TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24325/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sergio Pochettino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24325/2021 promossa da:
(c.f.: ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...], ed elettivamente domiciliato in RI, Via Santa Teresa n.23, presso lo studio dell'Avv. Cristiana CANTATORE, (C.F.
), che la rappresenta e difende per procura in data 03.03.2021 C.F._2 in calce all'atto di citazione e rilasciata su foglio separato
ATTRICE
Contro
Controparte_1
, in persona di un procuratore, Dott.
[...]
con sede legale in Milano, Via G.B. Cassinis n. 21, Codice Fiscale e CP_2
Partita IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Stratta (C. F. P.IVA_1
), del Foro di Ivrea, elettivamente domiciliata in Ivrea via CodiceFiscale_3
Circonvallazione 28 in virtù di procura speciale alle liti, conferita in calce all'atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato CONVENUTA
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE ATTRICE
IN VIA ISTRUTTORIA Disporre, altresì, CTU atta a determinare l'entità dei danni subiti, in conseguenza dell'occorso, dal veicolo attoreo tg. FZZ721LA ed i relativi costi di ripristino secondo i correnti prezzi di mercato, nonché il valore commerciale dello stesso.
NEL MERITO Condannare la convenuta Controparte_1
in persona del procuratore Dott. al risarcimento dei danni tutti
[...] CP_2 nella misura pari ad € 18.700,00, sotto deduzione dell'eventuale scoperto/franchigia contrattualmente prevista o somma veriore determinanda in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto illecito fino all'effettivo pagamento e quelli moratori dalla data di notifica del presente atto fino al pagamento;
Condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese stragiudiziali, di mediazione nonché giudiziali del presente giudizio, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/14 nella misura forfettaria del 15% secondo gli usi normativi, comprese quelle successive all'emanazione della sentenza ed eventuale tassa di registro.
PER PARTE CONVENUTA
IN VIA PRELIMINARE Dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa (KASKO TOTALE) invocata da parte attrice per i motivi tutti dedotti in atti. Con vittoria in spese ed onorari, anche della fase svoltasi avanti al Tribunale di Ivrea dichiaratosi incompetente per territorio. IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE Dichiarare l'improponibilità della domanda attorea per il mancato espletamento dell'arbitrato previsto dalla Polizza n. 50/47543550. Controparte_3
Con vittoria in spese ed onorari, anche della fase svoltasi avanti al Tribunale di Ivrea dichiaratosi incompetente per territorio. IN VIA ISTRUTTORIA La , SENZA ALCUNA INVERSIONE Controparte_1
DELL'ONERE PROBATORIO, e nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle eccezioni preliminari/pregiudiziali formulate, chiede l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori:
pagina 2 di 9 A parziale revoca delle ordinanze del 22 dicembre 2022 e del 24 aprile 2024, ammettere prova per interrogatorio formale della sig.ra e per Parte_1 testi, in materia diretta e contraria, sui capitoli di prova dedotti e capitolati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., datata 26 luglio 2022, da intendersi qui integralmente trascritti e preceduti dall'inciso “Vero che”, con testi i signori:
- il ER , con studio in via Pacchiotti 123, RI (ad esclusione del Testimone_1 capitolo di prova n. 5)
- Il l.r. o chi per esso di corrente in Novate Milanese, via G. di Vittorio 70 CP_4
A parziale revoca della ordinanza del 24 aprile 2024 Solo nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante ritenesse operante la garanzia assicurativa, disporre C.T.U. tecnico-valutativa, diretta ad accertare la natura e l'effettiva entità dei danni subiti dal veicolo Fiat 500 Abarth, targato FZ721LA, in occasione del sinistro per cui è causa, considerati il costo delle riparazioni e delle sostituzioni necessarie per il ripristino del suddetto mezzo, determinando, in particolare, le ore impiegate per le lavorazioni, l'adeguato costo della manodopera e del materiale di consumo in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche della carrozzeria che ha effettuato le riparazioni, tenuto conto degli scoperti con i minimi indicati sulla polizza, delle franchigie e dei limiti al risarcimento e, comunque, entro i massimali e nei limiti della somma assicurata e dell'insufficienza assicurativa, tenuto conto dell'adeguamento automatico del valore assicurato, in base alle garanzie previste dalla Polizza Helvetia InMovimento Garanzie Accessorie 50/47543550 e alla luce di tutte le condizioni contrattuali. Si richiamano tutte le opposizioni formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., datata 26 luglio 2022 e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., datata 15 settembre 2022, da intendersi qui integralmente trascritte, nonché tutte le istanze istruttorie dedotte e capitolate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., datata 15 settembre 2022, da intendersi qui integralmente trascritte. IN VIA PRINCIPALE
