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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 22/09/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza, in grado di appello, iscritta al N. 7 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza del 10.9.2025,
T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Taranto presso lo studio dell'avv. Fabrizio Nastri, dal quale è rappresentata e difesa, giusta mandato in atti,
- APPELLANTE -
E
(c.f.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro-tempore,) rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio
Andriulli, Francesco Certomà e Rita Battiato, giusta procura generale alle liti, in atti, con
CP_ domicilio eletto presso l'Ufficio Legale dell in Taranto alla Via Golfo di Taranto
n.7/D
- APPELLATO –
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici braccianti agricoli
All'udienza del 10.9.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con l'appellata sentenza (n. 1495/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice
CP_ del lavoro, rigettava la domanda proposta da nei confronti dell' - Parte_1 volta all'accertamento, a seguito di cancellazione, del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli negli anni dal 2013 al 2017 per 52 giornate alle dipendenze dell'azienda agricola “San Marzano Soc. Coop. Agricola” con ogni consequenziale provvedimento in ordine all'aggiornamento della posizione assicurativa- CP_ contributiva, nonché alla condanna dell' al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2017, oltre accessori di legge.
Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone l'erroneità e Parte_1 chiedendone la riforma.
CP_
Resisteva l' concludendo per la conferma integrale della sentenza appellata, vinte le spese di giudizio.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa mediante lettura del separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo Giudice ha respinto la pretesa azionata dalla lavoratrice sulla base di una valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare della prova testimoniale ritenuta inidonea - avendo il teste reso una deposizione de relato ex parte actoris, Testimone_1 sfornita di ogni efficacia probatoria, e avendo la teste sorella della Testimone_2
CP_ ricorrente, precisato di aver in corso analoga controversia contro l - in antinomia con le dichiarazioni rese agli ispettori in sede di accertamento, riportate nei relativi verbali in atti, che l'appellante censura, deducendo, al contrario, la conformità delle deposizioni assunte alle circostanze di fatto dedotte in giudizio.
Le critiche alla sentenza impugnata sono fondate.
Occorre, anzitutto, dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione della ricorrente
CP_ dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ad opera dell' trova fonte in un accertamento, da parte di ispettori avente ad oggetto l'azienda agricola San Marzano Piccola Soc. Coop. agricola a s.r.l. che ha anche interessato la verifica della regolare assunzione dei lavoratori occupati e/o della legale e legittima costituzione dei rapporti di lavoro instaurati.
Tali operazioni sono state documentate nel verbale ispettivo n. 2018000726/DDL del
CP_ 27.7.2018, prodotto in atti dall' e confermato in giudizio dalle funzionarie di
2 vigilanza, da cui è emersa la sproporzione di giornate di manodopera denunciate rispetto al fabbisogno reale.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, "l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno
CP_ una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n.
375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass. 26.7.2017 n. 18605).
Va, altresì, considerato che i verbali ispettivi posti a fondamento del provvedimento di cancellazione hanno fede privilegiata ex art. 2700 c.c. limitatamente alla loro provenienza, alle dichiarazioni rese ai funzionari ed agli altri fatti che costoro attestino aver compiuto o essere avvenuti in loro presenza (Cass. 15702/2014). Pertanto, se è vero che l'onere della prova grava comunque sul lavoratore, è anche vero che “Ove il provvedimento di cancellazione del lavoratore agricolo dagli elenchi nominativi sia stato adottato sulla base di esplicitati elementi meramente indiziari o incompleti, è sufficiente che il lavoratore medesimo, sul quale comunque grava l'onere della prova del possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione, deduca e dimostri circostanze idonee a smentire quegli elementi” (Cass. 6382/1997); tale onere è quindi assolto dal lavoratore nei limiti della ragionevolezza e delle contrapposte deduzioni delle parti, avuto riguardo al lasso di tempo decorso dall'epoca in cui si riferisce il rapporto di lavoro contestato fino all'adozione del provvedimento di cancellazione, nonché all'esigenza di prova non solo dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, nel rispetto del primo comma dell'art. 2697 c.c., ma anche della prova, posta a carico dell'eccipiente, dell'inefficacia dei fatti avversi allegati, ai sensi del secondo comma del citato articolo.
