Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5S, sentenza 22/01/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01277/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04866/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4866 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Annalisa Zordan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministero dell'Interno n. -OMISSIS- del 21.01.2020 notificato in data 18.05.2020, relativo al rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 dicembre 2024 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso indicato in epigrafe il ricorrente ha impugnato il decreto n. -OMISSIS- del 21 gennaio 2020, con il quale il ministero dell’interno ha respinto l’istanza presentata in data 12 febbraio 2015, volta alla concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91.
Per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, nell’ambito dell’istruttoria prodromica alla definizione del richiesto provvedimento concessorio, il ministero ha rilevato la presenza dei seguenti pregiudizi penali:
- 22/01/2019: Ordinanza del Tribunale in composizione monocratica di -OMISSIS- per i seguenti reati: Sostituzione di persona ex art. 494 c.p. (commesso in epoca anteriore e prossima al 01/06/2015 in -OMISSIS-); Dispositivo: disposta la sospensione del processo per messa alla prova (art. 464 quater c.p.p.).
Inoltre, dalla documentazione acquisita tramite Punto Fisco, non è risultata provata la percezione di un reddito sufficiente da parte dell’interessato per tutte le annualità prese in considerazione, rispetto alla domanda di concessione della cittadinanza italiana.
Sulla base di tali presupposti il ministero, previo espletamento di rituale sub-procedimento contraddittorio ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990 - cui il ricorrente ha ritenuto di partecipare adducendo da un lato che all’esito del procedimento di messa alla prova, il reato verrà dichiarato estinto con conseguente insussistenza di elementi penali a suo carico e, dall’altro, che per gli anni di imposta 2016, 2017 e 2018, possiede un’adeguata capacità reddituale - ha denegato il richiesto provvedimento concessorio sulla scorta di un giudizio di non coincidenza tra interesse pubblico all’allargamento della platea della comunità nazionale e quello del ricorrente alla concessione della cittadinanza.
Il decreto è stato quindi gravato per eccesso di potere, per difetto e/o carenza d’istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti e difetto del presupposto della mancata integrazione sociale, per violazione dell’art. 9 della legge n. 91 del 1992, nonché per eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria per non aver l’amministrazione resistente tenuto in debita considerazione il reddito prodotto dall’intero nucleo familiare.
Si è costituito in giudizio il ministero dell’interno con una relazione e documenti mediante i quali ha insistito per il rigetto del gravame.
All’udienza straordinaria del 13 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
In proposito è opportuno ripercorrere, preliminarmente, gli approdi cui è giunta la giurisprudenza amministrativa in materia, la quale appare ormai granitica nell’affermare:
- che l’amplissima discrezionalità dell’amministrazione in questo procedimento si esplica in un potere valutativo che “si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta” (Cons. Stato, Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Cons. Stato, Sez. VI, n. 52 del 10 gennaio 2011; Cons. Stato, Sez. VI, n. 282 del 26 gennaio 2010; Tar Lazio, Sez. Seconda - quater n. 3547 del 18 aprile 2012);
- che “l'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone, infatti, che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del paese ospitante” (Tar Lazio, Sez. Seconda - quater n. 5565 del 4 giugno 2013);
- che “trattandosi di esercizio di potere discrezionale da parte dell’amministrazione, il sindacato sulla valutazione compiuta dall'amministrazione, non può che essere di natura estrinseca e formale; non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole” (Consiglio di Stato Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Tar Lazio, Sez. Seconda - quater n. 5665 del 19 giugno 2012).
In particolare, il Collegio osserva quanto segue in merito alla natura del provvedimento di concessione della cittadinanza alla luce della giurisprudenza in materia, di recente sintetizzata dalla sezione (TAR Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022).
L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un'amplissima discrezionalità in capo all'amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della l. n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.
L’ampia discrezionalità in questo procedimento si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato, AG, n. 9/1999 del 10.6.1999; Sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; Sez., I, 3.12.2008 n. 1796/08; Sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
Pertanto, l'interesse dell'istante a ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l'interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.
E se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, è facile comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’agire del soggetto (il Ministero dell’interno) alla cui cura lo stesso è affidato.
In questo quadro, pertanto, l’amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza deve rappresentare il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico.
In tal modo, l'inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l'amministrazione ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, n. 3227/2021; n. 12006/2021 e Sez. II quater, n. 12568/2009; Cons. St., sez. III, n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/2019; n. 7036/2020; n. 2131/2019; n. 1930/2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; Sez. VI, n. 3103/2006; n.798/1999).
Tanto chiarito sulla natura discrezionale del potere de quo, ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall'amministrazione – circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale – non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.