Respingere qualsivoglia ulteriore domanda ex adverso proposta, in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi tutti esposti in atti, o, comunque, non provata. Con vittoria in spese ed onorari di causa, anche della fase svoltasi avanti al Tribunale di Ivrea dichiaratosi incompetente per territorio. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di condanna di questa odierna convenuta, dichiarare CP_1
pagina 3 di 9 tenuta a corrispondere solo quanto Controparte_1 rigorosamente provato nel presente giudizio e, in ogni caso, tenuto conto dello scoperto, della franchigia e dei limiti al risarcimento, del deprezzamento dovuto all'età e allo stato del veicolo da applicarsi, ai sensi del contratto di assicurazione, sul prezzo delle parti sostituite e, comunque, entro il massimale e nei limiti del valore assicurato, tenuto conto dell'adeguamento automatico, in base alle garanzie previste
Breve sintesi dello svolgimento del giudizio
Il presente procedimento è stato introdotto avanti al Tribunale di Ivrea con citazione notificata il 31.5.2021 dalla signora , che aveva ivi evocato in Parte_1 giudizio la al fine di ottenere dalla medesima il Controparte_5 pagamento dell'indennizzo pari ad € 18.700,00 per danni derivati al proprio autoveicolo FIAT 500 tg. FZ721LA, assicurato presso la predetta compagnia, Il credito indennitario - che in base alla prospettazione rinviene la propria fonte nella polizza con copertura “Kasko totale”, stipulata fra l'attrice e la predetta compagnia d'assicurazione - secondo la narrativa attorea sarebbe sorto ed è stato azionato a causa ed in relazione a sinistro occorso in data 5.11.2020, allorquando l'attrice alla guida del veicolo assicurato in agro di Leinì per evitare un animale ne perdeva il controllo uscendo di strada ed andando a collidere contro un albero. A seguito di declaratoria di incompetenza territoriale dell'Ufficio giudiziario adito la causa è stata riassunta avanti questo Tribunale con citazione 15.12.2021 Parte convenuta ha eccepito in primis l'improponibilità della domanda per mancanza del preliminare esperimento di procedura di arbitrato previsto dalla polizza. Nel merito la Compagnia assicurativa ha eccepito il difetto di prova circa la verificazione del sinistro e quindi la non operatività della polizza, anche a motivo di asserita incompatibilità dei danni con il sinistro rilevata da proprio incaricato, il quale aveva peraltro proceduto anche ad accertare i danni ed a stimare il costo delle riparazioni nella minor somma di Euro 13.189,00 e fronte di un valore del veicolo dal medesimo indicato in Euro 21.800,00.
Nel corso del giudizio, esclusa con ordinanza 22.12.2022 l'idoneità dell'eccezione di arbitrato a definire la controversia, è stata ammessa ed assunta la prova per testi dedotta dalle parti. Con ordinanza 24.4.2024 il giudice all'epoca designato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato al 20.12.2024 il termine ex art. 127 ter cpc per il deposito di note di precisazione delle conclusioni;
assegnati a tale data dallo scrivente i termini per scritti difensivi conclusionali ai sensi dell'art. 190 c.p.c. la causa viene per la odierna decisione.
pagina 4 di 9 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Quella azionata in questa sede è qualificabile a tutti gli effetti come domanda di adempimento contrattuale, a fronte della quale l'assicurazione convenuta ha opposto, tra l'altro, l'asserito difetto di prova del sinistro, senza che tuttavia sia stata in concreto emersa la rilevanza delle circostanze genericamente adombrate in comparsa, per supportare il dubbio circa la veridicità della narrazione in ordine alle origini dei danni – peraltro pacificamente e concordemente rilevati come riportati dal veicolo, che e stato infatti visionato e valutato nella tipologia ed entità dei danni subìti da incaricato della medesima compagnia assicurativa convenuta - e quindi da far dubitare dell'esistenza stessa del presupposto per l'operatività dell'obbligazione indennitaria.
1. L'eccezione di improponibilità per clausola arbitrale – Infondatezza
Parte convenuta ha eccepito l'improponibilità dell'azione intrapresa stante la preclusione asseritamente derivante da clausola di polizza che attribuisce la determinazione del danno a periti nominati dalle parti. L'eccezione come formulata deve ritenersi infondata. Principio generale in tema di esclusione azionabilità e tutela dei diritti è quello per cui le clausole contrattuali che contemplano deroghe alla giurisdizione ordinaria devono essere interpretate in maniera restrittiva, dando prevalenza alla giurisdizione statuale (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 16.1.2017, n. 1213).
La clausola di cui all'art.
