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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/11/2025, n. 1955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1955 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2344/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Maria Lupo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2344/2023 promossa da:
(cod. fisc. ) in persona del Presidente del C.d.A. Sig. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
corrente in Perugia, cap 06134, loc. Ponte Felcino, alla Via Del Rame snc, rappresentata e CP_2 difesa dall'Avv. Maria Saracino, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Francesca De Rossi, come da procura in atti;
ATTORE
contro nato a [...] il [...] (C.F. e residente in Controparte_3 C.F._1
Siracusa, Via ON DE n. 11, int. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Scribano, come da procura in atti;
nata a [...] il [...] (C.F. nella qualità di genitore Parte_1 C.F._2 esercente la potestà sul figlio minore , nato a [...] il [...] (C.F. Persona_1
), residente in [...], rappresentata e difesa C.F._3 dall'Avv. Maria Leonardi, come da procura in atti;
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...], Parte_2 C.F._4
Via ON DE n. 11, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Furno', come da procura in atti;
pagina 1 di 13 CONVENUTI
Con l'intervento volontario di:
Avv. nato a [...] il [...] (C.F. ) nella sua qualità di Controparte_4 C.F._5
Curatore della Liquidazione Giudiziale della “ e del Controparte_5
, con sede legale in Siracusa, via Carlo Forlanini n, 3/E (C.F. & P.IVA: CP_6 Controparte_3
, n. Iscr. REA SR-437263), posta in liquidazione giudiziale con sentenza del Tribunale di P.IVA_2
Siracusa n. 18/2024 R.G. LIQ. GIUD., pubbl. il 29/03/2024 (Doc. 1), autorizzato a quest'atto giusta provvedimento del Sig. Giudice Delegato alla liquidazione del 26/04/2024 (Doc. 2), rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Scollo (C.F. del Foro di Siracusa, ed elettivamente C.F._6 domiciliata presso lo studio del suddetto difensore, sito in Siracusa al Viale Santa Panagia 136/N.
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.11.2025 il Giudice, lette le conclusioni delle parti, ha posto la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 5.06.2023, ritualmente notificato, la società Controparte_1 incorporante la conveniva dinanzi al Tribunale di Siracusa il Sig. Controparte_7 [...]
ed i di lui figli e , quest'ultimo rappresentato dai CP_3 Parte_2 Persona_1 genitori esercenti la responsabilità genitoriale, e deducendo: Controparte_3 Parte_1
- di essere creditrice del Sig. in virtù dell'atto di fideiussione del 19.12.2018, con il Controparte_3 quale il si era costituito fideiussore della a garanzia di tutte le CP_3 Controparte_8 obbligazioni da quest'ultima assunte nei confronti della sino a concorrenza Controparte_7 dell'importo complessivo di € 900.000,00, nonché dell'atto di fideiussione del 27.01.2021 con il quale il si era costituito fideiussore della a garanzia di tutte le obbligazioni da CP_3 Controparte_8 quest'ultima assunte nei confronti della nelle more subentrata a Controparte_1 CP_7
pagina 2 di 13 giusto atto di fusione per incorporazione del 13.02.2020, sino a concorrenza dell'importo CP_1 complessivo di € 1.747.000,00;
- di essere venuta a conoscenza che, successivamente al rilascio delle sopracitate fideiussioni,
, anche per il tramite dei propri familiari, aveva posto in essere anomale operazioni CP_3 immobiliari e, in particolare:
- con atto di compravendita del 23.08.2019 il figlio , all'epoca appena maggiorenne, Parte_2 aveva acquistato dalla Progesim S.r.l. la piena proprietà della villa bifamiliare sita in Siracusa, Via
ON DE n. 112 ed il prezzo di acquisto, pari ad € 420.000,00, era stato pagato, in parte mediante assegni emessi dal padre , in parte mediante mutuo erogato dalla OL Controparte_3
Banca S.p.A. sempre in favore del sig. ; Controparte_3
- con atto di compravendita del 20.07.2022 al figlio minorenne , veniva ceduta la Persona_1 nuda proprietà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 c.c., dell'immobile sito in Siracusa, Via Enna
n.663, delle sigg.re e mentre il sig. acquistava il Parte_3 CP_9 Controparte_3 diritto di usufrutto, vita natural durante. Anche in questo caso, il prezzo di acquisto di € 30.000,00 veniva integramente corrisposto dal padre;
- con atto di compravendita del 24.11.2022 il figlio aveva acquistato la nuda Parte_2 proprietà dell'immobile sito in Siracusa, Via Isonzo n. 1574 mentre l'usufrutto vita natural durante veniva acquistato dal padre . Il prezzo di acquisto, pari ad € 25.000,00, era stato Controparte_3 interamente corrisposto da a mezzo assegno bancario;
Controparte_3
- con atto di compravendita del 27.12.2022 il figlio , aveva acquistato la piena Parte_2 proprietà dell'immobile sito in Siracusa, Piazza delle Dolomiti n. 15 al prezzo di € 68.000,00, corrisposto in parte mediante assegno, in parte mediante mutuo erogato dalla Credito Emiliano S.p.A.
