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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/03/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella, esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 22.11.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2802/2019 R.G., avente ad oggetto “riliquidazione della pensione ex art. 13, comma settimo, L. n. 257/1992”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ezio Bonanni del Foro di Roma, giusta C.F._1 procura in atti;
RICORRENTE
contro:
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Manlio Galeano e Lucio Cornelio Vigilanti, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esauriti i rimedi amministrativi, con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 19.11.2019
esponendo di essere stato a contatto - nel disimpegno delle variegate Parte_1 mansioni svolte nel corso del rapporto di lavoro intrattenuto alle dipendenze della CP_2 dall'01.08.1987 al 31.03.1998 - con polveri e fibre di amianto, di avere perciò sviluppato
[...] patologie asbesto-correlate giudizialmente accertate e poste a fondamento di rendita infine costituita dall' e di avere vanamente richiesto all' e all' con domanda del CP_3 CP_4 CP_3
10.04.2018, l'ingiustamente denegatogli riconoscimento dei benefici contributivi di cui alla L. n.
257/1992, ha chiesto volersi “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ai benefici ex art. 13 co. 7 L. 257/92 per l'intero periodo di lavoro dall'01.08.1987 al 31.03.1998 svolto in esposizione professionale a polveri e fibre di amianto, con l'accoglimento di tutto quanto già oggetto di domanda amministrativa e della premessa in fatto del presente ricorso” e per l'effetto “condannare l' ai sensi dell'art. 13 co. 7 della L. 257/92, a moltiplicare tutti i periodi di lavoro del CP_4 ricorrente dall'01.08.1987 al 31.03.1998, ovvero di quelli che saranno accertati in corso di causa, ovvero quantomeno per il periodo certificato da dal 04.08.1987 al 31.10.1994, con il CP_3 coefficiente 1,5 e alla ricostituzione della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente, così con anticipata maturazione del diritto a pensione, e conseguente liquidazione della pensione, e/o alla riliquidazione delle prestazioni pensionistiche eventualmente in godimento, con l'adeguamento dell'entità dei ratei maturandi, e delle differenze su quelli erogati, e tutto quanto già richiesto in sede amministrativa”. Costituitosi in lite, l' ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per vano CP_4 spirare del termine di decadenza dall'azione stabilito dall'art. 47, comma quinto, d.P.R. n. 269/2003 e l'estinzione del vantato diritto alla maggiorazione contributiva per compiuto ininterrotto decorso del decennio prescrizionale, invocando comunque il rigetto della domanda nel merito per incompatibilità del chiesto beneficio con la rendita per malattia professionale da esposizione ad amianto liquidata al ricorrente dall' per difetto dei presupposti costitutivi del medesimo CP_3 stabiliti dall'art. 13, comma ottavo, L. n. 257/1992 e per omessa prova del superamento della soglia di esposizione di cui agli artt. 24 e 31 D.Lvo n.277/1991 e 47 comma quarto, D.L. n. 269/2003.
Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 22.11.2024.
***
Ritenuto che il ricorrente ha invocato il riconoscimento del proprio diritto, “per l'intero periodo di lavoro dall'01.08.1987 al 31.03.1998 svolto in esposizione professionale a polveri e fibre di amianto”, ai benefici ex art. 13, comma settimo, L. 257/1992, a mente del quale “ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori, che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all' amianto documentate dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ( ), il numero di settimane coperto da CP_3 contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5”, e non già al beneficio di cui al successivo comma ottavo, per il quale “per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all' assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall' esposizione all'amianto gestita dall' è CP_3 moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente di 1,5”, va intanto disattesa l'eccezione di inammissibilità formulata dall' per decadenza del ricorrente dall'azione ai CP_4 sensi dell'art. 47, comma quinto, d.P.R. n. 269/2003; la disposizione recita infatti che “i lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 3, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall prima del 1 ottobre 2003, devono presentare domanda CP_3 alla Sede di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale CP_3 del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici” ed è perciò unicamente applicabile ai benefici di cui al richiamato comma terzo, per il quale “i benefici di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono conce4ssi esclusivamente ai lavoratori iscritti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall , che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in CP_3 concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno”. Nessuna decadenza dall'azione introdotta con l'odierno ricorso del 19.11.2019 appare inoltre maturata ai sensi dell'art. 47, comma secondo, d.P.R. n. 639/1970 - per il quale “per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione” -, la disposizione individuando, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, una soglia invalicabile di trecento giorni (risultante dalla sommatoria del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda amministrativa di cui all'art. 7 L. n. 533/1973 e del termine di centottanta giorni (90+90) per la definizione del ricorso amministrativo previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, L. n. 88/1989) decorrenti dalla data della disattesa domanda amministrativa - nella specie proposta in data 10.04.2018 e seguita dalla proposizione di ricorso davanti al Comitato Provinciale in data 25.10.2019 (in CP_4 atti) -, raggiunta la quale prende infine abbrivio il termine di decadenza dell'azione, nella specie tempestivamente proposta con ricorso del 19.11.2019. Venendo al merito della regiudicanda e acclarato che oggetto della pretesa attorea è il beneficio di cui al comma settimo e non già del comma ottavo, destituita di fondamento si appalesa intanto la formulata eccezione di prescrizione decennale del diritto alla rivendicata rivalutazione contributiva;
posto infatti che presupposto costitutivo dell'invocato beneficio è la contrazione di “malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall ” - dall'anzidetto CP_3
ISTITUTO nella specie certificata con provvedimento del 06.04.2018, agli effetti dell'art. 13, comma settimo, L. 257/1992, per il periodo 04.08.1987-31.10.1994, nonché posta a fondamento della rendita costituita in favore del ricorrente in data 30.03.2018 all'esito dell'accertamento giudiziale dell'eziologica ascrivibilità della diagnosticatagli “fibrosi polmonare diffusa di tipo interstiziale ed ispessimenti pleurici iniziali asbesto-correlabili con sindrome disventilatoria mista (restrittiva-ostruttiva) di grado severo” all'esposizione ad amianto, presso lo stabilimento della dal maggio 1992 all'ottobre 1994 (cfr. sentenza n. 799/2017 del 05.12.2017 e CP_2 provvedimenti in atti) - e che a termini dell'art. 2935 c.c. la prescrizione comincia a CP_3 decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, il decennio prescrizionale è stato all'evidenza efficacemente intercettato dall'odierna azione. Parimenti infondato si appalesa infine l'eccepito difetto dei presupposti costitutivi del rivendicato beneficio per omessa prova dell'esposizione ad amianto per periodo non inferiore a dieci anni, fallacemente argomentato dall' sulla scorta della disposizione di cui all'art. 13, CP_4 comma ottavo, L. 257/1992 e della dedotta incompatibilità con la costituita rendita della CP_3 pensione di inabilità, prestazione estranea all'odierna lite;
come infatti chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, poiché “la norma di cui all'art. 13, comma 7, L. 257/1992 (…) non fa riferimento ad un periodo minimo di esposizione, né a limiti della soglia di esposizione a fibre di amianto, per cui la fattispecie si perfeziona con la sola certificazione dell'insorgenza della malattia professionale, documentata dall , senza alcun limite temporale, e senza la necessità di CP_3 dedurre e provare che vi sia stata una esposizione qualificata pari o superiore alle 100 ff/II nella media delle otto ore lavorative”, “ai sensi dell'art. 13, comma 7, della l. n. 257 del 1992, la certificazione da parte dell dell'insorgenza della malattia professionale comporta il CP_3 riconoscimento, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, del beneficio della maggiorazione per 1,5 del periodo di esposizione, indipendentemente dalla durata e dalla natura qualificata della stessa, derivante dai valori di concentrazione delle fibre di amianto in rapporto alla durata giornaliera dell'esposizione stessa con riferimento ad una media annuale” (cfr. CASS. n. 17799/2015).
Attesa per quanto sopra la fondatezza della domanda e ritenuto perciò il diritto del ricorrente alla rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, comma settimo, L. 257/1992 per il periodo di cui alla richiamata certificazione del 06.04.2018, l' va condannato ad eseguire la CP_3 CP_4 corrispondente ricostituzione della posizione previdenziale di e, giusta Parte_1 soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario del ricorrente, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2802/2019 R.G.; dichiara il diritto di alla rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, Parte_1 comma settimo, per il periodo riconosciuto dall' con provvedimento del 06.04.2018; CP_3 condanna l' ad eseguire la corrispondente ricostituzione della posizione contributiva del CP_4 ricorrente e al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Ezio Bonanni.
