Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 19/02/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 255 del 27.9.2022.
Oggetto: risarcimento danni da mancata assunzione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente relatore dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere dott. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di Lavoro, in grado d'appello, iscritta al n. 120/2023 del Ruolo Generale
Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv. Giovanni Parte_1
Morelli.
APPELLANTE contro e , rappresentati e Controparte_1 Controparte_2
difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Taranto.
APPELLATI
All'udienza del 19 febbraio 2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22 luglio 2019, adiva il giudice del lavoro del Parte_1
Tribunale di Lecce esponendo di essere docente di ruolo su posto di sostegno –AD01- proveniente dalla Classe di concorso A047 – Scienze matematiche applicate, titolare di cattedra in provincia di
Taranto; di essere stato assunto, in quanto appartenente a categoria protetta, con contratto a tempo indeterminato dall'amministrazione resistente a far data dal 1/9/2015 e di essere in servizio in assegnazione provvisoria in provincia di Lecce in virtù di provv.to dell' ; Controparte_3
[...]
, con decorrenza giuridica ed Controparte_4 economica dall'1.9.11, e in via principale attraverso il conferimento di uno dei posti assegnati alla graduatoria ad esaurimento e, in via subordinata, attraverso il conferimento del posto assegnato alla graduatoria del Concorso 1999, previa disapplicazione e/o annullamento di tutti gli atti a tanto ostativi ivi compreso, in parte qua, il decreto n. 6766 del 19/8/2011 dell' Controparte_5 nella parte in cui, con riferimento all'Ambito Disciplinare AD01, non assegna alcun posto ai destinatari della L.n.68/99 per le assunzioni a tempo indeterminato; che la lesione lamentata dal ricorrente nel giudizio conclusosi con la sentenza n°318/2018 aveva avuto ad oggetto il diritto all'assunzione in qualità di riservatario ex L.68/99, stante la violazione da parte dell'amministrazione dell'obbligo di assunzione del 50% di disabili nel limite dell'aliquota del 7%; che la sentenza dichiarativa del predetto diritto era stata ritualmente notificata all'amministrazione, con formula esecutiva, in data 19/4/2018 ed era passata in giudicato;
che la resistente, con provv.to prot. n. 3169 del 20/04/2018, vi aveva dato esecuzione statuendo la retrodatazione della nomina a far data dall'1/9/2011, ma ai soli fini giuridici;
che, in disparte ogni considerazione in ordine alla corretta ricostruzione anche economica della posizione del ricorrente, derivante dalla corretta esecuzione della decisione, e cioè anche ai fini di una corretta ricostruzione di carriera, risultava non ancora riparato il danno patrimoniale subito durante la violazione del diritto accertato dalla Corte d'Appello di Lecce.
Tanto premesso il ricorrente deduceva che, con atto di diffida del 10/10/2018, aveva richiesto all'Amministrazione resistente il pagamento degli stipendi che avrebbe avuto diritto di percepire, qualora fosse stato tempestivamente assunto in servizio, dall'1/7/2012 al 31/8/2015, richiesta però rimasta senza riscontro. Precisato che la richiesta era stata limitata al predetto periodo, in quanto dall'1/9/2011 all'1/9/2012 il ricorrente aveva comunque prestato servizio con contratto a tempo determinato (supplenza annuale) proprio presso l'Amm.ne scolastica, percependo il relativo trattamento economico, chiedeva “riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla violazione del proprio diritto all'assunzione con contratto
a tempo indeterminato, con decorrenza dall'a.s. 11/12, quale docente di scuola secondaria superiore con diritto a riserva di posti”, danno che quantificava “nella somma corrispondente al trattamento stipendiale che lo stesso avrebbe avuto diritto a percepire al lordo nel periodo che va dall'1/9/2011 al 31/8/2015, previsto dai CCNL vigenti per i docenti di ruolo di scuola secondaria superiore, salvo l'aliunde perceptum, e con ogni componente fissa/continuativa e/o ricorrente, ivi compreso il TFR e la progressione collegata all'anzianità, come desumibili dalle tabelle stipendiali allegate ai predetti
CCNL e precisamente di una somma totale pari a €. 88.534,00 di cui €. 84.270,23 per stipendi arretrati non percepiti ed €. 2011,16 per interessi e rivalutazione, o comunque nella misura maggiore
o minore che verrà liquidata in giudizio, ove occorra, in base ad idonea CTU”
Il e l non si Controparte_1 Controparte_2 costituivano in giudizio rimanendo contumaci.