Ciò perché la giurisprudenza, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, ha costantemente chiarito che, al cospetto dell’esercizio di un potere altamente discrezionale, come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino; il vaglio giurisdizionale non può sconfinare, quindi, nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’amministrazione (ex multis, Cons. St., Sez. IV n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; TAR Lazio, Sez. I ter, n. 3226/2021, Sez. II quater, n. 5665/2012, Sez. V bis n. 6254/2022).
Con riferimento al caso di specie, il Collegio rileva che non solo il ricorrente risulta attinto da un pregiudizio penale registratosi nel decennio antecedente la formulazione della relativa istanza di naturalizzazione, ma che il nucleo familiare risulta composto dall’istante, dalla madre e da due germani, per cui solo un reddito sufficiente e costante nel tempo, pari ad € 9.811,31 annui, sarebbe stato considerato adeguato.
Nello specifico, nella domanda di cittadinanza, il ricorrente ha dichiarato di avere percepito € 6.552,02 nell’anno di imposta 2014 ed € 3.239,20 nell’anno di imposta 2013, senza indicare alcun reddito per l’anno di imposta 2012.
In sede di istruttoria, dalla documentazione acquisita tramite Punto Fisco è emerso quanto segue:
– per l’anno di imposta 2012 sono stati dichiarati redditi pari ad € 3.309,00;
– per l’anno di imposta 2013 sono stati dichiarati redditi pari ad € 8.849,46;
Per l’effetto non risulta integrato il requisito minimo indefettibile riguardante la sufficienza reddituale.
In proposito il Collegio rammenta che – in assenza di una determinazione di una “soglia minima” di reddito mediante una norma di rango primario – il ministero degli interni ha da tempo ritenuto di fissare ex ante dei parametri minimi indefettibili di reddito - in ragione di una valutazione a monte circa la congruità degli stessi a garantire l’autosufficienza economica del richiedente - facendo riferimento a quelli che, ai sensi dell'art. 3 del d.l. 25.11.89 n. 382, consentono di ritenere esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile fino a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico e in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico.
Tale soglia - espressamente richiamata nell’ambito del procedimento al centro del presente giudizio – è stata ritenuta congrua dalla giurisprudenza in materia proprio in quanto indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere in modo idoneo e continuativo sé e la famiglia, senza gravare negativamente sulla comunità nazionale (Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958).
Il parametro appena riportato costituisce quindi un requisito minimo indefettibile, per cui l'insufficienza del reddito dichiarato può costituire - ex se - causa idonea a giustificare il diniego di cittadinanza, anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo bene integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro (la persistenza di tale situazione è comunque assicurata dal permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE).
La legittimità della suddetta valutazione è stata affermata anche dalla giurisprudenza costante in materia, condivisa anche da questa Sezione (Tar Lazio, sez. V bis, n. 1590/22; 1698/22; 1724/22; sez. I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; 6 settembre 2019, n. 10791; Tar Lazio, sez. II quater, 2 febbraio 2015, n. 1833; 13 maggio 2014, n. 4959; 3 marzo 2014, n. 2450; 18 febbraio 2014, n. 1956, 10 dicembre 2013, n. 10647; Cons. Stato sez. I, parere n. 240/2021; parere n. 2152/2020; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).
In proposito, osserva il Collegio che il ricorrente, nell’atto introduttivo del giudizio, ha sostenuto di rientrare nel nucleo familiare del padre, al fine di considerare anche tali redditi idonei al raggiungimento della richiesta soglia reddituale.
Sul punto, deve rilevarsi, però, che, secondo l’orientamento conforme della giurisprudenza amministrativa, ai fini del cumulo reddituale, possono essere considerati solo i redditi dei familiari presenti nello stesso stato di famiglia del richiedente la cittadinanza.
Per questi motivi, e considerati i limiti cognitivi propri del cd. “sindacato debole”, il provvedimento impugnato resiste alle censure articolate dal ricorrente, dovendo condividere il Collegio che dai pregiudizi valorizzati dall’amministrazione – e non efficacemente contrastati dal ricorrente – può validamente discendere una valutazione di non adeguatezza del richiedente ad uno stabile inserimento nella comunità nazionale, in ragione di quanto posto in essere nell’ambito della presentazione della domanda di naturalizzazione e dell’insussistenza del prescritto requisito reddituale.
Il ricorso pertanto va respinto, dovendosi però rimarcare che nulla osta alla ripetizione dell’istanza di naturalizzazione affinché la posizione del ricorrente sia nuovamente valutata anche alla luce dell’ulteriore tempo trascorso e del grado di inserimento sociale medio tempore conseguito.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’amministrazione resistente che liquida in € 1.000,00 (€ mille/00), oltre accessori se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Enrico Mattei, Presidente
Luca Emanuele Ricci, Primo Referendario
Ida Tascone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Tascone | Enrico Mattei |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.