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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 8992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8992 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 6588/2023 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. Alessia Notaro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero r.g. 28715/2022 assegnata in decisione all'udienza del 12.06.2025 con la fissazione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c.
TRA
( C.F. ), assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall' avvocato Alessandro Trapani ( C.F. ) in virtù di C.F._2 procura in calce al presente atto, presso il cui studio in Napoli al viale Maria
Cristina di Savoia n.ro 18/C elettivamente domicilia. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni del procedimento al n.ro di FAX:
081.19561937 o PEC: - Email_1 opponente
E
(P. IVA ), con sede in 61122 Pesaro (PU), Controparte_1 P.IVA_1 Via Pertini 88 (d'ora in avanti denominata per brevità anche ”), in CP_2 persona del suo legale raprresentante p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avvocato Pierluigi Federici, C.F.
PEC: , in C.F._3 Email_2 virtù di procura speciale alle liti posta in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore all'indirizzo PEC: - Email_2 opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 11 gennaio 2023 il Tribunale di Napoli XII sez., in persona del
Giudice dott.ssa Alessia Notaro, emetteva in favore della società CP_1 il decreto ingiuntivo n. 261/2023 dell'11.01.2023, pubblicato in data
[...]
12.01.2023, con il quale ingiungeva alla dr.ssa il Parte_1 pagamento della somma di € 6.362,46 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo, nonché spese del procedimento monitorio liquidate in € 145,50 per spese e € 567,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
In data 24 febbraio 2023 avverso il precitato decreto veniva proposta opposizione dalla dr.ssa e la causa iscritta al numero Parte_1 di R G. 6588/2023. Si costituiva in giudizio la opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. All'udienza di prima comparizione e trattazione della causa le parti insistevano per le proprie richieste e chiedevano rinvio ex art. 184 c.p.c con concessione dei termini di cui all'art. 183 VI° comma c.p.c.. Il Giudice, all'esito della predetta udienza, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 261/2023 e concedeva i termini di cui sopra.
Le parti, depositate le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., non avanzavano richieste istruttorie cosicchè all'udienza del 12 giugno 2025 la causa veniva introitata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, tempestivamente notificato alla società già la dr.ssa Controparte_1 Controparte_4 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
261/2023 emesso dal Tribunale di Napoli in data 11.01.2023 e depositato in data 12.01.2023, con la quale, in accoglimento della proposta opposizione, chiedeva la declaratoria di inefficacia o l'annullamento o la revoca del precitato decreto ingiuntivo, oltre all'accertamento dell'inesistenza del credito azionato e l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla CP_1 per gli importi ingiunti, in quanto riguardavano condizioni economiche
[...] riferite ad un contratto di fornitura del 2004 cessato per effetto del successivo contratto di fornitura n. 23908 del 5.02.2014, convenuto a nuove condizioni economiche ed a sua volta risolto nell'anno 2018 dalla Controparte_1 mediante a sospensione dei servizi. L'opponente argomentava le proprie richieste deducendo che l'importo ingiunto non era da ella dovuto, in quanto il contratto di fornitura n. 23908 del
5.02.2014, con decorrenza dal 01.01.2014 fino al 31 dicembre del 2016, prevedeva allo scadere del terzo anno il rinnovo tacito dello stesso alle medesime condizioni economiche pattuite per il triennio antecedente, ovvero la gratuità del servizio per l'anno 2014, un corrispettivo a titolo di canone annuo per il 2015 di euro 1.550,00 oltre I.V.A. e la corresponsione per l'anno 2016 di un canone di euro 2.000,00 oltre IVA. Assumeva l'opponente che dal contratto in esame non risultava che, decorso il triennio, il canone da corrispondere, a partire dall'anno 2017, doveva essere di Euro 2.350,00 oltre IVA, a riguardo contestava che l'agente dell'opposta aveva trasmesso alla somministrante società il contratto di fornitura inserendo arbitrariamente la dicitura “Euro 2.350 + IVA dall'anno 2017”.
- 2 - La dott.ssa lamentava, inoltre, la sospensione del Parte_1 servizio e per tale motivo chiedeva in sede di comparsa conclusionale la risoluzione del contratto e la revoca del decreto ingiuntivo. Si costituiva l'opposta società la quale insisteva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo nr. 261/2023, atteso il credito dalla stessa azionato derivava dal contratto n. 23980 avente ad oggetto la fornitura di software e di servizi di manutenzione ed assistenza applicativo, sottoscritto in 05/02/2014 e poi non adempiuto dall'opponente, la quale non provvedeva al pagamento della somma complessiva di euro 6.362,46 relativa alle fatture n.
