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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 329/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
DEMONTIS SERGIO, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3839/2023 depositato il 11/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF.Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - Cf.Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210072189486000 TARES
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210072189486000 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_3 impugna la cartella n. 29620210072189486000 (TARES 2013, TARI 2014-2017).
Motivi di ricorso
1 - Prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.
2 - Nullità per mancata notifica atti prodromici.
3 - Disconoscimento documenti e richiesta originali.
4 - Decadenza ex art. 1, comma 163, L. Finanziaria 2007.
5 - Vizio di motivazione su interessi.
6 - Mancata indicazione responsabile procedimento.
Controdeduzioni Agenzia Entrate-Riscossione:
1- Ruoli consegnati nel 2021, cartella notificata nel 2023 nei termini prorogati per sospensione COVID
(art. 68 D.L. 18/2020).
2 - Nessuna prescrizione maturata.
3 - Disconoscimento generico e inammissibile.
4- Responsabile indicato in cartella.
Controdeduzioni Comune di Palermo:
Conferma correttezza notifiche avvisi di accertamento. Produce documentazione.
Richiama giurisprudenza su impugnabilità autonoma degli atti (art. 19 D.Lgs. 546/92).
Eccepisce difetto di legittimazione passiva per fase di riscossione. Disconoscimento documenti: generico, non conforme a art. 2719 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e le difese delle parti, rileva che il ricorso proposto dal Sig. Ricorrente_3 avverso la cartella di pagamento n. 29620210072189486000 è infondato per i seguenti motivi:
Non sussiste la dedotta prescrizione quinquennale, atteso che i ruoli sono stati consegnati nel 2021 e la notifica della cartella è avvenuta nel 2023, entro il termine prorogato ex art. 68 D.L. 18/2020 per sospensione
COVID-19.
E' provata la notifica degli atti prodromici, risultando agli atti gli avvisi di accertamento notificati dal Comune di Palermo. Lo stesso ha prodotto n. 5 avvisi prodromici, il n. 2934/18 relativo all'anno 2013 notificato in data
07.09.2018 (ALL. A-A1), e i nn. 2935-2936-2937-2938/2018 relativi agli anni 2014-2015-2016-2017 notificati in data 31.08.2018 (ALL. B-C-D-E-F). Le eccezioni di nullità per vizio di motivazione e mancata indicazione del responsabile sono infondate, essendo la cartella conforme al modello ministeriale e recante l'indicazione del responsabile del procedimento, sono infondate.
In ordine al disconoscimento operato dalla parte ricorrente si osserva che il disconoscimento delle copie fotostatiche non può essere generico ma il ricorrente in modo specifico deve indicare quali siano i profili di non autenticità.
Esso è ammissibile solo quando è rivolto verso uno specifico vizio contenuto all'interno del documento.
Il Collegio osserva infatti che , com'è noto e notorio, ai fini del disconoscimento della copia fotostatica ex art.2719 cc, la copia prodotta in giudizio si ha per riconosciuta solo se la controparte non la disconosca, in modo formale ex art.214 e 215 cpc, nel termine della prima udienza o nell'udienza successiva alla loro produzione in giudizio, tale per cui, il documento prodotto in giudizio in semplice fotocopia che non venga espressamente disconosciuto dalla controparte a norma dell'art.2719 cc, deve ritenersi conforme al suo originale ed essere quindi esaminato e vagliato dal giudice ai fini della formazione del suo convincimento.
Il disconoscimento della copia prodotta in giudizio, per poter esplicare i propri effetti, deve però essere effettuato in modo formale e specifico con una dichiarazione che contenga non equivoca negazione della genuinità della copia prodotta;
pertanto, si tratta di un'eccezione che non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso si intende contestare
(sentenza - Tribunale di Napoli - 29 Maggio 2012 - n° 6290).Peraltro questo Collegio ritiene ictu oculi la documentazione prodotta idonea a supportare il proprio convincimento circa l'autenticità della stessa (la sottoscrizione della ricorrente è identica a quella autenticata dal difensore) . Né la parte ricorrente fa riferimento a un contenuto ideologicamente difforme da quello rappresentato nel documento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto dal Sig. Ricorrente_3. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 800,00 per ciascuno, oltre compensi, oltre IVA, CPA e spese generali, in favore del Comune di Palermo e di ADER.
Così deciso in Palermo, il 6.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
DEMONTIS SERGIO, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3839/2023 depositato il 11/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF.Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - Cf.Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210072189486000 TARES
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210072189486000 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_3 impugna la cartella n. 29620210072189486000 (TARES 2013, TARI 2014-2017).
Motivi di ricorso
1 - Prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.
2 - Nullità per mancata notifica atti prodromici.
3 - Disconoscimento documenti e richiesta originali.
4 - Decadenza ex art. 1, comma 163, L. Finanziaria 2007.
5 - Vizio di motivazione su interessi.
6 - Mancata indicazione responsabile procedimento.
Controdeduzioni Agenzia Entrate-Riscossione:
1- Ruoli consegnati nel 2021, cartella notificata nel 2023 nei termini prorogati per sospensione COVID
(art. 68 D.L. 18/2020).
2 - Nessuna prescrizione maturata.
3 - Disconoscimento generico e inammissibile.
4- Responsabile indicato in cartella.
Controdeduzioni Comune di Palermo:
Conferma correttezza notifiche avvisi di accertamento. Produce documentazione.
Richiama giurisprudenza su impugnabilità autonoma degli atti (art. 19 D.Lgs. 546/92).
Eccepisce difetto di legittimazione passiva per fase di riscossione. Disconoscimento documenti: generico, non conforme a art. 2719 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e le difese delle parti, rileva che il ricorso proposto dal Sig. Ricorrente_3 avverso la cartella di pagamento n. 29620210072189486000 è infondato per i seguenti motivi:
Non sussiste la dedotta prescrizione quinquennale, atteso che i ruoli sono stati consegnati nel 2021 e la notifica della cartella è avvenuta nel 2023, entro il termine prorogato ex art. 68 D.L. 18/2020 per sospensione
COVID-19.
E' provata la notifica degli atti prodromici, risultando agli atti gli avvisi di accertamento notificati dal Comune di Palermo. Lo stesso ha prodotto n. 5 avvisi prodromici, il n. 2934/18 relativo all'anno 2013 notificato in data
07.09.2018 (ALL. A-A1), e i nn. 2935-2936-2937-2938/2018 relativi agli anni 2014-2015-2016-2017 notificati in data 31.08.2018 (ALL. B-C-D-E-F). Le eccezioni di nullità per vizio di motivazione e mancata indicazione del responsabile sono infondate, essendo la cartella conforme al modello ministeriale e recante l'indicazione del responsabile del procedimento, sono infondate.
In ordine al disconoscimento operato dalla parte ricorrente si osserva che il disconoscimento delle copie fotostatiche non può essere generico ma il ricorrente in modo specifico deve indicare quali siano i profili di non autenticità.
Esso è ammissibile solo quando è rivolto verso uno specifico vizio contenuto all'interno del documento.
Il Collegio osserva infatti che , com'è noto e notorio, ai fini del disconoscimento della copia fotostatica ex art.2719 cc, la copia prodotta in giudizio si ha per riconosciuta solo se la controparte non la disconosca, in modo formale ex art.214 e 215 cpc, nel termine della prima udienza o nell'udienza successiva alla loro produzione in giudizio, tale per cui, il documento prodotto in giudizio in semplice fotocopia che non venga espressamente disconosciuto dalla controparte a norma dell'art.2719 cc, deve ritenersi conforme al suo originale ed essere quindi esaminato e vagliato dal giudice ai fini della formazione del suo convincimento.
Il disconoscimento della copia prodotta in giudizio, per poter esplicare i propri effetti, deve però essere effettuato in modo formale e specifico con una dichiarazione che contenga non equivoca negazione della genuinità della copia prodotta;
pertanto, si tratta di un'eccezione che non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso si intende contestare
(sentenza - Tribunale di Napoli - 29 Maggio 2012 - n° 6290).Peraltro questo Collegio ritiene ictu oculi la documentazione prodotta idonea a supportare il proprio convincimento circa l'autenticità della stessa (la sottoscrizione della ricorrente è identica a quella autenticata dal difensore) . Né la parte ricorrente fa riferimento a un contenuto ideologicamente difforme da quello rappresentato nel documento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto dal Sig. Ricorrente_3. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 800,00 per ciascuno, oltre compensi, oltre IVA, CPA e spese generali, in favore del Comune di Palermo e di ADER.
Così deciso in Palermo, il 6.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE