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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 4634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4634 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1720/2022 R.G.A.C.
OGGETTO: riassunzione a seguito di sentenza della Corte di Cassazione n. 2474/2022 in data 15.10.2021, depositata il 21.1.2022 (n. 22115/2020 RG), risarcimento danni;
TRA
a nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...], c.f. Parte_3 C.F._3
nato a [...] il [...],c.f. Parte_4
C.F._1 difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Cecchino Cacciatore (c.f.
e RI SA SA (c.f. C.F._4 C.F._5 E domicilio digitale: avv. salerno. Email_1 CP_1 domicilio digitale: salerno.it Email_3 CP_1
RICORRENTI IN RIASSUNZIONE
E
nato ad [...] il [...], c.f. , CP_2 C.F._6 difeso dall'avv. Sergio Perotta (c.f. ) e dall'avv. Renato C.F._7
Balletta (c.f. ), C.F._8
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile domicilio digitale: Email_4 domicilio digitale: Email_5
RESISTENTE
§ - LA VICENDA PROCESSUALE
I ricorrenti hanno riepilogato la vicenda processuale nel modo che segue:
“L'Ing. e l'Avv. concepivano la nascitura Parte_1 Parte_2 [...]
La gravidanza procedeva senza alcuna complicazione, come dimostrano gli Per_1 accertamenti effettuati sul feto attraverso le indagini prenatali (all. 2 e 3).
In data 07.04.2012, in serata, la partoriente in “normale obiettività ostetricia;
rassicuranti reperti cardiotocografici con sporadiche contrazioni uterine”, giunta alla
39esima settimana e 2 gg di gestazione, veniva ricoverata presso la Divisione di
Ginecologia ed Ostetricia dell' di Avellino, per rottura delle Controparte_3 membrane e sottoposta a cure farmacologiche, atteso l'imminente parto (cfr. all. 3).
Dopo 36 ore circa, rivelatasi vana l'attesa che la gestazione spontaneamente evolvesse verso la fase terminale dell'espulsione del feto per le vie naturali, i sanitari si attivavano per accelerare e stimolare la fase del travaglio.
Alle 22.45 veniva praticato il taglio cesareo, come da annotazione in cartella clinica, con estrazione del feto che veniva dichiarato morto.
Sconvolto per quanto accaduto, l'ing. sporgeva immediatamente formale Pt_1 denuncia-querela nei confronti del personale sanitario (all. 4), che sfociava nel procedimento penale, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino recante
RGNR n. 2469/12 a carico dei dottori e CP_2 Controparte_4 [...]
(all. 5) di turno presso la struttura ospedaliera, rispettivamente, dopo le CP_5
20:00 e sino alle 20:00. Il procedimento si concludeva con l'assoluzione del dott.
[...]
e con la condanna del dott. In particolare, il Tribunale di Avellino, CP_4 CP_2 ritenendo che alcun addebito potesse essere ascritto al poiché lasciava CP_4
l'Ospedale alle ore 20.01, concludeva per la condanna del solo Dott. CP_2 assolvendo il Dott. . A seguito di gravame interposto dal dottore la CP_4 CP_2
Corte di Appello di Napoli, nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 6153/2019, in accoglimento dell'impugnazione, emetteva pronuncia di assoluzione, perché il fatto non sussiste (all. 6). Avverso la predetta sentenza, veniva proposto ricorso in Cassazione
(all. 7), che si concludeva con il provvedimento di cui alla presente riassunzione.”
2 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
hanno riassunto il giudizio, avanti a questa Corte di Appello, ne
[...] hanno argomentato i motivi a sostegno ed hanno chiesto:
“a) Dichiarare la responsabilità, anche ai sensi dell'art. 589 c.p., del Dott. CP_2 avendo omesso l'intervento di taglio cesareo entro i tempi idonei ad evitare l'evento dannoso, nonostante il monitoraggio clinico e strumentale;
b) In conseguenza alla dichiarazione di responsabilità confermare tutte le statuizioni civili rese nel giudizio di primo grado in favore delle costituite parti civili e dei loro rispettivi difensori, in particolare la provvisionale resa nell'ambito del giudizio di primo grado e la condanna dell'imputato alle spese di Giustizia e di costituzione delle parti civili;
c) Ancora, in conseguenza alla dichiarazione di responsabilità dichiarare il Dott. CP_2 tenuto al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili da quantificarsi in separata sede di merito civile, con ogni più ampia riserva di agire riserva di agire anche nei confronti della struttura sanitaria;
d) Porre le spese del giudizio di legittimità ad esclusivo carico del Dott.
[...]
CP_2
e) Condannare, infine, il Dott. alla refusione delle spese e competenze CP_2 professionali del presente giudizio.”.
ha resistito alla domanda ed ha concluso come segue: CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adito rigettare la domanda di risarcimento proposta nei confronti del convenuto in riassunzione.
In caso di nomina di un CTU si riserva sin da ora la nomina di un proprio consulente di parte.
Con vittoria di competenze professionali e spese di lite da distrarsi in favore degli antesignati difensori che dichiarano di averne fatto anticipo.”.
In corso di causa è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio collegiale,
a mezzo del CTU, dr. (specialista in ginecologia), e del CTU, dr. Persona_2
(specialista in medicina legale). Persona_3
All'esito, la causa è stata assegnata a sentenza all'udienza del 30.9.2025, tenuta nella forma telematica prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa dev'essere cancellata dal ruolo e dichiarata estinta, a norma dell'art. 127 ter comma V cod. proc. civ.
La Corte rileva che le parti non sono comparse all'udienza del 8.7.2025, né alla successiva udienza del 30.9.2025, pur avendo ricevuto comunicazione di
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IV sezione civile entrambi i rinvii, con notifiche a mezzo posta elettronica certificata, eseguite a cura della Cancelleria. Entrambe le udienze si sono tenute nella forma prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ., secondo il quale il mancato invio di note scritte di trattazione va equiparato alla mancata comparizione.
Sulla premessa che il presente giudizio è stato iniziato nel 2022, dopo l'entrata in vigore della novella introdotta con l'art. 50 d.l. 112/2008, convertito in legge 133/2008, va puntualizzato che il riformato art. 181 co. I cod. proc. civ., cui rinvia l'art. 309 cod. proc. civ., nonché l'art. 127 ter comma V cod. proc. civ., dispongono che, a seguito della mancata comparizione delle parti per due udienze consecutive, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Tale estinzione dev'essere pronunciata dal collegio in forma di sentenza, in quanto provvedimento che definisce il giudizio, come del resto espressamente dispone l'art. 307 ultimo comma cod. proc. civ.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310 comma IV cpc).
P.Q.M.
La Corte di Appello, così provvede:
1) ordina la cancellazione dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, in data 2.10.2025
IL PRESIDENTE est. (firma apposta in modalità digitale)
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