3.7 condizioni di polizza attiene strettamente alla
“determinazione dell'ammontare del danno”, presupponendo incontestato il diritto ad un indennizzo, mentre nella vicenda in esame la compagnia convenuta ha contestato sin dall'inizio in radice la fondatezza stessa della pretesa indennitaria,
2. Esame delle risultanze di causa sulla origine dei danni al veicolo
Passando ora al merito della vertenza in oggetto, e valutati gli esiti dell'istruttoria, la domanda proposta da parte attrice può essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Ai sensi degli artt. 1218 e 2697 c.c., il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto ha l'onere di fornire la prova della fonte negoziale e del fatto storico da cui deriva il credito vantato, allegando unitamente l'inadempimento di controparte, alla quale spetterà invece la dimostrazione del fatto impeditivo o estintivo dell'adempimento. Pacifica e non contestata - deve anzitutto rilevarsi - è la vigenza all'epoca del fatto della copertura assicurativa del veicolo danneggiato assicurato presso CP_1 con polizza denominata “Kasko totale”, copertura che a tenore della clausola 3.1 comprende(va) “i danni materiali diretti ed indiretti subìti dal veicolo assicurato in
pagina 5 di 9 conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada e collisione, qualora il veicolo abbia subìto un danno totale”. Pare opportuno evidenziare – in ordine a questione che è stata anche oggetto di contraddittorio (provocato) in corso di causa – che non può certo interpretarsi la precisazione di “un danno totale” (inclusa nella parte finale della clausola di cui sopra) preordinata a condizionare e limitare l'indennizzo alla sola eventualità che il danno subìto dal veicolo superi il valore di mercato del medesimo al momento del sinistro;
e ciò perché così interpretata, – con esclusione cioè di qualsivoglia indennizzo per danni che incidono solo parzialmente sul valore della cosa assicurata, e previsione dello stesso solo in caso di perdita totale - in assenza di esplicita motivazione e correlazione contrattuale (ed esempio a differenti determinazioni del premio) una siffatta limitazione “determinerebbe a carico del consumatore un significativo - ed a tutta evidenza ingiustificato - squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”, e non supererebbe per tale motivo il vaglio di abusività posto all'art. 33 del Codice del Consumo.
* * * Quanto sopra premesso, la documentazione e gli elementi emersi in corso di causa conducono a ritenere assolto l'onere probatorio invocato dalla difesa della convenuta in ordine alle derivazione dei danni alla parte anteriore del veicolo dall'evento dannoso descritto in citazione, e quindi la sua riconducibilità ad eventi coperti dalla polizza, Depongono in tal senso le immagini delle foto prodotte come doc. 7 di parte attrice, che ritraggono la situazione come confermata in udienza dal teste Tes_2
Escluso che il testi versi in condizioni di incapacità ex art. 246 cpc. non si rinvengono ragioni per dubitare dell'attendibilità della deposizione resa dal medesimo, laddove e limitatamente alla parte in cui questi ha confermato di aver personalmente visto e fotografato gli esiti dell'urto dell'auto finita fuori strada contro l'albero, (visibile nelle foto). Né sono stati prospettati altri motivi se non che questi sia il marito dell'attrice e socio della carrozzeria che ha redatto il preventivo e proceduto alle riparazioni. Provato e non contestato il danno, non sono invero ravvisabili ragioni, né peraltro utilità da parte dell'assicurata, per ritenere che la situazione raffigurata nelle fotografie sia artefatta, stante l'estesa tipologia di eventi dannosi ricompresi nella clausola Kasko totale per i quali è previsto indennizzo, il cui unico presupposto è un danneggiamento in seguito a circolazione del veicolo Per altro verso, le circostanze capitolate da parte convenuta in comparsa di risposta - concernenti e riassuntive dell'ampia attività di indagine investigativa svolta su incarico della Compagnia Assicurativa - non confermano i sospetti posti a confutazione della ricostruzione attorea, né sono idonei a sostenere una pretestuosa raffigurazione di sinistro asseritamente non verificatosi, o verificatosi con pagina 6 di 9 modalità diverse;
sinistro che invece - oltre che dalle fotografie di cui sopra - è in tutta evidenza rivelato dai danni alla vettura riscontrati valutati da periti incaricati di entrambe le parti in giudizio. Del resto dalla stessa testimonianza resa dall'accertatore incaricato da
[...]
sig. sui capitoli di prova dedotti da parte convenuta emerge CP_1 Tes_3 che l'indagine svolta non ha portato ad alcuna rilevante conclusione investigativa: il teste di parte attrice, sentito a prova contraria, ha anzi confermato di aver anch'egli preso visione delle foto prodotte come documento 7 di parte attrice (quelle che ritraggono il veicolo finito contro l'albero) Considerato quanto sopra, deve ritenersi e concludersi per la piena operatività nel caso di specie della polizza Kasko totale Auto sottoscritta Controparte_3 dall'attrice.
