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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/07/2025, n. 3730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3730 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
proc. n. 17319/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini DEl'Unione europea, in composizione monocratica, in persona DE Giudice, dott.ssa Alessia Santamaria, a scioglimento DEla riserva assunta come da ordinanza resa in data 09/05/2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa n. 17319/2024, promossa da:
1) , nato in [...] il [...], Parte_1 residente in [...]n. 690, OS RE (Argentina), cittadino argentino, titolare DEla carta di identità n. ; NumeroD_1
2) , nata in [...] il Parte_2
31.10.1966, residente in [...]n. 151, OS RE (Argentina), cittadina argentina, titolare DEla carta di identità n. ; NumeroD_2
3) , nato nella città autonoma di OS RE (Argentina) Parte_3 il 09.07.1959 e residente in [...]n. 3442, Las Condes, SA DE IL (IL), cittadino argentino, titolare DEla carta di identità n. ; NumeroD_3
4) , nato nella città autonoma di OS RE Parte_4
(Argentina) il 02.03.1989 e residente in [...]n. 1151, Vitacura, SA DE IL (IL), cittadino argentino, titolare DEla carta di identità n. ; NumeroD_4
5) , nata a [...], SA DE IL (IL) il Parte_5
26.04.1999 e residente in [...]n. 1151, Vitacura, SA DE IL (IL), cittadina cilena, titolare DEla carta di identità n. ; NumeroDiC_5
- 1 - tutti rappresentati e difesi dall'avv. PAOLA PIZZIGHELLO, presso il cui studio elettivamente domiciliano, giusta procure in atti
- RICORRENTI -
contro
, in persona DE Ministro pro tempore Controparte_1
- RESISTENTE NON COSTITUITO - nonché nel contraddittorio con la
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
- INTERVENTORE NECESSARIO - avente ad oggetto: diritti DEla cittadinanza conclusioni di parte ricorrente: “- chiede all'Ill.mo Giudice adito di procedere con il giudizio;
- ed insiste per l'accoglimento DEle conclusioni precisate in ricorso, per i motivi e documenti tutti in esso precisati ed allegati.”.
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso trasmesso, ai fini DEl'iscrizione a ruolo, il giorno 09/10/2024 e depositato in data 10/10/2024, i ricorrenti, in epigrafe meglio identificati, hanno evocato in giudizio il
, chiedendo il riconoscimento, in loro favore, DEla cittadinanza Controparte_1 italiana iure sanguinis, per essere discendenti da un comune capostipite, cittadino italiano. In data 24/04/2025, è stato acquisito il nulla osta DE Pubblico Ministero. Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio (v. prova DEla notifica Controparte_1 telematica depositata in data 16/12/2024), non si è costituito e ne va pertanto dichiarata la contumacia. Con ordinanza resa da questo Giudice in data 09/05/2025 – all'esito DElo scambio di note scritte disposto, in sostituzione DEl'udienza di comparizione, ai sensi DEl'art. 127-ter c.p.c.
