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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 445/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 445/2020 promossa da:
CP_1 con il patrocinio dell'avv. BORSARI STEFANO e dell'avv. MARCEDDU MANLIO C/O AVV.
STEFANO BORSARI VIA S. VITALE N. 40/3 BOLOGNA;
APPELLANTE contro
CP_2 con il patrocinio dell'avv. ASELLI MARCELLA;
APPELLATA
IN PUNTO A: appello della sentenza n. 125/2020 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia nell'ambito del procedimento n. R.G. 6884/2017, pubblicata il 28.01.2020
Assegnata a decisione ordinanza del 1.10.2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
per le parti come da note tempestivamente depositate in considerazione della trattazione scritta della causa.
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio innanzi al Tribunale di CP_1
Reggio Emilia la ex moglie , allegando di essere comproprietario con quest'ultima di un CP_2
immobile sito in Castelnovo di Sotto, Via Pescatora n. 18, adibito a casa coniugale. Poiché il matrimonio era entrato in crisi nel 2014 l'attore si era trasferito in un altro immobile;
pertanto, nella casa coniugale era rimasta la moglie, la quale la occupava in via esclusiva malgrado, nel giudizio di separazione, non fosse stata accolta la sua istanza di assegnazione dell'immobile stante l'assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti.
La convenuta, inoltre, utilizzava gli arredi di esclusiva proprietà dell'attore.
Il domandava quindi la condanna della al pagamento di un indennizzo per CP_1 CP_2
l'occupazione sine titulo della quota immobiliare a lui appartenente, pari a € 1.250,00 mensili a far data dal giugno 2014.
Si costituiva la contestando la domanda attorea di cui chiedeva il rigetto perché infondata in fatto CP_2
e in diritto;
affermando di utilizzare solamente una porzione limitata dell'immobile, cioè il piano terra, mentre il primo e il secondo piano della casa e la porzione definita “ex rurale” erano interamente occupati da mobili e attrezzature di proprietà del CP_1
Conseguentemente, in via riconvenzionale, essa chiedeva la condanna dell'attore al pagamento in suo favore di una indennità per l'occupazione esclusiva, di € 1.500,00 annui a partire dal giugno 2014, con eventuale compensazione fra le reciproche poste di debito/credito.
Il Tribunale, ritenuta la causa istruita documentalmente e a mezzo prove orali, matura per la decisione, fissava l'udienza del 28.01.2020 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e all'esito così disponeva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, RIGETTA le domande proposte da entrambe le parti;
DICHIARA la compensazione tra le parti delle spese di lite relative alle fasi di studio, introduttiva e istruttoria;
CONDANNA l'attore a pagare alla convenuta le spese relative alla fase decisoria che liquida in € 4.050,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge.”.
La statuizione era motivata premettendo che, in tema di comunione, l'art. 1102 c.c. consentiva al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento della cosa comune anche in modo particolare e più intenso o addirittura nella sua interezza, vietandogli di alterarne la destinazione e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
pagina 2 di 8 Richiamata la pertinente giurisprudenza della Suprema Corte, il Primo Giudice non riteneva possibile riconoscere un'indennità per il solo fatto dell'occupazione dell'intero bene ad opera della comproprietaria, ove la stessa non si connotasse altresì d'illiceità per superamento dei limiti ex art. 1102 c.c. in quanto tale occupazione non era “sine titulo”, ma trovava causa e giustificazione nella comproprietà che investiva tutta la cosa comune.
Applicando tali principi al caso di specie il Tribunale riteneva non acclarata una violazione dei limiti di liceità dell'uso della cosa comune di cui al richiamato art. 1102 c.c.
Infatti, dalle emergenze istruttorie non si evinceva che nessuna delle due parti avesse compiuto, in qualità di comproprietario dell'immobile in controversia un'attività illecita che comportasse il diritto dell'altra ad un'indennità, avendo entrambe esercitato i propri diritti di comproprietari.
La domanda dell'attore e la domanda riconvenzionale della convenuta andavano, pertanto, respinte.
La reciproca soccombenza delle parti avrebbe giustificato l'integrale compensazione delle spese di lite, tuttavia, posto che l'esito della controversia coincideva con il contenuto della proposta ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal Giudice con ordinanza del 14.06.19, accettata dalla convenuta e ingiustificatamente rifiutata dall'attore, quest'ultimo andava condannato a pagare alla convenuta medesima le spese di lite relative all'attività compiuta successivamente alla proposta ex art. 91 co. 1 c.p.c.