Ritenendo che l'intestazione della piena proprietà (quanto agli immobili di Via ON DE e di
Piazza delle Dolomiti 11) e della nuda proprietà (quanto agli immobili di Via Isonzo 157 e Via Enna
66) in favore dei figli e integrasse una donazione indiretta da parte di Pt_2 Per_1 [...]
, lesiva dei diritti della creditrice quest'ultima chiedeva, pertanto, al CP_3 Controparte_1
Tribunale di Siracusa di revocare le stesse e conseguentemente dichiararle inefficaci ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti della Controparte_1
In subordine, l'attrice chiedeva dichiararsi la simulazione relativa degli atti di compravendita impugnati per interposizione fittizia di persona.
pagina 3 di 13 Si costituivano in giudizio , e che chiedevano il Controparte_3 Parte_2 Parte_1 rigetto delle domande attoree ritenendo non sussistenti i presupposti ex art. 2901 c.c. o della simulazione relativa.
In particolare rilevava l'infondatezza delle ragioni di credito asseritamente vantate Controparte_3 da nei suoi confronti, quale garante di per euro 2.293.649,91, giusta CP_1 Controparte_8 fideiussioni prestate il 19 dicembre 2018 e il 27 gennaio 2021 (cfr. docc. 3 e 4 avversari), segnalando come il decreto ingiuntivo n. 2389/2023 del Tribunale di Palermo emesso (anche) nei confronti di fosse stato da quest'ultimo tempestivamente opposto con l'instaurazione del Controparte_3 giudizio iscritto al 8875/2023 R.G. del menzionato Tribunale (doc. 1, opposizione a decreto ingiuntivo;
doc. 2, estratto polisweb;
doc. 3, fascicolo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), in considerazione della condotta illecita di , del controllo esterno esercitato mediante determinati CP_1 vincoli contrattuali, e dell'abuso di attività di direzione e coordinamento e di concessione di credito.
Il convenuto deduceva quindi come la con la sua condotta illecita con la quale aveva CP_1 imposto a , come amministratore di , di piegarsi alla sua volontà e al suo Controparte_3 CP_8 disegno abusivo, era riuscita a conseguire la garanzia a prima richiesta di , pur Controparte_3 essendo consapevole che l'odierno convenuto sarebbe stato necessariamente inadempiente, essendo Con l'atto pregiudizievole per il e vantaggioso per la CP_3
Contestava dunque la sussistenza del credito quale condizione principale per l'esercizio dell'azione revocatoria.
Chiariva che in occasione dell'atto di compravendita del 23.08.2019 la società in favore della quale aveva concesso la propria garanzia personale non aveva debiti verso la Controparte_3 CP_1 come si evince dal contenuto dell'atto monitorio di;
che il 60% del prezzo di acquisto CP_1
(250.000,00 euro) veniva prestato da al figlio attraverso il netto ricavo del mutuo Controparte_3 sottoscritto con OL spa e le cui rate vengono oggi pagate da . Parte_2
Contestava un possibile cumulo tra le due fideiussioni prestate da il 19 dicembre Controparte_3
2018 e il 27 gennaio 2021, per cui una volta rimpiazzata la vecchia garanzia si potrebbero censurare condotte dismissive poste in essere dal fideiussore sotto la vigenza della pregressa, sostituita e ormai inefficace garanzia.