– la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono. Circa la competenza DE Tribunale di Torino, va premesso che, a mente DEl'art. 4, co. 5, d.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, «quando l'attore risiede all'estero le controversie di
- 2 - accertamento DElo stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita DE padre, DEla madre o DEl'avo cittadini italiani». Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti, , era originario Parte_6 di RU (AT), circostanza da cui, anche alla luce DEla residenza estera degli odierni ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini DEl'Unione europea. Ciò posto, va precisato, in via preliminare, che l'istanza amministrativa al Consolato di competenza non rappresenta una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità DEla domanda giudiziaria, stante il difetto di una espressa previsione legislativa che disponga in tal senso. Più specificatamente, ritiene il Tribunale che detta istanza sia alternativa rispetto a quella giudiziaria e che quest'ultima possa essere proposta anche prima che sia decorso il termine di giorni settecentotrenta previsto dall'art. 3 d.P.R. 18/04/1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto DEla cittadinanza italiana); tanto perché le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, in quanto costituiscono sanzioni processuali limitative DE diritto di azione. Ciò deriva dal fatto che i limiti di accesso alla giurisdizione devono risultare da espressa previsione legislativa (assente nel caso di specie) e che non si può impedire l'esercizio DEl'azione giurisdizionale ai sensi DEl'art. 24 Costituzione mediante applicazione analogica o interpretazione estensiva di previsioni normative non specificamente previste per il caso in esame. Infatti, venendo in rilievo un procedimento sullo stato e capacità DEle persone, al cittadino deve essere sempre concessa tutela ex art. 113 Cost. davanti al giudice ordinario (in tal senso, v. Cass., Sez. Un. civili, n. 28873 DE 09/12/2008); inoltre, avuto precipuo riguardo alla tipologia di giudizi che qui ci occupa, vi è chi ha fatto notare che il d.lgs. n. 150/2011 (che disciplina il rito DEle controversie in materia di cittadinanza devolute al giudice ordinario) utilizza il concetto di “accertamento DElo stato di cittadinanza” e non di “impugnazione
o opposizione” di un provvedimento DE . Parte_7
Pertanto, si esclude una pregiudizialità di una qualsivoglia istanza amministrativa rispetto alla domanda giudiziaria qui in esame. Con specifico riferimento alla questione DEl'interesse ad agire DEl'odierna parte ricorrente, nonostante il citato art. 3 d.P.R. n. 362/1994 preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento DEla cittadinanza italiana dall'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, non può non essere tenuta in considerazione la ben nota situazione in cui versano i vari Consolati italiani in Argentina e nei Paesi sudamericani, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni.
- 3 - È ormai pacifico, quindi, presso la giurisprudenza di merito, che i tempi di risposta dei sono irragionevoli e contraddicono il disposto normativo innanzi richiamato, Parte_8 che, come già detto, fissa in due anni circa il termine per definire il procedimento di cittadinanza (settecento trenta giorni, più precisamente): lunghe tempistiche si traducono, di fatto, in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente al Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti prodotti, può dichiarare o meno la cittadinanza italiana DEl'istante. Pertanto, sulla scorta DEle considerazioni che precedono, ritiene questo Tribunale che i ricorrenti abbiano correttamente agito in via giudiziaria. Nel merito, va evidenziato che i ricorrenti hanno chiesto la concessione DEla cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti diretti di cittadino italiano. Va chiarito, in limine, che, per il tramite DEla documentazione versata in atti, i ricorrenti hanno dato prova DEla linea di discendenza così come riportata in ricorso (cfr. documentazione depositata, sub nn. 7-20, unitamente al ricorso, con la precisazione che, in caso di discrasie, si è attribuita rilevanza ai dati riportati non già nell'atto introduttivo DE presente giudizio, bensì a quelli indicati negli allegati e più precisamente, quanto ai nomi ed alle date di nascita, in quelli in lingua originale). È opportuno sottolineare, per mera completezza espositiva, che, nonostante la presenza di alcune divergenze ed errori nei nomi e cognomi dei discendenti, ai fini DEl'analisi DEla titolarità DElo stato di cittadino italiano, ciò che rileva è il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi dei discendenti risultano DE tutto irrilevanti al fine DEl'accoglimento DEla domanda, dovuti verosimilmente al fatto che gli ufficiali di stato civile argentini non conoscevano la lingua italiana o non la conoscevano bene i discendenti degli emigranti, i quali a loro volta potevano non conoscere lo spagnolo. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso Controparte_2
, con la circolare n. 56-6/420 DE 5 gennaio 1952, sottolineava l'inutilità di
[...] procedere alla correzione di atti di stato civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso, si è pronunciato il medesimo Ministero di Grazia e Giustizia nella nota DE 1212 DE 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento DE possesso DEla cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti Parte_6 abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana (v. in ordine alla questione DEla c.d. grande naturalizzazione Cass., Sez. Un. civili, sent. n. 354/2022). Pertanto, ai sensi DEl'art. 4 DE Codice civile vigente in epoca unitaria, Parte_6
poteva trasmettere la cittadinanza italiana alla figlia
[...] [...]
