento tecnico disposto, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi minimi per le fasi di studio e introduttiva, e dai parametri forensi medi per le fasi istruttoria e decisionale, che rimane unica nonostante il deposito di doppi scritti difensivi.
Le spese processuali sono liquidate in favore di nella somma di euro 16.649,00 CP_3
per compensi (euro 2.195,00 per la fase di studio, euro 1.276,00 per la fase introduttiva, euro
5.888,00 per la fase istruttoria, euro 7.298,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al
15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Per quanto riguarda le parti e difese dal medesimo Controparte_1 Controparte_2 professionista, occorre effettuare l'aumento per la difesa di una pluralità di parti.
Sempre in base al criterio della soccombenza occorre definitivamente porre a carico della parte appellante le spese della CTU e delle CTP svolte nell'interesse delle parti appellate, dal momento che l'accertamento tecnico è stato svolto solo su richiesta e nell'interesse di parte appellante.
Il rigetto integrale dell'appello genera a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co.
1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 787/2021 del
Tribunale di Asti, pubblicata in data 12/10/2021; respinge l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza impugnata. condanna la parte appellante a rifondere alle parti appellate le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano per compensi in € 21.643,70 in favore della difesa di CP_1
e e in € 16.649,00 in favore della difesa di , oltre
[...] Controparte_2 CP_3
rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
pone altresì definitivamente a carico di parte appellante le spese di CTU, come liquidate in ordinanza del 03.04.2024, nonché le spese di CTP degli appellati pari ad € Controparte_1
2.854,80, , pari a € 1.522,56, e , pari ad € 1.782,66. Controparte_2 CP_3
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR
30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio in data 02.07.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Roberto Rivello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Roberto Rivello Presidente
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore
Dott. Andrea Giovanni Melani Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1350/2021 promossa da res.te in CA LL (CN), C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Bertelli e Renzo Colombaro
APPELLANTE
Contro
res.te in SA IA d'AL (CN), C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Bertolino (PEC :
) Email_1
APPELLATA
Contro
res.te in ON d'AL (CN), C.F. Controparte_2 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Bertolino (PEC :
) Email_1
APPELLATO CONTRO
res.te in CA LL (CN), C.F.: , CP_3 CodiceFiscale_4
rappresentato e difeso dagli avv.ti Dario Gramaglia (PEC :
e Luisa Dabbene (PEC: Email_2
) Email_3
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 787/2021 del Tribunale di Asti, pubblicata in data 12/10/2021
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, piaccia alla Corte d'Appello
Eccellentissima, in totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Asti n. 787/2021, resa nel contraddittorio delle parti nel giudizio RG 2140/2019 nella Camera di Consiglio del
23.9.2021, pubblicata il 12.10.2021 e notificata il 15.10.2021 ed in accoglimento del presente appello e previa ammissione delle istanze istruttorie sopra formulate,
nel merito e in via principale:
accertare negativamente la provenienza della scrittura testamentaria del sig. , datata Persona_1
11.5.2015 e della scrittura modificativa del 11.11.2016 pubblicata con verbale del Notaio di AL del 3.6.2018; Persona_2
per l'effetto dichiarare la nullità della scrittura testamentaria del sig. , datata Persona_1
11.5.2015 e della scrittura modificativa del 11.11.2016 pubblicata con verbale del Notaio di AL del 3.8.2018 e dichiarare aperta la successione ab intestato con ogni Persona_2
effetto di legge;
con vittoria di spese, compensi professionali ed ogni altro diritto fatto salvo del doppio grado del giudizio.