Chiedeva quindi il rigetto delle domande avversarie.
Nel suo atto di costituzione deduceva che la provvista finanziaria per l'acquisto della Parte_1 nuda proprietà del cespite da parte di non era oggetto di donazione da parte del di Persona_1
pagina 4 di 13 lui padre, ma di mutuo, essendosi obbligata la di lui madre al relativo rimborso (doc. 1, scrittura privata del 20 luglio 2022), pertanto chiedeva il rigetto della domanda.
, dal canto suo, argomentava sulla carenza di integrità del contraddittorio rispetto Parte_2 all'azione di simulazione espletata e sulla mancanza di prova.
Interveniva in giudizio la Curatela della Liquidazione Giudiziale della e del Sig. Controparte_5
, facendo propria l'azione proposta da Controparte_3 Controparte_1
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.10.2024 il Tribunale ammetteva le richieste istruttorie formulate dalla e dalla Curatela ed ordinava ex art. 210 c.p.c. a Controparte_1
ed a l'esibizione degli estratti dei c/c intestati ai medesimi o Parte_2 Controparte_3 cointestati con terzi, nonché alla e alla l'esibizione dei movimenti bancari Parte_4 CP_10
e mutui sottesi e/o richiamati negli atti di compravendita impugnati.
All'udienza del 10.11.2025, lette le conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa
In punto di diritto, va ricordato che l'azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale il cui accoglimento presuppone il concorso di alcune condizioni, descritte dall'art. 2901
c.c.: 1) la sussistenza di un credito (o di una ragione di credito) in capo all'attore; 2) la presenza di un atto, gratuito od oneroso, di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore;
3) un conseguente pregiudizio alle dette ragioni creditorie (eventus damni), rappresentato proprio dalla diminuzione del patrimonio del debitore e dal suo divenire o insufficiente per il soddisfacimento del credito o, quanto meno, composto in modo tale da renderne più difficile o incerto l'eventuale soddisfacimento coattivo;
4) il consilium fraudis o scientia damni, ossia la consapevolezza del debitore disponente di arrecare col proprio atto un tale pregiudizio (e, inoltre, per i soli atti dispositivi a titolo oneroso, la participatio fraudis del terzo acquirente, laddove, ove fosse in buona fede, non sarebbe pregiudicato dall'azione revocatoria, salvo il caso di anteriorità della trascrizione della domanda revocatoria rispetto alla trascrizione dell'atto di acquisto); 5) nel caso di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell'atto dispositivo (col concorso del terzo, in caso di atto a titolo oneroso) al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (c.d. animus nocendi).
1) Sussistenza del credito in capo all'attore.
pagina 5 di 13 Partendo dalla necessaria esistenza di un credito, un principio ormai consolidato da tempo nella giurisprudenza di legittimità è quello in virtù del quale l'azione revocatoria ordinaria può essere legittimamente proposta non solo da chi al momento dell'atto dispositivo vantava un credito certo ed esigibile, ma anche dal titolare di un credito contestato e litigioso.
Più precisamente la Corte di Cassazione afferma che "ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria da parte del creditore, avverso un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore, è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, ancorché non accertata giudizialmente" (Cass. 27 gennaio 2009 n. 1968; Cass. 10 marzo 2006 n. 5246), che non si rilevi prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile (Cass. n. 18321/2015; Cass. n.
1893/2012; Cass. n. 20002/2008; Cass. 19.289/2007).
