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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 15/10/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 1629 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 15.10.2025
Il Giudice dott.ssa NI D'NG, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza: R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona della dott.ssa NI D'angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1629/2025 R.G.
Oggetto: Ripetizione di indebito vertente tra
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. FABIO E. Parte_1 C.F._1
LO ES
- ricorrente -
e
, domiciliato in VIA Controparte_1
SCONTRINO 28 91100 TRAPANI rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
- resistente -
Conclusioni delle parti: come da atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.5.2025 parte ricorrente, ha premesso di essere titolare dell'assegno sociale derivante dalla trasformazione dell'assegno mensile d'invalidità civile n.07033875 con decorrenza 01/02/2005 e a gennaio 2025 è divenuta titolare di pensione ai superstiti;
ha contestato il provvedimento del 15/01/2025 con cui l' ha comunicato l'indebito di € 438,71 sulla pensione cat. INVCIV n. 07033875 CP_1
per ricalcolo a seguito di riconoscimento pensione ai superstiti, per il periodo di gennaio
2025. Ha chiesto pertanto di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'indebito. L' ritualmente citato in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso variamente CP_1
argomentando.
All'odierna udienza, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con il deposito della presente sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Occorre innanzitutto rilevarsi che la disciplina normativa di cui all'art. 52 L.
88/89, invocata da parte ricorrente, non è applicabile alle prestazioni di invalidità civile, quali l'Assegno Sociale derivante da conversione della pensione di inabilità, che hanno carattere assistenziale.
Tanto premesso, deve darsi atto del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con orientamento da ritenersi ormai consolidato, secondo cui, considerata la natura delle prestazioni, utilizzate per far fronte ad essenziali esigenze di vita, l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, salvo il caso di dolo comprovato del percipiente.
Principio affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 26036 del
15/10/2019 che afferma “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge,
e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens", e da ultimo ribadito con sentenza n.13915 del 20/5/2021 (che, sebbene espressamente riferita alla maggiorazione della pensione sociale, delinea principi applicabili a tutte le prestazioni assistenziali, ivi compresa, per le ragioni sopra esposte, l'assegno mensile convertito in assegno sociale) secondo cui: “In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del
2001 - la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione
l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del
d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Si evidenzia, inoltre, che la Corte di cassazione ha fondato l'affermazione di tale principio assistenziale sull'esigenza di tutelare l'affidamento del percipiente, in ragione del fatto che lo stesso destina le somme indebitamente percepire alla soddisfazione dei bisogni primari e ha specificato le ipotesi in cui l'affidamento sia da escludersi, quali il caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. n. 4 12406/2003), il caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. n. 5059/2018, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o il caso di dolo comprovato dell'accipiens, che, nell'ipotesi di indebito derivante da ragioni reddituali, può configurarsi nel caso di omessa comunicazione di dati reddituali, purchè non si tratti di dati che l'istituto già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. 13223/2020) e quando l'incremento di reddito sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio (Cass. n. 28771 del 2018).
Si deve a questo punto evidenziare che parte ricorrente, a fronte delle deduzioni delineate dall' nella memoria di costituzione, non ha contestato la natura indebita CP_1
della prestazione percepita, ma ha contestato la ripetibilità dell'indebito, rappresentando la propria buona fede nella percezione delle somme.
Per completezza, deve, inoltre, osservarsi che nella presente fattispecie non sono emersi elementi tali da indurre a ritenere che vi sia stato dolo o debba essere escluso l'affidamento della ricorrente (alla quale, infatti, parte convenuta non attribuisce alcuna responsabilità in ordine alla determinazione dell'indebito) e ciò anche considerato che il superamento del limite è di entità talmente lieve da escludere che la ricorrente potesse esserne consapevole. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va accolto e, conseguentemente, deve dichiararsi l'irripetibilità della somma richiesta dall' con missiva del 15.1.2025 CP_1
e deve condannarsi a restituire alla ricorrente le somme eventualmente trattenute a CP_1
titolo di recupero dell'indebito.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ricorrente, accoglie il ricorso e dichiara non dovute le somme richieste dall' con le note contestate;
CP_1
condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che CP_1
liquida in € 499,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa, come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Marsala il 15.10.2025 il Giudice
NI D'NG
SEZIONE LAVORO
RG. 1629 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 15.10.2025
Il Giudice dott.ssa NI D'NG, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza: R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona della dott.ssa NI D'angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1629/2025 R.G.
