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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/03/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente Est. dott. Alessandro Carra Giudice dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 127/2025 V.G., avente ad oggetto "separazione consensuale"
T R A rappresentato e difeso dall'avv. Paola Merola, e Parte_1 Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Sabato, come da mandato in atti;
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 17.02.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.01.2025 le parti esponevano:
• di aver contratto matrimonio in data 07.12.1991;
• di aver generato tre figli, nati, rispettivamente, in data 25.08.1993, in data 06.07.1995 e in data
21.12.2001;
• di aver interrotto la convivenza, stante l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza cartolare, il fascicolo veniva trasmesso al PM. Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 17.02.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo, integrando la condizione n. II lett. a) con l'avvenuta variazione dei dati catastali in relazione all'immobile sito in Tricase, alla via Litoranea Tricase-Andrano.
Le richieste formulate dalle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni di impegno ai trasferimenti concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
I) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto.
II) Le parti, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e a tacitazione di ogni debenza del SI nei confronti della SIa convengono quanto segue: Parte_1 Controparte_1
a) il signo trasferirà al figli nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2 residente in [...] la nuda proprietà dell'immobile sito in Tricase alla via litoranea Tricase- Andrano, in località “ Torre del Sasso” contraddistinto nel NCU fabbricati del Comune di Tricase al Fg 19 particella 537 sub 1 p.t. Cat. C/2 Classe 2^ di mq 104 e rendita di
€ 273.93, sub 2, p.1 – 2, cat A/7. CL. 2ì VANI 12 rc 1053,57 e sub 3 (graffata) con terreno circostante censito nel catasto rustico di Tricase al Fg 19 particella 274 di are 12.68 RD € 2.68, particella 275 di are
34.89 R.D. € 7.21 e particella 538 di are 04.55 R.D. € 0.94 ( All.to nr° 3 visura catastale ) con diritto di abitazione in favore della SI . Controparte_1
Detto immobile è pervenuto al SI per atto di compravendita del 30.06.2011 per Notar Parte_1 nr° 65.111 di rep. E nr° 16.097 di raccolta Reg.to a Lecce il 07.07.2011 al nr°6905 Persona_1
(All.to nr° 4 Atto di compravendita).
Il SI precisa che i dati catastali ivi riportati hanno subito delle variazioni, pertanto il Parte_1 ricorrente trasferirà al figlio nato a [...] il [...] e residente in [...]
Filangieri nr° 53 la nuda proprietà dell'immobile sito in Tricase alla via Litoranea Tricase- Andrano, in Località
"Torre del Sasso" contraddistinto nel NCU fabbricati del Comune di Tricase al Fg 19 particella 537 sub 1 p.t.
Cat. C/2 Classe 2^ di mq 104 e rendita di € 273.93, sub 2, p.1 - 2, cat A/7. CL. 2ì VANI 12 rc 1053,57
e sub 3 (graffata), Fg 19 particella 723 sub 2 (ex particella 275) con circostante terreno agricolo censito nel catasto terreni del Comune di Tricase al Fg 19 particella 274, 733 e 734. L'attuale consistenza catastale deriva dalla variazione tipo mappale del 26.07.2012 pratica n. LE 0276380 in atti dal 26.07.2012 presentato il 26.07.20212 (ar° 276380/14/2012) con la quale sono state soppresse le originarie p.lle 275 e 538, soppressione che ha generato le attuali p.lle 733 e 7344 in catasto terreni e la p.lla
723 sub 2 ai fabbricati.
b) il SI trasferirà al figlio nato a [...] il Parte_1 Controparte_2
21.12.2001 e residente in [...] la nuda proprietà dell'immobile sito in Tricase alla via G. Filangieri 53 contraddistinto nel catasto fabbricati del predetto Comune al FG 28 particella 87 p.T/1/S1, cat A/7 cl. 3 vani 14 RG € 1.446,08, trattenendo per sé il diritto di abitazione avendo la SIa trasferito altrove la sua Controparte_1 residenza.
Detto immobile è pervenuto al SI per atto di compravendita del 30.06.2011 per Notar Parte_1 Per_1 nr° 65.111 di rep. E nr° 16.097 di raccolta Reg.to a Lecce il 07.07.2011 al nr°6905 (All.to nr° 4 Atto
[...] di compravendita).
c) la SIa trasferirà alla figlia nata a [...] il [...] e residente in [...]
Castrignano del Capo alla via Doppia Croce il suo diritto di usufrutto sull'immobile sito in Castrignano del Capo
a via Doppia Croce nr° 49 nella frazione di S.M. di Leuca, ad uso civile abitazione posto al primo piano, con la proprietà esclusiva dell'area solare sovrastante al secondo piano, della consistenza di 5 vani della superficie catastale di mq 98 con posto auto di pertinenza dell'appartamento suddetto posto al piano seminterrato, con annessa piccola cantinola di circa mq 26 e della superficie catastale di mq 23 il tutto censito nel catasto fabbricati del Comune di
Castrignano del Capo al Fg 22 p.lla 897 sub 12 p.
1-2 cat A7” classe 2 vani 5 sup. cat mq 98 rendita € 438,99
e Fg 22 p.lla 897 sub 4 P.S.1 cat C/6 classe 2 mq 26, sup.cat mq. 23 rendita € 57.74,
d) la SIa dichiara di essere a conoscenza che sugli immobili siti in Tricase risultano formalmente Controparte_1 iscritte le seguenti formalità:
TRASCRIZIONE CONTRO del 12.07.2016 – Reg. particolare 15992 registro generale 21216 –
DOMANDA GIUDIZIALE – REVOCATI ATTI A SOGGETTI A TRASCRIZIONE per la quale
è stata emessa ordinanza di cancellazione;
TRASCRIZIONE CONTRO del 15.06.2012 – Registro Particolare 16232 Registro Generale 20144 Pubblico
Ufficiale TRIBUNALE Repertorio 94/2012 del 05.06.2012 ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE –
ORDINANZA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO per la quale in data 12.11.2024 è stato emesso provvedimento di dichiarazione di inefficacia.
e) Il SI si impegna alla cancellazione di dette formalità a sue cure e spese previo perfezionamento Parte_1 dell'atto notarile con cui si darà esecuzione agli accordi intrapresi in questa sede;
f) Il SI corrisponderà alla SIa un assegno di mantenimento mensile di € Parte_1 Controparte_1
1.000,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT. g) Le parti, al fine di garantire il pieno soddisfacimento di tutti i bisogni della famiglia, convengono di non sciogliere il fondo patrimoniale costituito il 09.12.2011 con atto per notar nr° 65.690 di repertorio e nr° Persona_1
16371 di raccolta registrato in Lecce il 19.12.2011 al nr° 12079 e trascritto il 20.12.2011 al nr° 30721 di registro particolare e nr° 43335 di registro generale.
Pertanto, gli immobili in Tricase meglio descritti al punto II lettere a) e b) restano destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia in base al predetto fondo. (all.to nr° 5).
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 07.12.1991 in
Racale (Le) e trascritto nel registro di matrimonio di quel Comune al n. 47 parte II Serie A anno 1991, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 20.3.25
La Presidente Est.
dott.ssa Francesca Caputo