Va pure premesso che la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità
3 della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cass. 21239/2019).
Tanto premesso e facendo corretta applicazione dei suindicati principi giurisprudenziali, ritiene la Corte che l'appellante abbia sufficientemente provato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda agricola San
Marzano di San Giuseppe di Vecchio Vincenzo per le annualità e per tutte le giornate dedotte in ricorso a mezzo di e della sorella entrambi Testimone_1 Persona_1 colleghi di lavoro, pur se ugualmente interessati al disconoscimento delle giornate di lavoro prestato alle dipendenze dell'azienda agricola soc. coop. San Marzano, le cui dichiarazioni sono, dunque, da ritenere utilizzabili non operando, nel caso, il divieto di testimoniare ai sensi dell'art. 246 cpc (vedasi Cass. Lavoro n. 8993/2008, secondo cui
“non ricorre incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c. per il lavoratore che, non essendo parte in causa nel processo per il quale venga sentito, a sua volta abbia proposto separatamente analogo giudizio nei confronti dello stesso datore di lavoro”).
Infatti, lo svolgimento dell'attività svolta dall'appellante nei periodi e giornate indicati nel ricorso introduttivo risulta dimostrato non solo dalla documentazione dalla stessa prodotta, rappresentata da modelli Uni-Lav, relativi alle comunicazioni obbligatorie di assunzione per gli anni dal 2013 al 2017, e da buste paga, ma anche dalle coerenti dichiarazioni rese da , il quale pur avendo riferito circostanze appurate Testimone_1 dalla stessa lavoratrice, ha comunque confermato l'essenziale elemento retributivo del rapporto di lavoro della alle dipendenze dell'azienda agricola San Marzano (“… Pt_1 ci incontravamo ogni settimana, il sabato quando il datore di lavoro ci pagava. Il pagamento avveniva in azienda sita in San Marzano all'interno di un'abitazione ivi ubicata ed adibita come sede dell'azienda agricola vicina all'abitazione del sig.
”). Pt_2
Anche la teste ha riferito, in termini convincenti, di aver lavorato con la Testimone_2 sorella nei periodi indicati in ricorso dal 2013 al 2017 per la raccolta dei Pt_1 pomodori e ortaggi vari nella serra sita sulla strada Sava-San Marzano, fornendo dettagli sulla relativa ubicazione e caratteristica, sotto le direttive del titolare dell'azienda Vecchio
Vincenzo e dietro retribuzione giornaliera versata ogni fine settimana lavorativa.
4 Circa l'attendibilità dei testimoni opina la Corte che non sussistano ragioni per dubitarne mentre sono superabili le contraddizioni rilevate dal Tribunale, dal momento che sarebbe stato difficile ricordare esattamente per ciascun anno le esatte lavorazione - trattandosi pur sempre di raccolta di ortaggi insistenti sugli stessi terreni -, gli esatti periodi di lavoro e numero di giornate in cui era stata impegnata l'appellante. A ciò aggiungasi che le propalazioni in parola, pur provenendo da soggetti cui al pari dell'appellante e per analoghe ragioni è stata negata l'iscrizione negli elenchi anagrafici, valgono a comporre un solido quadro probatorio, giacché convergenti fra loro in ordine a plurime circostanze
(tipo di coltivazioni praticate, ubicazione dei terreni, luogo e tempo del pagamento della retribuzione…).
Né appaiono determinanti, al fine di negare l'attività lavorativa della le Pt_1 risultanze dell'accertamento ispettivo n. 2018000726/DDL del 27.7.2018, in atti, confermate dai verbalizzanti e in qualità di testi, Controparte_2 Persona_2 avuto riguardo alla circostanza che la fu dagli stessi verbalizzanti ascoltata nel Pt_1
2018 e riferì di aver lavorato anche negli anni precedenti a quelli in questione per attività proprie dell'azienda, dedicandosi in via prevalente alle operazioni agricole legate alla raccolta di pomodori e ortaggi vari, divisi in vari filari nella serra, fornendo dettagliati particolari che denotano la perfetta conoscenza dell'ubicazione dell'azienda e del suo preposto nonché del luogo di lavoro.