Avverso la sentenza ha proposto appello con un unico articolato motivo con il quale CP_1
censura la mancata ammissione della CTU poiché necessaria ai fini del decidere. Egli lamenta, poi,
l'errore di logica anche giuridica del provvedimento gravato sull'occupazione parziale o totale dell'immobile da parte della che avrebbe escluso l'indennizzo ma che poteva essere tenuta in CP_2 considerazione solo per determinarne l'ammontare. Erroneamente il Primo Giudice aveva ritenuto spontaneo l'allontanamento del dalla casa coniugale e che quest'ultimo non avrebbe CP_1 manifestato alla la volontà di utilizzare l'immobile poiché tali circostanze non emergevano dalla CP_2 documentazione in atti. Posto che il danno era in re ipsa secondo l'orientamento maggioritario della
Cassazione a parere dell'appellante sarebbe evidente la mancata espressa accettazione dell'occupazione abusiva del bene.
Infine, la sentenza viene censurata anche sulla regolazione delle spese di lite.
pagina 3 di 8 Per tali motivi l'appellante ha concluso, previa domanda di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza: “II IN VIA ISTRUTTORIA: DISPORSI l'esperimento di Consulenza Tecnica d'Ufficio, già richiesta inutilmente in primo grado, al fine di accertare e descrivere la situazione di fatto dei locali compresi negli immobili di causa e il loro effettivo utilizzo da parte della convenuta e determinarne in ogni caso il valore locativo tenuto anche conto degli arredi e mobili ivi contenuti. III
IN SUBORDINE E NEL MERITO: CONDANNARSI la convenuta, sulla base delle determinazioni di cui al punto che precede ad indennizzare l'appellante per l'uso esclusivo dell'immobile de quo da parte dell'appellata a far tempo da Giugno 2014 sino all'emissione della emananda sentenza. Il tutto nell'importo di € 1.250,00= mensili o di quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia. Con gli interessi di legge sull'importo liquidato, decorrenti su ciascuna rata mensile a far tempo da Giugno
2014. IV Con vittoria di spese e compenso professionale.”. Si è costituita l'appellata la quale ha chiesto il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese di lite. La Corte con ordinanza del 1.10.2024 ha trattenuto la causa in decisione, con concessione alle parti dei termini abbreviati per il deposito degli scritti difensivi conclusivi, all'esito del deposito delle note scritte stante la disposta trattazione cartolare.
……………………………..MOTIVI DELLA DECISIONE………………………………….
L'appello è infondato. La Corte osserva che l'appellata non ha riproposto nel grado con appello incidentale la domanda riconvenzionale il cui rigetto è pertanto coperto da giudicato. Posto che la vicenda si inserisce in un più ampio contenzioso tra gli ex coniugi e in un contesto di particolare animosità tra gli stessi, il Primo Giudice ha fondato il proprio convincimento affermando che “In punto di diritto deve premettersi che, in tema di comunione, l'art. 1102 c.c. consente al comproprietario
l'utilizzazione ed il godimento della cosa comune anche in modo particolare e più intenso o addirittura nella sua interezza, vietandogli di alterarne la destinazione e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, sicché l'utilizzo del singolo non può risolversi in una compressione quantitativa o qualitativa di quello, attuale o potenziale, di tutti gli altri comproprietari.
Il comproprietario quindi rimane nell'ambito dell'esercizio legittimo dei poteri spettantigli in quanto tale pur ove utilizzi ed amministri individualmente lo stesso, a meno che il rapporto materiale instaurato con la res non si svolga in maniera tale da escludere gli altri comproprietari, con palese manifestazione del volere, dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene (C.
