Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 3609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3609 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 10851/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez., in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con atto di citazione notificato in data 15.05.2020 da
, nata a [...] il [...], cod. fiscale , Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], cod. fiscale Parte_2 C.F._2 [...]
, nata a [...] il [...], cod. fiscale Parte_3 C.F._3
nato a [...] il [...], cod. fiscale Parte_4 C.F._4 elettivamente domiciliati in Napoli, viale Gramsci n. 16, presso lo studio CP_1 rappresentanti e difesi dall'Avv. Laura Rossi in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORI contro
PER GLI INTERVENTI DI EMERGENZA DEL Controparte_2 [...]
IVI COMPRESI I DISSESTI IDROGEOLOGICI, ex D.P.C.M. n. Controparte_3
3566 del 05.03.2007 e O.P.C.M. n. 3675 del 28.08.2008, cod. fiscale , in persona P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliato negli uffici di quest'ultima, siti in Napoli, via A. Diaz n. 11
CONVENUTO nonché
in persona del Sindaco pro tempore, cod. fiscale Controparte_4 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Napoli, piazza Municipio - palazzo San Giacomo, presso l'Avvocatura municipale, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Femiano in virtù di procura in generali alle liti allegata alla comparsa di nuovo difensore depositata in data 25.07.2024
CONVENUTO
e
, in persona del Presidente della Giunta regionale, cod. fiscale Controparte_5
, elettivamente domiciliata in Napoli, domiciliata in Napoli, via S. Lucia 81, P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Parente in virtù di procura generale alle liti in atti
CONVENUTA
1
Conclusioni per gli attori: a) accertare e dichiarare il nesso di causalità TRA errata progettazione / errata esecuzione/ ritardi /abbandono delle aree /inadempimento degli obblighi tutti nascenti dal DPCM n. 3566/07 ed OPCM 2509/07, OPCM 3675/08 e perdita di disponibilità
e godimento dell'area di proprietà degli attori per le ragioni narrate;
b) accertare e dichiarare la responsabilità del in persona del Sindaco p.t. nella doppia e concorrente Controparte_4 qualità di Commissario delegato per gli interventi di emergenza del sottosuolo e versanti di
Napoli ivi compresi i dissesti idrogeologici ex DPCM n. 3566 del 5.3.07 e OPCM n. 3675 del
28.8.08, in solido o alternativamente ovvero ciascuno per quanto di ragione e competenza per le causali di cui agli atti di causa;
c) accertare e dichiarare la responsabilità della CP_5 quale organo istituzionale preposto alla tutela e salvaguardia del territorio nonché
[...] per violazione degli obblighi assunti con gli accordi di programma stipulati con organi statali e locali per la realizzazione ed il finanziamento delle opere da realizzarsi nell'area oggetto di causa;
d) per l'effetto condannare il in persona del Sindaco p.t. nella doppia Controparte_4
e concorrente qualità di Sindaco di Napoli e di Commissario delegato per gli interventi di emergenza del sottosuolo e versanti di Napoli ivi compresi i dissesti idrogeologici ex DPCM n.
3566 del 5.3.07 e OPCM n. 3675 del 28.8.08, nonché la in persona del Controparte_5 legale rapp.te p.t. in solido o alternativamente ovvero ciascuno per quanto di ragione e competenza ed in relazione ai periodi di competenza per le causali di cui in premessa, al pagamento in favore degli attori dell'importo che, allo stato si quantifica in euro 479.198,95 secondo le voci di danno (DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE) indicate in dettaglio nella allegata ATP già resa nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo disposto dal Tribunale civile di Napoli, Rgn. 745/2015, oltre le maggior somme da rideterminarsi alla luce del lasso di tempo trascorso dal deposito della stessa (anno 2015) alla data di effettiva presumibile riconsegna dei terreni, oltre al danno da svalutazione economica per perdita di valore dei terreni conseguente alla perdita di destinazione agricola e vocazione vinicola da calcolarsi a mezzo CTU;
e) condannare il in persona del Sindaco p.t. nella doppia e Controparte_4 concorrente qualità di Sindaco di Napoli e di Commissario delegato per gli interventi di emergenza del sottosuolo e versanti di Napoli ivi compresi i dissesti idrogeologici ex DPCM n.