Salvis iuribus
Per la parte appellata : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
previa ogni meglio vista declaratoria e/o statuizione,
in via principale:
respingere l'appello avversario e ogni avversaria domanda siccome infondati per le ragioni esposte in atti e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza appellata;
in subordine, in via di appello incidentale condizionato alla denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, dell'impugnazione attorea e, dunque, alla denegata ipotesi di riforma della sentenza di primo grado:
in via preliminare e/o pregiudiziale:
accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, nonché documentate in atti, l'improcedibilità
e/o inammissibilità del giudizio instaurato dall'attore Sig. , dell'avversaria azione Parte_1
e di ogni avversaria eccezione e/o domanda, ai sensi dell'art. 590 c.c., avendo lo stesso dato conferma e volontaria esecuzione alle disposizioni testamentarie di cui alla scheda testamentaria olografa dell'11.05.2015 e di cui alla successiva scheda testamentaria olografa dell'11.11.2016; accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, nonché documentate in atti, l'improcedibilità
e/o inammissibilità del giudizio instaurato dall'attore Sig. , dell'avversaria azione Parte_1
e di ogni avversaria eccezione e/o domanda, per carenza di legittimazione ad agire in capo all'attore ai sensi dell'art. 590 c.c., avendo lo stesso dato conferma e volontaria esecuzione alle disposizioni testamentarie di cui alla scheda testamentaria olografa dell'11.05.2015 e di cui alla successiva scheda testamentaria olografa dell'11.11.2016; per l'effetto, dichiarare improcedibile e/o inammissibile il giudizio instaurato dal sig. Pt_1
, l'avversaria azione e ogni avversaria eccezione e/o domanda, mandando assolta la
[...]
sig.ra da ogni avversaria pretesa;
Controparte_1
nel merito, in via principale:
respingere, per le ragioni tutte esposte in atti, nonché documentate in atti, ogni avversaria domanda ed eccezione, giacché destituite di fondamento;
per l'effetto, confermare l'autenticità della scheda testamentaria olografa del Sig. Persona_1
datata 11.05.2015 e della scheda testamentaria olografa del Sig. datata 11.11.2016; Persona_1
per l'effetto, mandare assolta la sig.ra da ogni avversaria domanda o pretesa;
Controparte_1 nel merito, in via subordinata e riconvenzionale, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, della domanda di nullità svolta dall'attore sig. : Parte_1
accertare e dichiarare, per le ragioni tutte esposte in atti, nonché documentate in atti, la piena validità del legato previsto a favore della sig.ra nella scheda testamentaria Controparte_1
olografa dell'11.11.2016, nella parte in cui il de cuius Sig. dispone: "dichiaro di Persona_1
voler lasciare soltanto a mia cugina tutti i fabbricati Sia il nuovo sia il Controparte_1
vecchio in Trezzo LL Via Naranzana n.25-26" (doc.
5.3 fascicolo appello CP_1
, con ogni consequenziale pronuncia e declaratoria.
[...]
in ogni caso:
- con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio
Per la parte appellata Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
previa ogni meglio vista declaratoria e/o statuizione,
in via principale:
respingere l'appello avversario e ogni avversaria domanda siccome infondati per le ragioni esposte in atti e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza appellata;
in subordine, in via di appello incidentale condizionato alla denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, dell'impugnazione attorea e, dunque, alla denegata ipotesi di riforma della sentenza di primo grado:
in via preliminare e/o pregiudiziale:
l'improcedibilità e/o inammissibilità del giudizio instaurato dall'attore Sig. , Parte_1
dell'avversaria azione e di ogni avversaria eccezione e/o domanda, ai sensi dell'art.590 c.c., avendo lo stesso dato conferma e volontaria esecuzione alle disposizioni testamentarie di cui alla scheda testamentaria olografa dell'11.05.2015 e di cui alla successiva scheda testamentaria olografa dell'11.11.2016;
- accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, nonché documentate in atti,
l'improcedibilità e/o inammissibilità del giudizio instaurato dall'attore Sig. , Parte_1
dell'avversaria azione e di ogni avversaria eccezione e/o domanda, per carenza di legittimazione ad agire in capo all'attore ai sensi dell'art.590 c.c., avendo lo stesso dato conferma e volontaria esecuzione alle disposizioni testamentarie di cui alla scheda testamentaria olografa dell'11.05.2015 e di cui alla successiva scheda testamentaria olografa dell'11.11.2016;
- per l'effetto, dichiarare improcedibile e/o inammissibile il giudizio instaurato dal sig. Pt_1
, l'avversaria azione e ogni avversaria eccezione e/o domanda, mandando assolto il sig.