10734/18). Come ricordato da C. 7019/19, quindi, soltanto se risulti dimostrata una sottrazione o un impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari, ovvero una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. per l'occupazione dell'intero immobile ad opera del comunista e la sua destinazione
pagina 4 di 8 ad utilizzazione personale esclusiva, con privazione pro quota della disponibilità dei residui partecipanti, può dirsi risarcibile, sotto l'aspetto del lucro cessante, il danno da quantificare in base ai frutti civili che l'autore della violazione abbia tratto dall'uso esclusivo del bene. Non è possibile, invece, riconoscere una “indennità” per il solo fatto dell'occupazione dell'intero bene ad opera del comproprietario, ove la stessa non si connoti altresì di illiceità per superamento dei limiti ex art. 1102
c.c. (dal ché deriva, appunto, un “danno”), in quanto tale occupazione non è “sine titulo”, ma trova comunque causa e giustificazione nella comproprietà che investe tutta la cosa comune, e la sorte dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente ha attuazione in sede di divisione e di resa del conto (insieme alle spese necessarie od utili per la conservazione o il miglioramento del bene comune anticipate dal comunista), nè altrimenti la legge prevede espressamente in tale evenienza un indennizzo da attività lecita ma dannosa (cfr. C. 14213/12; C. 5156/12; C. 7881/11; C. 20394/13).”.
L'affermazione che la vicenda è regolata dall'art. 1102 c.c. non è impugnata ed è pertanto anch'essa coperta da giudicato.
Alla luce dei sopra esposti principi giurisprudenziali nel merito questa Corte ritiene, nel caso di specie, pacifico l'allontanamento spontaneo del dalla casa coniugale come dal medesimo affermato CP_1
sin dall'atto introduttivo del giudizio.
Altrettanto pacifico che la comproprietaria ha fatto mero uso abitativo del bene senza CP_2
alterarne la destinazione e che parte dell'immobile è ancora oggi occupato dai beni di proprietà come da esso affermato anche in sede di appello (cfr. pag 11 dell'atto introduttivo del CP_1
grado), sebbene a suo dire in minima parte.
Quanto alla disponibilità dell'immobile parte appellata allega (circostanza non contestata) che
“l'abitazione dispone di un ingresso principale e di altri 2 ingressi secondari di cui detiene CP_1 da sempre le chiavi d'ingresso, circostanza allegata e mai contestata ex adverso .”.
pagina 5 di 8 Inoltre, come affermato dal Primo Giudice con motivazione immune da vizi “non è provato che egli, successivamente, abbia mai manifestato alla la volontà di utilizzare in via diretta l'immobile o di CP_2
metterlo a reddito o di farne altrimenti uso: dallo scambio di corrispondenza fra legali prodotto dall'attore risulta che, sebbene il (tramite il proprio Legale) abbia più volte richiesto la CP_1
consegna delle chiavi, egli desse sostanzialmente per pacifica la permanenza della moglie nell'abitazione (cfr. in particolare il doc. 4, nel quale il Legale precisa che “preavvertirà CP_1
delle sue visite in loco” e “si riserva” solo “in futuro” di fare rientro nell'immobile, rendendosi disponibile ad un accordo per la vendita del bene a terzi); - costui non ha mai agito per ottenere la disponibilità del bene e anche nel presente giudizio non ha svolto alcuna domanda sul punto, limitandosi a richiedere una somma di denaro a titolo di indennità (cfr., fra i documenti dell'attore, lo scambio di corrispondenza prodotto sub doc. 3); - anche nell'altra causa proposta avanti questo
Tribunale nei confronti della ex moglie (n. 6668/17 RG, definita in sede di mediazione), pare che costui abbia chiesto esclusivamente la restituzione di beni di sua proprietà, ma non abbia chiesto la liberazione dell'immobile o di potere entrare nella disponibilità dello stesso (l'atto introduttivo di quel giudizio, pur citato nella memoria istruttoria dell'attore depositata in questo giudizio, non risulta tuttavia prodotto in questa sede);”.
Il Collegio osserva che i due limiti fondamentali posti dall'artt. 1102 c.c. all'uso della cosa comune sono il divieto di alterare la destinazione della cosa e il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti d'uso.
La Corte di legittimità sul punto ha inequivocabilmente affermato che (cfr. Cass. civ. n. 7466/2015):
“La nozione di pari uso della cosa comune, agli effetti dell'art. 1102 cod. civ., non va intesa nei termini di assoluta identità dell'utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l'identità nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell'oggetto della comunione.”.
Non risulta provato, alla luce degli atti di causa e dell'istruttoria che la abbia impedito al CP_2 di fare parimenti d'uso dell'immobile in controversia, mentre emergono elementi di segno CP_1
opposto.
pagina 6 di 8 Alla luce di quanto sopra il Giudice ha correttamente respinto la richiesta di CTU tesa ad accertare “il valore locativo dell'immobile in comproprietà, valore comprensivo degli arredi e mobili ivi contenuti”.
