Sentenza 5 febbraio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2018, n. 5310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5310 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2018 |
Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IS IO nato 11 12/12/1976 a NAPOLI avverso l'ordinanza del 09/12/2015 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;
lette /gl le conclusioni del PG er /Lo ià‘ Etl,o i (AAL Lo- utt ,',v,,iro cid 4-uwei..--
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza in data 9.12.2015, ha rigettato il reclamo proposto da SO IO avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza aveva negato il beneficio della liberazione anticipata richiesto con riferimento al semestre 18.06.2010-18.12.2010, rilevando che l'intervenuta assoluzione dal reato di cui all'art. 337 cod.pen. ascritto al SO come commesso il 19.08.2010 (nel corso del semestre oggetto di valutazione), pronunciata con sentenza 24.01.2013 del Tribunale di Roma, non escludeva la valutabilità agli effetti dell'art. 54 ord.pen. della condotta oggetto di imputazione, giudizialmente accertata in fatto e consistita nell'aver dato in escandescenze nei confronti dei carabinieri che avevano fermato il SO in occasione di un controllo mentre circolava alla guida di un'autovettura priva di contrassegno assicurativo, rifiutando di salire sulla volante di servizio e proferendo le parole "vi ammazzo tutti" rivolte ai militari operanti, tenendo conto anche del fatto che all'epoca il SO, collaboratore di giustizia sottoposto a programma di protezione, era stato ammesso a espiare la pena nelle forme della detenzione domiciliare sul presupposto dell'avvio di un serio percorso di ravvedimento.
2. Ricorre per cassazione SO IO a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge per contraddittorietà, carenza e/o manifesta illogicità della motivazione, lamentando il travisamento - da parte dell'ordinanza impugnata - dell'assoluzione dal reato di resistenza a pubblico ufficiale, che era stata pronunciata con la formula "perché il fatto non sussiste", con conseguente esclusione del fatto stesso della resistenza e delle minacce addebitate al ricorrente, il quale aveva dato prova costante di partecipazione al processo di rieducazione sociale.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha presentato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato fino a rasentare l'inammissibilità e deve essere rigettato.
2. L'ordinanza impugnata non è incorsa in alcuno dei vizi di motivazione denunciati dal ricorrente e ha fatto corretta e calibrata applicazione del criterio di valutazione frazionata semestrale, previsto dall'art. 54 ord.pen., della condotta del SO, agli effetti di negare il riconoscimento della partecipazione del condannato all'opera di risocializzazione, secondo un giudizio concreto fondato su argomenti di fatto coerenti e incensurabile in sede di legittimità. Il Tribunale di sorveglianza ha puntualmente dato atto dell'esito assolutorio del processo celebrato a carico del ricorrente per l'episodio di resistenza a pubblico ufficiale occorso il 19.08.2010, durante il semestre oggetto di valutazione, ma ha ritenuto la relativa assoluzione inidonea a precludere un diverso apprezzamento , del fatto in sede di diniego del beneficio richiesto, sulla scorta di un vaglio concreto della condotta materiale, accertata in giudizio, tenuta nell'occasione dal SO nei riguardi dei carabinieri che avevano proceduto a un legittimo controllo di polizia (l'autovettura guidata dal ricorrente era risultata priva del contrassegno assicurativo), con particolare riguardo all'effettivo proferimento della frase "vi ammazzo tutti" all'indirizzo degli operanti, che era stata ritenuta dal giudice della cognizione - così come riportato testualmente nell'ordinanza qui impugnata - mera espressione di sentimenti ostili non accompagnati dalla specifica prospettazione di un danno ingiusto, priva della concretezza sufficiente a renderla idonea a turbare i pubblici ufficiali nell'assolvimento dei loro compiti istituzionali, così da integrare una reazione genericamente minatoria scevra di rilevanza penale. L'esistenza di una congrua motivazione, che ha valorizzato il significato sintomatico della mancata percezione dei fondamenti basilari del processo di risocializzazione durante l'esecuzione della pena (nel quale si compendia il giudizio demandato dall'art. 54 ord.pen.: Sez. 1 n. 17427 dell'1/02/2011, Rv. 250311), attribuito dal Tribunale di sorveglianza alla condotta sopra descritta nonostante la sua ritenuta irrilevanza penale, rende la decisione impugnata insindacabile in questa sede.
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 giugno 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente / Enrico( Giuseppe San