Tanto chiarito il diritto azionato si fonda su: atto di ricognizione di debito e costituzione di fideiussione del 19.12.2018, con il quale la CP_8
[... ha riconosciuto il credito di 858.708,20 vantato da impegnandosi a sanare Controparte_7 la morosità accumulata in 8 rate semestrali, decorrenti dal 1.06.2019 e con scadenza il 1.12.2022; e contestualmente si è costituito fideiussore della a garanzia delle Controparte_3 CP_8 obbligazioni dalla medesima assunte con detta scrittura, sino alla concorrenza dell'importo complessivo di 900.000,00 euro (cfr. allegato 3 dell'atto di citazione); atto di fideiussione del 27.01.2021 ove si è costituito fideiussore a garanzia di tutte Controparte_3 le obbligazioni assunte da nei confronti della fino alla Controparte_8 Controparte_1 concorrenza dell'importo complessivo di 1.747.000,00 euro (c.fr. allegato 4 atto di citazione); atto di ricognizione di debito del 28.01.2021 in sostituzione del piano di rientro della scrittura del
19.12.2018, comprensivo del debito già indicato nella precedente scrittura, per la maggiore somma di
1.811.485,38 vantato da ove si è impegnato a sanare la morosità accumulata in Controparte_1
15 rate decorrenti da 30.10.2021 a 30.06.2026 (cfr. allegato 5 atto di citazione); atto di messa in mora del 26.01.2023 per un credito complessivo di 1.246. 509,15 con riferimento alle forniture scadute dal 19.01.2022 al 16.01.2023 (allegato 6); decreto ingiuntivo n. 1639/23 del Tribunale di Palermo emesso, su istanza della Controparte_1 nei confronti del Sig. per la somma di 746. 509, 15 (cfr. All. 21 all'atto di Controparte_3 citazione); ammissione della al passivo della procedura di Liquidazione Giudiziale della Controparte_1
e del , in via chirografaria, Controparte_5 Controparte_11
pagina 6 di 13 per € 2.293.649,91 (pec inviata dalla Curatela il 03.10.2024 con la quale si comunicava detta circostanza); pertanto, non v'è dubbio che il credito possa considerarsi “esistente” nei termini esposti dalla giurisprudenza richiamata.
Non assumono rilevanza decisiva dunque le contestazioni svolte dai convenuti in ordine alla pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, oggetto del distinto giudizio NRG 8875/2023 del
Tribunale di Palermo, in quanto, come detto, per l'esercizio dell'azione revocatoria è sufficiente una ragione di credito anche eventuale.
Mentre, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale (cfr. ex multis, Cass. Civ. n. 1101/2023; Cass. n. 11121 del 10/06/2020; n. 22161 del
05/09/2019; n. 1968 del.27/01/2009; n. 12678 del 17/10/2001; n. 8013 del 02/09/1996).
In particolare, nel caso di credito litigioso - comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria – per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, se di fonte contrattuale, o alla data dell'illecito se si tratta di credito risarcitorio da fatto illecito (Cass. 5649/2023).
Il debito maturato dalla e da nei confronti della , oggi CP_8 Controparte_3 CP_7
, è sorto nel 2018, e dunque precedentemente agli atti di disposizione oggetto di CP_1 impugnazione, ovvero nel momento in cui è stata prestata la garanzia, e non quando la non CP_8 ha più , come incontestatamente emerso, onorato il piano di rientro;
né può ritenersi che la seconda e autonoma fideiussione del 2021, prestata dal direttamente in favore della per le CP_3 CP_1
Con Con successive obbligazioni assunte dalla con la rendano inopponibili alla gli atti di CP_8 disposizione impugnati.
2) Atto di disposizione patrimoniale.
Risultano, innanzitutto, documentati i seguenti atti di compravendita, posti in essere tra il 2019 e il
2022, a favore dei figli del : CP_3
- in data 23.08.2019, con atto a rogito Notar Dott. (rep. 124596; racc. 31562), Persona_2 trascritto il 27.08.2019 al Reg. gen. 15183 e Reg. Part. 11952, , nato il Parte_2
15.11.2000, figlio di , ha acquistato dalla Progesim S.r.l. la piena proprietà Controparte_3 dell'unità abitativa in villa bifamiliare sita in Siracusa, Via ON DE n. 112; pagina 7 di 13 - in data 20.07.2022 con atto a rogito Notar Dott. (rep. 127500; racc. 33178), Persona_2 trascritto il 22.07.2022 al Reg. gen. 13973 e Reg. Part. 11105, a , nato il Persona_1
29.05.2007, figlio minorenne di , è stata la nuda proprietà, ai sensi e per gli Controparte_3 effetti dell'art. 1411 c.c., dell'immobile sito in Siracusa, Via Enna n.663 , delle sigg.re Parte_3
e mentre ha acquistato il diritto di usufrutto, vita
[...] CP_9 Controparte_3 natural durante;
- in data 24.11.2022 con atto a rogito Notar Dott. (rep. 127778; racc. 33344), Persona_2 trascritto il 28.11.2022 al Reg. gen. 21732 e Reg. Part. 17201, ha acquistato Persona_3 dai sigg.ri , , CP_12 CP_13 CP_14 CP_15 CP_16 [...]