(nata il [...] in [...]), che, a sua volta, l'ha trasmessa Persona_1 fino agli odierni ricorrenti.
- 4 - Quindi, se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano, Parte_6 in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia DE 1861, i suoi discendenti sono diventati cittadini argentini in forza DEla disciplina DElo ius soli vigente in Argentina. Tuttavia, ciò non ha comportato l'interruzione DEla trasmissione DEla cittadinanza italiana anche per linea maschile in quanto la legge 555 DE 1912 espressamente disciplinava tale ipotesi all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno Stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. Dall'esame di tale documentazione emerge, poi, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla sì un passaggio per via materna intervenuto prima DEl'entrata in vigore DEla Carta costituzionale italiana, ma con discendenti nati successivamente al 1948. Nel caso di specie, infatti, , nata il Persona_1 giorno 29/01/1931, figlia DE cittadino italiano , ha contratto Parte_6 matrimonio con il cittadino naturalizzato argentino in Controparte_3 data 15/11/1957, successivamente, quindi, all'entrata in vigore DEla Costituzione, generando , e Parte_3 Parte_9
(cfr. documentazione depositata, sub nn. Parte_2
10 e 12-15, unitamente al ricorso). Ciò è rilevante in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione DEla cittadinanza italiana sulla base DEla legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati DEla giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno determinato dapprima la caducazione DE criterio di trasmissione unicamente maschile e, successivamente, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima DEl'entrata in vigore DEla Costituzione italiana. Se, dunque, non ad una lettura giurisprudenziale, ma all'applicazione DEla normativa vigente, si deve la trasmissione DEla cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo DEl'interesse ad agire, posto che, in linea di principio, la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va ribadito che le Amministrazioni statali, ai sensi DEl'art. 2 l. n. 241/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Ebbene, i ricorrenti hanno dato prova DEle difficoltà di potersi mettere in contatto con gli uffici consolari territorialmente competenti e DEla, conseguente, assoluta incertezza nella definizione DEla relativa pratica (cfr. documentazione depositata, sub n. 21, unitamente al ricorso). Una simile situazione si sostanzia, come già anticipato, in un diniego di riconoscimento DE diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
- 5 - L'assenza di un previo diniego amministrativo, l'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale (ancorché di merito) e la circostanza che il intimato non ha CP_1 svolto difese inducono a disporre la compensazione DEle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini DEl'Unione europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 17319/2024 R.G., così provvede:
-. ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto al riconoscimento DEla cittadinanza italiana in capo a: 1) , nato in [...] il Parte_1
04.09.1961, residente in [...]n. 690, OS RE (Argentina), cittadino argentino, titolare DEla carta di identità n. ; NumeroD_1
2) , nata in [...] Parte_2
(Argentina) il 31.10.1966, residente in [...]n. 151, OS RE (Argentina), cittadina argentina, titolare DEla carta di identità n. ; NumeroD_2
3) , nato nella città autonoma di OS RE Parte_3
