Art. 2.
Gli insegnanti elementari, in servizio nell'anno scolastico 1974-75 in virtu' del conferimento per la prima volta dell'incarico a tempo indeterminato senza dichiarazione di non licenziabilita' e che al medesimo titolo abbiano prestato servizio nell'anno scolastico 1975-76, sono nominati in ruolo con decorrenza 1 ottobre 1976, venendo iscritti con la qualifica di straordinario nel ruolo in soprannumero delle province in cui ottennero l'incarico.
Sono del pari nominati in ruolo con la medesima decorrenza 1 ottobre 1976 gli insegnanti elementari che nell'anno scolastico 1975-76 abbiano ottenuto l'incarico a tempo indeterminato e abbiano prestato servizio nello stesso anno scolastico.
Gli insegnanti di cui al primo comma sono confermati in servizio nell'anno scolastico 1975-76, in qualita' di incaricati.
Gli insegnanti elementari, in servizio nell'anno scolastico 1974-75 in virtu' del conferimento per la prima volta dell'incarico a tempo indeterminato senza dichiarazione di non licenziabilita' e che al medesimo titolo abbiano prestato servizio nell'anno scolastico 1975-76, sono nominati in ruolo con decorrenza 1 ottobre 1976, venendo iscritti con la qualifica di straordinario nel ruolo in soprannumero delle province in cui ottennero l'incarico.
Sono del pari nominati in ruolo con la medesima decorrenza 1 ottobre 1976 gli insegnanti elementari che nell'anno scolastico 1975-76 abbiano ottenuto l'incarico a tempo indeterminato e abbiano prestato servizio nello stesso anno scolastico.
Gli insegnanti di cui al primo comma sono confermati in servizio nell'anno scolastico 1975-76, in qualita' di incaricati.