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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/02/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2237/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 12/02/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti che richiamano le conclusioni come in atti contestando quelle di parte avversa.
Il difensore dell'opponente fa presente di avere depositato nel fascicolo telematico in data
24.01.2025 il pagamento di euro 4,996,00 stimata dal CTU;
pertanto, richiama le conclusioni chiedendo la soccombenza totale di Pt_1
Il difensore di richiama le conclusioni contenute nelle memorie, facendo presente di Pt_1
essere disponibile ad accettare l'importo stimato dal CTU come già precedentemente manifestato ma chiede la condanna in favore di delle spese processuali. Pt_1
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 8 N. R.G. 2237/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2237/2018 avente il seguente OGGETTO:
somministrazione, promossa da:
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio degli avv.ti Luigi e Anna Follese elettivamente domiciliata nella via Tuveri
n. 58 - Cagliari, presso lo studio dei difensori giusta procura allegata all'atto di citazione.
ATTRICE
contro
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. Simone Collu, elettivamente domiciliata nella via della Pineta n. 91- Cagliari,
presso lo studio di quest'ultimo giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
pagina 2 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25.01.2018 la società ha citato al Parte_2
giudizio di questo Tribunale al fine di accertare che la somma richiesta dalla convenuta CP_1
con la fattura n. 2017000530148715 del 21.04.2017 dell'importo di euro 12.450,69 non era dovuta o,
comunque, era dovuto un importo inferiore.
A sostegno delle sue pretese, la parte attrice ha esposto sinteticamente quanto segue:
- la società struttura turistica composta da alcuni locali commerciali e Parte_2
immobili ad uso locativo, è titolare dell'utenza idrica n. 6334550 in virtù di un contratto di somministrazione stipulato con la convenuta;
- in data 30.06.2015 aveva provveduto unilateralmente alla sostituzione del CP_1
contatore (matricola 02/449924) con altro misuratore (matricola 12TC070163);
- in data 08.06.2017 l'attrice aveva ricevuto dalla convenuta la fattura n. 2017000530148715 di euro 12.450,69, relativa ai consumi del periodo dal 10.05.2016 al 06.03.2017, le cui letture evidenziano un consumo giornaliero di mc 1244 e 1505;
- tali consumi erano stati circa dieci volte superiori a quello registrato, per lo stesso periodo, nei quattro anni precedenti e nell'anno successivo, a causa di un malfunzionamento del nuovo contatore;
- l'impianto idrico della struttura, sempre tenuto sotto controllo dai manutentori, anche nei periodi di chiusura dell'attività, non aveva presentato perdite idriche;
- parte attrice ha offerto per la composizione bonaria della vertenza, il pagamento dell'importo di euro 5.634,29 in linea con i consumi medi accertati nei periodi precedenti.
Tanto premesso, la parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“il Tribunale, ogni contraria istanza, deduzione od eccezione respinta, voglia giudicare:
pagina 3 di 8 A) previo accertamento di eventuali vizi e difetti nell'impianto idraulico della struttura di
proprietà della , con sede in Domus De Maria, via degli Scolopi n. 29, P.IVA Parte_2
, ovvero del non corretto funzionamento del contatore n. matricola 12TC070163 installato P.IVA_3
da nell'impianto, nonché dell'enorme sproporzione tra i consumi accertati nel periodo CP_1
precedente al 17 maggio 2016 ed a quelli successivi al 6 marzo 2017, rispetto a quelli accertati tra il
17 maggio 2016 ed il 6 marzo 2017 (nonché di quelli presumibili sulla base dell'effettivo utilizzo della
struttura da parte della attrice limitato al periodo estivo), dichiarando che la somma di € 12.450,69
richiesta da con la fattura 2017000530148715 non è dovuta e determinando le somme Pt_1
effettivamente dovute, a saldo, alla società convenuta per i titoli meglio sopra dedotti, calcolata
monitorando i consumi medi degli anni precedenti al mese di maggio 2016 e successivi al mese di
marzo 2017;
B) condannare la società convenuta al risarcimento dei danni subiti per il caso in cui
provvedesse all'interruzione della fornitura;
C) comunque, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi a favore dei
sottoscritti avvocati i quali dichiarano di avere anticipato tutte le spese”.
Si è costituita in giudizio contestando le avverse pretese per i motivi CP_1
sinteticamente esposti:
- l'andamento delle rilevazioni del nuovo contatore aveva presentato un picco isolato di consumi,
indicatore dell'esistenza di perdite occulte nell'impianto idrico privato;
- parte attrice non aveva dimostrato l'errato funzionamento del nuovo contatore e non aveva provveduto, come da regolamento, a comunicare tempestivamente ad l'anomalia dei CP_1
consumi prima del ricevimento della fattura da parte della società erogatrice del servizio.
pagina 4 di 8 Tutto ciò premesso, la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“affinché Ill.mo Tribunale Ordinario adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed
eccezione, voglia:
- in via principale, rigettare ogni avversa domanda, perché infondata in fatto ed in diritto;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
La causa, istruita tramite prove testimoniali, documentali ed espletamento della CTU, essendo matura per la decisione, è stata rimessa all'odierna udienza per la discussione e la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione di un termine per il deposito delle memorie conclusive.
******
Preliminarmente è opportuno osservare che le parti, in corso di causa, hanno concordato una soluzione transattiva della lite relativamente all'importo dei consumi idrici e, in esecuzione degli accordi, la in data 24.01.2025 ha depositato la ricevuta del bonifico bancario Parte_2
attestante l'avvenuto pagamento in favore di dell'importo di euro 4.996,20 stimato dal CP_1
CTU.
La causa è giunta a decisione del Tribunale limitatamente alla questione delle spese di lite, che devono essere liquidate secondo il consueto criterio della soccombenza virtuale.
L'art. 2697 c.c., il quale dispone che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti
che ne costituiscono il fondamento”.
In proposito, deve essere richiamato il principio formulato dalla Suprema Corte di Cassazione,
secondo il quale in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera pagina 5 di 8 allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è
gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni),
gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass.
Civ., Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30.10.2001, Rv. 549956).
Insegna inoltre la Suprema Corte, in tema di contratti di somministrazione, che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. Civ., Sez.
3 - Ordinanza n. 19154 del 19.07.2018, Rv.
649731).
pagina 6 di 8 Applicando il principio al caso di specie, non ha provato in causa il corretto Pt_1
adempimento delle sue obbligazioni.
Al contrario, deve ritenersi accertato il difettoso funzionamento del contatore, contestato dalla parte attrice con l'azione di accertamento negativo del credito.
Infatti, nel corso dell'istruttoria è stata disposta CTU al fine di verificare il regolare funzionamento del nuovo rilevatore dei consumi con matricola 12TC070163, indicato nella fattura n.
2017000530148715 del 21.04.2017 dell'importo di euro 12.450,69 relativa ai consumi del periodo dal
10.05.2016 al 06.03.2017.
Il perito incaricato dal Tribunale ha potuto accertare il difettoso funzionamento del contatore (a seguito di verifiche tecniche eseguite presso il Laboratorio Nazionale di Asti, specializzato nella taratura), ma contestualmente ha rilevato l'impossibilità di accertare se i consumi fossero stati superiori o inferiori a quelli reali, in quanto lo strumento risultava non funzionante e bloccato (relazione CTU
ing. pag. 5/6). Per_1
Il perito, pertanto, ha provveduto al ricalcolo delle somme dovute per il consumo non domestico nel periodo compreso tra il 17.05.2016 e il 07.10.2016 e tra il 08.10.2016 e il 06.03.2017, utilizzando i consumi storici precedenti, individuando un importo pari a € 4.996,20 (relazione ing. pag. 11). Per_1
In conformità a tali conclusioni il perito ha formulato una proposta di conciliazione, che le parti hanno accettato e alla quale la ha dato corretta esecuzione con pagamento del Parte_2
medesimo importo in data 24.01.2025 (v. relazione ing. a pag. 12 e prod. doc. attore del Per_1
25.01.2025).
pagina 7 di 8 Tanto premesso, questo Tribunale ritiene che, se il giudizio fosse proseguito nel merito, la decisione sarebbe stata parzialmente favorevole all'attore.
Le spese del giudizio devono pertanto essere poste a carico della parte convenuta secondo la regola della soccombenza parziale.
Le spese sono liquidate in dispositivo nella misura della metà per le quattro fasi - secondo il valore della causa fino a euro 26.000,00 - in base ai parametri forensi medi.
Le spese per la CTU devono essere poste definitivamente a carico della convenuta in quanto rimasta soccombente in relazione ai quesiti formulati al perito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna a rifondere in favore della le CP_1 Parte_2
spese del giudizio nella misura di euro 2.500,00 (pari alla metà delle spese processuali, rimanendo compensata la restante parte) oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei difensori antistatari avv.ti Luigi e Anna Follese;
3. pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU separatamente liquidate.
Cagliari, 12/02/2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 12/02/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti che richiamano le conclusioni come in atti contestando quelle di parte avversa.
Il difensore dell'opponente fa presente di avere depositato nel fascicolo telematico in data
24.01.2025 il pagamento di euro 4,996,00 stimata dal CTU;
pertanto, richiama le conclusioni chiedendo la soccombenza totale di Pt_1
Il difensore di richiama le conclusioni contenute nelle memorie, facendo presente di Pt_1
essere disponibile ad accettare l'importo stimato dal CTU come già precedentemente manifestato ma chiede la condanna in favore di delle spese processuali. Pt_1
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 8 N. R.G. 2237/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2237/2018 avente il seguente OGGETTO:
somministrazione, promossa da:
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio degli avv.ti Luigi e Anna Follese elettivamente domiciliata nella via Tuveri
n. 58 - Cagliari, presso lo studio dei difensori giusta procura allegata all'atto di citazione.
ATTRICE
contro
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. Simone Collu, elettivamente domiciliata nella via della Pineta n. 91- Cagliari,
presso lo studio di quest'ultimo giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
pagina 2 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25.01.2018 la società ha citato al Parte_2
giudizio di questo Tribunale al fine di accertare che la somma richiesta dalla convenuta CP_1
con la fattura n. 2017000530148715 del 21.04.2017 dell'importo di euro 12.450,69 non era dovuta o,
comunque, era dovuto un importo inferiore.
A sostegno delle sue pretese, la parte attrice ha esposto sinteticamente quanto segue:
- la società struttura turistica composta da alcuni locali commerciali e Parte_2
immobili ad uso locativo, è titolare dell'utenza idrica n. 6334550 in virtù di un contratto di somministrazione stipulato con la convenuta;
- in data 30.06.2015 aveva provveduto unilateralmente alla sostituzione del CP_1
contatore (matricola 02/449924) con altro misuratore (matricola 12TC070163);
- in data 08.06.2017 l'attrice aveva ricevuto dalla convenuta la fattura n. 2017000530148715 di euro 12.450,69, relativa ai consumi del periodo dal 10.05.2016 al 06.03.2017, le cui letture evidenziano un consumo giornaliero di mc 1244 e 1505;
- tali consumi erano stati circa dieci volte superiori a quello registrato, per lo stesso periodo, nei quattro anni precedenti e nell'anno successivo, a causa di un malfunzionamento del nuovo contatore;
- l'impianto idrico della struttura, sempre tenuto sotto controllo dai manutentori, anche nei periodi di chiusura dell'attività, non aveva presentato perdite idriche;
- parte attrice ha offerto per la composizione bonaria della vertenza, il pagamento dell'importo di euro 5.634,29 in linea con i consumi medi accertati nei periodi precedenti.
Tanto premesso, la parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“il Tribunale, ogni contraria istanza, deduzione od eccezione respinta, voglia giudicare:
pagina 3 di 8 A) previo accertamento di eventuali vizi e difetti nell'impianto idraulico della struttura di
proprietà della , con sede in Domus De Maria, via degli Scolopi n. 29, P.IVA Parte_2
, ovvero del non corretto funzionamento del contatore n. matricola 12TC070163 installato P.IVA_3
da nell'impianto, nonché dell'enorme sproporzione tra i consumi accertati nel periodo CP_1
precedente al 17 maggio 2016 ed a quelli successivi al 6 marzo 2017, rispetto a quelli accertati tra il
17 maggio 2016 ed il 6 marzo 2017 (nonché di quelli presumibili sulla base dell'effettivo utilizzo della
struttura da parte della attrice limitato al periodo estivo), dichiarando che la somma di € 12.450,69
richiesta da con la fattura 2017000530148715 non è dovuta e determinando le somme Pt_1
effettivamente dovute, a saldo, alla società convenuta per i titoli meglio sopra dedotti, calcolata
monitorando i consumi medi degli anni precedenti al mese di maggio 2016 e successivi al mese di
marzo 2017;
B) condannare la società convenuta al risarcimento dei danni subiti per il caso in cui
provvedesse all'interruzione della fornitura;
C) comunque, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi a favore dei
sottoscritti avvocati i quali dichiarano di avere anticipato tutte le spese”.