(Argentina) il 09.07.1959 e residente in [...]n. 3442, Las Condes, SA DE IL (IL), cittadino argentino, titolare DEla carta di identità n. ; NumeroD_3
4) , nato nella città autonoma di OS RE Parte_4
(Argentina) il 02.03.1989 e residente in [...]n. 1151, Vitacura, SA DE IL (IL), cittadino argentino, titolare DEla carta di identità n. ; NumeroD_4
5) , nata a [...], SA DE IL Parte_5
(IL) il 26.04.1999 e residente in [...]n. 1151, Vitacura, SA DE IL (IL), cittadina cilena, titolare DEla carta di identità n. ; NumeroDiC_5
- ORDINA che il e, per esso, l'Ufficiale DElo stato civile competente Controparte_1 provveda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri DElo stato civile, DEla cittadinanza DEle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-. COMPENSA integralmente le spese di lite. MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino, lì 20/05/2025 Il Giudice dott.ssa Alessia Santamaria
- 6 -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini DEl'Unione europea, in composizione monocratica, in persona DE Giudice, dott.ssa Alessia Santamaria, a scioglimento DEla riserva assunta come da ordinanza resa in data 09/05/2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa n. 17319/2024, promossa da:
1) , nato in [...] il [...], Parte_1 residente in [...]n. 690, OS RE (Argentina), cittadino argentino, titolare DEla carta di identità n. ; NumeroD_1
2) , nata in [...] il Parte_2
31.10.1966, residente in [...]n. 151, OS RE (Argentina), cittadina argentina, titolare DEla carta di identità n. ; NumeroD_2
3) , nato nella città autonoma di OS RE (Argentina) Parte_3 il 09.07.1959 e residente in [...]n. 3442, Las Condes, SA DE IL (IL), cittadino argentino, titolare DEla carta di identità n. ; NumeroD_3
4) , nato nella città autonoma di OS RE Parte_4
(Argentina) il 02.03.1989 e residente in [...]n. 1151, Vitacura, SA DE IL (IL), cittadino argentino, titolare DEla carta di identità n. ; NumeroD_4
5) , nata a [...], SA DE IL (IL) il Parte_5
26.04.1999 e residente in [...]n. 1151, Vitacura, SA DE IL (IL), cittadina cilena, titolare DEla carta di identità n. ; NumeroDiC_5
- 1 - tutti rappresentati e difesi dall'avv. PAOLA PIZZIGHELLO, presso il cui studio elettivamente domiciliano, giusta procure in atti
- RICORRENTI -
contro
, in persona DE Ministro pro tempore Controparte_1
- RESISTENTE NON COSTITUITO - nonché nel contraddittorio con la
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
- INTERVENTORE NECESSARIO - avente ad oggetto: diritti DEla cittadinanza conclusioni di parte ricorrente: “- chiede all'Ill.mo Giudice adito di procedere con il giudizio;
- ed insiste per l'accoglimento DEle conclusioni precisate in ricorso, per i motivi e documenti tutti in esso precisati ed allegati.”.
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso trasmesso, ai fini DEl'iscrizione a ruolo, il giorno 09/10/2024 e depositato in data 10/10/2024, i ricorrenti, in epigrafe meglio identificati, hanno evocato in giudizio il
, chiedendo il riconoscimento, in loro favore, DEla cittadinanza Controparte_1 italiana iure sanguinis, per essere discendenti da un comune capostipite, cittadino italiano. In data 24/04/2025, è stato acquisito il nulla osta DE Pubblico Ministero. Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio (v. prova DEla notifica Controparte_1 telematica depositata in data 16/12/2024), non si è costituito e ne va pertanto dichiarata la contumacia. Con ordinanza resa da questo Giudice in data 09/05/2025 – all'esito DElo scambio di note scritte disposto, in sostituzione DEl'udienza di comparizione, ai sensi DEl'art. 127-ter c.p.c.