3566 del 5.3.07 e OPCM n. 3675 del 28.8.08, nonché la in persona del Controparte_5 legale rapp.te p.t. in solido o alternativamente ovvero ciascuno per quanto di ragione e competenza per le causali di cui in premessa al pagamento in favore degli attori delle spese tutte ad oggi sostenute dagli attori (legali, periti) quantificata in euro 38.952,80 come da documentazione che si allega o nella maggior somma che dovesse essere dimostrata in sede di giudizio nonché dei danni morali da quantificarsi secondo quanto l'On. Giudice dovesse ritenere equo oltre interessi e rivalutazione a decorrere dall'anno 2008 al soddisfo;
f) condannare il in persona del Sindaco p.t. nella doppia e concorrente qualità di Sindaco e di Controparte_4
Commissario delegato nonché la in persona del legale rapp.te p.t. in solido Controparte_5
2 o alternativamente ovvero ciascuno per quanto di ragione e competenza per le causali di cui in premessa al pagamento in favore degli attori delle spese con distrazione in favore dell'avvocato costituito oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Conclusioni per il si insiste per il rigetto di ogni domanda. CP_4
Conclusioni per la : Insiste, altresì, nell'eccepita carenza di legittimazione passiva della CP_5
nonché nel rigetto di tutte le domande proposte nei confronti della . CP_5 Controparte_5
Conclusioni per il Commissario delegato: voglia l'adito Ill.mo Tribunale respingere ogni domanda avversaria perché inammissibile ed infondata anche per prescrizione quinquennale dichiarando, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva del Commissario e/o la cessazione della relativa attività per essere legittimato e competente il e/o la Controparte_4
. Spese vinte. Controparte_5
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1. , , e hanno agito Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 nei confronti del comune di Napoli, del Commissario delegato ex D.P.C.M. n. 3566 del
05.03.2007 e O.P.C.M. n. 3675 del 28.08.2008 e della per sentirli Controparte_5 condannare al risarcimento dei danni da loro subiti a causa della “perdita della facoltà di godimento” del fondo di loro proprietà, sito in Napoli, sulla collina dei Camaldoli, via Vicinale
Soffritto, censito in catasto al foglio 44, particelle 118 e 174, avente una superfice di mq
39.880.
Al fine di individuare i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, di seguito si riportano alcuni passaggi contenuti nell'atto di citazione.
«Le cause dello stato di dissesto dei Camaldoli, e quindi dei luoghi in cui insiste la proprietà degli attori appaiono dunque chiare. Il Governo nominò (anno 1998) il Sindaco di Napoli quale
Commissario delegato per l'emergenza sottosuolo, allo scopo di realizzare interventi intesi alla risoluzione dei problemi della città di Napoli, compresi quelli della collina dei Camaldoli. Tra questi interventi era compreso anche quello della “Sistemazione della fognatura” che, a parere dei periti intervenuti, presentava evidenti notevoli carenze, sia dal punto di vista progettuale che esecutivo. Prima della realizzazione delle opere di fognatura, i terreni di proprietà degli attori erano accessibili, agibili e coltivabili a castagneto (v. Stato di consistenza all'atto della occupazione). La criticità delle opere realizzate, di cui si preciserà in seguito, è provata dalla assenza del certificato di collaudo, sia statico che tecnico-amministrativo: gli elaborati richiesti con atto di accesso e trasmessi parzialmente dal sono datati aprile 2015 e CP_4 rappresentano uno stato delle opere che certamente non è collaudabile, pur essendo stati ultimati i lavori da tempo. […] Nella esecuzione delle opere, poi, non si è data la priorità alla realizzazione della stazione di sollevamento ed alle opere che assicurassero lo smaltimento degli scarichi raccolti. Sono state invece realizzate la fogna, le caditoie pluviali di raccolta e la presumibile immissione anche degli scarichi neri, trattandosi di fognatura mista. Circostanza questa che ha aggravato le condizioni che hanno determinato lo stato di dissesto dell'intera
3 area. Né si è ritenuto di realizzare un dissipatore di energia in corrispondenza dello sbocco della fogna al fine di ridurne l'energia cinetica e la conseguente erosione. Tutte queste circostanze non possono che attribuirsi al che nella sua specifica funzione prima CP_4