[...]
da ogni avversaria pretesa;
Controparte_2
nel merito, in via principale:
respingere, per le ragioni tutte esposte in atti, nonché documentate in atti, ogni avversaria domanda ed eccezione, giacché destituite di fondamento;
per l'effetto, confermare l'autenticità della scheda testamentaria olografa del Sig. Persona_1
datata 11.05.2015 e della scheda testamentaria olografa del Sig. datata 11.11.2016; Persona_1
per l'effetto, mandare assolto il sig. da ogni avversaria domanda o Controparte_2
pretesa; in ogni caso:
- con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio"
Per parte appellata CP_3
Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in via preliminare:
dichiarare l'appello inammissibile per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
in via pregiudiziale:
in accoglimento dell'eccezione formulata in primo grado ed espressamente riproposta in appello, dichiarare improcedibile la domanda ai sensi dell'art. 590 c.c.
nel merito:
respingere l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto e, per Parte_1
l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Asti oggetto di impugnazione.
Porre definitivamente a carico dell'appellante le spese liquidate al CTU Dott.ssa Per_3
con decreto 3.4.2024.
[...]
Con il favore delle spese, competenze e onorari di causa, anche del presente grado di giudizio, comprese le spese del CTP Dott. . Persona_4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 10.06.2019 il sig. evocava in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Asti i sigg.ri e , chiedendo Controparte_1 Controparte_2 CP_3
che venisse accertata negativamente la provenienza della scrittura testamentaria del Sig. Per_1
, de cuius, datata 11.05.2015, assumendone la non autenticità in quanto “manifestamente
[...] scritta da diverse mani” ed allegando all'uopo perizia grafologica redatta dal proprio consulente di parte Dott. con conseguente dichiarazione di nullità della medesima e della Per_5 successiva scrittura, ritenuta modificativa e/o integrativa, dell'11.11.2016.
In particolare, il primo testamento dell'11.5.2015 così statuiva:
“Mio testamento
nato a [...] Persona_1
LL il 16-7-1924 – nomino
eredi:
per 5/12 (figlio di mio qugino CP_3
IO
per 1/12 mio Cugino NG
per 4/12 Controparte_1
nato a [...] [...]
Per 2-12 , nato a [...]
Momticello d'alba 5-4-1960
Neive 11 maggio 2015 firma ”. Persona_1
Il secondo testamento dell'11.11.2016 presentava, invece, il seguente contenuto
“Oggi 11-11-2016 io IA Per_1
--------------------- dispongo dei
modificare il testamento fatto il 11-5-
---------------------------------- 2015 e dichiaro di voler lasciare soltanto
a mia qugina VA
NN tutti i fabbricati
Sia il nuovo sia il vecchio
In Trezzo LL Via Naranzana
n. 25-26
confermo che la divisione per
quote fatta nel Testamento si
applicherà a i beni residui CP_5
in fede
Neive 11-11-2016
” Persona_1
Le parti convenute si costituivano ritualmente, eccependo l'improcedibilità del giudizio instaurato dall'attore per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, ovvero l'improcedibilità e/o inammissibilità del giudizio instaurato dall'attore Sig. Parte_1
ai sensi dell'art. 590 c.c., per avere lo stesso dato conferma e volontaria esecuzione alle disposizioni testamentarie di cui alla scheda testamentaria olografa dell'11.05.2015 e di cui alla successiva scheda testamentaria olografa integrativa dell'11.11.2016, oggetto dell'avversaria domanda di declaratoria di nullità, nonché la carenza di legittimazione ad agire in capo all'attore, sempre ai sensi dell'art. 590 c.c., affermando altresì la radicale infondatezza nel merito delle domande ed eccezioni attoree e chiedendo il rigetto di ogni avversaria eccezione o domanda.