Oggetto: Ripetizione di indebito vertente tra
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. FABIO E. Parte_1 C.F._1
LO ES
- ricorrente -
e
, domiciliato in VIA Controparte_1
SCONTRINO 28 91100 TRAPANI rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
- resistente -
Conclusioni delle parti: come da atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.5.2025 parte ricorrente, ha premesso di essere titolare dell'assegno sociale derivante dalla trasformazione dell'assegno mensile d'invalidità civile n.07033875 con decorrenza 01/02/2005 e a gennaio 2025 è divenuta titolare di pensione ai superstiti;
ha contestato il provvedimento del 15/01/2025 con cui l' ha comunicato l'indebito di € 438,71 sulla pensione cat. INVCIV n. 07033875 CP_1
per ricalcolo a seguito di riconoscimento pensione ai superstiti, per il periodo di gennaio
2025. Ha chiesto pertanto di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'indebito. L' ritualmente citato in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso variamente CP_1
argomentando.
All'odierna udienza, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con il deposito della presente sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Occorre innanzitutto rilevarsi che la disciplina normativa di cui all'art. 52 L.
88/89, invocata da parte ricorrente, non è applicabile alle prestazioni di invalidità civile, quali l'Assegno Sociale derivante da conversione della pensione di inabilità, che hanno carattere assistenziale.
Tanto premesso, deve darsi atto del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con orientamento da ritenersi ormai consolidato, secondo cui, considerata la natura delle prestazioni, utilizzate per far fronte ad essenziali esigenze di vita, l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, salvo il caso di dolo comprovato del percipiente.
Principio affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 26036 del
15/10/2019 che afferma “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge,
e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens", e da ultimo ribadito con sentenza n.13915 del 20/5/2021 (che, sebbene espressamente riferita alla maggiorazione della pensione sociale, delinea principi applicabili a tutte le prestazioni assistenziali, ivi compresa, per le ragioni sopra esposte, l'assegno mensile convertito in assegno sociale) secondo cui: “In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del
2001 - la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione
l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del
d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Si evidenzia, inoltre, che la Corte di cassazione ha fondato l'affermazione di tale principio assistenziale sull'esigenza di tutelare l'affidamento del percipiente, in ragione del fatto che lo stesso destina le somme indebitamente percepire alla soddisfazione dei bisogni primari e ha specificato le ipotesi in cui l'affidamento sia da escludersi, quali il caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. n. 4 12406/2003), il caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. n. 5059/2018, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o il caso di dolo comprovato dell'accipiens, che, nell'ipotesi di indebito derivante da ragioni reddituali, può configurarsi nel caso di omessa comunicazione di dati reddituali, purchè non si tratti di dati che l'istituto già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. 13223/2020) e quando l'incremento di reddito sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio (Cass. n. 28771 del 2018).
Si deve a questo punto evidenziare che parte ricorrente, a fronte delle deduzioni delineate dall' nella memoria di costituzione, non ha contestato la natura indebita CP_1
della prestazione percepita, ma ha contestato la ripetibilità dell'indebito, rappresentando la propria buona fede nella percezione delle somme.
Per completezza, deve, inoltre, osservarsi che nella presente fattispecie non sono emersi elementi tali da indurre a ritenere che vi sia stato dolo o debba essere escluso l'affidamento della ricorrente (alla quale, infatti, parte convenuta non attribuisce alcuna responsabilità in ordine alla determinazione dell'indebito) e ciò anche considerato che il superamento del limite è di entità talmente lieve da escludere che la ricorrente potesse esserne consapevole. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va accolto e, conseguentemente, deve dichiararsi l'irripetibilità della somma richiesta dall' con missiva del 15.1.2025 CP_1
e deve condannarsi a restituire alla ricorrente le somme eventualmente trattenute a CP_1
titolo di recupero dell'indebito.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ricorrente, accoglie il ricorso e dichiara non dovute le somme richieste dall' con le note contestate;
CP_1
condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che CP_1
liquida in € 499,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa, come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Marsala il 15.10.2025 il Giudice
NI D'NG