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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/10/2025, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4750/2022
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RM LL Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa AN FA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 27 ottobre 2024 tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avvocati Salvatore Naso, Antonio Schilirò e Francesco Solaro, elettivamente domiciliato presso il loro Studio sito in Milano, Via G. Aurispa n. 7, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. ) nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli Avvocati Emanuela Colombo e Natale Spino, elettivamente domiciliata presso il loro Studio sito in Cassano d'Adda, Via M. D'Azeglio n. 48, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENTUTO
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) confermare e disporre l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori Persona_1 con collocamento prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé sulla base delle seguenti modalità: Per_1
a) durante la settimana dal martedì alla fine dell'attività sportiva (ore 20,30 circa) fino al giovedì mattina quando l'accompagnerà a scuola;
ove il giovedì dovesse cadere in un giorno festivo e le scuole fossero chiuse, il padre potrà tenere con sé per tutto il giovedì festivo Per_1 riaccompagnandola a scuola il venerdì mattina. Ove si ripresentasse una situazione simile, per il principio dell'alternanza, trascorrerà il successivo giovedì festivo con la mamma;
Per_1
b) a fine settimana alternati dal sabato mattina (ore 10,00 circa) al lunedì mattina quando accompagnerà a scuola;
Per_1
c) sia il padre che la madre potranno avvalersi di figure terze di fiducia per il ritiro e l'accompagnamento a scuola di in ragione dei rispettivi impegni e turni di lavoro;
Per_1
d) due settimane, anche non continuative, durante il periodo estivo secondo le modalità che verranno concordate tra i genitori entro la fine del mese di giugno.
Nel caso in cui le ferie di entrambi i genitori dovessero coincidere, gli stessi concordano che la bambina trascorra alternativamente le vacanze con uno e poi con l'altro genitore;
e) durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, nel periodo che va dal 24 dicembre al 30 dicembre di ciascun anno ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio successivo;
f) durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
3) i genitori stabiliscono la possibilità che ciascuno di loro possa trascorrere con la figlia 2 (due) fine settimana “lunghi” all'anno - dal venerdì al lunedì compreso o, comunque, in relazione alle disponibilità di tempo dei genitori - previo congruo preavviso e accordo tra i genitori;
4) il padre continuerà a corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore l'importo mensile di € 400,00 (quattrocento/00) per 12 mensilità all'anno oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione marzo 2025 con riferimento a marzo 2024) ed oltre al 50% delle spese straordinarie così come indicate dal Protocollo del Tribunale di Monza;
5) i genitori dichiarano di non avere nulla a che pretendere reciprocamente dal punto di vista economico, a qualsiasi titolo, sino alla data odierna;
6) spese del procedimento interamente compensate tra le parti.
Motivi della decisione
Premesso che: con ricorso iscritto a ruolo al numero di cui sopra depositato in data 27 ottobre 2024 Parte_1 ha chiesto la modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di Monza n. 18715/2021 del 4 novembre 2021 pubblicato in data 9 novembre 2021 su domanda congiunta delle parti;
che con memoria difensiva si è costituita nel presente giudizio parte resistente chiedendo il rigetto della domanda avversaria;
all'udienza del 27 febbraio 2024 le parti hanno raggiunto un accordo provvisorio alle seguenti condizioni:
“1. Conferma dell'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente anche ai fini della residenza anagrafica presso la madre
2. il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore durante la settimana dal martedì dall'uscita dallo sport (circa 20,30) al giovedì mattina con accompagnamento a scuola;
a weekend alterni dal sabato mattina (ore 10.00 circa) al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
il padre e la madre potranno avvalersi di figure terze di fiducia per il ritiro ed accompagnamento a scuola della minore in ragione dei rispettivi turni lavorativi;
conferma nel resto del calendario di visite già oggetto di precedente accordo delle parti (Decreto del Tribunale di Monza del 4.11.2021 n.
18715/21);
3. Il padre a decorrere dal mese di marzo 2024 verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore l'importo mensile di euro 400,00 per dodici mensilità l'anno oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (prima rivalutazione marzo 202 con riferimento a marzo 2024) ed oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Monza;
4. Le parti nulla hanno più a che pretendere l'una dall'altra a titolo di arretrati Istat maturati sino ad oggi;
” alla predetta udienza il Giudice, preso atto dell'accordo provvisorio raggiunto dalle parti, ha rinviato alla successiva udienza del 17 ottobre 2024 per valutarne l'andamento; alla successiva udienza tenutasi in data 8 aprile 2025 innanzi al Dott. Turconi in temporanea sostituzione della Dott.ssa FA, le parti hanno atto del raggiungimento di un accordo complessivo a definizione del presente giudizio e la causa è stata pertanto rinviata per la formalizzazione dell'accordo; all'udienza del 18.09.2025 svoltasi mediante scambio di note scritte le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni che qui si richiamano;
Ritenuto che: le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi per la modifica del decreto del
Tribunale di Monza n. 18715/2021 del 4 novembre 2021 pubblicato in data 9 novembre 2021 possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, conformi all'esclusivo interesse della figlia minore (nata il [...]) e tali da comporre un Per_1 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. le spese di lite devono essere integralmente compensate in adesione alla domanda congiunta delle parti sul punto ed in considerazione del comportamento processuale tenuto dalle parti;
P Q M
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
a parziale modifica del decreto n. 18715/2021 del Tribunale di Monza, così CP_1 provvede:
1. Prende atto degli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 18 settembre 2025
Il Presidente
RM LL
Il Giudice est.