2359 del 30/06/2018 – n. 230 del 31/01/2018 – n. 2981 del 30/06/2017 – n. 214 del 31/01/2017.
Inadempimento quello della opponente che aveva determinato da parte della la sospensione del servizio ai sensi dell'art. 12 del precitato CP_1 contratto di fornitura.
Con ordinanza del 20/11/2023 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e non avendo le parti articolato richieste istruttorie la causa veniva assegnata a sentenza, con i termini ex art. 190 c.p.c., sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Così brevemente espositi i fatti di causa e le deduzioni delle parti, ritiene, il
Tribunale, che l'opposizione sia infondata e debba, pertanto, essere rigettata. Preliminarmente, con riferimento all'eccezione sollevata da parte opponente per la prima volta nelle memorie ex art. 183 VI comma n.3 c.p.c. e relativa al contenuto del contratto di fornitura n. 23908 del 5.02.2014 per l'annualità 2017 (“CANONE ANNUALE EURO 2.350,00 +I.V.A.” e riportato nell'ordine interno quale canone per l'anno 2017), ( pag. 26 e 27 allegato fasc.monitorio contratto) va osservato che tale eccezione è inammissibile, in quanto sollevata solamente per la prima volta nella terza memoria difensiva.
A riguardo è pacifico che la terza memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. è destinata ad offrire unicamente le prove contrarie, finalizzate a smentire quanto dovesse emergere dai mezzi di prova indicati da controparte, inoltre, con essa è possibile argomentare sull'ammissibilità o la rilevanza delle istanze istruttorie di controparte, ma è preclusa la possibilità di sollevare eccezioni nuove eccezioni, poiché l'art. 183 c.p.c. n. 3 reca l'inciso “sole” indicazioni di prova contraria.
Nella fattispecie in esame, invece, parte opponente con le proprie memorie ex art. 183 VI comma n.3c.p.c. ha introdotto per la priva volta nuovi argomenti difensivi non collegati né emersi successivamente a seguito della istruttoria dell'opposta, atteso che il contratto oggetto di contestazione era già depositato nel fascicolo monitorio. L'opponente nelle suddette memorie n.3 contestata genericamente il contenuto del contratto di fornitura affermando che l'agente aveva inserito prima della trasmissione del contratto all'opposta la dicitura “CANONE ANNUALE EURO 2.350,00 +I.V.A.”, riportando tale pattuizione anche
- 3 - nell'ordine interno quale canone per l'anno 2017, senza alcuna preventiva pattuizione.
Ugualmente è da considerarsi inammissibile la domanda di risoluzione del contratto di fornitura proposta tardivamente e per la prima volta dall'opponente nella comparsa conclusionale ex art. 190 cp.c., atteso che tale memoria assolve unicamente una funzione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti. Invece, parte opponente chiedendo l'accertamento della risoluzione del contratto ha ampliato "thema decidendum" introducendo domande nuove e, di conseguenza, inammissibili. Nel merito giova premettere come il giudizio conseguente all'opposizione al decreto ingiuntivo di cui agli artt. 645 e ss. c.p.c. sia un giudizio ordinario, la cui peculiarità consiste nell'inversione, meramente formale, delle posizioni processuali dovute alla circostanza che l'opponente è in realtà il debitore sostanziale e l'opposto il creditore sostanziale. Tale inversione, peraltro, non pregiudica la ripartizione dell'onere della prova stabilita dall'art. 2697 c.c., in virtù del quale è chi vuol far valere in giudizio un diritto che deve fornire la prova del fatto costitutivo dello stesso, mentre spetta al convenuto provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi. Anche nel giudizio di opposizione tale onere rimane così ripartito, dovendo il creditore -opposto provare i fatti costitutivi della pretesa dallo stesso avanzata, e dunque la fonte negoziale o legale del proprio diritto, mentre il debitore -opponente dovrà invece fornire la prova dell'insussistenza della pretesa creditoria azionata con il procedimento monitorio, dell'avvenuto adempimento o delle modificazioni subite dalla stessa.
