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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 133/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
LI GI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6727/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210015004337000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione e della Regione Calabria, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella esattoriale n. 03420210015004337000 notificata l'1.10.2024, con la quale si chiede il pagamento della somma di euro 460,32 a titolo di tassa automobilistica (anno 2016), deducendo la mancata notifica dell'atto presupposto e la prescrizione della pretesa creditoria.
In data 18.1.2024 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 11.12.2024 la Regione Calabria si è costituita in giudizio eccependo la tardività del ricorso, producendo documentazione relativa alla notifica dell'atto impositivo sottostante a quello impugnato e, infine, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 9.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata la tempestività del ricorso.
L'atto in contestazione, infatti, è stato notificato al contribuente in data 23.9.2014 (come riportato nell'estratto ruolo prodotto dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione) e il ricorso è stato proposto in data 18.10.2024 e, quindi, entro il termine di 60 giorni previsto dalla legge.
Passando al merito della contriversia, il ricorso è fondato.
Dalla documentazione versata in atti emerge, da un lato, che la Regione Calabria ha notificato al contribuente, in data 7.8.2019, l'avviso di accertamento n. 3268956 del 27.3.2019; dall'altro, che l'Agenzia delle Entrate
- Riscossione ha notificato al ricorrente, in data 1.10.2024, la cartella esattoriale n. 03420210015004337000.
Da quanto sopra quindi discende che la pretesa creditoria in contestazione, afferente a tasse automobilistiche
(anno 2016) e soggetta in quanto tale a un termine di prescrizione triennale, pur considerando il periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale COVID (8.3.2020, 31.5.2020), è ormai prescritta.
Il ricorso va quindi accolto.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna la Regione Calabria e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di lite liquidate nella somma di euro 300,00, oltre ad accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore della parte ricorrente.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
LI GI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6727/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210015004337000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione e della Regione Calabria, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella esattoriale n. 03420210015004337000 notificata l'1.10.2024, con la quale si chiede il pagamento della somma di euro 460,32 a titolo di tassa automobilistica (anno 2016), deducendo la mancata notifica dell'atto presupposto e la prescrizione della pretesa creditoria.
In data 18.1.2024 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 11.12.2024 la Regione Calabria si è costituita in giudizio eccependo la tardività del ricorso, producendo documentazione relativa alla notifica dell'atto impositivo sottostante a quello impugnato e, infine, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 9.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata la tempestività del ricorso.
L'atto in contestazione, infatti, è stato notificato al contribuente in data 23.9.2014 (come riportato nell'estratto ruolo prodotto dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione) e il ricorso è stato proposto in data 18.10.2024 e, quindi, entro il termine di 60 giorni previsto dalla legge.
Passando al merito della contriversia, il ricorso è fondato.
Dalla documentazione versata in atti emerge, da un lato, che la Regione Calabria ha notificato al contribuente, in data 7.8.2019, l'avviso di accertamento n. 3268956 del 27.3.2019; dall'altro, che l'Agenzia delle Entrate
- Riscossione ha notificato al ricorrente, in data 1.10.2024, la cartella esattoriale n. 03420210015004337000.
Da quanto sopra quindi discende che la pretesa creditoria in contestazione, afferente a tasse automobilistiche
(anno 2016) e soggetta in quanto tale a un termine di prescrizione triennale, pur considerando il periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale COVID (8.3.2020, 31.5.2020), è ormai prescritta.
Il ricorso va quindi accolto.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna la Regione Calabria e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di lite liquidate nella somma di euro 300,00, oltre ad accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore della parte ricorrente.