3. La quantificazione del credito indennitario
In punto quantum debeatur, gli elementi valutativi in atti si ritengono sufficienti per addivenire ad una quantificazione che tenga conto e risolva, facendo ricorso anche al criterio equitativo, le residue contestazioni e questioni inerenti gli oneri probatori sottolineati sul punto dalle difese. Tenuto conto della durata ultraquadriennale della presente controversia nonché della relativamente modesta discrasia tra valutazione del danno complessivamente esposto in citazione e stima operata da incaricato della convenuta, si ritiene invero sussistano i presupposti indicati all'art. 1226 c.c. per procedere a determinazione dell'indennizzo dovuto in via equitativa - liquidandolo in valore mediano per singole voci tra quelli prospettati dalle parti nei rispettivi documenti e scritti difensivi
- senza ricorrere a CTU che aggraverebbe di costi e di tempi la decisione, e facendo qui ricorso all'interpretazione estensiva che di tale facoltà consentita dalla predetta norma viene operata dalla Suprema Corte (si veda, tra altre, Cass. Sez. 3, n. 20990 del 12/10/2011).
Sul punto recente pronuncia ha avuto modo di puntualizzare che “il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo (Cass. Ordinanza n. 13515 del 29/04/2022).
pagina 7 di 9 Il costo di ripristino dei danni riportati dal veicolo può dunque essere valutato sulla base dei valori mediani riferiti a ciascuna delle voci riepilogative esposte nel preventivo dettagliato prodotto da parte attrice (Euro 15.354,00 oltre IVA - doc. 5) e nella Relazione di perizia redatta dal perito incaricato da (Euro 10.810,00 CP_1 oltre IVA - doc. 5) – come da prospetto qui sotto riportato - con determinazione finale e liquidazione per Euro 13.174,00 oltre IVA.
ricambi materiale mano d'opera carr. mano d'opera meccanica totali IVA totali di consumo Euro ore Euro ore attrice 12.143,41 311,22 55,77 52,00 2.900,04 15.354,67 3.378,03 18.732,70
8.775,67 216,40 34,72 45,00 1.562,40 5,70 45,00 256,50 10.810,97 2.378,41 13.189,38 CP_1
valore medio 10.459,54 263,81 45,25 48,50 2.194,38 5,70 45,00 256,50 13.174,23 2.898,33 16.072,56 liquidato
La convenuta va conclusivamente condannata a corrispondere all'attrice la CP_1 predetta somma, di Euro 16.072,00 Su tale importo, liquidato all'attualità, vanno riconosciuti gli interessi legali calcolati – previa devalutazione dell'importo sopra indicato alla data del fatto
(5.11.2000) - sulla somma annualmente rivalutata dalla data del 2.2.2021 di messa in mora e fino al soddisfo,
4. La decisione sulle spese di lite.
Il regolamento delle spese di lite segue anche nella presente controversia il criterio della soccombenza, regola fissata all'art. 91 cpc e dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi.
La convenuta va condannato a rimborsare alla attrice l'importo che - facendo riferimento per la sua determinazione all'entità del credito risarcitorio riconosciuto, in applicazione del criterio c.d. del decisum (Cass. S.U. 19014/07), e tenuto conto della tariffa professionale vigente – viene liquidata come in dispositivo.
5. Non debenza dell'importo richiesto per attività difensiva stragiudiziale Principio ribadito in giurisprudenza è quello secondo cui le spese legali stragiudiziali sostenute dal danneggiato per conseguire risarcimento del danno costituiscono voce di danno risarcibile a condizione che esse siano state necessarie o utili. L'esborso per spese di assistenza stragiudiziale, in particolare, ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. Il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia pagina 8 di 9 Nel caso in cui la controversia sia sfociata – come nella vicenda in esame - in giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono tuttavia una componente del danno da liquidare ed il rimborso delle spese previsto dall'art. 20 del Decreto ministero Giustizia n. 55 del 10.3.2014 è ammesso per ed è limitato alle sole attività svolte prima o in concomitanza con l'attività giudiziale che rivestano autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima (cfr Cassazione civile, sez. un., 10/07/2017, n. 16990). Nella vicenda in esame non sono state documentate attività che non siano di mera diffida ad adempiere, ed è documentato quale esborso unicamente quello di Euro
48,00 relativo alla fase di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, dichiara la convenuta , in persona Parte_2 del legale rappresentante pro tempore, tenuta ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto di assicurazione stipulato con la e, per l'effetto, la Parte_1 dichiara tenuta e la condanna al pagamento in favore della medesima della somma di Euro 16.072,00; condanna la predetta convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro 5.077,00 per onorari e di Euro 285,00 per esposti (di cui Euro 48,00 per spese di mediazione), oltre rimborso spese generali 15% nonché CPA e IVA sugli importi imponibili come per legge RI, 29 marzo 2025
Il Giudice
Sergio Pochettino
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sergio Pochettino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24325/2021 promossa da:
(c.f.: ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...], ed elettivamente domiciliato in RI, Via Santa Teresa n.23, presso lo studio dell'Avv. Cristiana CANTATORE, (C.F.