(Commissario delegato) nonché quale Organo locale investito della gestione dello stato di dissesto, ancora oggi, dopo 20 anni, non ha concretamente avviato la risoluzione dei problemi della Collina dei Camaldoli, determinando, per quel che in tal sede interessa, la perdita della proprietà da parte degli attori. […] I lavori eseguiti dall'impresa ICG2, in esecuzione dei progetti, tuttavia, non hanno compreso il sollevamento e, di conseguenza, tutti gli scarichi, sia neri che di pioggia, sono tutti sversati nell'impluvio, continuando a determinare e ad aggravare gli smottamenti e le condizioni di dissesto dei cespiti di . […] Al fine di evitare lo Pt_1 smottamento del terreno che si stava verificando, con lo scalzamento della tubazione posata per effetto del dilavamento operato dalle precipitazioni, sono state eseguite delle gabbionate e massicciate in pietrame calcareo che, però, hanno accentuato il fenomeno fino al completo scoprimento della condotta fognaria. Dalla copiosa documentazione tecnica disponibile risulta evidente che gli smottamenti ed i dissesti presenti nel fondo di proprietà si sono Pt_1 principalmente manifestati a seguito dei lavori di costruzione della fognatura in via Soffritto in quanto gli scarichi raccolti dalla tubazione sono stati tutti convogliati e sversati in corrispondenza del picchetto F2 della fognatura di Via Vicinale Soffritto, ove sono posti i beni degli attori. SONO DUNQUE GLI ERRORI PROGETTUALI ED ESECUTIVI da cui sono CP_6 derivati i danni oggi lamentati dagli attori. […] Dunque chiaro è che: L'intervento del
Commissario delegato fu disposto per un grave dissesto idrogeologico esistente. Le CP_7 opere progettate dal non hanno tenuto conto della reale consistenza dei Controparte_4 luoghi e, per l'effetto, le opere commissionate hanno peggiorato lo stato dei luoghi rendendo necessarie delle varianti al progetto e poi dei lavori di messa in sicurezza che egualmente, per inopportunità tecnica delle scelte (gabbionate) hanno finito con il rendere irreversibile lo stato di dissesto ammalorando ancor di più i terreni. Dunque è chiaro che nulla di ciò che avrebbe dovuto essere compiuto è stato fatto. Gli attuali attori hanno perduto dal 2008 il diritto di godimento del loro bene. Le perizie allegate agli atti dimostrano il nesso causale tra l'attività
(sbagliata prima) e inattività (omissioni e ritardi poi) delle amministrazioni competenti ed i danni subiti dagli attori» (si tratta di allegazioni riportate da p. 19 a p. 23 dell'atto di citazione).
In sostanza, gli attori imputano agli enti pubblici convenuti l'esecuzione di opere, che, invece di risolvere le criticità idrogeologiche presenti sulla collina dei Camaldoli, a causa di errori progettuali ed esecutivi e a causa del mancato completamento dell'intervento progettato, hanno arrecato danni alla loro proprietà, aggravando il dissesto dei terreni e rendendo impossibile utilizzare il fondo per fini economici, quali la produzione e vendita di legname e castagne e la realizzazione di un “progetto di viticultura in serra con pannelli fotovoltaici, per la produzione di ”. Parte_5
Onde dimostrare quanto allegato e quantificare il danno subito, gli attori hanno richiamato
4 le risultanze della CTU dell'arch. , eseguita nell'ambito di un giudizio ex art. 696 bis Per_1
c.p.c. da loro introdotto nell'anno 2015 (si tratta del giudizio n. di r.g. 745/2015).
A p. 24 dell'atto di citazione, gli attori hanno riportato le conclusioni della suddetta CTU e hanno quantificato in € 479.198,95 il danno patrimoniale subito in relazione al periodo 2008 -
2020, chiedendo nel contempo di tener conto degli ulteriori danni prodottisi nel periodo successivo. Inoltre, hanno chiesto il risarcimento delle spese legali e tecniche affrontate «nel tentativo vano di evitare il procrastinarsi della situazione», pari a € 38.952,18, e il danno morale dovuto alla «frustrazione e sconforto dovuto e al senso di impotenza rispetto alla perdita subita e all'ulteriore danno derivatogli dalla pendenza di un processo penale posto al loro carico per violazione dell'ordinanza sindacale di messa in sicurezza dei luoghi» (cfr. pp. 24
– 25).
§ 2. Chiariti i termini della controversia, va evidenziato che la pretesa degli attori nei confronti del e del Commissario delegato è preclusa da un precedente Controparte_4 giudicato relativo allo stesso rapporto giuridico veicolato nel presente processo.
