Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 329
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Disconoscimento documenti e richiesta originali

    La Corte ha ritenuto il disconoscimento generico e inammissibile, poiché non specifico e non conforme ai requisiti di legge per contestare la genuinità delle copie fotostatiche.

  • Rigettato
    Decadenza

    La Corte ha implicitamente rigettato tale motivo, ritenendo tempestiva la notifica della cartella.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione su interessi

    La Corte ha implicitamente rigettato tale motivo, ritenendo la cartella conforme al modello ministeriale e non ravvisando vizi nella motivazione.

  • Rigettato
    Mancata indicazione responsabile procedimento

    La Corte ha ritenuto infondato tale motivo, poiché la cartella reca l'indicazione del responsabile del procedimento.

  • Rigettato
    Nullità per mancata notifica atti prodromici

    La Corte ha ritenuto provata la notifica degli atti prodromici, avendo il Comune di Palermo prodotto gli avvisi di accertamento notificati in date precedenti.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale

    La Corte ha ritenuto che non sussiste la prescrizione quinquennale poiché i ruoli sono stati consegnati nel 2021 e la cartella è stata notificata nel 2023, entro i termini prorogati per la sospensione COVID-19.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale

    La Corte ha ritenuto che non sussiste la prescrizione quinquennale poiché i ruoli sono stati consegnati nel 2021 e la cartella è stata notificata nel 2023, entro i termini prorogati per la sospensione COVID-19.

  • Rigettato
    Nullità per mancata notifica atti prodromici

    La Corte ha ritenuto provata la notifica degli atti prodromici, avendo il Comune di Palermo prodotto gli avvisi di accertamento notificati in date precedenti.

  • Rigettato
    Disconoscimento documenti e richiesta originali

    La Corte ha ritenuto il disconoscimento generico e inammissibile, poiché non specifico e non conforme ai requisiti di legge per contestare la genuinità delle copie fotostatiche.

  • Rigettato
    Decadenza

    La Corte ha implicitamente rigettato tale motivo, ritenendo tempestiva la notifica della cartella.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione su interessi

    La Corte ha implicitamente rigettato tale motivo, ritenendo la cartella conforme al modello ministeriale e non ravvisando vizi nella motivazione.

  • Rigettato
    Mancata indicazione responsabile procedimento

    La Corte ha ritenuto infondato tale motivo, poiché la cartella reca l'indicazione del responsabile del procedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 329
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 329
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

    Testo completo