Con sentenza n°255 del 27 settembre 2022, il Tribunale di Lecce – sezione lavoro- condannava il convenuto a corrispondere a parte ricorrente la somma di euro 30.261,39 oltre accessori CP_1 per i titoli di cui in parte motiva oltre al pagamento delle spese di causa e di c.t.u.
Con atto depositato il 15 marzo 2023, proponeva appello avverso la predetta sentenza Parte_1 per la parte in cui era stato quantificato il danno da mancata assunzione in servizio con riferimento al periodo dall'1 settembre 2012 all'1 settembre 2015, ritenendo di aver diritto ad un risarcimento danni di importo superiore a quello liquidato in via equitativa dal giudice di primo grado..
Eccepiva errori di valutazione dei fatti e/o difetto di motivazione in relazione a tre elementi che il
Tribunale aveva preso in considerazione al fine di quantificare il danno da mancata assunzione: a) sarebbe priva di motivazione la riduzione alla metà delle somme corrispondenti agli emolumenti retributivi che il docente avrebbe percepito qualora fosse stato tempestivamente assunto in servizio, riduzione che non poggerebbe su alcun elemento fattuale e/o circostanza allegata in atti;
tale non poteva essere ritenuta la circostanza che la probabile sede di servizio in provincia di Taranto, ove tempestivamente assunto, in quanto distante dal luogo di residenza non sarebbe stata accettata dal ricorrente, essendo tale circostanza solo presunta e non veritiera;
b) ove si assume come base di calcolo per la quantificazione del danno la misura delle somme che l'appellante avrebbe avuto diritto a percepire a titolo di trattamento stipendiale, ove tempestivamente assunto, da tale calcolo non potevano essere sottratti, come invece ritenuto nella sentenza impugnata, i mesi estivi e comunque i periodi feriali perché anche durante i predetti periodi, di cui avrebbe certamente goduto, l'appellante avrebbe avuto diritto al relativo trattamento stipendiale previsto per legge c) la quantificazione del danno era errata anche nella parte in cui il giudice di primo grado aveva riconosciuto, a titolo di risarcimento, l'ammontare degli emolumenti retributivi al netto delle ritenute fiscali e non invece al lordo delle stesse, in quanto il riconoscimento delle retribuzioni nette equivarrebbe a prevedere per tali somme una doppia tassazione fiscale e tanto a discapito di una corretta quantificazione del danno sulla base del criterio statuito a monte, ovvero il trattamento stipendiale che il dipendente avrebbe avuto diritto a percepire ove tempestivamente assunto. Tanto premesso ha concluso chiedendo l'accoglimento integrale della domanda proposta con il ricorso di primo grado, con vittoria delle spese e degli onorari del grado di appello.
Si sono costituivano in giudizio il e l' Controparte_1 [...]
rilevando che il presupposto affinché sorga il diritto al risarcimento del danno Controparte_2
per illecito è che il fatto che cagiona ad altri un danno ingiusto debba essere doloso o colposo e che solo la presenza di dolo o colpa obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno;
che, nella fattispecie, la colpa quale presupposto per il risarcimento del danno non sarebbe configurabile a carico dell' , atteso che la sentenza del Tribunale di Taranto del Controparte_6
3.07.2014 non aveva riconosciuto il diritto del all'assunzione (diritto riconosciuto solo Parte_1
in sede di appello); che infatti la sentenza della Corte d'Appello di Lecce sez. lavoro n. 381/2018, aveva dato atto che l'amministrazione aveva operato le assunzioni in discussione utilizzando solo le
GAE 2011, in cui il ricorrente non era incluso e che quindi l'amministrazione aveva operato in conformità al DM 74/2011, secondo cui bisognava attingere solo dalle GAE del 2011, e tanto aveva fatto l' . Controparte_5
Hanno concluso quindi per il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza appellata.