Sulla base delle premesse fatte in tema di onere probatorio, si evidenzia che l'opponente, con il proprio atto introduttivo, non contestava la regolare esecuzione del contratto da parte dell'opposta, né l'esistenza del contratto di fornitura, ma inizialmente deduceva che la pretesa creditoria si fondava su un contratto stipulato tra le parti nel 2004 e non più in vigore , perché le stesse successivamente avevano pattuito una riduzione dei servizi forniti con conseguente rimodulazione del canone pattuito originariamente.
Successivamente, la stessa opponente pur riconoscendo quale valido ed efficace tra le parti il contratto nr. 23908 del 05/02/2014, per le annualità dal 2014 al 2016, contestava la corretta determinazione della pretesa creditoria per le annualità successive (2017-2018) oggetto del decreto ingiuntivo per le quali l'opposta aveva emesso le fatture n. 2359 del 30/06/2018 – n. 230 del 31/01/2018 – n. 2981 del 30/06/2017 – n. 214 del 31/01/2017 per l'importo complessivo di € 6.362,46. L'opponente, dr.ssa sebbene abbia contestato le Parte_1 fatture oggetto del decreto ingiuntivo, lo ha fatto specificatamente in riferimento agli importi in esse riportati, asserendo l'esistenza di una
- 4 - scontistica pattuita con un agente dell'opposta, ma non fornendo alcuna prova in merito. Invece, l'opposta a sostegno della propria pretesa creditoria CP_1 ha allegato oltre alle fatture regolarmente consegnate all'opponente anche il contratto di fornitura sottoscritto dalle parti e non disconosciuto dall'opponente. Per quanto concerne il canone pattuito, nel contratto non vi è menzione della scontistica richiesta dall'opponente, né quest'ultima ha fornito alcuna prova in merito all'accettazione o meno da parte dell'opposta della richiesta di sconto avanzata nel corso del rapporto contrattuale. Inoltre, è la stessa opponente che ha confermato, anche con la produzione della corrispondenza intercorsa tra le parti, che la società opposta non ha mai accettato di applicare lo sconto richiesto ed ha sempre richiesto per gli anni 2017 e 2018 il pagamento dell'intero canone pattuito con il contratto del 2014. Per quanto concerne il lamentato blocco dei programmi effettuato dalla società opposta a danno dell'opponente, si evidenzia che nelle condizioni del contratto sottoscritto nell'anno 2014, l'art. 12 attribuisce alla somministrante la facoltà di interrompere il servizio in caso di mancato pagamento;
tale norma prevede, testualmente “il diritto di sospendere il servizio in caso di mancato pagamento: “(…) in mancato integrale pagamento alla scadenza anche di una sola fattura darà facoltà alla C&D, senza preventiva messa in mora, di sospendere immediatamente l'erogazione dei servizi oggetto del presente ordine sino ad avvenuto pagamento, di addebitare al cliente gli interessi al tasso ufficiale di sconto più 5 (cinque) punti percentuali e di considerare decaduto il beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c.”. Di conseguenza, anche la sospensione del servizio da parte della società fornitrice può dirsi legittimo, in quanto incontestato è il mancato pagamento da parte della debitrice delle fatture indicate nel ricorso monitorio.
Orbene, parte opponente non ha fornito elementi idonei a suffragare la propria posizione rispetto alle prestazioni contenute nelle fatture oggetto del ricorso monitorio, ha solo contesto gli importi riportati nelle fatture oggetto del decreto ingiuntivo, senza fornire alcuna prova in merito alle eccezioni ed alle diverse condizioni a suo dire pattuite con la somministrante.
Per contro, parte opposta ha correttamente provato la natura negoziale della propria pretesa creditoria, fornendo in atti il contratto di fornitura regolarmente sottoscritto dalle parti e le fatture emesse per le prestazioni rese in favore dell'opponente, provando il corretto adempimento dei propri obblighi perlopiù non contestati dalla debitrice. Sulla base delle motivazioni suesposte, l'opposizione recante R.G.N. 6588/2023 va rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri del DM 147/22, in considerazione del valore della domanda, dell'attività processuale svolta dai procuratori e della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
- 5 -
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 261/2023, proposta dalla dr.ssa nei Parte_1 confronti della , disattesa ogni altra contraria istanza ed Controparte_1 eccezione, così provvede: 1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.261/2023 emesso in data 11.01.2023 dal Tribunale di Napoli e lo dichiara esecutivo;
2) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opposta, nel presente giudizio di opposizione, che si liquidano in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge.