Espletata la procedura di mediazione obbligatoria, avente esito negativo, depositate le memorie ex art.183 cpc, ad istanza di parte attrice veniva concesso sequestro giudiziario, prima in via provvisoria, sull'intera massa attiva ereditaria, successivamente in via definitiva sui terreni costituenti parte della massa ereditaria, con ordinanza 20.09.2021.
Approdata la causa a decisione, con sentenza del 23.09.2021 il Tribunale di Asti rigettava le domande attoree e revocava il sequestro giudiziario di cui alla ordinanza del GI del 20.09.2021, ordinando farsi luogo alla cancellazione, a spese dell'attore, di ogni trascrizione e iscrizione relativa, con condanna alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia il sig. proponeva appello, formulando un unico Parte_1
motivo di impugnazione, titolato "Violazione di legge per erronea interpretazione dell'art. 602
c.c.". Sulla scorta di tale censura, l'appellante richiedeva, previa ammissione delle istanze istruttorie formulate nel corso del giudizio di primo grado, la riforma integrale della statuizione impugnata e, conseguentemente, l'accoglimento delle medesime domande già formulate nel giudizio di primo grado.
Le parti appellate si costituivano separatamente, instando per il rigetto integrale dell'avversario gravame e chiedendo dunque la totale conferma della sentenza di primo grado.
Gli appellati e presentavano a loto volta appello Controparte_2 Controparte_1
incidentale condizionato alla denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita ritenesse di riformare la sentenza di primo grado, rinnovando le medesime eccezioni e domande svolte nel giudizio di primo grado.
Dopo una prima rimessione della causa in decisione, con deposito degli scritti difensivi, la causa veniva rimessa sul ruolo per lo svolgimento della CTU.
Espletata CTU tecnico – grafica da parte della consulente grafologa nominata, dott.ssa Per_3
avente ad oggetto la determinazione dell'autografia della scheda testamentaria datata
[...]
11.05.2015, all'udienza del 12.02.25 le parti precisavano le conclusioni come da fogli di precisazione depositati telematicamente e la causa veniva trattenuta a sentenza con concessione dei termini per gli scritti difensivi conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
Il Tribunale di Asti ha respinto la tesi attorea in virtù della quale la presunta invalidità della scheda testamentaria del 2015, per carenza di autografia, avrebbe comportato la “nullità derivata” della scheda del 2016, in quanto quest'ultima aveva superato e assorbito le determinazioni precedenti, esprimendo la volontà del testatore in modo chiaro, conclusivo e certo.
Il richiamo al testamento del 2015, con intento espressamente modificativo, rivestiva per il giudice di primo grado un valore puramente descrittivo, una relatio formale ammessa, un rinvio recettizio volto a rendere le disposizioni di ultima volontà maggiormente complete e specifiche;
esso rappresentava, altresì, un riconoscimento implicito del contenuto della scheda precedente, suggellandone la validità.
2) Il motivo di appello proposto da Parte_1
L'appellante ha formulato un unico motivo di impugnazione, titolato "Violazione di legge per erronea interpretazione dell'art. 602 c.c.", con cui ha contestato la sentenza di primo grado per avere ritenuto il testamento del 2015 superato e sostituito, ancorché richiamato, dalla scheda del 2016, che assurgerebbe, quindi, ad unico e definitivo testamento di riferimento. Non sarebbe, invee, profilabile e ammissibile un testamento olografo de relato, che faccia rivivere un testamento apocrifo.
Viene pertanto richiesta, in totale riforma dell'impugnata sentenza, previa CTU volta ad accertare negativamente la provenienza della scheda del 2015, la declaratoria di nullità della medesima e la conseguente nullità “derivata” della successiva scheda del 2016.
3) La difesa delle parti appellate
In primo luogo gli appellati instano per la declaratoria di improcedibilità e/o inammissibilità dell'impugnazione per avere lo stesso appellante dato conferma e volontaria esecuzione al testamento ex art. 590 c.c., con conseguente carenza di legittimazione ad agire in capo al Sig.