, , la nuda proprietà dell'immobile CP_17 Controparte_18 CP_19 CP_20 sito in Siracusa, Via Isonzo n. 1574 mentre l'usufrutto vita natural durante veniva acquistato da
; Controparte_3
- in data 27.12.2022 con atto a rogito Notar Dott. (rep. 127880; racc. 33409), Persona_2 trascritto il 29.12.2022 al Reg. gen. 24093 e Reg. Part. 19162, ha acquistato Parte_2 dalla sig.ra , la piena proprietà dell'immobile sito in Siracusa, Piazza delle Controparte_21
Dolomiti n. 1 5 .
E' altresì evidente dalle risultanze processuali che abbia fornito la provvista per il Controparte_3 pagamento del prezzo delle compravendite a favore dei figli.
Ed invero, è documentato che:
- con riferimento all' atto di compravendita del 23.08.2019 (villino di Via ON DE 11) il prezzo di acquisto, pari ad € 420.000,00, è stato corrisposto, in parte, mediante assegni emessi dal padre, , in parte, mediante mutuo erogato dalla OL Banca S.p.A. Controparte_3 sempre in favore di (cfr. All. 10, 11 atto di citazione); mentre, alcun valore Controparte_3 probatorio può riconoscersi alla scrittura privata del 23.08.2019 siglata tra e Controparte_3
e specificamente contestata e disconosciuta da parte attrice. Invero, posto Parte_2 che appare inverosimile, come segnatamente sottolineato dall'attrice, la circostanza che il che ha finanziato integralmente l'acquisto dell'immobile di Via ON DE – CP_3 non avrebbe acquistato ab origine il diritto di usufrutto ed abbia preferito, invece, trasfondere tale volontà in una scrittura privata, asseritamente coeva al rogito, in ogni caso, detta scrittura, ove le parti avrebbero riconosciuto che , impegnandosi a pagare le rate di Parte_2 mutuo “dal quinto anno di esso”, sarebbe nudo proprietario dell'immobile e Controparte_3 usufruttuario dello stesso, non è stata redatta mediante atto pubblico e trascritta presso la pagina 8 di 13 competente Conservatoria dei RRII, come espressamente prescritto dall'art. 2643 comma 1 n. 2
c.c. e, dunque, non è idonea a esplicare effetti nei confronti dei terzi, come sancito dall'art. 2644
c.c. ; risulta poi priva di data certa, atteso che non vale a rendere certa la data di ricezione il timbro apposto sulla prima pagina ” dal corriere privato alla Posta & Parte_5
Services sas di IN VI & C., trattandosi di una attività di un soggetto privato, il cui personale dipendente non risulta munito di poteri pubblicistici di certificazione della data di ricezione della corrispondenza trattata.” (Cass. Civ. n. 26778/2016):
- nella compravendita del 20.07.2022 (Immobile di Via Enna 66) , il prezzo convenuto, pari a complessivi € 30.000,00 è stato versato interamente da in qualità di Controparte_3
“usufruttuario”, mentre la nuda proprietà dell'immobile è stata ceduta al figlio minorenne con lo strumento del contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c (cfr allegato Persona_1
12 atto di citazione).
Anche, rispetto all'atto di compravendita del 24.11.2022 (immobile di Via Isonzo n. 157), ove nel rogito risulta che il prezzo di € 25.000,00 è stato corrisposto a mezzo assegno bancario n. 3757320568-
01 tratto da Unicredit e all'atto di compravendita del 27.12.2022 (immobile sito a Piazza delle
Dolomiti), ove il prezzo di 68.000,00 risulta essere stato corrisposto con due assegni circolari emessi da di euro 14.000 ed euro 54.000, quest'ultimo oggetto di mutuo a nome di Parte_4 [...]
