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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/10/2025, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1288/2019
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte 1
- parte ricorrente -
Avv. Giovanni Giannicco
Email 1
CONTRO
CP 1
- parte resistente-
Avv. Umberto Ferrato
Email 2 t
Avv. Roberto Annovazzi
Email 3 t
FATTI DI CAUSA
Con ricorso, depositato in data 5.4.2019, parte ricorrente premesso di aver lavorato alle dipendenze della in qualità di impiegata amministrativa dal 19.1.2018 al 28.2.2018, haParte 2 dedotto di aver ricevuto provvedimento datato 7.11.2018, nel quale si dà atto che, a seguito di accertamento ispettivo, è risultato che il rapporto di lavoro svolto a favore della ditta [...] Parte 2 è stato disconosciuto non risultando che la ricorrente avesse prestato alcuna attività lavorativa di carattere subordinato nei confronti della predetta azienda.
Ha inoltre rappresentato che con missiva del 26.10.2018, l'CP_1 ha chiesto la restituzione della somma si € 2.059,72, percepita a titolo disoccupazione NASPI.
Proposto ricorso amministrativo, non ricevendo risposta, parte ricorrente ha agito in giudizio chiedendo l'accertamento dell'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro nonché dichiarare la illegittimità ed irripetibilità dell'indebito e la sua infondatezza.
Si è costituito in giudizio CP_1 contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso e chiedendone il rigetto.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, sulla base della seguente motivazione.
L'indennità mensile di disoccupazione denominata "Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (Naspi)" è stata istituita, a decorrere dall' 1.5.2015, dall'art. 1 co. 1 D.l.vo 4.3.2015 n. 22
(in sostituzione delle prestazioni aspi e miniaspi a loro volta istituite dall'art. 2 L. 28.6.2012 n. 92 a decorrere dall' 1.1.2013), con “la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione” e “con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall' 1.5.2015".
A norma dell'art. 3 co. 1 d.l.vo 4.3.2015 n. 22, la Naspi è attribuita “ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. c) d.l.vo 21.4.2000 n. 181 e succ.
mod.;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione".
Invero, l'CP 1 eccepisce la carenza dei presupposti in capo alla ricorrente per l'erogazione della prestazione non avendo fornito prova dell'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro alle dipendenze della disconosciuto a seguito di accertamento ispettivo.Parte 2
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. Ebbene il criterio di risoluzione della presente controversia va ricercato proprio nel principio della ripartizione dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., a mente del quale ove l'attore voglia far valere in giudizio diritti connessi all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, a fronte delle contestazioni specifiche del convenuto in ordine alla natura del rapporto, ovvero a fronte della contumacia del convenuto, è sul primo che grava l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, circostanza che integra un fatto costitutivo della pretesa. Con l'ulteriore conseguenza che, ove all'esito della prova permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice.
L'onere della prova gravante sul lavoratore presuppone, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione.
In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanto più dettagliata possibile
(per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento.
Con riferimento alla fattispecie de qua occorre rilevare che, sotto questo profilo, il ricorso si manifesta particolarmente generico, non allegando con sufficiente dettaglio, in punto di fatto, i caratteri tipici della subordinazione, nè quegli elementi, c.d. "sintomatici", che consentano quantomeno di potere presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto (ad es., la predeterminazione di eventuali orari di lavoro, l'eventuale predeterminazione dei turni, l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza degli stessi, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, etc.).
Invero, la ricorrente ha soltanto affermato di aver lavorato "alle dipendenze" della ditta indicata in atti ed ha, in via del tutto generica, richiamato gli indici tipici della subordinazione.
Tali carenze non possono essere colmate dal giudice, nemmeno facendo ricorso ai propri poteri d'ufficio, atteso che questi ultimi non possono essere utilizzati per sopperire alle carenze in punto di allegazione, "valendo il principio generale per cui il giudice - se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche all'esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 c.p.c. - non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto" (Cass., civ., Sez. Unite, 24 marzo 2006, n. 6572, cit).