Peraltro, deve rilevarsi che in sede di accertamento è stato riscontrato un eccesso della manodopera rispetto alle effettive esigenze aziendali calcolate in base alle tabelle ettaro- colture, ma non anche l'inesistenza di qualsiasi attività dì impresa e, comunque, l'eccesso di lavoro relativamente al singolo dipendente, tale da far ritenere che i denunziati rapporti fittizi ben potrebbero riguardare soggetti diversi dalla Non è possibile dunque Pt_1 escludere che la ricorrente sia tra i lavoratori effettivamente occupati.
Orbene, dal complesso degli elementi acquisiti non si ravvisano ragioni che valgano ad incrinare la prova offerta dalla circa l'effettività del rapporto di lavoro, la cui Pt_1 pregnanza non può essere inficiata da considerazioni e valutazioni, elaborate sulla scorta di “incongruenze” del racconto dei lavoratori che i verbalizzanti hanno rilevato correlando in modo non logico, né lineare, i dati raccolti.
5 Conclusivamente e in accoglimento dell'appello, deve dichiararsi il diritto dell'appellante all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e alla percezione dell'indennità di disoccupazione agricola come richieste.
Le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo con distrazione, seguono la soccombenza dell' CP_1
P.Q.M.
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli negli anni Parte_1 dal 2013 al 2017 per 52 giornate annue;
CP_
2) condanna l' all'adozione dei provvedimenti necessari all'aggiornamento della relativa posizione contributiva;
CP_
3) condanna l' al pagamento, in favore di dell'indennità di Parte_1 disoccupazione agricola relativa all'anno 2017, oltre accessori di legge;
CP_ 4) condanna l' al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in
€. 1.300,00, per il primo grado, e in €. 1.800,00, per il secondo grado, oltre accessori di legge, in favore dell'Erario, in considerazione dell'ammissione dell'appellante al gratuito patrocinio.
Taranto, 10.9.2025
Il Giudice Ausiliare Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza, in grado di appello, iscritta al N. 7 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza del 10.9.2025,
T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Taranto presso lo studio dell'avv. Fabrizio Nastri, dal quale è rappresentata e difesa, giusta mandato in atti,
- APPELLANTE -
E
(c.f.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro-tempore,) rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio
Andriulli, Francesco Certomà e Rita Battiato, giusta procura generale alle liti, in atti, con
CP_ domicilio eletto presso l'Ufficio Legale dell in Taranto alla Via Golfo di Taranto
n.7/D
- APPELLATO –
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici braccianti agricoli
All'udienza del 10.9.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con l'appellata sentenza (n. 1495/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice
CP_ del lavoro, rigettava la domanda proposta da nei confronti dell' - Parte_1 volta all'accertamento, a seguito di cancellazione, del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli negli anni dal 2013 al 2017 per 52 giornate alle dipendenze dell'azienda agricola “San Marzano Soc. Coop. Agricola” con ogni consequenziale provvedimento in ordine all'aggiornamento della posizione assicurativa- CP_ contributiva, nonché alla condanna dell' al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2017, oltre accessori di legge.
Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone l'erroneità e Parte_1 chiedendone la riforma.
CP_
Resisteva l' concludendo per la conferma integrale della sentenza appellata, vinte le spese di giudizio.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa mediante lettura del separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo Giudice ha respinto la pretesa azionata dalla lavoratrice sulla base di una valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare della prova testimoniale ritenuta inidonea - avendo il teste reso una deposizione de relato ex parte actoris, Testimone_1 sfornita di ogni efficacia probatoria, e avendo la teste sorella della Testimone_2
CP_ ricorrente, precisato di aver in corso analoga controversia contro l - in antinomia con le dichiarazioni rese agli ispettori in sede di accertamento, riportate nei relativi verbali in atti, che l'appellante censura, deducendo, al contrario, la conformità delle deposizioni assunte alle circostanze di fatto dedotte in giudizio.
Le critiche alla sentenza impugnata sono fondate.