Nel presente grado il domanda l'ammissione di CTU “al fine di accertare e descrivere la CP_1
situazione di fatto dei locali compresi negli immobili di causa e il loro effettivo utilizzo da parte della convenuta e determinarne in ogni caso il valore locativo tenuto anche conto degli arredi e mobili ivi contenuti”. Tale istanza oltre che da respingersi per tutti i motivi affermati dal Primo Giudice è altresì inammissibile.
Altrettanto condivisibile la regolazione delle spese di lite considerato che “ l'esito della controversia coincide con il contenuto della proposta ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal Giudice con ordinanza del
14.06.19, accettata dalla convenuta e ingiustificatamente rifiutata dall'attore, quest'ultimo va condannato a pagare alla convenuta le spese di lite relative all'attività compiuta successivamente alla proposta, conformemente a quanto previsto dall'art. 91, comma 1 c.p.c. (e, pertanto, i compensi relativi alla fase decisoria, liquidati come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14).”.
Per quanto sin qui ritenuto l'appello deve essere integralmente respinto, avendo l'appellante del resto riproposto gli stessi argomenti cui il Primo Giudice ha già risposto e non vi sono ragioni per una decisione che vada in senso contrario.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex DM
55/2014 aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022 sulla base dello scaglione applicabile (da
52.001,00 a 260.000,00) in favore della parte appellata.
Si dà altresì atto del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, c.
1-quater, T.U. di cui al d.P.R. 30/5/2002 n.115, introdotto con L.24/12/2012 n. 228 poiché l'impugnazione è stata respinta integralmente.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così dispone:
I respinge l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
CP_1
II condanna l'appellante alla refusione in favore della parte appellata delle spese di lite che si liquidano nella misura di euro 9.515,00 per compensi oltre 15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP se dovuti come per legge;
pagina 7 di 8 III si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, co. 1 quater T.U. di cui al d.P.R. 30.05.2002 n.115 introdotto con la L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 17.12.2024.
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
dott. Mariangela Marrangoni dott. Giuseppe De Rosa
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 445/2020 promossa da:
CP_1 con il patrocinio dell'avv. BORSARI STEFANO e dell'avv. MARCEDDU MANLIO C/O AVV.
STEFANO BORSARI VIA S. VITALE N. 40/3 BOLOGNA;
APPELLANTE contro
CP_2 con il patrocinio dell'avv. ASELLI MARCELLA;
APPELLATA
IN PUNTO A: appello della sentenza n. 125/2020 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia nell'ambito del procedimento n. R.G. 6884/2017, pubblicata il 28.01.2020
Assegnata a decisione ordinanza del 1.10.2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
per le parti come da note tempestivamente depositate in considerazione della trattazione scritta della causa.
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio innanzi al Tribunale di CP_1
Reggio Emilia la ex moglie , allegando di essere comproprietario con quest'ultima di un CP_2
immobile sito in Castelnovo di Sotto, Via Pescatora n. 18, adibito a casa coniugale. Poiché il matrimonio era entrato in crisi nel 2014 l'attore si era trasferito in un altro immobile;
pertanto, nella casa coniugale era rimasta la moglie, la quale la occupava in via esclusiva malgrado, nel giudizio di separazione, non fosse stata accolta la sua istanza di assegnazione dell'immobile stante l'assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti.
La convenuta, inoltre, utilizzava gli arredi di esclusiva proprietà dell'attore.
Il domandava quindi la condanna della al pagamento di un indennizzo per CP_1 CP_2
l'occupazione sine titulo della quota immobiliare a lui appartenente, pari a € 1.250,00 mensili a far data dal giugno 2014.
Si costituiva la contestando la domanda attorea di cui chiedeva il rigetto perché infondata in fatto CP_2
e in diritto;
affermando di utilizzare solamente una porzione limitata dell'immobile, cioè il piano terra, mentre il primo e il secondo piano della casa e la porzione definita “ex rurale” erano interamente occupati da mobili e attrezzature di proprietà del CP_1
Conseguentemente, in via riconvenzionale, essa chiedeva la condanna dell'attore al pagamento in suo favore di una indennità per l'occupazione esclusiva, di € 1.500,00 annui a partire dal giugno 2014, con eventuale compensazione fra le reciproche poste di debito/credito.
