Ordinanza collegiale 4 maggio 2023
Ordinanza cautelare 6 luglio 2023
Ordinanza collegiale 22 settembre 2025
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 07/05/2026, n. 2924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2924 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02924/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01661/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1661 del 2023, proposto da
ER SU, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
IA GI AU, US MA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
1.della graduatoria di merito per la classe di concorso “A030 – Musica nella scuola secondaria di I grado per le Regioni Basilicata, Campania e Molise” di cui al Decreto del Direttore Generale dell'U.S.R. per la Campania n. 5109 del 09.02.2023 nell'ambito della quale la ricorrente è stato attribuito il punteggio di 18,75 punti relativo alla valutazione dei titoli collocandola alla posizione n. 96;
2. della scheda di valutazione dei titoli del 18.01.2023, successivamente conosciuta, dalla quale si evince la mancata attribuzione del punteggio spettante per il possesso del titolo ulteriore del diploma di laurea vecchio ordinamento in pianoforte in quanto erroneamente valutata dalla Commissione quale “equipollente titolo di accesso”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania;
Vista la memoria del 13 novembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2026 la dott.ssa MA Lo SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
Rilevato che:
- con decreto n. 499/2020 (integrato dal n. 23/2022) è stato bandito il concorso ordinario per il reclutamento di docenti nelle scuole secondarie e la ricorrente ha partecipato presentando come titolo di accesso il diploma accademico di II livello AFAM in pianoforte conseguito nel 2018, ottenendo 18,75 punti;
-con il ricorso ha impugnato la graduatoria e la scheda di valutazione, lamentando la mancata attribuzione di ulteriori 7,5 punti per il diploma di pianoforte vecchio ordinamento (2015) e per i 24 CFU;
-con ordinanza collegiale del 22 settembre 2025, n. 6259, rappresentando che “la questione prospettata nel ricorso è stata affrontata dalla recente giurisprudenza anche della Sezione (cfr. tra le altre, T.A.R. Campania, Napoli, IV sezione, 18 luglio 2023, n. 4377; Piemonte, sez. III, 25 giugno 2025, n. 1080; cfr. anche T.A.R. Campania, Napoli, IV sezione, 28 luglio 2025, n. 5656) e che pertanto merita approfondimento nella attuale fase di merito” e che pertanto fosse necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati necessari ex art. 49 c.p.a., è stato assegnato il termine perentorio di novanta giorni per la notifica ai predetti controinteressati;
-il termine è spirato senza che l’onere sia stato assolto e, in ogni caso, con memoria depositata in data 13 novembre 2025 – e quindi prima della scadenza del predetto termine - parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio;
Ritenuto che tale dichiarazione comporti la declaratoria di improcedibilità del giudizio in ossequio al principio della domanda e che, in ragione anche della peculiare questione sopra citata, sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
MA Lo SA, Consigliere, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| MA Lo SA | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO