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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 12187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12187 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 27775 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 27.11.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, via del Viminale Parte_1
n. 43, presso lo studio dell'avv. Luciacristina Arquilla, che la rappresenta e difende per delega in atti
RICORRENTE E
Controparte_1
in persona del legale rapp. pro tempore, elettivamente
[...] domiciliato in Rieti viale Matteucci 6, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Rosa Maria De Carlo
RESISTENTE
, in persona del legale rapp. pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Cristiana Duccillo del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale PEC dell' avv. Cristiana Duccillo (iscritto presso il REGINDE: ) Email_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.7.2025 e ritualmente notificato la ricorrente adiva il tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 097 2024 00495290 83 802, di “accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata e del ruolo presupposto n. 2023/000418, per i motivi di cui in narrativa ovvero per quelli ritenuti in giustizia.
3. Per l'effetto: annullare integralmente la
1 suddetta cartella di pagamento e il ruolo, dichiarando che nulla è dovuto dalla ricorrente all' e all' per la causale indicata, CP_1 Controparte_2 con ogni con za d Esponeva che in data 21.6.2025 aveva ricevuto la notifica della cartella di pagamento n. 097 2024 00495290 83 802 e della cartella n. 097202402784258 42 802 emesse da su incarico dell' , con Controparte_2 CP_1 le quali veniva rispettivamente ingiunto il pagamento della somma di € 1.161,61 e di € 1313,00 a titolo di “Contributi previdenziali anni 2022-2023” e € 5,88 CP_1 per diritti di notifica. Lamentava l'illegittimità della pretesa creditoria per plurime ragioni, tra cui la sua cancellazione quale “socio illimitatamente responsabile” dalla società EUROMAC SERVICE DI IO SE VA & C. S.N.C. (C.F. ). P.IVA_1
Si costituivano in giudizio l' e l' CP_3 CP_1
In particolare l' deduceva che i titoli di cui alle opposte cartelle erano stati CP_1 oggetto di totale sgravio da parte dell'Ente in data 11.8.2023 a seguito di comunicazione di avvenuta cessazione ditta effettuata dal socio amministratore EP AL soltanto in data 30.7.2025. Chiedeva quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere, chiedendo la compensazione delle spese di lite atteso che l' , in assenza di qualsivoglia CP_1 comunicazione cui la ditta era tenuta (art. 12 e 28 T.U. 1124/65), aveva proceduto, secondo quanto prescritto dall'art 28 T.U. 1124/65, al calcolo dei premi dovuti in base all'ultima dichiarazione delle retribuzioni presentata. La causa era decisa il 27.11.2025 a mezzo di trattazione scritta. Nelle note di trattazione scritta la ricorrente si associava alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere con condanna al pagamento delle spese di lite, in quanto lo sgravio delle partite debitorie era stato effettuato in seguito alla proposizione del ricorso. Parimenti l' chiedeva la dichiarazione della cessazione della materia del CP_3 contendere. Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere. Appaiono sussistere gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite in quanto se è vero che lo sgravio è avvenuto dopo l'introduzione del presente giudizio è anche vero che la notifica delle cartelle è dipesa dall'inerzia dell'interessata nell'effettuare le dovute comunicazioni.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Roma 27.11.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 27775 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 27.11.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, via del Viminale Parte_1
n. 43, presso lo studio dell'avv. Luciacristina Arquilla, che la rappresenta e difende per delega in atti
RICORRENTE E
Controparte_1
in persona del legale rapp. pro tempore, elettivamente
[...] domiciliato in Rieti viale Matteucci 6, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Rosa Maria De Carlo
RESISTENTE
, in persona del legale rapp. pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Cristiana Duccillo del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale PEC dell' avv. Cristiana Duccillo (iscritto presso il REGINDE: ) Email_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.7.2025 e ritualmente notificato la ricorrente adiva il tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 097 2024 00495290 83 802, di “accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata e del ruolo presupposto n. 2023/000418, per i motivi di cui in narrativa ovvero per quelli ritenuti in giustizia.
3. Per l'effetto: annullare integralmente la
1 suddetta cartella di pagamento e il ruolo, dichiarando che nulla è dovuto dalla ricorrente all' e all' per la causale indicata, CP_1 Controparte_2 con ogni con za d Esponeva che in data 21.6.2025 aveva ricevuto la notifica della cartella di pagamento n. 097 2024 00495290 83 802 e della cartella n. 097202402784258 42 802 emesse da su incarico dell' , con Controparte_2 CP_1 le quali veniva rispettivamente ingiunto il pagamento della somma di € 1.161,61 e di € 1313,00 a titolo di “Contributi previdenziali anni 2022-2023” e € 5,88 CP_1 per diritti di notifica. Lamentava l'illegittimità della pretesa creditoria per plurime ragioni, tra cui la sua cancellazione quale “socio illimitatamente responsabile” dalla società EUROMAC SERVICE DI IO SE VA & C. S.N.C. (C.F. ). P.IVA_1
Si costituivano in giudizio l' e l' CP_3 CP_1
In particolare l' deduceva che i titoli di cui alle opposte cartelle erano stati CP_1 oggetto di totale sgravio da parte dell'Ente in data 11.8.2023 a seguito di comunicazione di avvenuta cessazione ditta effettuata dal socio amministratore EP AL soltanto in data 30.7.2025. Chiedeva quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere, chiedendo la compensazione delle spese di lite atteso che l' , in assenza di qualsivoglia CP_1 comunicazione cui la ditta era tenuta (art. 12 e 28 T.U. 1124/65), aveva proceduto, secondo quanto prescritto dall'art 28 T.U. 1124/65, al calcolo dei premi dovuti in base all'ultima dichiarazione delle retribuzioni presentata. La causa era decisa il 27.11.2025 a mezzo di trattazione scritta. Nelle note di trattazione scritta la ricorrente si associava alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere con condanna al pagamento delle spese di lite, in quanto lo sgravio delle partite debitorie era stato effettuato in seguito alla proposizione del ricorso. Parimenti l' chiedeva la dichiarazione della cessazione della materia del CP_3 contendere. Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere. Appaiono sussistere gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite in quanto se è vero che lo sgravio è avvenuto dopo l'introduzione del presente giudizio è anche vero che la notifica delle cartelle è dipesa dall'inerzia dell'interessata nell'effettuare le dovute comunicazioni.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Roma 27.11.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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