Ed invero, dopo il deposito della CTU nell'ambito del giudizio ex art. 696 bis c.p.c., con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (cfr. doc. 1 allegato dagli attori alla I memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.), le agirono nei confronti del e del Commissario delegato, Pt_1 CP_4 chiedendo il risarcimento dei danni causati dal mancato utilizzo del fondo di loro proprietà e basando la loro domanda sulla CTU dell'arch. (vedi punto 2 delle conclusioni Per_1 rassegnate nel ricorso). Il risarcimento oggetto della presente causa, quindi, era già stato richiesto nel giudizio n. di r.g. 28535/2015, conclusosi con ordinanza ex art. 702 ter, comma
V, c.p.c., pubblicata in data 22.01.2018, con cui il tribunale di Napoli respinse il ricorso (cfr. doc. 2 allegato dagli attori alla I memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.). Come dimostrato dal mediante deposito della certificazione prevista dall'art. 124 disp. att. c.p.c. (la CP_4 certificazione è stata depositata in data 05.02.2024), la suddetta ordinanza di rigetto è passata in giudicato ex art. 702 quater c.p.c..
Onde superare l'eccezione del convenuto, gli attori hanno sostenuto che le due domande sono diverse, ma si tratta di tesi non condivisibile.
La domanda proposta con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. aveva ad oggetto il risarcimento dei danni quantificati dalla CTU dell'arch. e causati dall'impossibilità di utilizzare il Per_1 fondo per gli scopi produttivi a cui era adibito (produzione di legna e castagne). Si tratta, quindi, dello stesso danno oggetto del presente giudizio.
Inoltre, i fattori causali del pregiudizio patito furono individuati sia nell'apposizione, da parte del Commissario delegato, di un cancello, chiuso con catenaccio, all'ingresso del fondo delle sia nelle opere eseguite dall'impresa appaltatrice. Ai fini dell'individuazione dei fatti Pt_1 costitutivi della pretesa è utile riportare il seguente passaggio argomentativo presente nel ricorso: «Nel periodo agosto-settembre 2008 il Sindaco Commissario delegato ha occupato una zona dei terreni in oggetto, in assenza delle ignare ricorrenti, apponendo all'ingresso della loro proprietà un cancello (ancora oggi esistente), chiuso con un catenaccio, per cui da quell'epoca
5 la proprietà è interamente inaccessibile! Si è appreso che i lavori vennero appaltati alla Pt_1
ICG2 s.p.a.. Ma le opere hanno causato più danni che benefici, tant'è che il Sindaco di Napoli –
a seguito di contenzioso – ha risolto il rapporto contrattuale con la ICG2. Ma ancora oggi i lavori non sono ripresi e la proprietà è inaccessibile. Fra l'altro, l'abbandono della zona Pt_1 ed i danni provocati dai maldestri lavori della appaltatrice ICG2 hanno aggravato le condizioni dei luoghi, provocando una situazione da qualificare disastrosa, come provata dalla relazione tecnica redatta dal C.T.U nominato dal Tribunale in sede di Accertamento Tecnico Preventivo, ora in atti. […] Dall'esame della relazione e degli atti appare confermato lo stravolgimento dei luoghi.» (cfr. pp. 3 e 4). Più avanti, alle pp. 6 e 7, i ricorrenti richiamano «il grave disastro posto in essere dalla società appaltatrice dei primi interventi urgenti provvisori, la ICG2, e la incuria e/o la incapacità del Sindaco Commissario prima e del poi, ad onta del CP_4 principio del “buon governo” che dovrebbe presiedere ogni attività della Pubblica
Amministrazione».
Dunque, tra i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, vi erano anche le opere idrauliche realizzate dalla ICG2, a cui la CTU dell'arch. dedica ampio spazio. Di conseguenza, vi Per_1
è piena coincidenza tra i fatti costitutivi delle due richieste di risarcimento danni. Del resto, la vicenda alla base del diritto azionato è la stessa alla base del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., sicché il rigetto di quest'ultimo non può non avere un'efficacia preclusiva in ordine alla stessa domanda risarcitoria di cui oggi (nuovamente) si discute.
In ogni caso, come osservato dal in comparsa conclusionale, l'autorità del Controparte_4 giudicato copre sia il dedotto che il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, la parte avrebbe potuto dedurre in quanto antecedente logico necessario della pronuncia (giudicato implicito). Ne consegue che, in presenza di un giudicato, non può essere introdotto un nuovo e successivo giudizio con la stessa causa petendi e lo stesso petitum, ma con nuove argomentazioni giuridiche, che ben avrebbero potuto essere fatte valere nel primo giudizio.
