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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 5879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5879 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 757/2018, depositata il 24/4/2018 dal Tribunale di Benevento, iscritto al n. 5828/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, pendente
TRA
Parte_1
in persona del Presidente pro
[...] tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi GIULIANO (c.f. ); C.F._1
Appellante
E
PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe MARSICANO (c.f. ) e dall'Avv. Vincenzo C.F._2 Piscitelli (c.f. ; C.F._3
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L (d'ora innanzi, per Parte_2 brevità, ”) conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Benevento, la Provincia di Parte_1
Benevento, affinché, disapplicata la determina dirigenziale della medesima Provincia di
Benevento n. 113 del 15 aprile 2013, fosse accertata l'illegittimità della riduzione del contributo pubblico ricevuto in virtù dei decreti di concessione nn. 1 e 1 bis del 2010.
1 A sostegno della domanda l'attrice esponeva che la Provincia di Benevento aveva erogato in suo favore un finanziamento pari al 70% della spesa per l'acquisto di beni strumentali all'attività di impresa, ai sensi della Misura 4.14 POR Campania 2000/2006.
A seguito di successivo sopralluogo di controllo della Regione Campania, la Provincia comunicava l'avvio del procedimento di revoca del finanziamento, che si concludeva con determinazione n. 113/2007, comportante la parziale revoca del contributo per un importo di euro 47.784,76.
Impugnato tale atto innanzi al T.A.R., questo, con sentenza n. 978/2014, declinava la propria giurisdizione in favore del Giudice Ordinario, davanti al quale il giudizio veniva tempestivamente riassunto con atto di citazione del 27.10.2014.
Con comparsa di costituzione del 15 aprile 2015, la Provincia di Benevento si costituiva in giudizio, opponendosi all'accoglimento di ogni avversa domanda.
Il Tribunale di Benevento, in parziale accoglimento della domanda, disapplicata parzialmente la determinazione dirigenziale n. 113/2007 adottata dalla Provincia di
Benevento, dichiarava parzialmente dovuto all' il contributo, affermando la legittimità del Parte_1 provvedimento di revoca nella parte in cui si imponeva la restituzione dell'importo di euro
24.850,00, relativo agli arredi indicati nella fattura n. 9/2010.
Avverso tale provvedimento l' ha proposto appello, con atto di citazione notificato il 3 Parte_1 dicembre 2018, ritenendolo erroneo nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato la correttezza della revoca del contributo fino alla concorrenza dell'importo economico riportato nella fattura n. 9/2010.
Si è costituita, con comparsa notificata il 6 febbraio 2019, la Provincia di Benevento, eccependo in via preliminare l'inammissibilità e/o l'improponibilità dell'appello proposto, essendo l'impugnazione priva di ragionevole probabilità di essere accolta. In subordine, l'ente pubblico ha chiesto di rigettare l'appello, perché infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c., poiché l'appello proposto si presenta sufficientemente preciso nell'identificare l'oggetto della doglianza, il capo della sentenza impugnato e le ragioni per le quali se ne chiede la riforma.
Nel merito l'appello è fondato e va accolto.
2 Con l'unico motivo di impugnazione, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale non abbia disapplicato integralmente il provvedimento di revoca del finanziamento, ritenendo non provato, da parte di che l'impresa abbia acquistato, conformemente alle condizioni di Parte_1 accesso al finanziamento, gli arredi nuovi di fabbrica.
L'appellante lamenta la violazione dell'art. 116 c.p.c., allegando la scorretta valutazione, da parte del Giudice di primo grado, del quadro probatorio a sostegno della tesi attorea.
Il Tribunale ha fondato la sua valutazione sulla base di un'analisi del compendio probatorio che questo Collegio non reputa condivisibile e che anzi è meritevole di riforma nei termini che seguono.
Ad avviso del giudice di primo grado, la testimonianza resa da non sarebbe Controparte_1 attendibile perché il teste difficilmente avrebbe potuto ricordare, dopo quasi sette anni dai fatti, di aver compreso dalle etichette che la merce sigillata fosse nuova.
Ebbene, il Collegio non condivide il ragionamento del giudice di primo grado in quanto basato su una mera affermazione di principio, priva di riscontro scientifico o empirico.
Leggendo la dichiarazione resa dal testimone si evince, viceversa, che il ha descritto in CP_1 maniera sintetica e precisa i fatti accaduti alla sua presenza, senza lasciare emergere significativi profili di incertezza che abbiano potuto destituire di fondamento il suo narrato.