Napoli, 9.10.2025
Il Giudice
(dott. Alessia Notaro)
- 6 -
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. Alessia Notaro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero r.g. 28715/2022 assegnata in decisione all'udienza del 12.06.2025 con la fissazione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c.
TRA
( C.F. ), assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall' avvocato Alessandro Trapani ( C.F. ) in virtù di C.F._2 procura in calce al presente atto, presso il cui studio in Napoli al viale Maria
Cristina di Savoia n.ro 18/C elettivamente domicilia. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni del procedimento al n.ro di FAX:
081.19561937 o PEC: - Email_1 opponente
E
(P. IVA ), con sede in 61122 Pesaro (PU), Controparte_1 P.IVA_1 Via Pertini 88 (d'ora in avanti denominata per brevità anche ”), in CP_2 persona del suo legale raprresentante p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avvocato Pierluigi Federici, C.F.
PEC: , in C.F._3 Email_2 virtù di procura speciale alle liti posta in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore all'indirizzo PEC: - Email_2 opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 11 gennaio 2023 il Tribunale di Napoli XII sez., in persona del
Giudice dott.ssa Alessia Notaro, emetteva in favore della società CP_1 il decreto ingiuntivo n. 261/2023 dell'11.01.2023, pubblicato in data
[...]
12.01.2023, con il quale ingiungeva alla dr.ssa il Parte_1 pagamento della somma di € 6.362,46 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo, nonché spese del procedimento monitorio liquidate in € 145,50 per spese e € 567,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
In data 24 febbraio 2023 avverso il precitato decreto veniva proposta opposizione dalla dr.ssa e la causa iscritta al numero Parte_1 di R G. 6588/2023. Si costituiva in giudizio la opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. All'udienza di prima comparizione e trattazione della causa le parti insistevano per le proprie richieste e chiedevano rinvio ex art. 184 c.p.c con concessione dei termini di cui all'art. 183 VI° comma c.p.c.. Il Giudice, all'esito della predetta udienza, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 261/2023 e concedeva i termini di cui sopra.
Le parti, depositate le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., non avanzavano richieste istruttorie cosicchè all'udienza del 12 giugno 2025 la causa veniva introitata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, tempestivamente notificato alla società già la dr.ssa Controparte_1 Controparte_4 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
261/2023 emesso dal Tribunale di Napoli in data 11.01.2023 e depositato in data 12.01.2023, con la quale, in accoglimento della proposta opposizione, chiedeva la declaratoria di inefficacia o l'annullamento o la revoca del precitato decreto ingiuntivo, oltre all'accertamento dell'inesistenza del credito azionato e l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla CP_1 per gli importi ingiunti, in quanto riguardavano condizioni economiche
[...] riferite ad un contratto di fornitura del 2004 cessato per effetto del successivo contratto di fornitura n. 23908 del 5.02.2014, convenuto a nuove condizioni economiche ed a sua volta risolto nell'anno 2018 dalla Controparte_1 mediante a sospensione dei servizi. L'opponente argomentava le proprie richieste deducendo che l'importo ingiunto non era da ella dovuto, in quanto il contratto di fornitura n. 23908 del
5.02.2014, con decorrenza dal 01.01.2014 fino al 31 dicembre del 2016, prevedeva allo scadere del terzo anno il rinnovo tacito dello stesso alle medesime condizioni economiche pattuite per il triennio antecedente, ovvero la gratuità del servizio per l'anno 2014, un corrispettivo a titolo di canone annuo per il 2015 di euro 1.550,00 oltre I.V.A. e la corresponsione per l'anno 2016 di un canone di euro 2.000,00 oltre IVA. Assumeva l'opponente che dal contratto in esame non risultava che, decorso il triennio, il canone da corrispondere, a partire dall'anno 2017, doveva essere di Euro 2.350,00 oltre IVA, a riguardo contestava che l'agente dell'opposta aveva trasmesso alla somministrante società il contratto di fornitura inserendo arbitrariamente la dicitura “Euro 2.350 + IVA dall'anno 2017”.
- 2 - La dott.ssa lamentava, inoltre, la sospensione del Parte_1 servizio e per tale motivo chiedeva in sede di comparsa conclusionale la risoluzione del contratto e la revoca del decreto ingiuntivo. Si costituiva l'opposta società la quale insisteva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo nr. 261/2023, atteso il credito dalla stessa azionato derivava dal contratto n. 23980 avente ad oggetto la fornitura di software e di servizi di manutenzione ed assistenza applicativo, sottoscritto in 05/02/2014 e poi non adempiuto dall'opponente, la quale non provvedeva al pagamento della somma complessiva di euro 6.362,46 relativa alle fatture n.
2359 del 30/06/2018 – n. 230 del 31/01/2018 – n. 2981 del 30/06/2017 – n. 214 del 31/01/2017.
Inadempimento quello della opponente che aveva determinato da parte della la sospensione del servizio ai sensi dell'art. 12 del precitato CP_1 contratto di fornitura.
Con ordinanza del 20/11/2023 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e non avendo le parti articolato richieste istruttorie la causa veniva assegnata a sentenza, con i termini ex art. 190 c.p.c., sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Così brevemente espositi i fatti di causa e le deduzioni delle parti, ritiene, il
Tribunale, che l'opposizione sia infondata e debba, pertanto, essere rigettata. Preliminarmente, con riferimento all'eccezione sollevata da parte opponente per la prima volta nelle memorie ex art. 183 VI comma n.3 c.p.c. e relativa al contenuto del contratto di fornitura n. 23908 del 5.02.2014 per l'annualità 2017 (“CANONE ANNUALE EURO 2.350,00 +I.V.A.” e riportato nell'ordine interno quale canone per l'anno 2017), ( pag. 26 e 27 allegato fasc.monitorio contratto) va osservato che tale eccezione è inammissibile, in quanto sollevata solamente per la prima volta nella terza memoria difensiva.
A riguardo è pacifico che la terza memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. è destinata ad offrire unicamente le prove contrarie, finalizzate a smentire quanto dovesse emergere dai mezzi di prova indicati da controparte, inoltre, con essa è possibile argomentare sull'ammissibilità o la rilevanza delle istanze istruttorie di controparte, ma è preclusa la possibilità di sollevare eccezioni nuove eccezioni, poiché l'art. 183 c.p.c. n. 3 reca l'inciso “sole” indicazioni di prova contraria.
Nella fattispecie in esame, invece, parte opponente con le proprie memorie ex art. 183 VI comma n.3c.p.c. ha introdotto per la priva volta nuovi argomenti difensivi non collegati né emersi successivamente a seguito della istruttoria dell'opposta, atteso che il contratto oggetto di contestazione era già depositato nel fascicolo monitorio. L'opponente nelle suddette memorie n.3 contestata genericamente il contenuto del contratto di fornitura affermando che l'agente aveva inserito prima della trasmissione del contratto all'opposta la dicitura “CANONE ANNUALE EURO 2.350,00 +I.V.A.”, riportando tale pattuizione anche
- 3 - nell'ordine interno quale canone per l'anno 2017, senza alcuna preventiva pattuizione.
Ugualmente è da considerarsi inammissibile la domanda di risoluzione del contratto di fornitura proposta tardivamente e per la prima volta dall'opponente nella comparsa conclusionale ex art. 190 cp.c., atteso che tale memoria assolve unicamente una funzione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti. Invece, parte opponente chiedendo l'accertamento della risoluzione del contratto ha ampliato "thema decidendum" introducendo domande nuove e, di conseguenza, inammissibili. Nel merito giova premettere come il giudizio conseguente all'opposizione al decreto ingiuntivo di cui agli artt. 645 e ss. c.p.c. sia un giudizio ordinario, la cui peculiarità consiste nell'inversione, meramente formale, delle posizioni processuali dovute alla circostanza che l'opponente è in realtà il debitore sostanziale e l'opposto il creditore sostanziale. Tale inversione, peraltro, non pregiudica la ripartizione dell'onere della prova stabilita dall'art. 2697 c.c., in virtù del quale è chi vuol far valere in giudizio un diritto che deve fornire la prova del fatto costitutivo dello stesso, mentre spetta al convenuto provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi. Anche nel giudizio di opposizione tale onere rimane così ripartito, dovendo il creditore -opposto provare i fatti costitutivi della pretesa dallo stesso avanzata, e dunque la fonte negoziale o legale del proprio diritto, mentre il debitore -opponente dovrà invece fornire la prova dell'insussistenza della pretesa creditoria azionata con il procedimento monitorio, dell'avvenuto adempimento o delle modificazioni subite dalla stessa.