È vero che nel corso del giudizio n. di r.g. 28535/2015, i ricorrenti mutarono in parte la loro domanda, ma il giudice dichiarò inammissibile la mutatio libelli e si pronunziò sulla domanda inizialmente proposta, rigettandola (cfr. pp. 5 e 6 ordinanza). È vero, altresì, che il giudice non affrontò la questione della dannosità delle opere realizzate dalla ICG2, ma il difetto di motivazione su tale profilo della domanda andava fatto valere impugnando l'ordinanza con atto di appello. In assenza di gravame, si è consolidato il giudicato sull'inesistenza del diritto al risarcimento.
A completamento di quanto precede va aggiunto che: - il giudizio n. di r.g. 28535/2015 fu introdotto dalle sig.re ma successivamente intervenne in causa il sig. , Pt_1 Parte_4 aderendo alla loro domanda (cfr. p. 2 ordinanza); - l'attitudine al passaggio in giudicato dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. è espressamente prevista dall'art. 702 quater c.p.c.; - l'aggravarsi dei danni nel corso del tempo non è circostanza idonea a superare
6 il giudicato, trattandosi di pregiudizi derivanti da un fatto costitutivo, la cui esistenza è già stata implicitamente negata da un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato.
In conclusione, le pretese risarcitorie avanzate nei confronti del e del Controparte_4
Commissario delegato devono essere respinte stante l'efficacia preclusiva del giudicato di rigetto formatosi a seguito della mancata impugnazione dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal tribunale di Napoli nell'ambito del giudizio n. di r.g. 28535/2015.
§ 3. A questo punto va analizzata la domanda nei confronti della , che non può CP_5 avvalersi del giudicato, non essendo stata parte del giudizio n. di r.g. 28535/2015.
In atto di citazione, gli attori non hanno speso una sola parola per spiegare per quale motivo la doveva essere considerata responsabile dei danni da essi patiti. CP_5
Una volta subentrato al precedente istruttore, lo scrivente ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione nei confronti dell'ente regionale e ha concesso a parte attrice termine sino al
18.03.2024 per il deposito di una memoria integrativa secondo quanto previsto dall'art. 164, comma V, c.p.c. (vedi verbale dell'udienza del 12.02.2024).
Nella memoria depositata in data 27.02.2024, gli attori hanno ricondotto la responsabilità della all'art. 36 del d.lgs. n. 267 del 2000 norma che «individua nella regione l'organo CP_5 tenuto a vigilare attraverso interventi attivi e sostitutivi sul rispetto del programma di intervento attuato. Poteri conferiti dal legislatore al preciso scopo di rendere concreti gli obiettivi posti a fondamento di un accordo e, quindi, di un piano di finanziamento pubblico di opere perlopiù strategiche e risolutive di problemi urgenti e gravi» (p. 2 memoria).
Dopo aver richiamato la suddetta norma, gli attori hanno allegato quanto segue: «Ebbene, con delibera di GRC n. 2759 del 2003 la regione (all. 1), in virtù dell'intesa CP_5 istituzionale raggiunta nel 2000 con la Presidenza dei Ministri, si vincolava alla realizzazione di articolati programmi di interventi per la ripresa dello sviluppo economico campano tra cui quello della realizzazione di interventi urgenti proposti dal Commissario delegato all'emergenza nel sottosuolo di Napoli;
prendeva parte all'accordo di programma siglato il 18 luglio 2008 tra il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
e Commissario delegato ex OPCM 1 febbraio 2008 n. 3654 e ad esso si Controparte_5 vincolava nel rispetto e nell'esecuzione degli interventi concordati ai sensi dell'art. 2 e 12 del medesimo accordo. (all. 2) Con D.D. 268/2011 (all. 3) la , ha preso atto della variante CP_5 di progetto sottoposta dall'allora straordinario a seguito del verificarsi CP_2 dell'inefficacia delle opere progettate ed in attuazione dell'accordo, ed il 7 gennaio 2020, ha stipulato una convenzione con il (soggetto attuatore) finalizzata tra l'altro a Controparte_4 regolare i rapporti tra i due enti per la realizzazione dell'intervento di collettamento delle acque e della fognatura dei Camaldoli versante pianura – interventi per il completamento delle reti fognarie e delle vasche di sedimentazione in corso di realizzazione sul versante pianura da finanziare a valere sulla quota della regione delle risorse di cui all'art. 11 comma 12 del D. G
23/5/2008 n. 90 per complessivi 5 milioni di euro. Da tale susseguirsi di atti, tra cui la convenzione stipulata dalla con il di cui non si è in possesso ma di CP_5 CP_4
7 fondamentale importanza per acclarare gli ambiti di responsabilità, emerge chiaro il ruolo della investita di poteri/doveri in virtù a) della sottoscrizione degli accordi di programma b) CP_5 del ruolo rivestito nell'ambito del Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'accordo c) dei poteri di collaborazione e concertazione tra Regione e Commissario straordinario attribuiti dall'art. 5 comma 4 bis DL 343/2001. È indubbio che la responsabilità che si ascrive alla è quella di aver omesso una qualunque attività, di vigilanza e controllo prima e di CP_5 intervento poi per dare seguito ai lavori programmati e dalla stessa finanziati così contribuendo al protrarsi degli effetti delle conseguenze del danno. Pertanto, in attesa di acquisire copia della convenzione, si ritiene la ad ogni modo responsabile in solido per il protrarsi del CP_5 danno dal momento dell'evento - imputabile ad errori di progettazioni ed esecuzione delle opere – a quello della sua eliminazione ovvero della riconsegna dei terreni nonché responsabile in solido per il maggior danno derivato ai terreni di proprietà degli attori dalla tardività dell'intervento e, quindi, per la irreversibile ammaloramento dei terreni. Si insiste affinché l'On
Giudice Voglia ordinare il deposito delle convenzioni stipulate tra e Controparte_5 [...] in attuazione degli accordi al fine di verificare ruoli e responsabilità convenute di cui CP_4 gli attori non potevano essere a conoscenza».