– la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono. Circa la competenza DE Tribunale di Torino, va premesso che, a mente DEl'art. 4, co. 5, d.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, «quando l'attore risiede all'estero le controversie di
- 2 - accertamento DElo stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita DE padre, DEla madre o DEl'avo cittadini italiani». Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti, , era originario Parte_6 di RU (AT), circostanza da cui, anche alla luce DEla residenza estera degli odierni ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini DEl'Unione europea. Ciò posto, va precisato, in via preliminare, che l'istanza amministrativa al Consolato di competenza non rappresenta una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità DEla domanda giudiziaria, stante il difetto di una espressa previsione legislativa che disponga in tal senso. Più specificatamente, ritiene il Tribunale che detta istanza sia alternativa rispetto a quella giudiziaria e che quest'ultima possa essere proposta anche prima che sia decorso il termine di giorni settecentotrenta previsto dall'art. 3 d.P.R. 18/04/1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto DEla cittadinanza italiana); tanto perché le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, in quanto costituiscono sanzioni processuali limitative DE diritto di azione. Ciò deriva dal fatto che i limiti di accesso alla giurisdizione devono risultare da espressa previsione legislativa (assente nel caso di specie) e che non si può impedire l'esercizio DEl'azione giurisdizionale ai sensi DEl'art. 24 Costituzione mediante applicazione analogica o interpretazione estensiva di previsioni normative non specificamente previste per il caso in esame. Infatti, venendo in rilievo un procedimento sullo stato e capacità DEle persone, al cittadino deve essere sempre concessa tutela ex art. 113 Cost. davanti al giudice ordinario (in tal senso, v. Cass., Sez. Un. civili, n. 28873 DE 09/12/2008); inoltre, avuto precipuo riguardo alla tipologia di giudizi che qui ci occupa, vi è chi ha fatto notare che il d.lgs. n. 150/2011 (che disciplina il rito DEle controversie in materia di cittadinanza devolute al giudice ordinario) utilizza il concetto di “accertamento DElo stato di cittadinanza” e non di “impugnazione
o opposizione” di un provvedimento DE . Parte_7
Pertanto, si esclude una pregiudizialità di una qualsivoglia istanza amministrativa rispetto alla domanda giudiziaria qui in esame. Con specifico riferimento alla questione DEl'interesse ad agire DEl'odierna parte ricorrente, nonostante il citato art. 3 d.P.R. n. 362/1994 preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento DEla cittadinanza italiana dall'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, non può non essere tenuta in considerazione la ben nota situazione in cui versano i vari Consolati italiani in Argentina e nei Paesi sudamericani, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni.
- 3 - È ormai pacifico, quindi, presso la giurisprudenza di merito, che i tempi di risposta dei sono irragionevoli e contraddicono il disposto normativo innanzi richiamato, Parte_8 che, come già detto, fissa in due anni circa il termine per definire il procedimento di cittadinanza (settecento trenta giorni, più precisamente): lunghe tempistiche si traducono, di fatto, in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente al Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti prodotti, può dichiarare o meno la cittadinanza italiana DEl'istante. Pertanto, sulla scorta DEle considerazioni che precedono, ritiene questo Tribunale che i ricorrenti abbiano correttamente agito in via giudiziaria. Nel merito, va evidenziato che i ricorrenti hanno chiesto la concessione DEla cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti diretti di cittadino italiano. Va chiarito, in limine, che, per il tramite DEla documentazione versata in atti, i ricorrenti hanno dato prova DEla linea di discendenza così come riportata in ricorso (cfr. documentazione depositata, sub nn. 7-20, unitamente al ricorso, con la precisazione che, in caso di discrasie, si è attribuita rilevanza ai dati riportati non già nell'atto introduttivo DE presente giudizio, bensì a quelli indicati negli allegati e più precisamente, quanto ai nomi ed alle date di nascita, in quelli in lingua originale). È opportuno sottolineare, per mera completezza espositiva, che, nonostante la presenza di alcune divergenze ed errori nei nomi e cognomi dei discendenti, ai fini DEl'analisi DEla titolarità DElo stato di cittadino italiano, ciò che rileva è il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi dei discendenti risultano DE tutto irrilevanti al fine DEl'accoglimento DEla domanda, dovuti verosimilmente al fatto che gli ufficiali di stato civile argentini non conoscevano la lingua italiana o non la conoscevano bene i discendenti degli emigranti, i quali a loro volta potevano non conoscere lo spagnolo. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso Controparte_2
, con la circolare n. 56-6/420 DE 5 gennaio 1952, sottolineava l'inutilità di
[...] procedere alla correzione di atti di stato civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso, si è pronunciato il medesimo Ministero di Grazia e Giustizia nella nota DE 1212 DE 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento DE possesso DEla cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti Parte_6 abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana (v. in ordine alla questione DEla c.d. grande naturalizzazione Cass., Sez. Un. civili, sent. n. 354/2022). Pertanto, ai sensi DEl'art. 4 DE Codice civile vigente in epoca unitaria, Parte_6
poteva trasmettere la cittadinanza italiana alla figlia
[...] [...]