Ed infatti, il teste suddetto, operaio partecipante al trasporto degli arredi, ha affermato di aver scaricato la merce che era contenuta in imballi ingombranti e sigillati, ricordando che gli era stato detto trattarsi di arredi nuovi. Egli ha anche precisato di non aver verificato il contenuto della merce, avendo solo analizzato le relative etichette.
Va analizzata anche la testimonianza di tecnico della Provincia e deputato a Testimone_1 redigere il certificato di esecuzione dei lavori. Questi ha affermato che gli arredi si presentavano nuovi, tanto da aver emesso la certificazione della regolare esecuzione dell'iniziativa finanziata poiché le attrezzature comprate corrispondevano a quelle ammesse al contributo.
Anche tale testimonianza non ha convinto il giudice di primo grado, che ha affermato la scarsa utilità delle dichiarazioni sostenendo che, in realtà, al gli arredi sarebbero semplicemente Tes_1 apparsi nuovi.
Anche su tale aspetto la motivazione non è condivisibile.
3 Occorre considerare, infatti, che il ha dichiarato di aver visionato da vicino i beni e che gli Tes_1 arredi si presentavano nuovi, sicché, se avesse avuto dubbi in merito, lo avrebbe specificato e non avrebbe redatto il certificato di regolare esecuzione.
Per tali ragioni questa Corte ritiene che le dichiarazioni testimoniali abbiano fornito elementi sufficienti per dimostrare l'ottemperanza dell' alle condizioni per l'accesso al contributo Parte_1 pubblico.
Vi sono, però, anche altri elementi di prova che supportano tale considerazione.
Secondo il Tribunale, il documento di trasporto n. 9, relativo alla fattura n. 9, non conterrebbe dati sulla natura del materiale fornito, né l'indicazione dei produttori. Inoltre, le due fatture prodotte non avrebbero indicato analiticamente gli oggetti acquistati con il relativo numero seriale o di matricola, così come prescritto dal Vademecum al paragrafo 3.
Sul punto questo Collegio ritiene di dover approdare a conclusioni differenti.
La fattura prodotta, relativa al d.d.t. n. 9, va analizzata insieme alla dichiarazione resa dal fornitore che ha affermato di non aver “nulla a pretendere sui beni mobili nuovi di fabbrica forniti presso la vostra struttura operativa”.
Inoltre, dal documento di trasporto, nonché dalla lettura del registro dei beni ammortizzabili dell' si evince l'indicazione di ciascuno dei beni comprati, dei quali Parte_1 alcuni (come le stampanti) recano espressamente l'indicazione del produttore. Il fatto che alcuni beni non indicassero il produttore non è dirimente nell'escludere la natura nuova del bene. Mobili, scrittoi e mensole, come quelle oggetto di lite, non hanno alcun un obbligo di avere un numero di matricola, diversamente da macchinari o apparecchi soggetti a norme di sicurezza sul lavoro e controlli periodici.
Bisogna considerare poi che l'odierna appellante, nel corso del giudizio, aveva dedotto che trattavasi di arredi di carattere rustico, in linea con l'ambiente rurale di destinazione.
Non può nemmeno essere ritenuta dirimente la circostanza per cui nei documenti di trasporto non era annotato che i beni acquistati fossero nuovi. Si ricorda, infatti, che la descrizione non dettagliata dei beni produce una conseguenza negativa solo sul piano fiscale, ai sensi dell'art. 21 d.p.r.
n. 633/1972.
4 Infine, va evidenziato che neanche i funzionari regionali che hanno eseguito i controlli hanno accertato – pur essendovi tenuti - che i beni non fossero nuovi, circostanza di rilievo tenuto conto del tipo di finanziamento riconosciuto;
dai verbali risulta, infatti, che i funzionari si sono limitati ad affermare che non potevano verificare la natura nuova o usata dei mobili, perché non “risultava né la provenienza di un produttore, né i codici di fabbrica, né i modelli”, tenuto conto che sarebbe bastato ai suddetti funzionari in sede di sopralluogo aprire parzialmente gli imballaggi anche solo al fine di visionare le etichette dei prodotti.