), che la rappresenta e difende per procura in data 03.03.2021 C.F._2 in calce all'atto di citazione e rilasciata su foglio separato
ATTRICE
Contro
Controparte_1
, in persona di un procuratore, Dott.
[...]
con sede legale in Milano, Via G.B. Cassinis n. 21, Codice Fiscale e CP_2
Partita IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Stratta (C. F. P.IVA_1
), del Foro di Ivrea, elettivamente domiciliata in Ivrea via CodiceFiscale_3
Circonvallazione 28 in virtù di procura speciale alle liti, conferita in calce all'atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato CONVENUTA
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE ATTRICE
IN VIA ISTRUTTORIA Disporre, altresì, CTU atta a determinare l'entità dei danni subiti, in conseguenza dell'occorso, dal veicolo attoreo tg. FZZ721LA ed i relativi costi di ripristino secondo i correnti prezzi di mercato, nonché il valore commerciale dello stesso.
NEL MERITO Condannare la convenuta Controparte_1
in persona del procuratore Dott. al risarcimento dei danni tutti
[...] CP_2 nella misura pari ad € 18.700,00, sotto deduzione dell'eventuale scoperto/franchigia contrattualmente prevista o somma veriore determinanda in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto illecito fino all'effettivo pagamento e quelli moratori dalla data di notifica del presente atto fino al pagamento;
Condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese stragiudiziali, di mediazione nonché giudiziali del presente giudizio, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/14 nella misura forfettaria del 15% secondo gli usi normativi, comprese quelle successive all'emanazione della sentenza ed eventuale tassa di registro.
PER PARTE CONVENUTA
IN VIA PRELIMINARE Dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa (KASKO TOTALE) invocata da parte attrice per i motivi tutti dedotti in atti. Con vittoria in spese ed onorari, anche della fase svoltasi avanti al Tribunale di Ivrea dichiaratosi incompetente per territorio. IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE Dichiarare l'improponibilità della domanda attorea per il mancato espletamento dell'arbitrato previsto dalla Polizza n. 50/47543550. Controparte_3
Con vittoria in spese ed onorari, anche della fase svoltasi avanti al Tribunale di Ivrea dichiaratosi incompetente per territorio. IN VIA ISTRUTTORIA La , SENZA ALCUNA INVERSIONE Controparte_1
DELL'ONERE PROBATORIO, e nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle eccezioni preliminari/pregiudiziali formulate, chiede l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori:
pagina 2 di 9 A parziale revoca delle ordinanze del 22 dicembre 2022 e del 24 aprile 2024, ammettere prova per interrogatorio formale della sig.ra e per Parte_1 testi, in materia diretta e contraria, sui capitoli di prova dedotti e capitolati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., datata 26 luglio 2022, da intendersi qui integralmente trascritti e preceduti dall'inciso “Vero che”, con testi i signori:
- il ER , con studio in via Pacchiotti 123, RI (ad esclusione del Testimone_1 capitolo di prova n. 5)
- Il l.r. o chi per esso di corrente in Novate Milanese, via G. di Vittorio 70 CP_4
A parziale revoca della ordinanza del 24 aprile 2024 Solo nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante ritenesse operante la garanzia assicurativa, disporre C.T.U. tecnico-valutativa, diretta ad accertare la natura e l'effettiva entità dei danni subiti dal veicolo Fiat 500 Abarth, targato FZ721LA, in occasione del sinistro per cui è causa, considerati il costo delle riparazioni e delle sostituzioni necessarie per il ripristino del suddetto mezzo, determinando, in particolare, le ore impiegate per le lavorazioni, l'adeguato costo della manodopera e del materiale di consumo in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche della carrozzeria che ha effettuato le riparazioni, tenuto conto degli scoperti con i minimi indicati sulla polizza, delle franchigie e dei limiti al risarcimento e, comunque, entro i massimali e nei limiti della somma assicurata e dell'insufficienza assicurativa, tenuto conto dell'adeguamento automatico del valore assicurato, in base alle garanzie previste dalla Polizza Helvetia InMovimento Garanzie Accessorie 50/47543550 e alla luce di tutte le condizioni contrattuali. Si richiamano tutte le opposizioni formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., datata 26 luglio 2022 e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., datata 15 settembre 2022, da intendersi qui integralmente trascritte, nonché tutte le istanze istruttorie dedotte e capitolate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., datata 15 settembre 2022, da intendersi qui integralmente trascritte. IN VIA PRINCIPALE
