Art. 11.
Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 6 e' punito con la multa da lire 200.000 a lire 3.000.000, senza pregiudizio delle sanzioni previste dalla legge 25 settembre 19-10, n. 1424.
Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 6 e' punito con la multa da lire 200.000 a lire 3.000.000, senza pregiudizio delle sanzioni previste dalla legge 25 settembre 19-10, n. 1424.