In conclusione, tenuto conto degli elementi sopra indicati il Collegio ritiene che l'attrice abbia fornito plurimi elementi di prova che, valutati complessivamente, dimostrano con sufficiente certezza l'adempimento dei propri doveri, a fronte dei quali, invece, la Provincia non ha dato la prova contraria.
Le considerazioni che precedono determinano l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata, con conseguente disapplicazione della determinazione dirigenziale della
Provincia e accertamento dell'illegittimità della riduzione del finanziamento riconosciuto in favore dell' Parte_1
La riforma parziale in questi termini della sentenza appellata comporta la necessità di un nuovo regolamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
In particolare, alla soccombenza della Provincia di Benevento consegue la sua condanna a rifondere alla controparte le spese di entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto del valore della causa, in favore del difensore che si è dichiarato anticipatario.
Al fine di stabilire gli importi dovuti, per la determinazione dei quali non si ravvisa necessità di discostarsi dai valori medi, si precisa che il valore della causa di primo grado è superiore a quello del giudizio di impugnazione, posto che quest'ultimo è limitato al solo valore dei contributi della cui restituzione si discute in questa sede. Tenuto conto di tali premesse, per il primo grado vanno liquidati € 7.616,00 per compensi, mentre per il secondo grado € 5.077,00 per compensi oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti, con attribuzione al procuratore anticipatario e in assenza di nota.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 757/2018 pronunziata dal Tribunale di Benevento, così provvede:
5 1. in accoglimento dell'appello ed in riforma parziale della sentenza appellata, disapplicata in parte qua la determinazione dirigenziale n. 113/2007 adottata dalla Provincia di Benevento, dichiara dovuto alla
[...]
l'intero importo del contributo Parte_3 riconosciuto con decreti di concessione della Provincia di Benevento nn.1/2010 e 1 bis/2010;
2. condanna la Provincia di Benevento al pagamento, in favore dell' , delle Parte_2 spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida per il giudizio di primo grado in € 545,00 per spese vive, € 7.616,00 per compenso professionale ed € 1.142,4 per spese generali;
b) per il giudizio di appello in € 382,00 per spese vive, € 5.077,00 per compenso professionale ed € 761,55 per spese generali, con attribuzione all'avv. Luigi Giuliano.
Così deciso in Napoli il 18.11.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 757/2018, depositata il 24/4/2018 dal Tribunale di Benevento, iscritto al n. 5828/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, pendente
TRA
Parte_1
in persona del Presidente pro
[...] tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi GIULIANO (c.f. ); C.F._1
Appellante
E
PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe MARSICANO (c.f. ) e dall'Avv. Vincenzo C.F._2 Piscitelli (c.f. ; C.F._3
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L (d'ora innanzi, per Parte_2 brevità, ”) conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Benevento, la Provincia di Parte_1
Benevento, affinché, disapplicata la determina dirigenziale della medesima Provincia di
Benevento n. 113 del 15 aprile 2013, fosse accertata l'illegittimità della riduzione del contributo pubblico ricevuto in virtù dei decreti di concessione nn. 1 e 1 bis del 2010.
1 A sostegno della domanda l'attrice esponeva che la Provincia di Benevento aveva erogato in suo favore un finanziamento pari al 70% della spesa per l'acquisto di beni strumentali all'attività di impresa, ai sensi della Misura 4.14 POR Campania 2000/2006.
A seguito di successivo sopralluogo di controllo della Regione Campania, la Provincia comunicava l'avvio del procedimento di revoca del finanziamento, che si concludeva con determinazione n. 113/2007, comportante la parziale revoca del contributo per un importo di euro 47.784,76.
Impugnato tale atto innanzi al T.A.R., questo, con sentenza n. 978/2014, declinava la propria giurisdizione in favore del Giudice Ordinario, davanti al quale il giudizio veniva tempestivamente riassunto con atto di citazione del 27.10.2014.
Con comparsa di costituzione del 15 aprile 2015, la Provincia di Benevento si costituiva in giudizio, opponendosi all'accoglimento di ogni avversa domanda.
Il Tribunale di Benevento, in parziale accoglimento della domanda, disapplicata parzialmente la determinazione dirigenziale n. 113/2007 adottata dalla Provincia di
Benevento, dichiarava parzialmente dovuto all' il contributo, affermando la legittimità del Parte_1 provvedimento di revoca nella parte in cui si imponeva la restituzione dell'importo di euro
24.850,00, relativo agli arredi indicati nella fattura n. 9/2010.