Respingere qualsivoglia ulteriore domanda ex adverso proposta, in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi tutti esposti in atti, o, comunque, non provata. Con vittoria in spese ed onorari di causa, anche della fase svoltasi avanti al Tribunale di Ivrea dichiaratosi incompetente per territorio. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di condanna di questa odierna convenuta, dichiarare CP_1
pagina 3 di 9 tenuta a corrispondere solo quanto Controparte_1 rigorosamente provato nel presente giudizio e, in ogni caso, tenuto conto dello scoperto, della franchigia e dei limiti al risarcimento, del deprezzamento dovuto all'età e allo stato del veicolo da applicarsi, ai sensi del contratto di assicurazione, sul prezzo delle parti sostituite e, comunque, entro il massimale e nei limiti del valore assicurato, tenuto conto dell'adeguamento automatico, in base alle garanzie previste
Breve sintesi dello svolgimento del giudizio
Il presente procedimento è stato introdotto avanti al Tribunale di Ivrea con citazione notificata il 31.5.2021 dalla signora , che aveva ivi evocato in Parte_1 giudizio la al fine di ottenere dalla medesima il Controparte_5 pagamento dell'indennizzo pari ad € 18.700,00 per danni derivati al proprio autoveicolo FIAT 500 tg. FZ721LA, assicurato presso la predetta compagnia, Il credito indennitario - che in base alla prospettazione rinviene la propria fonte nella polizza con copertura “Kasko totale”, stipulata fra l'attrice e la predetta compagnia d'assicurazione - secondo la narrativa attorea sarebbe sorto ed è stato azionato a causa ed in relazione a sinistro occorso in data 5.11.2020, allorquando l'attrice alla guida del veicolo assicurato in agro di Leinì per evitare un animale ne perdeva il controllo uscendo di strada ed andando a collidere contro un albero. A seguito di declaratoria di incompetenza territoriale dell'Ufficio giudiziario adito la causa è stata riassunta avanti questo Tribunale con citazione 15.12.2021 Parte convenuta ha eccepito in primis l'improponibilità della domanda per mancanza del preliminare esperimento di procedura di arbitrato previsto dalla polizza. Nel merito la Compagnia assicurativa ha eccepito il difetto di prova circa la verificazione del sinistro e quindi la non operatività della polizza, anche a motivo di asserita incompatibilità dei danni con il sinistro rilevata da proprio incaricato, il quale aveva peraltro proceduto anche ad accertare i danni ed a stimare il costo delle riparazioni nella minor somma di Euro 13.189,00 e fronte di un valore del veicolo dal medesimo indicato in Euro 21.800,00.
Nel corso del giudizio, esclusa con ordinanza 22.12.2022 l'idoneità dell'eccezione di arbitrato a definire la controversia, è stata ammessa ed assunta la prova per testi dedotta dalle parti. Con ordinanza 24.4.2024 il giudice all'epoca designato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato al 20.12.2024 il termine ex art. 127 ter cpc per il deposito di note di precisazione delle conclusioni;
assegnati a tale data dallo scrivente i termini per scritti difensivi conclusionali ai sensi dell'art. 190 c.p.c. la causa viene per la odierna decisione.
pagina 4 di 9 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Quella azionata in questa sede è qualificabile a tutti gli effetti come domanda di adempimento contrattuale, a fronte della quale l'assicurazione convenuta ha opposto, tra l'altro, l'asserito difetto di prova del sinistro, senza che tuttavia sia stata in concreto emersa la rilevanza delle circostanze genericamente adombrate in comparsa, per supportare il dubbio circa la veridicità della narrazione in ordine alle origini dei danni – peraltro pacificamente e concordemente rilevati come riportati dal veicolo, che e stato infatti visionato e valutato nella tipologia ed entità dei danni subìti da incaricato della medesima compagnia assicurativa convenuta - e quindi da far dubitare dell'esistenza stessa del presupposto per l'operatività dell'obbligazione indennitaria.
1. L'eccezione di improponibilità per clausola arbitrale – Infondatezza
Parte convenuta ha eccepito l'improponibilità dell'azione intrapresa stante la preclusione asseritamente derivante da clausola di polizza che attribuisce la determinazione del danno a periti nominati dalle parti. L'eccezione come formulata deve ritenersi infondata. Principio generale in tema di esclusione azionabilità e tutela dei diritti è quello per cui le clausole contrattuali che contemplano deroghe alla giurisdizione ordinaria devono essere interpretate in maniera restrittiva, dando prevalenza alla giurisdizione statuale (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 16.1.2017, n. 1213).
La clausola di cui all'art.