, è ragionevole ritenere che le relative somme siano state corrisposte ancora una volta da Parte_2
. Controparte_3
Ed infatti, a fronte dei rilievi di parte attrice, i convenuti non hanno dato prova né delle capacità economiche dei figli, necessaria per provvedere al pagamento del prezzo, né del fatto che, come sostenuto, si trattasse di somme anticipate dal padre e successivamente corrisposte con rate di mutuo dal figlio di soli 22 anni. Pt_2
Si aggiunga che l'inadempimento dei convenuti all'ordine di esibizione ex art. 210 cpc “di tutti gli estratti di conto corrente bancario e/o postale analitici, anche cointestati con terzi, relativi al periodo dal
23.08.2019 ad oggi”, disposto da questo Tribunale con ordinanza del 30.10.2024 a carico di
[...]
e si , è circostanza idonea a dare ulteriore riscontro a quanto sopra Parte_2 Controparte_3 rilevato.
E' evidente, dunque, che, mentre nei rapporti con i dante causa gli atti in questione sono qualificabili come atti di compravendita, nei rapporti tra e i figli, essi configurano una Controparte_3 donazione indiretta da parte di e, dunque, un atto revocabile ex art. 2901 c.c. Controparte_3
pagina 9 di 13 La donazione indiretta non costituisce una categoria autonoma di donazione, ma è una donazione a tutti gli effetti che persegue lo stesso obiettivo di arricchire il beneficiario.
Si distingue dalla donazione diretta solo per il mezzo (indiretto) attraverso il quale si ottiene detto scopo. Nella donazione indiretta di beni immobili, infatti, l'arricchimento del beneficiario si ottiene mediante il pagamento del prezzo di acquisto degli immobili stessi da parte del donante. Sul punto, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “nell'ipotesi di acquisto di un immobile con danaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente intende in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario e, quindi, integra - anche ai fini della collazione - donazione indiretta del bene stesso e non del danaro" (Cass. 13619/2017).
Nel caso di specie i predetti atti hanno consentito al padre di donare gli immobili ai propri figli.
3) L'eventus damni
Tutte le operazioni immobiliari sono state effettuate con somme di denaro fornite da
[...]
. Ciò nonostante, il risulta proprietario solo ed esclusivamente del diritto di CP_3 CP_3 usufrutto degli immobili di Via Enna 66 e Via Isonzo 157, di valore irrisorio (come da visura ipocatastale in atti). Evidente è, dunque, il pregiudizio causato alla e ai Controparte_1 creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito che non avrebbero alcuna possibilità di soddisfare il proprio credito (il Tribunale di Siracusa, Sez. Procedure Concorsuali, con sentenza n. 28/2023 R.G.
Liq. Giud., ha dapprima dichiarato l'apertura della liquidazione di gruppo nei confronti della
[...] amministratore unico della CP_8 Controparte_3 [...]
e della amministratore Controparte_22 Controparte_23 unico e di recente, con sentenza del 22/03/2024, pubblicata il 29/03/2024, ha Controparte_3 dichiarato l'estensione della procedura di liquidazione giudiziale di gruppo nei confronti della e del socio accomandatario illimitatamente Controparte_5 responsabile . Controparte_3
4) La scientia damni (atti a titolo gratuito).
Relativamente all'elemento soggettivo del debitore, essendo gli atti dispositivi in questione, atti a titolo gratuito, successivi all'assunzione del debito, è sufficiente che questi fosse consapevole del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alla parte creditrice (scientia damni), mentre non è richiesto il consilium pagina 10 di 13 fraudis, ossia la dolosa preordinazione del debitore e del terzo a pregiudicare la soddisfazione del credito da parte del creditore, né la partecipatio fraudis.