Avverso tale provvedimento l' ha proposto appello, con atto di citazione notificato il 3 Parte_1 dicembre 2018, ritenendolo erroneo nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato la correttezza della revoca del contributo fino alla concorrenza dell'importo economico riportato nella fattura n. 9/2010.
Si è costituita, con comparsa notificata il 6 febbraio 2019, la Provincia di Benevento, eccependo in via preliminare l'inammissibilità e/o l'improponibilità dell'appello proposto, essendo l'impugnazione priva di ragionevole probabilità di essere accolta. In subordine, l'ente pubblico ha chiesto di rigettare l'appello, perché infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c., poiché l'appello proposto si presenta sufficientemente preciso nell'identificare l'oggetto della doglianza, il capo della sentenza impugnato e le ragioni per le quali se ne chiede la riforma.
Nel merito l'appello è fondato e va accolto.
2 Con l'unico motivo di impugnazione, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale non abbia disapplicato integralmente il provvedimento di revoca del finanziamento, ritenendo non provato, da parte di che l'impresa abbia acquistato, conformemente alle condizioni di Parte_1 accesso al finanziamento, gli arredi nuovi di fabbrica.
L'appellante lamenta la violazione dell'art. 116 c.p.c., allegando la scorretta valutazione, da parte del Giudice di primo grado, del quadro probatorio a sostegno della tesi attorea.
Il Tribunale ha fondato la sua valutazione sulla base di un'analisi del compendio probatorio che questo Collegio non reputa condivisibile e che anzi è meritevole di riforma nei termini che seguono.
Ad avviso del giudice di primo grado, la testimonianza resa da non sarebbe Controparte_1 attendibile perché il teste difficilmente avrebbe potuto ricordare, dopo quasi sette anni dai fatti, di aver compreso dalle etichette che la merce sigillata fosse nuova.
Ebbene, il Collegio non condivide il ragionamento del giudice di primo grado in quanto basato su una mera affermazione di principio, priva di riscontro scientifico o empirico.
Leggendo la dichiarazione resa dal testimone si evince, viceversa, che il ha descritto in CP_1 maniera sintetica e precisa i fatti accaduti alla sua presenza, senza lasciare emergere significativi profili di incertezza che abbiano potuto destituire di fondamento il suo narrato.
Ed infatti, il teste suddetto, operaio partecipante al trasporto degli arredi, ha affermato di aver scaricato la merce che era contenuta in imballi ingombranti e sigillati, ricordando che gli era stato detto trattarsi di arredi nuovi. Egli ha anche precisato di non aver verificato il contenuto della merce, avendo solo analizzato le relative etichette.
Va analizzata anche la testimonianza di tecnico della Provincia e deputato a Testimone_1 redigere il certificato di esecuzione dei lavori. Questi ha affermato che gli arredi si presentavano nuovi, tanto da aver emesso la certificazione della regolare esecuzione dell'iniziativa finanziata poiché le attrezzature comprate corrispondevano a quelle ammesse al contributo.
Anche tale testimonianza non ha convinto il giudice di primo grado, che ha affermato la scarsa utilità delle dichiarazioni sostenendo che, in realtà, al gli arredi sarebbero semplicemente Tes_1 apparsi nuovi.
Anche su tale aspetto la motivazione non è condivisibile.
3 Occorre considerare, infatti, che il ha dichiarato di aver visionato da vicino i beni e che gli Tes_1 arredi si presentavano nuovi, sicché, se avesse avuto dubbi in merito, lo avrebbe specificato e non avrebbe redatto il certificato di regolare esecuzione.
Per tali ragioni questa Corte ritiene che le dichiarazioni testimoniali abbiano fornito elementi sufficienti per dimostrare l'ottemperanza dell' alle condizioni per l'accesso al contributo Parte_1 pubblico.
Vi sono, però, anche altri elementi di prova che supportano tale considerazione.
Secondo il Tribunale, il documento di trasporto n. 9, relativo alla fattura n. 9, non conterrebbe dati sulla natura del materiale fornito, né l'indicazione dei produttori. Inoltre, le due fatture prodotte non avrebbero indicato analiticamente gli oggetti acquistati con il relativo numero seriale o di matricola, così come prescritto dal Vademecum al paragrafo 3.
Sul punto questo Collegio ritiene di dover approdare a conclusioni differenti.
