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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/06/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3203/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51, ultimo comma c.p.c., con ricorso congiunto di modifica depositato il 16/05/2025, da:
(C.F. , con il proc. dom. avv. Parte_1 C.F._1
MOIOLI RENATA, giusta procura in atti, e
(C.F. ), con il proc. dom. avv. Parte_2 C.F._2
MOIOLI RENATA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita accoglimento la domanda di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento del figlio minore Per_1
(nato a [...] il [...]), nato dall'unione matrimoniale delle parti.
[...]
1 Preliminarmente, si osserva che il matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
veniva celebrato in Nikopol (Ucraina) il 19/01/2008 e che il divorzio veniva
[...] dichiarato dal Tribunale di Nikopol con sentenza resa in data 19/11/2018, prodotta in atti munita di Apostille e traduzione in lingua italiana asseverata (doc. 4).
Ebbene, ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti non si pongono in contrasto con norme di legge imperative né con l'interesse superiore della prole, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Collegio ritiene di poterli recepire integralmente nella presente sede.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, ultimo comma c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti così come riportati nelle conclusioni del ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 22/05/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51, ultimo comma c.p.c., con ricorso congiunto di modifica depositato il 16/05/2025, da:
(C.F. , con il proc. dom. avv. Parte_1 C.F._1
MOIOLI RENATA, giusta procura in atti, e
(C.F. ), con il proc. dom. avv. Parte_2 C.F._2
MOIOLI RENATA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita accoglimento la domanda di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento del figlio minore Per_1
(nato a [...] il [...]), nato dall'unione matrimoniale delle parti.
[...]
1 Preliminarmente, si osserva che il matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
veniva celebrato in Nikopol (Ucraina) il 19/01/2008 e che il divorzio veniva
[...] dichiarato dal Tribunale di Nikopol con sentenza resa in data 19/11/2018, prodotta in atti munita di Apostille e traduzione in lingua italiana asseverata (doc. 4).
Ebbene, ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti non si pongono in contrasto con norme di legge imperative né con l'interesse superiore della prole, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Collegio ritiene di poterli recepire integralmente nella presente sede.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, ultimo comma c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti così come riportati nelle conclusioni del ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 22/05/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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