Parte_1
Tale assunto sarebbe confortato da una serie di condotte tenute e/o condivise da tutti i coeredi, compreso l'odierno appellante, in dipendenza dell'apertura della successione: la redazione dell'atto di notorietà per la prosecuzione dell'impresa agricola, l'apertura di un conto corrente comune, la richiesta di divisione ereditaria presentata da l'appalto di lavori Controparte_1
agricoli su terreni in comproprietà e su vigneti comuni, anche successivamente alla citazione in giudizio di primo grado, il ricorso di per la nomina di un amministratore dei beni Parte_1 in comunione ereditaria, la convocazione dell'assemblea dei comproprietari del 24.06.2020, oltre alla denuncia di successione presentata dallo stesso unitamente al Parte_1
pagamento delle imposte ed all'apertura di una partita Iva in capo ai coeredi, sempre ai fini della prosecuzione dell'attività imprenditoriale, nell'ottica di una società di fatto.
Le suddette condotte, singolarmente e complessivamente considerate, rappresentano, secondo gli appellati, un implicito riconoscimento e conferma delle disposizioni testamentarie in oggetto, ivi comprese quelle contenute nella scheda del 2016.
In secondo luogo tutte le parti appellate contestano, anche in tale sede, la tesi attorea, affermando, ai fini del giudizio di infondatezza nel merito, l'irrilevanza della stessa indagine sulla non autografia parziale della prima scheda del 2015, in quanto superata dalla successiva del 2016. Quest'ultima presenterebbe a sua volta una regolamentazione della successione ereditaria esaustiva, definitiva, completa e ragionevole, anche per mezzo del rinvio recettizio al contenuto, in termini di ripartizione quote, alla scheda precedente. La relatio formale realizzerebbe una forma di eterointegrazione oggettiva, onde determinare con esattezza il contenuto delle disposizioni testamentarie.
La stessa autografia non sarebbe inoltre mai stata contestata nello sviluppo del processo, neppure nella perizia grafologica di parte, la quale avrebbe concluso, con riserva, per la
“presenza di due diverse mani di scritto nella compilazione della scheda testamentaria e pertanto per la non totale autenticità della medesima”, ma non senza lacune e incongruenze insite nell'elaborato, redatto in assenza dell'originale della scheda e basato su scritture comparative esaminate soltanto in fotocopia.
A ciò si aggiungerebbe, per contro, la produzione della perizia di parte convenuta
[...]
, redatta alla luce di scritture comparative esaminate in originale e pervenuta ad un CP_2 giudizio di autografia sia della firma ”, sia del testo integrale della stessa. Persona_1
4) I motivi della decisione
4.1. L'appello principale
L'unico motivo dedotto dall'appellante, con cui è stata ribadita la presunta nullità per carenza di autografia della scheda testamentaria del 2015, con conseguente nullità “derivata” della scheda del 2016, a sua volta ritenuta meramente modificativa e/o integrativa della prima, a mezzo di un formale rinvio recettizio, è infondato.
Le risultanze della CTU espletata in questa sede consentono di pervenire ad un chiaro e certo giudizio di autografia del primo testamento del 2015, al netto delle modifiche e/o integrazioni e/o sostituzione delle disposizioni di volontà contenute nella successiva scheda del 2016.
La dottoressa in seguito all'accertamento grafico compiuto sul testamento in Persona_3
verifica e sulle comparative ammesse e acquisite e dopo aver esaminato le note delle parti, afferma quanto segue:
“Il testamento olografo datato 11 maggio 2015 a firma presenta affinità gestuali, Persona_1 formali e costruttive con le comparative dell'apparente de cuius.
