Art. 8.
Per qualsiasi mutazione che si voglia introdurre nel regolamento e in generale nell'ordinamento del magazzino, dovranno essere osservate le norme di cui agli articoli precedenti.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147))
Alla Camera di commercio, industria e agricoltura e' attribuita la vigilanza sui magazzini fiduciari privati e doganali esistenti nella propria circoscrizione.
Per i magazzini doganali la vigilanza di cui sopra e' esercitata d'intesa con la competente autorita' doganale.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147))
Per qualsiasi mutazione che si voglia introdurre nel regolamento e in generale nell'ordinamento del magazzino, dovranno essere osservate le norme di cui agli articoli precedenti.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147))
Alla Camera di commercio, industria e agricoltura e' attribuita la vigilanza sui magazzini fiduciari privati e doganali esistenti nella propria circoscrizione.
Per i magazzini doganali la vigilanza di cui sopra e' esercitata d'intesa con la competente autorita' doganale.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147))