Il Tribunale, ritenuta la causa istruita documentalmente e a mezzo prove orali, matura per la decisione, fissava l'udienza del 28.01.2020 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e all'esito così disponeva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, RIGETTA le domande proposte da entrambe le parti;
DICHIARA la compensazione tra le parti delle spese di lite relative alle fasi di studio, introduttiva e istruttoria;
CONDANNA l'attore a pagare alla convenuta le spese relative alla fase decisoria che liquida in € 4.050,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge.”.
La statuizione era motivata premettendo che, in tema di comunione, l'art. 1102 c.c. consentiva al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento della cosa comune anche in modo particolare e più intenso o addirittura nella sua interezza, vietandogli di alterarne la destinazione e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
pagina 2 di 8 Richiamata la pertinente giurisprudenza della Suprema Corte, il Primo Giudice non riteneva possibile riconoscere un'indennità per il solo fatto dell'occupazione dell'intero bene ad opera della comproprietaria, ove la stessa non si connotasse altresì d'illiceità per superamento dei limiti ex art. 1102 c.c. in quanto tale occupazione non era “sine titulo”, ma trovava causa e giustificazione nella comproprietà che investiva tutta la cosa comune.
Applicando tali principi al caso di specie il Tribunale riteneva non acclarata una violazione dei limiti di liceità dell'uso della cosa comune di cui al richiamato art. 1102 c.c.
Infatti, dalle emergenze istruttorie non si evinceva che nessuna delle due parti avesse compiuto, in qualità di comproprietario dell'immobile in controversia un'attività illecita che comportasse il diritto dell'altra ad un'indennità, avendo entrambe esercitato i propri diritti di comproprietari.
La domanda dell'attore e la domanda riconvenzionale della convenuta andavano, pertanto, respinte.
La reciproca soccombenza delle parti avrebbe giustificato l'integrale compensazione delle spese di lite, tuttavia, posto che l'esito della controversia coincideva con il contenuto della proposta ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal Giudice con ordinanza del 14.06.19, accettata dalla convenuta e ingiustificatamente rifiutata dall'attore, quest'ultimo andava condannato a pagare alla convenuta medesima le spese di lite relative all'attività compiuta successivamente alla proposta ex art. 91 co. 1 c.p.c.
Avverso la sentenza ha proposto appello con un unico articolato motivo con il quale CP_1
censura la mancata ammissione della CTU poiché necessaria ai fini del decidere. Egli lamenta, poi,
l'errore di logica anche giuridica del provvedimento gravato sull'occupazione parziale o totale dell'immobile da parte della che avrebbe escluso l'indennizzo ma che poteva essere tenuta in CP_2 considerazione solo per determinarne l'ammontare. Erroneamente il Primo Giudice aveva ritenuto spontaneo l'allontanamento del dalla casa coniugale e che quest'ultimo non avrebbe CP_1 manifestato alla la volontà di utilizzare l'immobile poiché tali circostanze non emergevano dalla CP_2 documentazione in atti. Posto che il danno era in re ipsa secondo l'orientamento maggioritario della
Cassazione a parere dell'appellante sarebbe evidente la mancata espressa accettazione dell'occupazione abusiva del bene.
Infine, la sentenza viene censurata anche sulla regolazione delle spese di lite.
pagina 3 di 8 Per tali motivi l'appellante ha concluso, previa domanda di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza: “II IN VIA ISTRUTTORIA: DISPORSI l'esperimento di Consulenza Tecnica d'Ufficio, già richiesta inutilmente in primo grado, al fine di accertare e descrivere la situazione di fatto dei locali compresi negli immobili di causa e il loro effettivo utilizzo da parte della convenuta e determinarne in ogni caso il valore locativo tenuto anche conto degli arredi e mobili ivi contenuti. III
IN SUBORDINE E NEL MERITO: CONDANNARSI la convenuta, sulla base delle determinazioni di cui al punto che precede ad indennizzare l'appellante per l'uso esclusivo dell'immobile de quo da parte dell'appellata a far tempo da Giugno 2014 sino all'emissione della emananda sentenza. Il tutto nell'importo di € 1.250,00= mensili o di quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia. Con gli interessi di legge sull'importo liquidato, decorrenti su ciascuna rata mensile a far tempo da Giugno
2014. IV Con vittoria di spese e compenso professionale.”. Si è costituita l'appellata la quale ha chiesto il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese di lite. La Corte con ordinanza del 1.10.2024 ha trattenuto la causa in decisione, con concessione alle parti dei termini abbreviati per il deposito degli scritti difensivi conclusivi, all'esito del deposito delle note scritte stante la disposta trattazione cartolare.