In particolare, com'è noto, la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione;
l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass., civ. sez. lav., 9/3/2009 n. 5645). Pertanto, in punto di allegazione, ove il lavoratore intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, appare necessario che egli indichi in modo sufficientemente specifico quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, che consentano di ritenere sufficientemente prospettati, in fatto, gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima.
Di contro, non appare sufficiente la mera generica allegazione di avere svolto attività lavorativa "alle dipendenze" di una determinata azienda, posto che tali allegazioni - in specie per periodi di lavoro brevi (come nel caso che ci riguarda) - rivestono carattere neutro e comunque non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto. Ne consegue che l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato appare precluso alla luce delle stesse allegazioni della ricorrente, non avendo questi dedotto sufficienti elementi che consentano di configurare, già in astratto, la sussistenza di un siffatto rapporto.
Per completezza, si osserva che anche ove si ritenesse di potere superare tali rilievi, va evidenziato che nemmeno le prove acquisite nel corso del processo hanno potuto comprovare la sussistenza dei rapporti per cui è intervenuto il disconoscimento.
In particolare, la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere (a) dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni;
(b) dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni;
(c) dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (Cass. 15481/15).
Ed allora, in applicazione di tali criteri il Tribunale ritiene carente l'attendibilità delle propalazioni rese, giacchè i testimoni hanno rilasciato delle dichiarazioni generiche, poco incisive, dalle quali comunque non sono sufficientemente emersi tutti i caratteri della subordinazione, per come intesi dall'art. 2094 c.c.
In particolare, in merito alla qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato occorre la chiara dimostrazione dell'assoggettamento al potere direttivo, al potere di controllo e al potere disciplinare del datore di lavoro, circostanza che non è emersa nel caso di specie.
e Tes 2Nel corso del giudizio, sono stati sentiti due testi di parte ricorrente, Testimone 1
[...] .
Tuttavia, i medesimi, escussi all'udienza del 15.1.2021, hanno reso dichiarazioni: del tutto generiche quanto alle prestazioni concretamente eseguite, essendo mancanti di specifici riferimenti alle modalità concrete della tipologia di lavoro svolto e meramente confermative dei capitoli di prova articolati nell'atto introduttivo. Infine, il teste Tes 2 ha dichiarato: "Nulla so delle circostanze che mi vengono lette pur lavorando con la Parte 2 perché gli uffici della società sono ai piani superiori dell'azienda. Sono soltanto a conoscenza che a fine 2017 la sig.ra Persona 1 andava via e veniva assunta un'altra persona di cui non conosco l'identità".
Inoltre, la documentazione prodotta appare idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso
(comunicazione obbligatoria;
comunicazione di assunzione;
buste paga), trattandosi di documentazione di formazione unilaterale.
Orbene, in generale, questo giudice ritiene che la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, abbia scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali laddove venga contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr., tra le tante, Cass. 10529/1996, nonchè Cass.
9290/2000), e risulta scarsamente attendibile, per il potenziale eventuale coinvolgimento (e/o per la potenziale eventuale complicità) del datore di lavoro all'opera simulatoria. In tanto un rapporto può essere instaurato fittiziamente a scapito degli istituti previdenziali, in quanto il datore di lavoro abbia concorso nell'attività simulatoria, attraverso il rilascio delle buste paga e degli altri modelli la cui redazione rientra nel suo esclusivo ambito di competenza. Pertanto, nelle controversie in questione, la prova dell'effettività del rapporto o dei caratteri tipici della subordinazione non può essere desunta esclusivamente dalla documentazione predetta, alla quale, per le ragioni sopra esposte, non può che riconoscersi assai modesta rilevanza probatoria. Altrimenti opinando, si consegnerebbe al datore di lavoro, che concorra nell'illecita opera simulatoria ai danni dell'Ente, il potere di precostituire addirittura le prove per il riconoscimento del rapporto in sede giurisdizionale.
In definitiva, occorre riconoscere che l'occupazione della ricorrente nel periodo di interesse non è stata provata: ciò determina il rigetto del ricorso.
Nulla per le spese stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.