- Si tratta di esecuzione autografa genuinamente stentata e unitaria che non denota elementi di duplicità mano sia per quanto riguarda la stesura integrale del testo sia per l'apposizione della data e della firma
Valutate e risultate infondate le ipotesi di imitazione di fantasia, imitazione di forme note a mano libera o lenta e pedissequa, ricalco.” La consulenza tecnica d'ufficio smentisce altresì le osservazioni tecniche di parte appellante, ritenute imprecise e sommarie nella metodologia di indagine applicata, nonché intrise di pregiudizi che conducono a conclusioni estreme e apodittiche: “non esplicitato peraltro se si tratti di imitazione di forme note a mano libera o a mano lenta e pedissequa;
si noti a tal proposito che nella valutazione comparativa complessiva nella C.T.P. non sono nemmeno stati citati fattori grafici concomitanti correlati e fondamentali a dettagliare l'espressione grafica quali la pressione, la velocità e la logica di attacchi e stacchi”. La mera differenza di calibro tra righe non è sufficiente a determinare l'estraneità alla mano del de cuius, avallata in modo non corretto dall'evidente semplificazione tecnica e dalla superficialità analitica del quadro grafico autografo.
In altre parole, nelle puntuali repliche del CTU alle osservazioni del CTP di parte appellante contenute alle pagine 57 – 69 dell'elaborato peritale, il consulente tecnico d'ufficio ha ribadito che le risultanze della consulenza svolte hanno permesso di accertare nella scrittura del de cuius una disomogeneità e discontinuità di mano che appare come una caratteristica sua propria, non avendo nella scrittura del testo la medesima automazione riscontrabile nelle sottoscrizioni. Così
a pag. 66 e 67 vengono poste in evidenza delle incertezze nella scrittura delle medesime lettere all'interno della stessa parola, evidenziando come paiano caratteristiche della scrittura e come le indagini complessivamente svolte, senza pregiudizi a monte, non abbiano evidenziato elementi per i quali tali incertezze dovrebbero essere ricondotte, come sostenuto dall'appellante, ad una duplicità di mano. La carenza di seri indizi in tal senso è ribadita dalla
CTU nel momento in cui sottolinea come il CTP non abbia nemmeno chiarito se questa duplicità di mano avrebbe le caratteristiche proprie dell'imitazione di forme note a mano libera oppure di quella a mano lenta e pedissequa, modalità aventi caratteristiche diverse ed entrambe escluse nell'ambito dell'attenta analisi svolta dal CTU, le cui risultanze si ritiene pertanto di condividere.
I CTP delle parti convenute hanno concordato con le conclusioni raggiunte dal CTU, sottolineando ulteriori elementi da cui dedurre l'autografia del testamento in esame.
Si può, quindi, concludere che la modulazione di mano variabile del de cuius e l'impostazione complessiva dello scritto corrispondono pertanto ai canoni di normale incertezza e tremore insito nell'età del testatore (91 anni nel 2015 e 92 anni nel 2016) e non presentano differenze rilevanti che possano indurre a ritenere che non siano stati vergati dalla stessa mano.
Per “scrittura di mano del testatore” deve infatti intendersi anche il suo naturale modo di scrivere, ossia lo stile grafico e intellettuale che è specifico e riconoscibile, modulato su età e condizioni psicofisiche, che nella fattispecie non sono mai state messe in discussione in relazione a presunte incapacità.
E' notorio che la scrittura, il relativo tratto e le caratteristiche mutino con il trascorrere del tempo ed una volontaria, o dettata dall'età avanzata, alterazione della scrittura non costituisce di per sé causa di nullità del testamento olografo.
La Corte di Cassazione ha chiarito che un testamento non può essere dichiarato nullo per semplice incertezza, a meno che non manchi un'effettiva manifestazione di volontà del testatore. Qualora le disposizioni testamentarie presentino ambiguità o incertezze, il giudice deve svolgere un'indagine approfondita per accertare la reale volontà del defunto, valutando ogni elemento disponibile, anche esterno al documento, per chiarire il significato delle disposizioni.
La pronuncia delle Sezioni Unite n. 12307/2015 ha statuito il principio secondo cui chi agisce contro l'erede testamentario deve proporre azione di accertamento negativo dell'autenticità del testamento olografo ed è quindi onerato del relativo onere probatorio (così anche Cass.,
Sent. n. 24835 del 17/08/2022 : “la domanda giudiziale di nullità del testamento olografo per difetto di autografia configura un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura, con la conseguenza che l'onere della prova grava sulla parte che l'ha proposta, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo”).