Alla udienza del 19 febbraio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene opportuno riportare alcune condivisibili considerazioni contenute nell'ordinanza della Suprema Corte n°16665/2020 che ha compiutamente esaminato la fattispecie del risarcimento danni da mancata assunzione alle dipendenze di una pubblica amministrazione ( la fattispecie concreta esaminata dalla Corte è sovrapponibile a quella per cui è causa). Osserva il giudice di legittimità che“in materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta
a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento "ex tunc" del rapporto di lavoro;
il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, per il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che
l'assunzione fosse dovuta, detratto l'"aliunde perceptum", qualora risulti, anche in via presuntiva, che nel periodo di ritardo nell'assunzione l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori” (v. in termini Corte di Cassazione sentenza n°16665/2020; v. anche Cass. sentenza 22294/2023 e Cass. 28380/2024) Quanto alla riconducibilità della fattispecie nell'alveo della responsabilità contrattuale, la Suprema
Corte rileva che “….solo la responsabilità che persegue il determinarsi di un danno ingiusto per violazione del principio generale del neminem laedere si qualifica infatti come extracontrattuale, ai sensi degli artt. 2043 ss. c.c., mentre ha natura contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c., la responsabilità che persegue la mancata realizzazione di effetti che una norma (sia essa di fonte strettamente contrattuale o più in genere legale) imponeva ad un soggetto di realizzare nella sfera giuridica di altro soggetto (v., per i principi, gli argomenti in parte desumibili da Cass., S.U. 26 giugno 2007, 14712); è del resto pacifico che la violazione di obblighi di assunzione da parte della
P.A. comporti il sorgere di una responsabilità da inadempimento (Cass. 7 maggio 2015, n. 9215 e 6 luglio 2006, n. 1530, in tema di assunzioni obbligatorie;
Cass. 14 giugno 2012, n. 9807 e Cass. 20 gennaio 2009, n. 1399, in tema di inadempimento ad obblighi derivanti da espletamento di concorso)”
Pertanto spetta alla amministrazione che era tenuta all'assunzione in servizio “dimostrare l'esistenza di una causa ad essa non imputabile, secondo l'ordinario assetto di cui all'art. 1218 c.c. e tale non può però essere considerata la difficoltà interpretativa dei D.M. attraverso i quali, nella forma della circolare, si sono poste regole generali ed astratte di disciplina delle assunzioni in questione, per
l'ovvia considerazione che anche tali circolari risalgono allo stesso il quale in ipotesi, non CP_7 potrebbe pertanto che imputare sibi l'asserita difficoltà ermeneutica”,
Pur trattandosi di un inadempimento ad obblighi di assunzione, la Corte evidenzia che “quando la corrispondente attuazione del diritto perseguito derivi da provvedimenti, siano essi giudiziali (ad es. ai sensi dell'art. 2932 c.c., qualora l'azione sia ammissibile), amministrativi o da successivi contratti che, pur ponendo a proprio fondamento l'accertamento di tale inadempimento fin da una certa data
e del conseguente diritto all'assunzione, intervengano ex post a comporre una fattispecie costitutiva del rapporto di lavoro……….. l'intervenire postumo della fattispecie costitutiva comporta che, prima di tale momento, il rapporto non possa dirsi esistente, se non per quegli effetti che il provvedimento
o l'atto facciano espressamente retroagire;
in tale ipotesi, il rimedio all'inadempimento, prima dell'effettivo sopravvenire della fattispecie costitutiva, non può che essere risarcitorio, perché la costituzione ex post di un rapporto non può essere paragonata all'esistenza ex tunc di esso, se in realtà il medesimo all'epoca non esisteva ancora (in senso sostanzialmente analogo è la giurisprudenza amministrativa: v. Cons. Stato, sez. IV, 22 novembre 2013, n. 5566; Cons. Stato, sez.
