Sentenza 1 febbraio 1999
Massime • 1
Anche ai sensi della disposizione di cui all'art. 1, D.L. 4/03/94 reiterata con D.L. 6/5/94 n. 269, convertito in l. 4/7/94 n. 432, nel caso di trasformazione di enti pubblici continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al rapporto di lavoro svoltosi anteriormente al mutamento di disciplina, a nulla potendo rilevare il fatto che la controversia sia stata impiantata quando il datore di lavoro aveva già mutato la propria natura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/02/1999, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Massimo GENGHINI - Rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati VALERIO MERCAINTI, ALESSANDRO RICCIO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PA NO;
- intimato -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 86395/97 del Pretore di ROMA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/98 dal Consigliere Dott. Massimo GENGHINI;
udito l'Avvocato Valerio MERCANTI, per il, ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso, per l'accoglimento;
affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Roma in funzione di giudice del lavoro MB NO ex dipendente, a seguito di sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con rapporto di pubblico impiego, ha spiegato, nei confronti dell'INPS, domanda tendente ad ottenere l'accertamento del proprio diritto alla liquidazione dell'indennità "una tantum" prevista dall'art. 35 del Regolamento per il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale a rapporto di impiego. Il Pretore di Roma ha fissato, secondo il rito del lavoro, l'udienza per la discussione della causa, ma l'I.N.P.S.; ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione deducendo il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giurisdizionale Ordinaria (A.G.O.) a decidere sulla fattispecie, la quale rientrerebbe nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo il ricorrente la domanda proposta dal MB al Pretore di Roma si configura - avuto riguardo al suo "petitum", sia formale, sia sostanziale, nonché alla "causa petendi" - come una domanda rientrante interamente nella materia ancora a tutt'oggi devoluta per legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo atteso che non è ancora compiuta la fase transitoria cui la legge (v. art. 2, lett. c), L. 23 ottobre 1992 n. 421 e artt. 68 e art.72 d.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29) subordina il "passaggio di giurisdizione"
relativamente ad alcune materie.
Deve essere dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
L'art.2, lettera e) della legge 23 ottobre 1992 n.421 contenente la delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale, prevede l'affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, ... alla giurisdizione del giudice ordinario ... a partire dal terzo anno successivo alla emanazione del decreto legislativo e comunque non prima del compimento della fase transitoria di cui alla lettera a); in base alla detta lettera a) il Governo, in virtù della delega, è autorizzato a prevedere una disciplina transitoria idonea a garantire la graduale sostituzione del regime attualmente in vigore nel settore pubblico, con quello stabilito in base al presente articolo.
La norma, per quanto qui interessa, era poi confermata dall'art. 68 del d.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29 il quale prevedeva che la disposizione di cui al comma 1^ (riguardante la devoluzione all'A.G.O. delle controversie dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche) si applica a partire dal terzo anno successivo alla entrata in vigore del presente decreto, e comunque non prima della fase transitoria di cui all'art 72.
L'assunto risulta normativamente confermato dal tenore della disposizione di cui all'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n.59 con la quale il Governo è delegato a procedere alla disciplina della devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni entro il 30 giugno 1998.
Ed in effetti è stato approvato il decreto legislativo 31 marzo 1998 n.80, che all'art. 45, comma 17^ seconda parte, reca: "le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data (30 giugno 1998), restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000 ". La giurisdizione del giudice amministrativo resta ferma anche ai sensi della disposizione di cui all'art. 1 del D.L. 4 marzo 1994 n. 154, reiterato con D.L. 6 maggio 1994 n. 269, convertito con modificazioni in legge 4 luglio 1994 n. 432, in virtù del quale nel caso di trasformazione di enti pubblici continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al rapporto di lavoro svoltosi anteriormente al mutamento della disciplina, a nulla potendo rilevare il fatto che la controversia sia stata impiantata quando il datore di lavoro aveva già mutato la propria natura.
Nel caso in esame si tratta di una domanda rivolta ad ottenere la indennità di cui all'art. 35 del regolamento per il trattamento di previdenza e di quiescenza, cioè una prestazione previdenziale che l'I.N.P.S. corrisponde al proprio personale a mezzo di apposito fondo ed in aggiunta al trattamento pensionistico obbligatorio: si tratta, alla stregua della costante giurisprudenza di questo Supremo Collegio, di un rapporto previdenziale che non è autonomo rispetto al rapporto di pubblico impiego, ma che inerisce al medesimo, e le spettanze richieste hanno natura sostanzialmente retributiva, posto che trovano titolo immediato e diretto nel rapporto di impiego pubblico e nelle obbligazioni che da esso conseguono a carico dell'Istituto nella qualità di datore di lavoro (S.U. 16 maggio 1995 n. 5326, 24 gennaio 1995 n. 823, 16 marzo 1994 n. 2479, 16 novembre 1992 n. 12257, 16 giugno 1992 n. 7379, 19 marzo 1990 n. 2287, 21 aprile 1989 n. 1902, 25 gennaio 1989 n. 430, 14 ottobre 1988 n. 5568, 1 aprile 1987 n. 3111). Ciò premesso, non è revocabile in dubbio la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
vi sono motivi per compensare le spese processuali dell'intero procedimento.
P. Q. M.
La Corte, decidendo in camera di consiglio a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione il 8 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 1999