3.7 condizioni di polizza attiene strettamente alla
“determinazione dell'ammontare del danno”, presupponendo incontestato il diritto ad un indennizzo, mentre nella vicenda in esame la compagnia convenuta ha contestato sin dall'inizio in radice la fondatezza stessa della pretesa indennitaria,
2. Esame delle risultanze di causa sulla origine dei danni al veicolo
Passando ora al merito della vertenza in oggetto, e valutati gli esiti dell'istruttoria, la domanda proposta da parte attrice può essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Ai sensi degli artt. 1218 e 2697 c.c., il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto ha l'onere di fornire la prova della fonte negoziale e del fatto storico da cui deriva il credito vantato, allegando unitamente l'inadempimento di controparte, alla quale spetterà invece la dimostrazione del fatto impeditivo o estintivo dell'adempimento. Pacifica e non contestata - deve anzitutto rilevarsi - è la vigenza all'epoca del fatto della copertura assicurativa del veicolo danneggiato assicurato presso CP_1 con polizza denominata “Kasko totale”, copertura che a tenore della clausola 3.1 comprende(va) “i danni materiali diretti ed indiretti subìti dal veicolo assicurato in
pagina 5 di 9 conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada e collisione, qualora il veicolo abbia subìto un danno totale”. Pare opportuno evidenziare – in ordine a questione che è stata anche oggetto di contraddittorio (provocato) in corso di causa – che non può certo interpretarsi la precisazione di “un danno totale” (inclusa nella parte finale della clausola di cui sopra) preordinata a condizionare e limitare l'indennizzo alla sola eventualità che il danno subìto dal veicolo superi il valore di mercato del medesimo al momento del sinistro;
e ciò perché così interpretata, – con esclusione cioè di qualsivoglia indennizzo per danni che incidono solo parzialmente sul valore della cosa assicurata, e previsione dello stesso solo in caso di perdita totale - in assenza di esplicita motivazione e correlazione contrattuale (ed esempio a differenti determinazioni del premio) una siffatta limitazione “determinerebbe a carico del consumatore un significativo - ed a tutta evidenza ingiustificato - squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”, e non supererebbe per tale motivo il vaglio di abusività posto all'art. 33 del Codice del Consumo.
* * * Quanto sopra premesso, la documentazione e gli elementi emersi in corso di causa conducono a ritenere assolto l'onere probatorio invocato dalla difesa della convenuta in ordine alle derivazione dei danni alla parte anteriore del veicolo dall'evento dannoso descritto in citazione, e quindi la sua riconducibilità ad eventi coperti dalla polizza, Depongono in tal senso le immagini delle foto prodotte come doc. 7 di parte attrice, che ritraggono la situazione come confermata in udienza dal teste Tes_2
Escluso che il testi versi in condizioni di incapacità ex art. 246 cpc. non si rinvengono ragioni per dubitare dell'attendibilità della deposizione resa dal medesimo, laddove e limitatamente alla parte in cui questi ha confermato di aver personalmente visto e fotografato gli esiti dell'urto dell'auto finita fuori strada contro l'albero, (visibile nelle foto). Né sono stati prospettati altri motivi se non che questi sia il marito dell'attrice e socio della carrozzeria che ha redatto il preventivo e proceduto alle riparazioni. Provato e non contestato il danno, non sono invero ravvisabili ragioni, né peraltro utilità da parte dell'assicurata, per ritenere che la situazione raffigurata nelle fotografie sia artefatta, stante l'estesa tipologia di eventi dannosi ricompresi nella clausola Kasko totale per i quali è previsto indennizzo, il cui unico presupposto è un danneggiamento in seguito a circolazione del veicolo Per altro verso, le circostanze capitolate da parte convenuta in comparsa di risposta - concernenti e riassuntive dell'ampia attività di indagine investigativa svolta su incarico della Compagnia Assicurativa - non confermano i sospetti posti a confutazione della ricostruzione attorea, né sono idonei a sostenere una pretestuosa raffigurazione di sinistro asseritamente non verificatosi, o verificatosi con pagina 6 di 9 modalità diverse;
sinistro che invece - oltre che dalle fotografie di cui sopra - è in tutta evidenza rivelato dai danni alla vettura riscontrati valutati da periti incaricati di entrambe le parti in giudizio. Del resto dalla stessa testimonianza resa dall'accertatore incaricato da
[...]
sig. sui capitoli di prova dedotti da parte convenuta emerge CP_1 Tes_3 che l'indagine svolta non ha portato ad alcuna rilevante conclusione investigativa: il teste di parte attrice, sentito a prova contraria, ha anzi confermato di aver anch'egli preso visione delle foto prodotte come documento 7 di parte attrice (quelle che ritraggono il veicolo finito contro l'albero) Considerato quanto sopra, deve ritenersi e concludersi per la piena operatività nel caso di specie della polizza Kasko totale Auto sottoscritta Controparte_3 dall'attrice.