V, 23 marzo 2009).
Pertanto, nell'ipotesi di inadempimento all'obbligo di assunzione, “sussiste il diritto della controparte dell'obbligazione a ricevere il risarcimento (art. 1223 c.c.) in forma specifica (essendo da tempo pacifico che tale rimedio sia parimenti ammesso in ambito di inadempimento di obbligazioni e dunque di responsabilità contrattuale: Cass. 2 luglio 2010, n. 15726; Cass. 30 luglio 2004, n. 3004) ma non sussiste, in tali casi, il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni
(Cass. 13940/2017; Cass. 26822/2007, citt.), per il fatto che, se non lo preveda il provvedimento o
l'atto costitutivo ex post del rapporto, non si può affermare l'esistenza ora per allora di una inattuazione di un rapporto negoziale che è stato costituito solo dopo, sicché non possono ritenersi dovute le retribuzioni a titolo di corrispettivo”
Passando all'esame della fattispecie concreta, l'appellante deduce che la somma riconosciuta dal giudice di primo grado a titolo di risarcimento dei danni da mancata assunzione è inferiore a quella effettivamente spettante.
Orbene, sulla base delle considerazioni in diritto che precedono, va rigettato l'appello nella parte in cui viene richiesto il risarcimento del danno parametrato a tutti gli emolumenti retributivi che l'appellante avrebbe percepito qualora fosse stato assunto in servizio dal 1 settembre 2012. Sul punto si rileva che parte appellante ha replicato in appello la domanda di condanna delle amministrazioni appellate al pagamento della somma “pari a €. 88.534,00 di cui €. 84.270,23 per stipendi arretrati non percepiti ed €. 2011,16 per interessi e rivalutazione”.
Passando agli altri motivi di appello, si rileva che il Tribunale ha quantificato il danno da inadempimento all'obbligo assunzionale partendo dalla quantificazione, all'esito di c.t.u., degli emolumenti retributivi che sarebbero spettati al docente qualora fosse stato tempestivamente assunto.
Orbene, il Collegio ritiene fondato il motivo di appello relativo alla mancata inclusione nella base di calcolo ( da cui poi ricavare, attraverso un calcolo percentuale, la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno), delle retribuzioni che sarebbero spettate anche durante i periodi di ferie e festività. Non vi sono argomenti che possano supportare una predetta esclusione, considerato che gli emolumenti retributivi corrisposti per i giorni di ferie rappresentano anch'essi un “mancato guadagno” risarcibile, se pur sempre equitativamente.
Quanto alla valutazione equitativa del danno, si ritiene corretta la quantificazione operata dal giudice di primo grado che ha ritenuto di parametrarla al 50% degli emolumenti retributivi che sarebbero spettati al docente qualora fosse stato assunto in servizio dal 1 settembre 2012.
La predetta valutazione equitativa operata dal Collegio, pur non fondandosi sulla considerazione, contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui probabilmente il docente non avrebbe accettato una sede di servizio distante dalla propria residenza ( circostanza quest'ultima che non può essere affermata neanche in termini probabilistici in quanto, al 1 settembre 2021, sarebbe dipesa solo da una decisione del docente ), si ritiene corretta in considerazione del fatto che il “mancato guadagno” da mancata assunzione non può corrispondere all'intero importo degli stipendi non percepiti, in quanto ciò si tradurrebbe in un vantaggio eccessivo per l'interessato, il quale nel periodo di mancata assunzione non ha dovuto impegnare le proprie energie lavorative in quell'impiego, potendo rivolgerle alla cura d'ogni altro proprio interesse, sia sul piano lavorativo che del perfezionamento culturale e professionale per potere accedere ad altro impiego (v. Consiglio di Stato, sentenza del 2 ottobre 2023, n. 8633)
Inoltre si rileva che, nella fattispecie, l'appellante, nel periodo dal 1 settembre 2011 al 1 settembre
2015, è rimasto comunque iscritto nelle graduatorie ad esaurimento ex lege n°296/2006, tanto è vero che ha prestato servizio con contratto a tempo determinato ( supplenza annuale ) nell'anno scolastico
2011/2012 e, quindi, ha avuto chances di lavoro alle dipendenze della medesima amministrazione appellata. Infine va considerato che l'appellante ha ottenuto la ricostruzione giuridica della propria anzianità di servizio a far data dal 1 settembre 2011 (v. provvedimento del Controparte_1
del 20 aprile 2018 prodotto in atti) e che, pertanto, il danno risarcibile è
[...] CP_3
solo quello patrimoniale da mancato guadagno che, si ribadisce, in assenza di controprestazione lavorativa non può corrispondere a tutte le retribuzioni che avrebbe percepito qualora fosse stato assunto in servizio a decorrere dal 1 settembre 2012.