Si è costituita in giudizio contestando le avverse pretese per i motivi CP_1
sinteticamente esposti:
- l'andamento delle rilevazioni del nuovo contatore aveva presentato un picco isolato di consumi,
indicatore dell'esistenza di perdite occulte nell'impianto idrico privato;
- parte attrice non aveva dimostrato l'errato funzionamento del nuovo contatore e non aveva provveduto, come da regolamento, a comunicare tempestivamente ad l'anomalia dei CP_1
consumi prima del ricevimento della fattura da parte della società erogatrice del servizio.
pagina 4 di 8 Tutto ciò premesso, la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“affinché Ill.mo Tribunale Ordinario adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed
eccezione, voglia:
- in via principale, rigettare ogni avversa domanda, perché infondata in fatto ed in diritto;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
La causa, istruita tramite prove testimoniali, documentali ed espletamento della CTU, essendo matura per la decisione, è stata rimessa all'odierna udienza per la discussione e la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione di un termine per il deposito delle memorie conclusive.
******
Preliminarmente è opportuno osservare che le parti, in corso di causa, hanno concordato una soluzione transattiva della lite relativamente all'importo dei consumi idrici e, in esecuzione degli accordi, la in data 24.01.2025 ha depositato la ricevuta del bonifico bancario Parte_2
attestante l'avvenuto pagamento in favore di dell'importo di euro 4.996,20 stimato dal CP_1
CTU.
La causa è giunta a decisione del Tribunale limitatamente alla questione delle spese di lite, che devono essere liquidate secondo il consueto criterio della soccombenza virtuale.
L'art. 2697 c.c., il quale dispone che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti
che ne costituiscono il fondamento”.
In proposito, deve essere richiamato il principio formulato dalla Suprema Corte di Cassazione,
secondo il quale in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera pagina 5 di 8 allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è
gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni),
gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass.
Civ., Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30.10.2001, Rv. 549956).
Insegna inoltre la Suprema Corte, in tema di contratti di somministrazione, che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. Civ., Sez.
3 - Ordinanza n. 19154 del 19.07.2018, Rv.
649731).
pagina 6 di 8 Applicando il principio al caso di specie, non ha provato in causa il corretto Pt_1
adempimento delle sue obbligazioni.
Al contrario, deve ritenersi accertato il difettoso funzionamento del contatore, contestato dalla parte attrice con l'azione di accertamento negativo del credito.
Infatti, nel corso dell'istruttoria è stata disposta CTU al fine di verificare il regolare funzionamento del nuovo rilevatore dei consumi con matricola 12TC070163, indicato nella fattura n.
2017000530148715 del 21.04.2017 dell'importo di euro 12.450,69 relativa ai consumi del periodo dal
10.05.2016 al 06.03.2017.
Il perito incaricato dal Tribunale ha potuto accertare il difettoso funzionamento del contatore (a seguito di verifiche tecniche eseguite presso il Laboratorio Nazionale di Asti, specializzato nella taratura), ma contestualmente ha rilevato l'impossibilità di accertare se i consumi fossero stati superiori o inferiori a quelli reali, in quanto lo strumento risultava non funzionante e bloccato (relazione CTU
ing. pag. 5/6). Per_1
Il perito, pertanto, ha provveduto al ricalcolo delle somme dovute per il consumo non domestico nel periodo compreso tra il 17.05.2016 e il 07.10.2016 e tra il 08.10.2016 e il 06.03.2017, utilizzando i consumi storici precedenti, individuando un importo pari a € 4.996,20 (relazione ing. pag. 11). Per_1
In conformità a tali conclusioni il perito ha formulato una proposta di conciliazione, che le parti hanno accettato e alla quale la ha dato corretta esecuzione con pagamento del Parte_2
medesimo importo in data 24.01.2025 (v. relazione ing. a pag. 12 e prod. doc. attore del Per_1
25.01.2025).
pagina 7 di 8 Tanto premesso, questo Tribunale ritiene che, se il giudizio fosse proseguito nel merito, la decisione sarebbe stata parzialmente favorevole all'attore.
Le spese del giudizio devono pertanto essere poste a carico della parte convenuta secondo la regola della soccombenza parziale.
Le spese sono liquidate in dispositivo nella misura della metà per le quattro fasi - secondo il valore della causa fino a euro 26.000,00 - in base ai parametri forensi medi.
Le spese per la CTU devono essere poste definitivamente a carico della convenuta in quanto rimasta soccombente in relazione ai quesiti formulati al perito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna a rifondere in favore della le CP_1 Parte_2
spese del giudizio nella misura di euro 2.500,00 (pari alla metà delle spese processuali, rimanendo compensata la restante parte) oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei difensori antistatari avv.ti Luigi e Anna Follese;
3. pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU separatamente liquidate.
Cagliari, 12/02/2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
pagina 8 di 8