Occorre, anzitutto, dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione della ricorrente
CP_ dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ad opera dell' trova fonte in un accertamento, da parte di ispettori avente ad oggetto l'azienda agricola San Marzano Piccola Soc. Coop. agricola a s.r.l. che ha anche interessato la verifica della regolare assunzione dei lavoratori occupati e/o della legale e legittima costituzione dei rapporti di lavoro instaurati.
Tali operazioni sono state documentate nel verbale ispettivo n. 2018000726/DDL del
CP_ 27.7.2018, prodotto in atti dall' e confermato in giudizio dalle funzionarie di
2 vigilanza, da cui è emersa la sproporzione di giornate di manodopera denunciate rispetto al fabbisogno reale.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, "l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno
CP_ una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n.
375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass. 26.7.2017 n. 18605).
Va, altresì, considerato che i verbali ispettivi posti a fondamento del provvedimento di cancellazione hanno fede privilegiata ex art. 2700 c.c. limitatamente alla loro provenienza, alle dichiarazioni rese ai funzionari ed agli altri fatti che costoro attestino aver compiuto o essere avvenuti in loro presenza (Cass. 15702/2014). Pertanto, se è vero che l'onere della prova grava comunque sul lavoratore, è anche vero che “Ove il provvedimento di cancellazione del lavoratore agricolo dagli elenchi nominativi sia stato adottato sulla base di esplicitati elementi meramente indiziari o incompleti, è sufficiente che il lavoratore medesimo, sul quale comunque grava l'onere della prova del possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione, deduca e dimostri circostanze idonee a smentire quegli elementi” (Cass. 6382/1997); tale onere è quindi assolto dal lavoratore nei limiti della ragionevolezza e delle contrapposte deduzioni delle parti, avuto riguardo al lasso di tempo decorso dall'epoca in cui si riferisce il rapporto di lavoro contestato fino all'adozione del provvedimento di cancellazione, nonché all'esigenza di prova non solo dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, nel rispetto del primo comma dell'art. 2697 c.c., ma anche della prova, posta a carico dell'eccipiente, dell'inefficacia dei fatti avversi allegati, ai sensi del secondo comma del citato articolo.
Va pure premesso che la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità
3 della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cass. 21239/2019).
Tanto premesso e facendo corretta applicazione dei suindicati principi giurisprudenziali, ritiene la Corte che l'appellante abbia sufficientemente provato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda agricola San
Marzano di San Giuseppe di Vecchio Vincenzo per le annualità e per tutte le giornate dedotte in ricorso a mezzo di e della sorella entrambi Testimone_1 Persona_1 colleghi di lavoro, pur se ugualmente interessati al disconoscimento delle giornate di lavoro prestato alle dipendenze dell'azienda agricola soc. coop. San Marzano, le cui dichiarazioni sono, dunque, da ritenere utilizzabili non operando, nel caso, il divieto di testimoniare ai sensi dell'art. 246 cpc (vedasi Cass. Lavoro n. 8993/2008, secondo cui
“non ricorre incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c. per il lavoratore che, non essendo parte in causa nel processo per il quale venga sentito, a sua volta abbia proposto separatamente analogo giudizio nei confronti dello stesso datore di lavoro”).
Infatti, lo svolgimento dell'attività svolta dall'appellante nei periodi e giornate indicati nel ricorso introduttivo risulta dimostrato non solo dalla documentazione dalla stessa prodotta, rappresentata da modelli Uni-Lav, relativi alle comunicazioni obbligatorie di assunzione per gli anni dal 2013 al 2017, e da buste paga, ma anche dalle coerenti dichiarazioni rese da , il quale pur avendo riferito circostanze appurate Testimone_1 dalla stessa lavoratrice, ha comunque confermato l'essenziale elemento retributivo del rapporto di lavoro della alle dipendenze dell'azienda agricola San Marzano (“… Pt_1 ci incontravamo ogni settimana, il sabato quando il datore di lavoro ci pagava. Il pagamento avveniva in azienda sita in San Marzano all'interno di un'abitazione ivi ubicata ed adibita come sede dell'azienda agricola vicina all'abitazione del sig.