Castrovillari, 20.10.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte 1
- parte ricorrente -
Avv. Giovanni Giannicco
Email 1
CONTRO
CP 1
- parte resistente-
Avv. Umberto Ferrato
Email 2 t
Avv. Roberto Annovazzi
Email 3 t
FATTI DI CAUSA
Con ricorso, depositato in data 5.4.2019, parte ricorrente premesso di aver lavorato alle dipendenze della in qualità di impiegata amministrativa dal 19.1.2018 al 28.2.2018, haParte 2 dedotto di aver ricevuto provvedimento datato 7.11.2018, nel quale si dà atto che, a seguito di accertamento ispettivo, è risultato che il rapporto di lavoro svolto a favore della ditta [...] Parte 2 è stato disconosciuto non risultando che la ricorrente avesse prestato alcuna attività lavorativa di carattere subordinato nei confronti della predetta azienda.
Ha inoltre rappresentato che con missiva del 26.10.2018, l'CP_1 ha chiesto la restituzione della somma si € 2.059,72, percepita a titolo disoccupazione NASPI.
Proposto ricorso amministrativo, non ricevendo risposta, parte ricorrente ha agito in giudizio chiedendo l'accertamento dell'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro nonché dichiarare la illegittimità ed irripetibilità dell'indebito e la sua infondatezza.
Si è costituito in giudizio CP_1 contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso e chiedendone il rigetto.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, sulla base della seguente motivazione.
L'indennità mensile di disoccupazione denominata "Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (Naspi)" è stata istituita, a decorrere dall' 1.5.2015, dall'art. 1 co. 1 D.l.vo 4.3.2015 n. 22
(in sostituzione delle prestazioni aspi e miniaspi a loro volta istituite dall'art. 2 L. 28.6.2012 n. 92 a decorrere dall' 1.1.2013), con “la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione” e “con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall' 1.5.2015".
A norma dell'art. 3 co. 1 d.l.vo 4.3.2015 n. 22, la Naspi è attribuita “ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. c) d.l.vo 21.4.2000 n. 181 e succ.
mod.;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione".
Invero, l'CP 1 eccepisce la carenza dei presupposti in capo alla ricorrente per l'erogazione della prestazione non avendo fornito prova dell'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro alle dipendenze della disconosciuto a seguito di accertamento ispettivo.Parte 2
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. Ebbene il criterio di risoluzione della presente controversia va ricercato proprio nel principio della ripartizione dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., a mente del quale ove l'attore voglia far valere in giudizio diritti connessi all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, a fronte delle contestazioni specifiche del convenuto in ordine alla natura del rapporto, ovvero a fronte della contumacia del convenuto, è sul primo che grava l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, circostanza che integra un fatto costitutivo della pretesa. Con l'ulteriore conseguenza che, ove all'esito della prova permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice.
L'onere della prova gravante sul lavoratore presuppone, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione.
In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanto più dettagliata possibile
(per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento.
Con riferimento alla fattispecie de qua occorre rilevare che, sotto questo profilo, il ricorso si manifesta particolarmente generico, non allegando con sufficiente dettaglio, in punto di fatto, i caratteri tipici della subordinazione, nè quegli elementi, c.d. "sintomatici", che consentano quantomeno di potere presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto (ad es., la predeterminazione di eventuali orari di lavoro, l'eventuale predeterminazione dei turni, l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza degli stessi, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, etc.).
Invero, la ricorrente ha soltanto affermato di aver lavorato "alle dipendenze" della ditta indicata in atti ed ha, in via del tutto generica, richiamato gli indici tipici della subordinazione.
Tali carenze non possono essere colmate dal giudice, nemmeno facendo ricorso ai propri poteri d'ufficio, atteso che questi ultimi non possono essere utilizzati per sopperire alle carenze in punto di allegazione, "valendo il principio generale per cui il giudice - se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche all'esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 c.p.c. - non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto" (Cass., civ., Sez. Unite, 24 marzo 2006, n. 6572, cit).