Sulla base delle premesse fatte in tema di onere probatorio, si evidenzia che l'opponente, con il proprio atto introduttivo, non contestava la regolare esecuzione del contratto da parte dell'opposta, né l'esistenza del contratto di fornitura, ma inizialmente deduceva che la pretesa creditoria si fondava su un contratto stipulato tra le parti nel 2004 e non più in vigore , perché le stesse successivamente avevano pattuito una riduzione dei servizi forniti con conseguente rimodulazione del canone pattuito originariamente.
Successivamente, la stessa opponente pur riconoscendo quale valido ed efficace tra le parti il contratto nr. 23908 del 05/02/2014, per le annualità dal 2014 al 2016, contestava la corretta determinazione della pretesa creditoria per le annualità successive (2017-2018) oggetto del decreto ingiuntivo per le quali l'opposta aveva emesso le fatture n. 2359 del 30/06/2018 – n. 230 del 31/01/2018 – n. 2981 del 30/06/2017 – n. 214 del 31/01/2017 per l'importo complessivo di € 6.362,46. L'opponente, dr.ssa sebbene abbia contestato le Parte_1 fatture oggetto del decreto ingiuntivo, lo ha fatto specificatamente in riferimento agli importi in esse riportati, asserendo l'esistenza di una
- 4 - scontistica pattuita con un agente dell'opposta, ma non fornendo alcuna prova in merito. Invece, l'opposta a sostegno della propria pretesa creditoria CP_1 ha allegato oltre alle fatture regolarmente consegnate all'opponente anche il contratto di fornitura sottoscritto dalle parti e non disconosciuto dall'opponente. Per quanto concerne il canone pattuito, nel contratto non vi è menzione della scontistica richiesta dall'opponente, né quest'ultima ha fornito alcuna prova in merito all'accettazione o meno da parte dell'opposta della richiesta di sconto avanzata nel corso del rapporto contrattuale. Inoltre, è la stessa opponente che ha confermato, anche con la produzione della corrispondenza intercorsa tra le parti, che la società opposta non ha mai accettato di applicare lo sconto richiesto ed ha sempre richiesto per gli anni 2017 e 2018 il pagamento dell'intero canone pattuito con il contratto del 2014. Per quanto concerne il lamentato blocco dei programmi effettuato dalla società opposta a danno dell'opponente, si evidenzia che nelle condizioni del contratto sottoscritto nell'anno 2014, l'art. 12 attribuisce alla somministrante la facoltà di interrompere il servizio in caso di mancato pagamento;
tale norma prevede, testualmente “il diritto di sospendere il servizio in caso di mancato pagamento: “(…) in mancato integrale pagamento alla scadenza anche di una sola fattura darà facoltà alla C&D, senza preventiva messa in mora, di sospendere immediatamente l'erogazione dei servizi oggetto del presente ordine sino ad avvenuto pagamento, di addebitare al cliente gli interessi al tasso ufficiale di sconto più 5 (cinque) punti percentuali e di considerare decaduto il beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c.”. Di conseguenza, anche la sospensione del servizio da parte della società fornitrice può dirsi legittimo, in quanto incontestato è il mancato pagamento da parte della debitrice delle fatture indicate nel ricorso monitorio.
Orbene, parte opponente non ha fornito elementi idonei a suffragare la propria posizione rispetto alle prestazioni contenute nelle fatture oggetto del ricorso monitorio, ha solo contesto gli importi riportati nelle fatture oggetto del decreto ingiuntivo, senza fornire alcuna prova in merito alle eccezioni ed alle diverse condizioni a suo dire pattuite con la somministrante.
Per contro, parte opposta ha correttamente provato la natura negoziale della propria pretesa creditoria, fornendo in atti il contratto di fornitura regolarmente sottoscritto dalle parti e le fatture emesse per le prestazioni rese in favore dell'opponente, provando il corretto adempimento dei propri obblighi perlopiù non contestati dalla debitrice. Sulla base delle motivazioni suesposte, l'opposizione recante R.G.N. 6588/2023 va rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri del DM 147/22, in considerazione del valore della domanda, dell'attività processuale svolta dai procuratori e della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 261/2023, proposta dalla dr.ssa nei Parte_1 confronti della , disattesa ogni altra contraria istanza ed Controparte_1 eccezione, così provvede: 1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.261/2023 emesso in data 11.01.2023 dal Tribunale di Napoli e lo dichiara esecutivo;
2) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opposta, nel presente giudizio di opposizione, che si liquidano in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge.
Napoli, 9.10.2025
Il Giudice
(dott. Alessia Notaro)
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