Quanto infine alla condanna del appellato al pagamento della somma di euro 30.261,39 CP_1
contenuta nella sentenza appellata, si rileva che il giudice di primo grado ha determinato tale somma partendo dal calcolo delle retribuzioni effettuato dal c.t.u. al netto delle ritenute di legge (v. pag 3 della sentenza). E 'fondato quindi il motivo di appello nella parte in cui, nella predetta sentenza, non
è stato precisato che la amministrazione convenuta veniva condannata al pagamento della predetta somma oltre gli oneri fiscali dovuti per legge;
diversamente, l'ammontare del ristoro per il danno subito dal lavoratore verrebbe decurtato degli oneri fiscali che l'amministrazione convenuta è tenuta, al momento del pagamento, a trattenere come sostituto d'imposta sulle somme dovute al dipendente.
L'appello va quindi parzialmente accolto nei termini sopra specificati, con condanna del CP_1
convenuto al pagamento della maggiore ( rispetto a quella ritenuta nel primo grado di giudizio) somma di euro 33.000,00, quantificata equitativamente nel 50% degli emolumenti retributivi che avrebbe potuto percepire l'appellante qualora fosse stato tempestivamente assunto in servizio ( ivi compresi gli emolumenti retributivi relativi ai periodi di ferie e festività). Detta somma va maggiorata degli interessi legali o della rivalutazione monetaria se superiore al tasso legale degli interessi ( v. sentenza della Corte di Cassazione n°13624/2020 secondo cui in materia di crediti di lavoro, anche di natura risarcitoria, il dipendente pubblico non ha diritto al cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria).
Quanto agli oneri fiscali, si rileva che la Corte di Cassazione con sentenza n°14344/2022 ha ribadito che, in tema di imposte sui redditi, in base al dettato del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 6, comma 2, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio costituiscono reddito imponibile solo e nei limiti in cui abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (v. anche Cass. 26/04/2017, n. 10244, che ha ritenuto tassabile l'importo riconosciuto al contribuente, ingiustamente escluso da un concorso per titoli, pari ai redditi che avrebbe percepito nel periodo ricompreso fra la data in cui avrebbe dovuto essere assunta dall'ente e quella di assunzione di altro impiego pubblico, avvenuta nelle more dell'annullamento della delibera di esclusione). Pertanto l'amministrazione convenuta va condannata anche al pagamento degli oneri fiscali sulla somma netta di euro 33.000,00.
Infine le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 15.11.2013 da Parte_1
nei confronti del e dell
[...] Controparte_1 Controparte_8
avverso la sentenza del 27.9.2022 del Tribunale di Lecce, così provvede:
[...]
a) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il appellato al pagamento della somma di euro 33.000,00 oltre accessori ed oneri CP_1
fiscali come per legge;
b) per il resto conferma la sentenza impugnata;
c) condanna il appellato al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo CP_1
grado, liquidate ex D.M. n°55/2014, in euro 1.984,00 oltre rimborso spese forfetarie (15%) ed accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giovanni Morelli.
Così deciso in Lecce il 19 febbraio 2025
Il Presidente
dott.ssa Caterina Mainolfi