Tale onere non può ritenersi nel caso de quo sufficientemente assolto da parte appellante, né in primo grado né in secondo grado, neppure a mezzo di consulenza peritale di parte, per i motivi evidenziati dalla CTU qui espletata e sopra riportati.
All'esito del giudizio è possibile affermare l'autenticità del testamento del 2015, con conseguente piena validità dello stesso e della successiva integrazione del 2016, la cui autografia non è mai stata messa in dubbio, tanto da essere utilizzato come scrittura di comparazione, unica in originale.
Non sono stati invece utilizzati i documenti tardivamente prodotti dalla parte appellante, come precisato a pag. 70 e 71 dell'elaborato.
Acclarata l'autografia della scheda controversa, ovvero la piena validità del primo testamento del 2015, risulta assorbita e superflua la valutazione della tesi delle parti appellate, avente ad oggetto il superamento della scheda in questione da quella successiva del 2016, di per sé ragionevole, coerente ed esaustiva, la quale, attraverso relatio formale, realizzerebbe una forma di eterointegrazione oggettiva, onde determinare con esattezza il contenuto delle disposizioni testamentarie;
così come l'eventuale indagine sulla conferma e volontaria esecuzione al testamento ex art. 590 c.c., con conseguente carenza di legittimazione ad agire in capo al Sig. Parte_1
Il motivo di appello è, pertanto, infondato e l'appello va integralmente rigettato.
4.2. L'appello incidentale condizionato
Il rigetto dell'appello principale determina parimenti l'assorbimento e l'irrilevanza dell'appello incidentale condizionato proposto da e Controparte_2 Controparte_1
con conseguente inapplicabilità nei loro confronti della disciplina sul doppio contributo.
5) Le spese del giudizio
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali del grado gravano sugli appellanti, soccombenti totali.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia è pari ad € 300.000,00, ricompreso nello scaglione da € 260.001,00 ad € 520.000,00, come dichiarato anche dalle parti.
Tenuto conto del numero e della complessità bassa delle questioni giuridiche e di fatto trattate, focalizzate solo sulla asserita mancanza di autografia integrale del testamento del 2015, affrontata e risolta dall'accertamento tecnico disposto, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi minimi per le fasi di studio e introduttiva, e dai parametri forensi medi per le fasi istruttoria e decisionale, che rimane unica nonostante il deposito di doppi scritti difensivi.
Le spese processuali sono liquidate in favore di nella somma di euro 16.649,00 CP_3
per compensi (euro 2.195,00 per la fase di studio, euro 1.276,00 per la fase introduttiva, euro
5.888,00 per la fase istruttoria, euro 7.298,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al
15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Per quanto riguarda le parti e difese dal medesimo Controparte_1 Controparte_2 professionista, occorre effettuare l'aumento per la difesa di una pluralità di parti.
Sempre in base al criterio della soccombenza occorre definitivamente porre a carico della parte appellante le spese della CTU e delle CTP svolte nell'interesse delle parti appellate, dal momento che l'accertamento tecnico è stato svolto solo su richiesta e nell'interesse di parte appellante.
Il rigetto integrale dell'appello genera a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co.
1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 787/2021 del
Tribunale di Asti, pubblicata in data 12/10/2021; respinge l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza impugnata. condanna la parte appellante a rifondere alle parti appellate le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano per compensi in € 21.643,70 in favore della difesa di CP_1
e e in € 16.649,00 in favore della difesa di , oltre
[...] Controparte_2 CP_3
rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
pone altresì definitivamente a carico di parte appellante le spese di CTU, come liquidate in ordinanza del 03.04.2024, nonché le spese di CTP degli appellati pari ad € Controparte_1
2.854,80, , pari a € 1.522,56, e , pari ad € 1.782,66. Controparte_2 CP_3
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR
30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio in data 02.07.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Roberto Rivello