”). Pt_2
Anche la teste ha riferito, in termini convincenti, di aver lavorato con la Testimone_2 sorella nei periodi indicati in ricorso dal 2013 al 2017 per la raccolta dei Pt_1 pomodori e ortaggi vari nella serra sita sulla strada Sava-San Marzano, fornendo dettagli sulla relativa ubicazione e caratteristica, sotto le direttive del titolare dell'azienda Vecchio
Vincenzo e dietro retribuzione giornaliera versata ogni fine settimana lavorativa.
4 Circa l'attendibilità dei testimoni opina la Corte che non sussistano ragioni per dubitarne mentre sono superabili le contraddizioni rilevate dal Tribunale, dal momento che sarebbe stato difficile ricordare esattamente per ciascun anno le esatte lavorazione - trattandosi pur sempre di raccolta di ortaggi insistenti sugli stessi terreni -, gli esatti periodi di lavoro e numero di giornate in cui era stata impegnata l'appellante. A ciò aggiungasi che le propalazioni in parola, pur provenendo da soggetti cui al pari dell'appellante e per analoghe ragioni è stata negata l'iscrizione negli elenchi anagrafici, valgono a comporre un solido quadro probatorio, giacché convergenti fra loro in ordine a plurime circostanze
(tipo di coltivazioni praticate, ubicazione dei terreni, luogo e tempo del pagamento della retribuzione…).
Né appaiono determinanti, al fine di negare l'attività lavorativa della le Pt_1 risultanze dell'accertamento ispettivo n. 2018000726/DDL del 27.7.2018, in atti, confermate dai verbalizzanti e in qualità di testi, Controparte_2 Persona_2 avuto riguardo alla circostanza che la fu dagli stessi verbalizzanti ascoltata nel Pt_1
2018 e riferì di aver lavorato anche negli anni precedenti a quelli in questione per attività proprie dell'azienda, dedicandosi in via prevalente alle operazioni agricole legate alla raccolta di pomodori e ortaggi vari, divisi in vari filari nella serra, fornendo dettagliati particolari che denotano la perfetta conoscenza dell'ubicazione dell'azienda e del suo preposto nonché del luogo di lavoro.
Peraltro, deve rilevarsi che in sede di accertamento è stato riscontrato un eccesso della manodopera rispetto alle effettive esigenze aziendali calcolate in base alle tabelle ettaro- colture, ma non anche l'inesistenza di qualsiasi attività dì impresa e, comunque, l'eccesso di lavoro relativamente al singolo dipendente, tale da far ritenere che i denunziati rapporti fittizi ben potrebbero riguardare soggetti diversi dalla Non è possibile dunque Pt_1 escludere che la ricorrente sia tra i lavoratori effettivamente occupati.
Orbene, dal complesso degli elementi acquisiti non si ravvisano ragioni che valgano ad incrinare la prova offerta dalla circa l'effettività del rapporto di lavoro, la cui Pt_1 pregnanza non può essere inficiata da considerazioni e valutazioni, elaborate sulla scorta di “incongruenze” del racconto dei lavoratori che i verbalizzanti hanno rilevato correlando in modo non logico, né lineare, i dati raccolti.
5 Conclusivamente e in accoglimento dell'appello, deve dichiararsi il diritto dell'appellante all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e alla percezione dell'indennità di disoccupazione agricola come richieste.
Le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo con distrazione, seguono la soccombenza dell' CP_1
P.Q.M.
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli negli anni Parte_1 dal 2013 al 2017 per 52 giornate annue;
CP_
2) condanna l' all'adozione dei provvedimenti necessari all'aggiornamento della relativa posizione contributiva;
CP_
3) condanna l' al pagamento, in favore di dell'indennità di Parte_1 disoccupazione agricola relativa all'anno 2017, oltre accessori di legge;
CP_ 4) condanna l' al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in
€. 1.300,00, per il primo grado, e in €. 1.800,00, per il secondo grado, oltre accessori di legge, in favore dell'Erario, in considerazione dell'ammissione dell'appellante al gratuito patrocinio.
Taranto, 10.9.2025
Il Giudice Ausiliare Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
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