……………………………..MOTIVI DELLA DECISIONE………………………………….
L'appello è infondato. La Corte osserva che l'appellata non ha riproposto nel grado con appello incidentale la domanda riconvenzionale il cui rigetto è pertanto coperto da giudicato. Posto che la vicenda si inserisce in un più ampio contenzioso tra gli ex coniugi e in un contesto di particolare animosità tra gli stessi, il Primo Giudice ha fondato il proprio convincimento affermando che “In punto di diritto deve premettersi che, in tema di comunione, l'art. 1102 c.c. consente al comproprietario
l'utilizzazione ed il godimento della cosa comune anche in modo particolare e più intenso o addirittura nella sua interezza, vietandogli di alterarne la destinazione e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, sicché l'utilizzo del singolo non può risolversi in una compressione quantitativa o qualitativa di quello, attuale o potenziale, di tutti gli altri comproprietari.
Il comproprietario quindi rimane nell'ambito dell'esercizio legittimo dei poteri spettantigli in quanto tale pur ove utilizzi ed amministri individualmente lo stesso, a meno che il rapporto materiale instaurato con la res non si svolga in maniera tale da escludere gli altri comproprietari, con palese manifestazione del volere, dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene (C.
10734/18). Come ricordato da C. 7019/19, quindi, soltanto se risulti dimostrata una sottrazione o un impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari, ovvero una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. per l'occupazione dell'intero immobile ad opera del comunista e la sua destinazione
pagina 4 di 8 ad utilizzazione personale esclusiva, con privazione pro quota della disponibilità dei residui partecipanti, può dirsi risarcibile, sotto l'aspetto del lucro cessante, il danno da quantificare in base ai frutti civili che l'autore della violazione abbia tratto dall'uso esclusivo del bene. Non è possibile, invece, riconoscere una “indennità” per il solo fatto dell'occupazione dell'intero bene ad opera del comproprietario, ove la stessa non si connoti altresì di illiceità per superamento dei limiti ex art. 1102
c.c. (dal ché deriva, appunto, un “danno”), in quanto tale occupazione non è “sine titulo”, ma trova comunque causa e giustificazione nella comproprietà che investe tutta la cosa comune, e la sorte dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente ha attuazione in sede di divisione e di resa del conto (insieme alle spese necessarie od utili per la conservazione o il miglioramento del bene comune anticipate dal comunista), nè altrimenti la legge prevede espressamente in tale evenienza un indennizzo da attività lecita ma dannosa (cfr. C. 14213/12; C. 5156/12; C. 7881/11; C. 20394/13).”.
L'affermazione che la vicenda è regolata dall'art. 1102 c.c. non è impugnata ed è pertanto anch'essa coperta da giudicato.
Alla luce dei sopra esposti principi giurisprudenziali nel merito questa Corte ritiene, nel caso di specie, pacifico l'allontanamento spontaneo del dalla casa coniugale come dal medesimo affermato CP_1
sin dall'atto introduttivo del giudizio.
Altrettanto pacifico che la comproprietaria ha fatto mero uso abitativo del bene senza CP_2
alterarne la destinazione e che parte dell'immobile è ancora oggi occupato dai beni di proprietà come da esso affermato anche in sede di appello (cfr. pag 11 dell'atto introduttivo del CP_1
grado), sebbene a suo dire in minima parte.