Orbene, le suddette allegazioni sono generiche e quindi inidonee a supportare una qualsivoglia pretesa risarcitoria nei confronti della per danni che gli attori hanno CP_5 ricondotto ad un intervento emergenziale attuato dapprima dal Commissario straordinario e poi, una volta dichiarata la fine dell'emergenza, dal e rispetto alla cui Controparte_4 esecuzione la è rimasta estranea. CP_5
L'accordo di programma del 16 febbraio 2000 non è stato prodotto in atti, per cui non è possibile ricostruire il ruolo svolto dalla Regione nella vicenda, gli eventuali meccanismi di controllo sullo stato di attuazione del programma e i poteri sostitutivi previsti in caso di inerzia dei soggetti attuatori.
L'accordo di programma relativo alle “Compensazioni Ambientali nella " Controparte_5
(doc. 2 allegato alla memoria) concerneva anche il dissesto idrogeologico della collina dei
Camaldoli (cfr. p. 32 del file), ma il monitoraggio circa la sua attuazione, in linea con quanto previsto dall'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 2000, non era affidato alla , ma ad un organo CP_5 costituito ad hoc, il “Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo”, sul cui operato non vi sono allegazioni da parte degli attori. Peraltro, l'accordo individua quale
“responsabile dell'accordo” il direttore generale della direzione della qualità della vita del
Ministero dell'ambiente (art. 9).
L'ulteriore documentazione prodotta con la memoria ex art. 164 c.p.c. è relativa ad un periodo di tempo successivo a quello in cui si è verificato il fatto costitutivo della pretesa e gli attori non ne hanno spiegato la rilevanza.
Infine, era onere degli attori procurarsi la convenzione stipulata tra Comune e Regione mediante una richiesta di accesso agli atti, sicché non è possibile accogliere la loro richiesta ex art. 210 c.p.c. (cfr. Cass., sez. II, n. 31251 del 03/11/2021, secondo cui l'ordine di esibizione
8 costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante).
In definitiva, la domanda nei confronti della deve essere respinta per difetto di CP_5 allegazione e prova.
§ 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi stabiliti dal decreto del Ministero della
Giustizia n. 55 del 10.03.2014 (cfr. artt. 28 e 29 del decreto), del valore della controversia, dell'attività difensiva in concreto prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta le domande proposte da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e da nei confronti del della
[...] Parte_4 Controparte_4 Controparte_5
e del Commissario delegato ex D.P.C.M. n. 3566 del 05.03.2007 e O.P.C.M. n. 3675 del
28.08.2008;
b) condanna gli attori, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite del CP_4
liquidate in € 11.229,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese
[...] forfettarie nella misura del 15% del compenso e accessori di legge se dovuti;
c) condanna gli attori, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite della CP_5
liquidate in € 11.229,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese
[...] forfettarie nella misura del 15% del compenso e accessori di legge se dovuti;
d) condanna gli attori, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite del Commissario delegato ex D.P.C.M. n. 3566 del 05.03.2007 e O.P.C.M. n. 3675 del 28.08.2008, liquidate in € 11.229,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e accessori di legge se dovuti.
Napoli, 10.04.2025 Il Giudice
9