Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/02/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE LAVORO
nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 25.2.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13178/2024 R.G. Previdenza tra
rappresentato e difeso dall'avv. Veruska VitaleParte_1
OPPONENTE contro CP_1 OPPOSTO
quale successore universale ex lege di Controparte_2 difeso dall'avv. Annarita Del Regno come in atti OPPOSTO
di fatto e di diritto CP_3 Con ricorso depositato in data 2024 parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.0712024905290415800. L'istante ha rilevato la mancata notifica delle richieste di pagamento dei tributi in esse contenuti da parte degli enti impositori, né tanto meno, di successivi avvisi di mora o solleciti di pagamento, con conseguente decadenza dal potere impositivo da parte degli Enti impositori. Eccepiva, inoltre, la carenza di motivazione. CP_ L'ente impositore non si è costituito, ma non è stato depositato il ricorso notificato. L' , successore a titolo universale ex lege di Equitalia, ha Controparte_2 chies orso o, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Lette le note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il ricorso va rigettato allo stato degli atti, per assoluta indeterminatezza del petitum e della causa petendi. L'atto introduttivo è affetto invero da gravi lacune assertive che impediscono qualunque esame nel merito della domanda. In via preliminare, parte ricorrente non ha in alcun modo allegato la data in cui avrebbe ricevuto l'intimazione di pagamento, sicché non è possibile verificare la tempestività dell'opposizione. Ha poi dedotto che l'intimazione avversata sarebbe stata notificata presso il domicilio dell'opponente (cfr. ricorso), ma dalla produzione di risulta che la notifica è stata effettuata a CP_4 mezzo pec. Va osservato, inoltre, che nel corpo del ricorso non c'è alcun riferimento alla natura delle omissioni contestate all'opponente, laddove invero, esaminando il contenuto dell'intimazione di pagamento versata in atti, emerge chiaramente che la giurisdizione del Giudice ordinario e la competenza del Giudice del lavoro sussiste soltanto con riferimento all'avviso di addebito
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Aversa, 26.2.2025 Il giudice del lavoro Dott.ssa Ida Ponticelli