Quanto alla disponibilità dell'immobile parte appellata allega (circostanza non contestata) che
“l'abitazione dispone di un ingresso principale e di altri 2 ingressi secondari di cui detiene CP_1 da sempre le chiavi d'ingresso, circostanza allegata e mai contestata ex adverso .”.
pagina 5 di 8 Inoltre, come affermato dal Primo Giudice con motivazione immune da vizi “non è provato che egli, successivamente, abbia mai manifestato alla la volontà di utilizzare in via diretta l'immobile o di CP_2
metterlo a reddito o di farne altrimenti uso: dallo scambio di corrispondenza fra legali prodotto dall'attore risulta che, sebbene il (tramite il proprio Legale) abbia più volte richiesto la CP_1
consegna delle chiavi, egli desse sostanzialmente per pacifica la permanenza della moglie nell'abitazione (cfr. in particolare il doc. 4, nel quale il Legale precisa che “preavvertirà CP_1
delle sue visite in loco” e “si riserva” solo “in futuro” di fare rientro nell'immobile, rendendosi disponibile ad un accordo per la vendita del bene a terzi); - costui non ha mai agito per ottenere la disponibilità del bene e anche nel presente giudizio non ha svolto alcuna domanda sul punto, limitandosi a richiedere una somma di denaro a titolo di indennità (cfr., fra i documenti dell'attore, lo scambio di corrispondenza prodotto sub doc. 3); - anche nell'altra causa proposta avanti questo
Tribunale nei confronti della ex moglie (n. 6668/17 RG, definita in sede di mediazione), pare che costui abbia chiesto esclusivamente la restituzione di beni di sua proprietà, ma non abbia chiesto la liberazione dell'immobile o di potere entrare nella disponibilità dello stesso (l'atto introduttivo di quel giudizio, pur citato nella memoria istruttoria dell'attore depositata in questo giudizio, non risulta tuttavia prodotto in questa sede);”.
Il Collegio osserva che i due limiti fondamentali posti dall'artt. 1102 c.c. all'uso della cosa comune sono il divieto di alterare la destinazione della cosa e il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti d'uso.
La Corte di legittimità sul punto ha inequivocabilmente affermato che (cfr. Cass. civ. n. 7466/2015):
“La nozione di pari uso della cosa comune, agli effetti dell'art. 1102 cod. civ., non va intesa nei termini di assoluta identità dell'utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l'identità nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell'oggetto della comunione.”.
Non risulta provato, alla luce degli atti di causa e dell'istruttoria che la abbia impedito al CP_2 di fare parimenti d'uso dell'immobile in controversia, mentre emergono elementi di segno CP_1
opposto.
pagina 6 di 8 Alla luce di quanto sopra il Giudice ha correttamente respinto la richiesta di CTU tesa ad accertare “il valore locativo dell'immobile in comproprietà, valore comprensivo degli arredi e mobili ivi contenuti”.
Nel presente grado il domanda l'ammissione di CTU “al fine di accertare e descrivere la CP_1
situazione di fatto dei locali compresi negli immobili di causa e il loro effettivo utilizzo da parte della convenuta e determinarne in ogni caso il valore locativo tenuto anche conto degli arredi e mobili ivi contenuti”. Tale istanza oltre che da respingersi per tutti i motivi affermati dal Primo Giudice è altresì inammissibile.
Altrettanto condivisibile la regolazione delle spese di lite considerato che “ l'esito della controversia coincide con il contenuto della proposta ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal Giudice con ordinanza del
14.06.19, accettata dalla convenuta e ingiustificatamente rifiutata dall'attore, quest'ultimo va condannato a pagare alla convenuta le spese di lite relative all'attività compiuta successivamente alla proposta, conformemente a quanto previsto dall'art. 91, comma 1 c.p.c. (e, pertanto, i compensi relativi alla fase decisoria, liquidati come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14).”.
Per quanto sin qui ritenuto l'appello deve essere integralmente respinto, avendo l'appellante del resto riproposto gli stessi argomenti cui il Primo Giudice ha già risposto e non vi sono ragioni per una decisione che vada in senso contrario.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex DM
55/2014 aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022 sulla base dello scaglione applicabile (da
52.001,00 a 260.000,00) in favore della parte appellata.
Si dà altresì atto del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, c.
1-quater, T.U. di cui al d.P.R. 30/5/2002 n.115, introdotto con L.24/12/2012 n. 228 poiché l'impugnazione è stata respinta integralmente.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così dispone:
I respinge l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
CP_1
II condanna l'appellante alla refusione in favore della parte appellata delle spese di lite che si liquidano nella misura di euro 9.515,00 per compensi oltre 15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP se dovuti come per legge;
pagina 7 di 8 III si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, co. 1 quater T.U. di cui al d.P.R. 30.05.2002 n.115 introdotto con la L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 17.12.2024.
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
dott. Mariangela Marrangoni dott. Giuseppe De Rosa
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