AN FA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RM LL Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa AN FA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 27 ottobre 2024 tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avvocati Salvatore Naso, Antonio Schilirò e Francesco Solaro, elettivamente domiciliato presso il loro Studio sito in Milano, Via G. Aurispa n. 7, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. ) nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli Avvocati Emanuela Colombo e Natale Spino, elettivamente domiciliata presso il loro Studio sito in Cassano d'Adda, Via M. D'Azeglio n. 48, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENTUTO
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) confermare e disporre l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori Persona_1 con collocamento prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé sulla base delle seguenti modalità: Per_1
a) durante la settimana dal martedì alla fine dell'attività sportiva (ore 20,30 circa) fino al giovedì mattina quando l'accompagnerà a scuola;
ove il giovedì dovesse cadere in un giorno festivo e le scuole fossero chiuse, il padre potrà tenere con sé per tutto il giovedì festivo Per_1 riaccompagnandola a scuola il venerdì mattina. Ove si ripresentasse una situazione simile, per il principio dell'alternanza, trascorrerà il successivo giovedì festivo con la mamma;
Per_1
b) a fine settimana alternati dal sabato mattina (ore 10,00 circa) al lunedì mattina quando accompagnerà a scuola;
Per_1
c) sia il padre che la madre potranno avvalersi di figure terze di fiducia per il ritiro e l'accompagnamento a scuola di in ragione dei rispettivi impegni e turni di lavoro;
Per_1
d) due settimane, anche non continuative, durante il periodo estivo secondo le modalità che verranno concordate tra i genitori entro la fine del mese di giugno.
Nel caso in cui le ferie di entrambi i genitori dovessero coincidere, gli stessi concordano che la bambina trascorra alternativamente le vacanze con uno e poi con l'altro genitore;
e) durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, nel periodo che va dal 24 dicembre al 30 dicembre di ciascun anno ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio successivo;
f) durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
3) i genitori stabiliscono la possibilità che ciascuno di loro possa trascorrere con la figlia 2 (due) fine settimana “lunghi” all'anno - dal venerdì al lunedì compreso o, comunque, in relazione alle disponibilità di tempo dei genitori - previo congruo preavviso e accordo tra i genitori;
4) il padre continuerà a corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore l'importo mensile di € 400,00 (quattrocento/00) per 12 mensilità all'anno oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione marzo 2025 con riferimento a marzo 2024) ed oltre al 50% delle spese straordinarie così come indicate dal Protocollo del Tribunale di Monza;
5) i genitori dichiarano di non avere nulla a che pretendere reciprocamente dal punto di vista economico, a qualsiasi titolo, sino alla data odierna;
6) spese del procedimento interamente compensate tra le parti.
Motivi della decisione
Premesso che: con ricorso iscritto a ruolo al numero di cui sopra depositato in data 27 ottobre 2024 Parte_1 ha chiesto la modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di Monza n. 18715/2021 del 4 novembre 2021 pubblicato in data 9 novembre 2021 su domanda congiunta delle parti;
che con memoria difensiva si è costituita nel presente giudizio parte resistente chiedendo il rigetto della domanda avversaria;
all'udienza del 27 febbraio 2024 le parti hanno raggiunto un accordo provvisorio alle seguenti condizioni:
“1. Conferma dell'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente anche ai fini della residenza anagrafica presso la madre
2. il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore durante la settimana dal martedì dall'uscita dallo sport (circa 20,30) al giovedì mattina con accompagnamento a scuola;
a weekend alterni dal sabato mattina (ore 10.00 circa) al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
il padre e la madre potranno avvalersi di figure terze di fiducia per il ritiro ed accompagnamento a scuola della minore in ragione dei rispettivi turni lavorativi;
conferma nel resto del calendario di visite già oggetto di precedente accordo delle parti (Decreto del Tribunale di Monza del 4.11.2021 n.
18715/21);
3. Il padre a decorrere dal mese di marzo 2024 verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore l'importo mensile di euro 400,00 per dodici mensilità l'anno oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (prima rivalutazione marzo 202 con riferimento a marzo 2024) ed oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Monza;
4. Le parti nulla hanno più a che pretendere l'una dall'altra a titolo di arretrati Istat maturati sino ad oggi;
” alla predetta udienza il Giudice, preso atto dell'accordo provvisorio raggiunto dalle parti, ha rinviato alla successiva udienza del 17 ottobre 2024 per valutarne l'andamento; alla successiva udienza tenutasi in data 8 aprile 2025 innanzi al Dott. Turconi in temporanea sostituzione della Dott.ssa FA, le parti hanno atto del raggiungimento di un accordo complessivo a definizione del presente giudizio e la causa è stata pertanto rinviata per la formalizzazione dell'accordo; all'udienza del 18.09.2025 svoltasi mediante scambio di note scritte le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni che qui si richiamano;
Ritenuto che: le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi per la modifica del decreto del
Tribunale di Monza n. 18715/2021 del 4 novembre 2021 pubblicato in data 9 novembre 2021 possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, conformi all'esclusivo interesse della figlia minore (nata il [...]) e tali da comporre un Per_1 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. le spese di lite devono essere integralmente compensate in adesione alla domanda congiunta delle parti sul punto ed in considerazione del comportamento processuale tenuto dalle parti;
P Q M
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
a parziale modifica del decreto n. 18715/2021 del Tribunale di Monza, così CP_1 provvede:
1. Prende atto degli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 18 settembre 2025
Il Presidente
RM LL
Il Giudice est.
AN FA