In particolare, com'è noto, la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione;
l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass., civ. sez. lav., 9/3/2009 n. 5645). Pertanto, in punto di allegazione, ove il lavoratore intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, appare necessario che egli indichi in modo sufficientemente specifico quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, che consentano di ritenere sufficientemente prospettati, in fatto, gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima.
Di contro, non appare sufficiente la mera generica allegazione di avere svolto attività lavorativa "alle dipendenze" di una determinata azienda, posto che tali allegazioni - in specie per periodi di lavoro brevi (come nel caso che ci riguarda) - rivestono carattere neutro e comunque non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto. Ne consegue che l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato appare precluso alla luce delle stesse allegazioni della ricorrente, non avendo questi dedotto sufficienti elementi che consentano di configurare, già in astratto, la sussistenza di un siffatto rapporto.
Per completezza, si osserva che anche ove si ritenesse di potere superare tali rilievi, va evidenziato che nemmeno le prove acquisite nel corso del processo hanno potuto comprovare la sussistenza dei rapporti per cui è intervenuto il disconoscimento.
In particolare, la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere (a) dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni;
(b) dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni;
(c) dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (Cass. 15481/15).
Ed allora, in applicazione di tali criteri il Tribunale ritiene carente l'attendibilità delle propalazioni rese, giacchè i testimoni hanno rilasciato delle dichiarazioni generiche, poco incisive, dalle quali comunque non sono sufficientemente emersi tutti i caratteri della subordinazione, per come intesi dall'art. 2094 c.c.
In particolare, in merito alla qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato occorre la chiara dimostrazione dell'assoggettamento al potere direttivo, al potere di controllo e al potere disciplinare del datore di lavoro, circostanza che non è emersa nel caso di specie.
e Tes 2Nel corso del giudizio, sono stati sentiti due testi di parte ricorrente, Testimone 1
[...] .
Tuttavia, i medesimi, escussi all'udienza del 15.1.2021, hanno reso dichiarazioni: del tutto generiche quanto alle prestazioni concretamente eseguite, essendo mancanti di specifici riferimenti alle modalità concrete della tipologia di lavoro svolto e meramente confermative dei capitoli di prova articolati nell'atto introduttivo. Infine, il teste Tes 2 ha dichiarato: "Nulla so delle circostanze che mi vengono lette pur lavorando con la Parte 2 perché gli uffici della società sono ai piani superiori dell'azienda. Sono soltanto a conoscenza che a fine 2017 la sig.ra Persona 1 andava via e veniva assunta un'altra persona di cui non conosco l'identità".
Inoltre, la documentazione prodotta appare idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso
(comunicazione obbligatoria;
comunicazione di assunzione;
buste paga), trattandosi di documentazione di formazione unilaterale.
Orbene, in generale, questo giudice ritiene che la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, abbia scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali laddove venga contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr., tra le tante, Cass. 10529/1996, nonchè Cass.
9290/2000), e risulta scarsamente attendibile, per il potenziale eventuale coinvolgimento (e/o per la potenziale eventuale complicità) del datore di lavoro all'opera simulatoria. In tanto un rapporto può essere instaurato fittiziamente a scapito degli istituti previdenziali, in quanto il datore di lavoro abbia concorso nell'attività simulatoria, attraverso il rilascio delle buste paga e degli altri modelli la cui redazione rientra nel suo esclusivo ambito di competenza. Pertanto, nelle controversie in questione, la prova dell'effettività del rapporto o dei caratteri tipici della subordinazione non può essere desunta esclusivamente dalla documentazione predetta, alla quale, per le ragioni sopra esposte, non può che riconoscersi assai modesta rilevanza probatoria. Altrimenti opinando, si consegnerebbe al datore di lavoro, che concorra nell'illecita opera simulatoria ai danni dell'Ente, il potere di precostituire addirittura le prove per il riconoscimento del rapporto in sede giurisdizionale.
In definitiva, occorre riconoscere che l'occupazione della ricorrente nel periodo di interesse non è stata provata: ciò determina il rigetto del ricorso.
Nulla per le spese stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.
Castrovillari, 20.10.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.