CASS
Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/04/2024, n. 16072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16072 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA LE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/12/2023 del TRIBUNALE di ROMA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020 udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 22/12/2023 il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di EL RA avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Roma del 01/12/2023, applicativa della misura cautelare in carcere in relazione ai reati di rapina aggravata in concorso (capo A) e di possesso di segni distintivi contraffatti (capo C). 2. Avverso l'ordinanza collegiale propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del RA, eccependo la violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza (il riconoscimento della persona offesa era insufficiente e privo di riscontri esterni;
l'alibi fornito era Penale Sent. Sez. 2 Num. 16072 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 19/03/2024 stato ritenuto falso senza adeguata spiegazione) nonché all'esistenza di esigenze cautelari tali da escludere l'applicazione della misura degli arresti domiciliari. 3. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 3.1. Circa il primo motivo, è appena il caso di ribadire che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Con motivazione immune da vizi logici, coerente con gli atti di indagini, il giudice del riesame ha ripercorso l'iter argomentativo dell'ordinanza del Gip, alla luce dei rilievi difensivi, evidenziando il sicuro riconoscimento del RA da parte della vittima della rapina;
inoltre, sono state spiegate in termini persuasivi le ragioni della affermata falsità dell'alibi fornito dall'indagato. 3.2. Le esigenze cautelari sono state affermate con riferimento non soltanto alla gravità del reato e alla personalità violenta del RA (rapina con l'uso di una pistola, utilizzata per colpire la vittima) ma anche all'inidoneità della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, per le caratteristiche del caso concreto (immobile occupato abusivamente, abitazione utilizzata per occultare ingenti somme di denaro senza plausibile spiegazione in ordine alla sua provenienza). 4. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle 2 ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 19/03/2024 Il Consigliere estensore Il Pr idente
dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020 udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 22/12/2023 il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di EL RA avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Roma del 01/12/2023, applicativa della misura cautelare in carcere in relazione ai reati di rapina aggravata in concorso (capo A) e di possesso di segni distintivi contraffatti (capo C). 2. Avverso l'ordinanza collegiale propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del RA, eccependo la violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza (il riconoscimento della persona offesa era insufficiente e privo di riscontri esterni;
l'alibi fornito era Penale Sent. Sez. 2 Num. 16072 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 19/03/2024 stato ritenuto falso senza adeguata spiegazione) nonché all'esistenza di esigenze cautelari tali da escludere l'applicazione della misura degli arresti domiciliari. 3. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 3.1. Circa il primo motivo, è appena il caso di ribadire che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Con motivazione immune da vizi logici, coerente con gli atti di indagini, il giudice del riesame ha ripercorso l'iter argomentativo dell'ordinanza del Gip, alla luce dei rilievi difensivi, evidenziando il sicuro riconoscimento del RA da parte della vittima della rapina;
inoltre, sono state spiegate in termini persuasivi le ragioni della affermata falsità dell'alibi fornito dall'indagato. 3.2. Le esigenze cautelari sono state affermate con riferimento non soltanto alla gravità del reato e alla personalità violenta del RA (rapina con l'uso di una pistola, utilizzata per colpire la vittima) ma anche all'inidoneità della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, per le caratteristiche del caso concreto (immobile occupato abusivamente, abitazione utilizzata per occultare ingenti somme di denaro senza plausibile spiegazione in ordine alla sua provenienza). 4. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle 2 ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 19/03/2024 Il Consigliere estensore Il Pr idente