In ogni caso, gli ingenti esborsi a carico del per l'acquisto di beni intestati ai figli, la CP_3 tempistica (il primo trasferimento immobiliare del 23.08.2018 a favore del figlio è stato Pt_2 effettuato a pochi mesi di distanza dalla fideiussione personale del 19.12.2018 e a due mesi di distanza dalla scadenza della prima rata del piano di rientro concordato;
poi, dopo aver prestato la nuova fideiussione del 27.01.2021 il ha intestato altri tre immobili ai figli a brevissima distanza tra CP_3 loro, in data 20.07.2022, in data 24.11.2022 e il 27.12.2022), la modalità di trasferimento (con investimento di liquidità giacente nei propri conti correnti) inducono a ritenere che, non solo il fosse a conoscenza del danno che gli atti di disposizione patrimoniale avrebbero arrecato ai CP_3 suoi creditori, ma avesse scientemente posto in essere tali condotte per mettere al riparo le proprie risorse liquide e risultare impossidente.
Alla luce delle considerazioni svolte, accertato che:
i diritti acquisiti da e con gli atti di compravendita in questione, sono frutto Per_1 Parte_2 di donazioni indirette da parte del padre;
Controparte_3
Con il convenuto ha agito nella consapevolezza del pregiudizio che tali atti avrebbero arrecato alla e della massa dei creditori;
va disposta la revoca delle suddette donazioni e l'inefficacia nei confronti della e Controparte_24 della curatela della Liquidazione Giudiziale e del socio Controparte_5
Controparte_3
Deve ordinarsi alla Conservatoria dei RR.II. di Siracusa, Ufficio di Pubblicità Immobiliare, di procedere alle dovute trascrizioni con esonero di ogni sua responsabilità a riguardo.
Si ritengono assorbiti nella decisione de qua gli ulteriori rilievi sulla simulazione relativa per interposizione fittizia degli atti di compravendita impugnati e le relative eccezioni.
5. Le spese
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dei convenuti , in solido tra loro ex art. 97, comma 1, seconda parte, c.p.c..
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. 55/2014, come modificato, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase e del livello di pagina 11 di 13 complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo all'entità del credito alla cui tutela è diretta l'azione revocatoria, giusto art. 5, comma 1, del citato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
accoglie la domanda e, per l'effetto, revoca in favore dell'originaria ricorrente e della parte intervenuta gli atti pubblici:
- del 23.08.2019, atto a rogito Notar Dott. (rep. 124596; racc. 31562), trascritto Persona_2 il 27.08.2019 al Reg. gen. 15183 e Reg. Part. 11952, con cui , nato il Parte_2
15.11.2000, ha acquistato dalla Progesim S.r.l. la piena proprietà dell'unità abitativa in villa bifamiliare sita in Siracusa, Via ON DE n. 112;
- del 20.07.2022 atto a rogito Notar Dott. (rep. 127500; racc. 33178), trascritto il Persona_2
22.07.2022 al Reg. gen. 13973 e Reg. Part. 11105, con cui , nato il Persona_1
29.05.2007, ha acquistato la nuda proprietà, dell'immobile sito in Siracusa, Via Enna n.663;
- del 24.11.2022 con atto a rogito Notar Dott. (rep. 127778; racc. 33344), Persona_2 trascritto il 28.11.2022 al Reg. gen. 21732 e Reg. Part. 17201, acquistava dai Persona_3 sigg.ri , , CP_12 CP_13 CP_14 CP_15 CP_16 [...]
, , la nuda proprietà dell'immobile CP_17 Controparte_18 CP_19 CP_20 sito in Siracusa, Via Isonzo n. 1574 mentre l'usufrutto vita natural durante veniva acquistato da
; Controparte_3
- del 27.12.2022, atto a rogito Notar Dott. (rep. 127880; racc. 33409), trascritto Persona_2 il 29.12.2022 al Reg. gen. 24093 e Reg. Part. 19162, con cui ha acquistato Parte_2 dalla sig.ra , la piena proprietà dell'immobile sito in Siracusa, Piazza delle Controparte_21
Dolomiti; per le ragioni di cui in parte motiva.
Ordina alla Conservatoria dei RR.II. di Siracusa, Ufficio di Pubblicità Immobiliare, di procedere alle dovute trascrizioni con esonero di ogni sua responsabilità.
Condanna i convenuti, in solido tra loro, a pagare in favore di e della Controparte_1
Curatela le spese di lite, che liquida in €. 20.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA
e IVA come per legge. pagina 12 di 13 Siracusa, 28 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Lupo
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