(nata il [...] in [...]), che, a sua volta, l'ha trasmessa Persona_1 fino agli odierni ricorrenti.
- 4 - Quindi, se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano, Parte_6 in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia DE 1861, i suoi discendenti sono diventati cittadini argentini in forza DEla disciplina DElo ius soli vigente in Argentina. Tuttavia, ciò non ha comportato l'interruzione DEla trasmissione DEla cittadinanza italiana anche per linea maschile in quanto la legge 555 DE 1912 espressamente disciplinava tale ipotesi all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno Stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. Dall'esame di tale documentazione emerge, poi, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla sì un passaggio per via materna intervenuto prima DEl'entrata in vigore DEla Carta costituzionale italiana, ma con discendenti nati successivamente al 1948. Nel caso di specie, infatti, , nata il Persona_1 giorno 29/01/1931, figlia DE cittadino italiano , ha contratto Parte_6 matrimonio con il cittadino naturalizzato argentino in Controparte_3 data 15/11/1957, successivamente, quindi, all'entrata in vigore DEla Costituzione, generando , e Parte_3 Parte_9
(cfr. documentazione depositata, sub nn. Parte_2
10 e 12-15, unitamente al ricorso). Ciò è rilevante in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione DEla cittadinanza italiana sulla base DEla legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati DEla giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno determinato dapprima la caducazione DE criterio di trasmissione unicamente maschile e, successivamente, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima DEl'entrata in vigore DEla Costituzione italiana. Se, dunque, non ad una lettura giurisprudenziale, ma all'applicazione DEla normativa vigente, si deve la trasmissione DEla cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo DEl'interesse ad agire, posto che, in linea di principio, la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va ribadito che le Amministrazioni statali, ai sensi DEl'art. 2 l. n. 241/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Ebbene, i ricorrenti hanno dato prova DEle difficoltà di potersi mettere in contatto con gli uffici consolari territorialmente competenti e DEla, conseguente, assoluta incertezza nella definizione DEla relativa pratica (cfr. documentazione depositata, sub n. 21, unitamente al ricorso). Una simile situazione si sostanzia, come già anticipato, in un diniego di riconoscimento DE diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
- 5 - L'assenza di un previo diniego amministrativo, l'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale (ancorché di merito) e la circostanza che il intimato non ha CP_1 svolto difese inducono a disporre la compensazione DEle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini DEl'Unione europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 17319/2024 R.G., così provvede:
-. ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto al riconoscimento DEla cittadinanza italiana in capo a: 1) , nato in [...] il Parte_1
04.09.1961, residente in [...]n. 690, OS RE (Argentina), cittadino argentino, titolare DEla carta di identità n. ; NumeroD_1
2) , nata in [...] Parte_2
(Argentina) il 31.10.1966, residente in [...]n. 151, OS RE (Argentina), cittadina argentina, titolare DEla carta di identità n. ; NumeroD_2
3) , nato nella città autonoma di OS RE Parte_3
(Argentina) il 09.07.1959 e residente in [...]n. 3442, Las Condes, SA DE IL (IL), cittadino argentino, titolare DEla carta di identità n. ; NumeroD_3
4) , nato nella città autonoma di OS RE Parte_4
(Argentina) il 02.03.1989 e residente in [...]n. 1151, Vitacura, SA DE IL (IL), cittadino argentino, titolare DEla carta di identità n. ; NumeroD_4
5) , nata a [...], SA DE IL Parte_5
(IL) il 26.04.1999 e residente in [...]n. 1151, Vitacura, SA DE IL (IL), cittadina cilena, titolare DEla carta di identità n. ; NumeroDiC_5
- ORDINA che il e, per esso, l'Ufficiale DElo stato civile competente Controparte_1 provveda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri DElo stato civile, DEla cittadinanza DEle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-. COMPENSA integralmente le spese di lite. MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino, lì 20/05/2025 Il Giudice dott.ssa Alessia Santamaria
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