La fattura prodotta, relativa al d.d.t. n. 9, va analizzata insieme alla dichiarazione resa dal fornitore che ha affermato di non aver “nulla a pretendere sui beni mobili nuovi di fabbrica forniti presso la vostra struttura operativa”.
Inoltre, dal documento di trasporto, nonché dalla lettura del registro dei beni ammortizzabili dell' si evince l'indicazione di ciascuno dei beni comprati, dei quali Parte_1 alcuni (come le stampanti) recano espressamente l'indicazione del produttore. Il fatto che alcuni beni non indicassero il produttore non è dirimente nell'escludere la natura nuova del bene. Mobili, scrittoi e mensole, come quelle oggetto di lite, non hanno alcun un obbligo di avere un numero di matricola, diversamente da macchinari o apparecchi soggetti a norme di sicurezza sul lavoro e controlli periodici.
Bisogna considerare poi che l'odierna appellante, nel corso del giudizio, aveva dedotto che trattavasi di arredi di carattere rustico, in linea con l'ambiente rurale di destinazione.
Non può nemmeno essere ritenuta dirimente la circostanza per cui nei documenti di trasporto non era annotato che i beni acquistati fossero nuovi. Si ricorda, infatti, che la descrizione non dettagliata dei beni produce una conseguenza negativa solo sul piano fiscale, ai sensi dell'art. 21 d.p.r.
n. 633/1972.
4 Infine, va evidenziato che neanche i funzionari regionali che hanno eseguito i controlli hanno accertato – pur essendovi tenuti - che i beni non fossero nuovi, circostanza di rilievo tenuto conto del tipo di finanziamento riconosciuto;
dai verbali risulta, infatti, che i funzionari si sono limitati ad affermare che non potevano verificare la natura nuova o usata dei mobili, perché non “risultava né la provenienza di un produttore, né i codici di fabbrica, né i modelli”, tenuto conto che sarebbe bastato ai suddetti funzionari in sede di sopralluogo aprire parzialmente gli imballaggi anche solo al fine di visionare le etichette dei prodotti.
In conclusione, tenuto conto degli elementi sopra indicati il Collegio ritiene che l'attrice abbia fornito plurimi elementi di prova che, valutati complessivamente, dimostrano con sufficiente certezza l'adempimento dei propri doveri, a fronte dei quali, invece, la Provincia non ha dato la prova contraria.
Le considerazioni che precedono determinano l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata, con conseguente disapplicazione della determinazione dirigenziale della
Provincia e accertamento dell'illegittimità della riduzione del finanziamento riconosciuto in favore dell' Parte_1
La riforma parziale in questi termini della sentenza appellata comporta la necessità di un nuovo regolamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
In particolare, alla soccombenza della Provincia di Benevento consegue la sua condanna a rifondere alla controparte le spese di entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto del valore della causa, in favore del difensore che si è dichiarato anticipatario.
Al fine di stabilire gli importi dovuti, per la determinazione dei quali non si ravvisa necessità di discostarsi dai valori medi, si precisa che il valore della causa di primo grado è superiore a quello del giudizio di impugnazione, posto che quest'ultimo è limitato al solo valore dei contributi della cui restituzione si discute in questa sede. Tenuto conto di tali premesse, per il primo grado vanno liquidati € 7.616,00 per compensi, mentre per il secondo grado € 5.077,00 per compensi oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti, con attribuzione al procuratore anticipatario e in assenza di nota.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 757/2018 pronunziata dal Tribunale di Benevento, così provvede:
5 1. in accoglimento dell'appello ed in riforma parziale della sentenza appellata, disapplicata in parte qua la determinazione dirigenziale n. 113/2007 adottata dalla Provincia di Benevento, dichiara dovuto alla
[...]
l'intero importo del contributo Parte_3 riconosciuto con decreti di concessione della Provincia di Benevento nn.1/2010 e 1 bis/2010;
2. condanna la Provincia di Benevento al pagamento, in favore dell' , delle Parte_2 spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida per il giudizio di primo grado in € 545,00 per spese vive, € 7.616,00 per compenso professionale ed € 1.142,4 per spese generali;
b) per il giudizio di appello in € 382,00 per spese vive, € 5.077,00 per compenso professionale ed € 761,55 per spese generali, con attribuzione all'avv. Luigi Giuliano.
Così deciso in Napoli il 18.11.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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