3. La quantificazione del credito indennitario
In punto quantum debeatur, gli elementi valutativi in atti si ritengono sufficienti per addivenire ad una quantificazione che tenga conto e risolva, facendo ricorso anche al criterio equitativo, le residue contestazioni e questioni inerenti gli oneri probatori sottolineati sul punto dalle difese. Tenuto conto della durata ultraquadriennale della presente controversia nonché della relativamente modesta discrasia tra valutazione del danno complessivamente esposto in citazione e stima operata da incaricato della convenuta, si ritiene invero sussistano i presupposti indicati all'art. 1226 c.c. per procedere a determinazione dell'indennizzo dovuto in via equitativa - liquidandolo in valore mediano per singole voci tra quelli prospettati dalle parti nei rispettivi documenti e scritti difensivi
- senza ricorrere a CTU che aggraverebbe di costi e di tempi la decisione, e facendo qui ricorso all'interpretazione estensiva che di tale facoltà consentita dalla predetta norma viene operata dalla Suprema Corte (si veda, tra altre, Cass. Sez. 3, n. 20990 del 12/10/2011).
Sul punto recente pronuncia ha avuto modo di puntualizzare che “il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo (Cass. Ordinanza n. 13515 del 29/04/2022).
pagina 7 di 9 Il costo di ripristino dei danni riportati dal veicolo può dunque essere valutato sulla base dei valori mediani riferiti a ciascuna delle voci riepilogative esposte nel preventivo dettagliato prodotto da parte attrice (Euro 15.354,00 oltre IVA - doc. 5) e nella Relazione di perizia redatta dal perito incaricato da (Euro 10.810,00 CP_1 oltre IVA - doc. 5) – come da prospetto qui sotto riportato - con determinazione finale e liquidazione per Euro 13.174,00 oltre IVA.
ricambi materiale mano d'opera carr. mano d'opera meccanica totali IVA totali di consumo Euro ore Euro ore attrice 12.143,41 311,22 55,77 52,00 2.900,04 15.354,67 3.378,03 18.732,70
8.775,67 216,40 34,72 45,00 1.562,40 5,70 45,00 256,50 10.810,97 2.378,41 13.189,38 CP_1
valore medio 10.459,54 263,81 45,25 48,50 2.194,38 5,70 45,00 256,50 13.174,23 2.898,33 16.072,56 liquidato
La convenuta va conclusivamente condannata a corrispondere all'attrice la CP_1 predetta somma, di Euro 16.072,00 Su tale importo, liquidato all'attualità, vanno riconosciuti gli interessi legali calcolati – previa devalutazione dell'importo sopra indicato alla data del fatto
(5.11.2000) - sulla somma annualmente rivalutata dalla data del 2.2.2021 di messa in mora e fino al soddisfo,
4. La decisione sulle spese di lite.
Il regolamento delle spese di lite segue anche nella presente controversia il criterio della soccombenza, regola fissata all'art. 91 cpc e dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi.
La convenuta va condannato a rimborsare alla attrice l'importo che - facendo riferimento per la sua determinazione all'entità del credito risarcitorio riconosciuto, in applicazione del criterio c.d. del decisum (Cass. S.U. 19014/07), e tenuto conto della tariffa professionale vigente – viene liquidata come in dispositivo.
5. Non debenza dell'importo richiesto per attività difensiva stragiudiziale Principio ribadito in giurisprudenza è quello secondo cui le spese legali stragiudiziali sostenute dal danneggiato per conseguire risarcimento del danno costituiscono voce di danno risarcibile a condizione che esse siano state necessarie o utili. L'esborso per spese di assistenza stragiudiziale, in particolare, ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. Il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia pagina 8 di 9 Nel caso in cui la controversia sia sfociata – come nella vicenda in esame - in giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono tuttavia una componente del danno da liquidare ed il rimborso delle spese previsto dall'art. 20 del Decreto ministero Giustizia n. 55 del 10.3.2014 è ammesso per ed è limitato alle sole attività svolte prima o in concomitanza con l'attività giudiziale che rivestano autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima (cfr Cassazione civile, sez. un., 10/07/2017, n. 16990). Nella vicenda in esame non sono state documentate attività che non siano di mera diffida ad adempiere, ed è documentato quale esborso unicamente quello di Euro
48,00 relativo alla fase di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, dichiara la convenuta , in persona Parte_2 del legale rappresentante pro tempore, tenuta ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto di assicurazione stipulato con la e, per l'effetto, la Parte_1 dichiara tenuta e la condanna al pagamento in favore della medesima della somma di Euro 16.072,00; condanna la predetta convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro 5.077,00 per onorari e di Euro 285,00 per esposti (di cui Euro 48,00 per spese di mediazione), oltre rimborso spese generali 15% nonché CPA e IVA sugli importi imponibili come per legge RI, 29 marzo 2025
Il Giudice
Sergio Pochettino
pagina 9 di 9