Così deciso in Ragusa il 10 marzo 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella, esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 22.11.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2802/2019 R.G., avente ad oggetto “riliquidazione della pensione ex art. 13, comma settimo, L. n. 257/1992”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ezio Bonanni del Foro di Roma, giusta C.F._1 procura in atti;
RICORRENTE
contro:
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Manlio Galeano e Lucio Cornelio Vigilanti, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esauriti i rimedi amministrativi, con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 19.11.2019
esponendo di essere stato a contatto - nel disimpegno delle variegate Parte_1 mansioni svolte nel corso del rapporto di lavoro intrattenuto alle dipendenze della CP_2 dall'01.08.1987 al 31.03.1998 - con polveri e fibre di amianto, di avere perciò sviluppato
[...] patologie asbesto-correlate giudizialmente accertate e poste a fondamento di rendita infine costituita dall' e di avere vanamente richiesto all' e all' con domanda del CP_3 CP_4 CP_3
10.04.2018, l'ingiustamente denegatogli riconoscimento dei benefici contributivi di cui alla L. n.
257/1992, ha chiesto volersi “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ai benefici ex art. 13 co. 7 L. 257/92 per l'intero periodo di lavoro dall'01.08.1987 al 31.03.1998 svolto in esposizione professionale a polveri e fibre di amianto, con l'accoglimento di tutto quanto già oggetto di domanda amministrativa e della premessa in fatto del presente ricorso” e per l'effetto “condannare l' ai sensi dell'art. 13 co. 7 della L. 257/92, a moltiplicare tutti i periodi di lavoro del CP_4 ricorrente dall'01.08.1987 al 31.03.1998, ovvero di quelli che saranno accertati in corso di causa, ovvero quantomeno per il periodo certificato da dal 04.08.1987 al 31.10.1994, con il CP_3 coefficiente 1,5 e alla ricostituzione della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente, così con anticipata maturazione del diritto a pensione, e conseguente liquidazione della pensione, e/o alla riliquidazione delle prestazioni pensionistiche eventualmente in godimento, con l'adeguamento dell'entità dei ratei maturandi, e delle differenze su quelli erogati, e tutto quanto già richiesto in sede amministrativa”. Costituitosi in lite, l' ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per vano CP_4 spirare del termine di decadenza dall'azione stabilito dall'art. 47, comma quinto, d.P.R. n. 269/2003 e l'estinzione del vantato diritto alla maggiorazione contributiva per compiuto ininterrotto decorso del decennio prescrizionale, invocando comunque il rigetto della domanda nel merito per incompatibilità del chiesto beneficio con la rendita per malattia professionale da esposizione ad amianto liquidata al ricorrente dall' per difetto dei presupposti costitutivi del medesimo CP_3 stabiliti dall'art. 13, comma ottavo, L. n. 257/1992 e per omessa prova del superamento della soglia di esposizione di cui agli artt. 24 e 31 D.Lvo n.277/1991 e 47 comma quarto, D.L. n. 269/2003.
Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 22.11.2024.
***
Ritenuto che il ricorrente ha invocato il riconoscimento del proprio diritto, “per l'intero periodo di lavoro dall'01.08.1987 al 31.03.1998 svolto in esposizione professionale a polveri e fibre di amianto”, ai benefici ex art. 13, comma settimo, L. 257/1992, a mente del quale “ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori, che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all' amianto documentate dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ( ), il numero di settimane coperto da CP_3 contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5”, e non già al beneficio di cui al successivo comma ottavo, per il quale “per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all' assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall' esposizione all'amianto gestita dall' è CP_3 moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente di 1,5”, va intanto disattesa l'eccezione di inammissibilità formulata dall' per decadenza del ricorrente dall'azione ai CP_4 sensi dell'art. 47, comma quinto, d.P.R. n. 269/2003; la disposizione recita infatti che “i lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 3, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall prima del 1 ottobre 2003, devono presentare domanda CP_3 alla Sede di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale CP_3 del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici” ed è perciò unicamente applicabile ai benefici di cui al richiamato comma terzo, per il quale “i benefici di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono conce4ssi esclusivamente ai lavoratori iscritti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall , che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in CP_3 concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno”. Nessuna decadenza dall'azione introdotta con l'odierno ricorso del 19.11.2019 appare inoltre maturata ai sensi dell'art. 47, comma secondo, d.P.R. n. 639/1970 - per il quale “per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione” -, la disposizione individuando, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, una soglia invalicabile di trecento giorni (risultante dalla sommatoria del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda amministrativa di cui all'art. 7 L. n. 533/1973 e del termine di centottanta giorni (90+90) per la definizione del ricorso amministrativo previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, L. n. 88/1989) decorrenti dalla data della disattesa domanda amministrativa - nella specie proposta in data 10.04.2018 e seguita dalla proposizione di ricorso davanti al Comitato Provinciale in data 25.10.2019 (in CP_4 atti) -, raggiunta la quale prende infine abbrivio il termine di decadenza dell'azione, nella specie tempestivamente proposta con ricorso del 19.11.2019. Venendo al merito della regiudicanda e acclarato che oggetto della pretesa attorea è il beneficio di cui al comma settimo e non già del comma ottavo, destituita di fondamento si appalesa intanto la formulata eccezione di prescrizione decennale del diritto alla rivendicata rivalutazione contributiva;
posto infatti che presupposto costitutivo dell'invocato beneficio è la contrazione di “malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall ” - dall'anzidetto CP_3
ISTITUTO nella specie certificata con provvedimento del 06.04.2018, agli effetti dell'art. 13, comma settimo, L. 257/1992, per il periodo 04.08.1987-31.10.1994, nonché posta a fondamento della rendita costituita in favore del ricorrente in data 30.03.2018 all'esito dell'accertamento giudiziale dell'eziologica ascrivibilità della diagnosticatagli “fibrosi polmonare diffusa di tipo interstiziale ed ispessimenti pleurici iniziali asbesto-correlabili con sindrome disventilatoria mista (restrittiva-ostruttiva) di grado severo” all'esposizione ad amianto, presso lo stabilimento della dal maggio 1992 all'ottobre 1994 (cfr. sentenza n. 799/2017 del 05.12.2017 e CP_2 provvedimenti in atti) - e che a termini dell'art. 2935 c.c. la prescrizione comincia a CP_3 decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, il decennio prescrizionale è stato all'evidenza efficacemente intercettato dall'odierna azione. Parimenti infondato si appalesa infine l'eccepito difetto dei presupposti costitutivi del rivendicato beneficio per omessa prova dell'esposizione ad amianto per periodo non inferiore a dieci anni, fallacemente argomentato dall' sulla scorta della disposizione di cui all'art. 13, CP_4 comma ottavo, L. 257/1992 e della dedotta incompatibilità con la costituita rendita della CP_3 pensione di inabilità, prestazione estranea all'odierna lite;
come infatti chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, poiché “la norma di cui all'art. 13, comma 7, L. 257/1992 (…) non fa riferimento ad un periodo minimo di esposizione, né a limiti della soglia di esposizione a fibre di amianto, per cui la fattispecie si perfeziona con la sola certificazione dell'insorgenza della malattia professionale, documentata dall , senza alcun limite temporale, e senza la necessità di CP_3 dedurre e provare che vi sia stata una esposizione qualificata pari o superiore alle 100 ff/II nella media delle otto ore lavorative”, “ai sensi dell'art. 13, comma 7, della l. n. 257 del 1992, la certificazione da parte dell dell'insorgenza della malattia professionale comporta il CP_3 riconoscimento, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, del beneficio della maggiorazione per 1,5 del periodo di esposizione, indipendentemente dalla durata e dalla natura qualificata della stessa, derivante dai valori di concentrazione delle fibre di amianto in rapporto alla durata giornaliera dell'esposizione stessa con riferimento ad una media annuale” (cfr. CASS. n. 17799/2015).
Attesa per quanto sopra la fondatezza della domanda e ritenuto perciò il diritto del ricorrente alla rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, comma settimo, L. 257/1992 per il periodo di cui alla richiamata certificazione del 06.04.2018, l' va condannato ad eseguire la CP_3 CP_4 corrispondente ricostituzione della posizione previdenziale di e, giusta Parte_1 soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario del ricorrente, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2802/2019 R.G.; dichiara il diritto di alla rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, Parte_1 comma settimo, per il periodo riconosciuto dall' con provvedimento del 06.04.2018; CP_3 condanna l' ad eseguire la corrispondente ricostituzione della posizione contributiva del CP_4 ricorrente e al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Ezio Bonanni.
Così deciso in Ragusa il 10 marzo 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella