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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 30/09/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 614/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Milano, piazza Gae Aulenti, n. 3, Tower A, Parte_1 cod. fisc. e p. iva in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio da Per_1
Bologna del 29 ottobre 2010, rep. n. 115840 – racc. n. 33105, dall'avv. Maria Rosaria De
Simone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, piazza Piedigrotta, n. 9; appellante
E
“ , con sede legale in Angri, alla via B.G. D'Anna, n. 24, cod. Controparte_1 fisc. e p. iva in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. P.IVA_2
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta con appello incidentale, dagli avv.ti Luigi Rossini e Raffaele
Carrano, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Battipaglia, alla via R.
Iemma, n. 2; appellata-appellante incidentale
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 854/2023 DEL
TRIBUNALE DI NOCERA INF. – AZIONE DI ACCERTAMENTO NEGATIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante (come da atto di appello) – “in via preliminare - sospendere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 283 c.p.c., l'efficacia esecutiva della impugnata sentenza n.
854/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore;
nel merito - accogliere il presente appello per i motivi esposti e, in riforma della sentenza n. 854/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, rigettare la domanda di accertamento negativo del credito proposta dall'allora società attrice in quanto infondata in fatto e in diritto;
con vittoria di spese del Controparte_1 doppio grado di giudizio”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale) –
“1) in via preliminare rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza;
2) nel merito, rigettare l'appello principale avverso la sentenza impugnata, siccome inammissibile e del tutto infondato, con conferma in relazione al c/c n. 10800646 della statuizione;
3) in via incidentale, riformare la sentenza de qua, e accertare anche per il c/c n. 10800622 il saldo legittimo dichiarando illegittimamente addebitati gli interessi capitalizzati trimestralmente e la commissione di massimo scoperto non dovuti per le motivazioni esposte e per l'effetto disporre supplemento di CTU contabile affinché si ridetermini il suo saldo legittimo, dall'inizio sino alla sua chiusura, con applicazione delle condizioni economiche di cui al contratto ed esclusione di quelle non oggetto di legittima pattuizione - capitalizzazione trimestrale degli interessi e commissione di massimo scoperto -, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da attribuirsi ai procuratori antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 854/2023, il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla nei confronti dell' “ con Controparte_1 Parte_1 atto di citazione notificato il 14 novembre 2017, così provvedeva: 1) dichiarava inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito; 2) accoglieva parzialmente la domanda di accertamento negativo del credito e, per l'effetto, dichiarava che la differenza tra il saldo del conto corrente ordinario n. 10800622, pari ad euro 56.564,20 in favore dell'
, e quello del conto anticipi n. 10800646, pari ad euro 183.622,97 in Parte_1 favore della , alla data del 31 gennaio 2018 ammontava ad euro Controparte_1
127.058,77 in favore della società attrice;
3) compensava tra le parti le spese processuali, ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura del 60%, condannando l' la refusione della restante quota del 40%. Parte_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l' con atto di citazione Parte_1 notificato l'1 giugno 2023, assumendo che: - il giudice di primo grado aveva travisato le
2 risultanze istruttorie, essendo pervenuto ad una ricostruzione del saldo del conto anticipi n. 10800646 diversa da quella fornita dal consulente tecnico d'ufficio a seguito dei rilievi mossigli dal consulente dell'istituto bancario;
in particolare, il giudice di prime cure, sulle base delle conclusioni originariamente rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio, aveva rideterminato in euro 127.058,77 a credito della “ il complessivo saldo Controparte_1 del conto corrente n. 10800622 e del conto anticipi n. 10800646, espungendo dal ricalcolo di quest'ultimo tutti gli interessi passivi, le commissioni e le spese in ragione della mancanza del contratto in forma scritta, senza considerare, tuttavia, che l'ausiliario, successivamente alle osservazioni formulategli ai sensi dell'art. 195, comma 3, c.p.c., lo aveva ricostruito mediante l'applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7,
d.lgs. n. 385/1993, accertando la sussistenza a carico della di un Controparte_1 debito di euro 79.452,45 quale differenza delle risultanze dei due rapporti bancari;
- peraltro, il giudice di prime cure non aveva tenuto conto dei crediti derivanti dai mutui chirografari n. 4320152 e n. 4320154 per complessivi euro 301.286,00, che l'istituto bancario, nel costituirsi in giudizio, aveva eccepito in compensazione al controcredito eventualmente riconosciuto in favore della . Controparte_1
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 30 novembre 2023, la
, oltre a contestare la fondatezza del gravame proposto dall' Controparte_1
, spiegava appello incidentale per censurare la sentenza di primo grado Parte_1 nella parte in cui il Tribunale di Nocera Inferiore aveva disatteso, con riguardo al contratto di conto corrente ordinario n. 10800622 del 28 marzo 2007, le doglianze relative alla nullità delle clausole che prevedevano l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto, confermando in euro
56.564,20 a suo debito il saldo di tale rapporto bancario.
La causa, nella quale, con ordinanza del 18/30 gennaio 2024, veniva disposta, in via istruttoria, una consulenza tecnica d'ufficio integrativa di quella espletata in primo grado, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 26 giugno 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 23 luglio/19 agosto 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello proposto dall' è fondato e va accolto, sebbene debba esserne Parte_1 disatteso il primo motivo, con il quale l'istituto bancario sostiene che il Tribunale di
Nocera Inferiore ha travisato le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, per avere rideterminato in euro 127.058,77 a credito della e non in euro Controparte_1
3 79.452,25 a suo debito il saldo complessivo dei rapporti di conto corrente ordinario n.
10800622 e di conto anticipi n. 10800646.
In realtà, il Tribunale di Nocera Inferiore non è incorso in alcun errore valutativo nell'esaminare le conclusioni peritali, giacché, in ragione dell'accertata nullità del contratto di conto anticipi n. 10800646 per difetto di forma scritta, ai sensi dell'art. 117, commi 1 e 3, d.lgs. n. 385/1993, ha correttamente recepito l'ipotesi ricostruttiva con la quale il consulente tecnico d'ufficio ne aveva ricalcolato il saldo alla data del 31 gennaio
2018 in euro 183.622,97 a credito della mediante l'eliminazione di Controparte_1 tutti gli interessi passivi, le commissioni e le spese addebitati dall' nel Parte_1 corso del rapporto, non potendo trovare applicazione, in via sostitutiva, i tassi e gli altri oneri economici indicati dal comma 7 della predetta disposizione normativa.
Ed infatti, l'art. 117, comma 7, d.lgs. n. 385/1993 prevede l'applicazione a) del tasso nominale minimo e di quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione, e b) degli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione viene effettuata o il servizio viene reso, con la precisazione che, in mancanza di pubblicità, nulla è dovuto, nei soli casi di inosservanza del comma 4 (ai sensi del quale i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora) e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6
(vale a dire di nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché delle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli ai clienti di quelli pubblicizzati), sicché tale meccanismo sostitutivo non opera nella diversa fattispecie dell'invalidità del contratto bancario e delle relative pattuizioni economiche per mancanza della forma scritta
(cfr. Cass. ord. 20 marzo 2024, n. 7420).
Pertanto, il Tribunale di Nocera Inferiore, nel ritenere che il contratto di conto anticipi n.
10800646 era affetto da nullità per mancanza della forma scritta, non poteva condividere la soluzione di ricalcolo del saldo che l'ausiliario aveva formulato a seguito dei rilievi ricevuti a norma dell'art. 195, comma 3, c.p.c. mediante l'applicazione dei tassi di cui all'art. 117, comma 7, d.lgs. n. 385/1993, comportando tale invalidità la caducazione del
4 negozio senza alcuna possibilità di interventi correttivi, seppur limitati alla disciplina degli interessi, a fini della sua impropria convalida.
Ne deriva che, a fronte della nullità del contratto di conto anticipi n. 10800646 per violazione dell'art. 117, comma 1, d.lgs. n. 385/1993, l' non poteva Parte_1 fondatamente invocare, ai fini di una più favorevole rimodulazione del saldo di tale rapporto, l'applicazione dei tassi sostitutivi contemplati dal comma 7 per fattispecie diverse da quella verificatasi nel caso in esame.
In definitiva, la sentenza di primo grado è immune da censure nella parte in cui il Tribunale di Nocera Inferiore ha rideterminato il saldo del conto anticipi n. 10800646 alla data del
31 gennaio 2018 in euro 183.622,97 a credito della , escludendo tutti Controparte_1 gli interessi passivi, le commissioni e le spese addebitati nel corso del rapporto, e non in euro 33.559,23 a suo debito, come richiesto dall' , mediante Parte_1
l'applicazione dei tassi nominali minimi dei buoni ordinari del tesoro.
Fondato e dirimente ai fini dell'accoglimento dell'appello, invece, è il motivo con il quale l' lamenta che il giudice di prime cure non ha esaminato ed accolto Parte_1
l'eccezione di compensazione del credito che sarebbe stato eventualmente riconosciuto alla a seguito del ricalcolo dei saldi del conto corrente ordinario n. Controparte_1
10800622 e del conto anticipi n. 10800646 con quelli vantati dall'istituto bancario nei confronti della società in forza dei contratti di mutuo chirografario n. 4320152 e n.
4320154 del 30 giugno 2013 per le rispettive somme di euro 177.525,00 e di euro
123.761,10 e, dunque, per complessivi euro 301.286,10 alla data del 23 febbraio 2018.
Ed invero, avendo l' “ tempestivamente sollevato la predetta eccezione Parte_1 con la comparsa di costituzione e risposta depositata il 28 febbraio 2018, il Tribunale di
Nocera Inferiore, una volta accertato che dalla rideterminazione dei saldi dei rapporti di conto corrente n. 10800622 e di conto anticipi n. 10800646 era scaturito un credito in favore della , avrebbe dovuto dichiararne l'estinzione per Controparte_1 compensazione, ex art. 1241 cod. civ., con il controcredito derivante dei contratti di mutuo chirografario n. 4320152 e n. 4320154, per non avere la società attrice sollevato al riguardo alcuna contestazione né in ordine all'an, né in relazione al quantum.
In particolare, la , con l'atto introduttivo del giudizio, riconosceva Controparte_1 espressamente di aver stipulato con l' in data 30 giugno 2013, tra gli Parte_1 altri, i contratti di mutuo n. 4320152 e n. 4320154 e che le relative rate venivano addebitate sul conto corrente ordinario n. 10800622, formulando, tuttavia, le proprie censure con riferimento soltanto a tale rapporto bancario e al conto anticipi n. 10800646.
5 A fronte dell'eccezione di compensazione articolata dall' al momento Parte_1 della costituzione in giudizio, la , con la memoria assertiva di cui Controparte_1 all'art. 183, comma 1, c.p.c., lungi dal negare l'esistenza o l'entità del credito rinveniente dai contratti di mutuo n. 4320152 e n. 4320154, si limitata a manifestarne la “difficoltà di comprensione” sull'erroneo presupposto che, “a seguito della ricostruzione secondo legittimità del rapporto in oggetto, risulterà o a credito per l'attrice o a debito … giammai quindi si potranno configurare due contrapposte pretese da compensare”, giacché le obbligazioni assunte con la stipulazione dei predetti finanziamenti erano ontologicamente diverse da quelle derivanti dai rapporti di conto corrente n. 10800622 e di conto anticipi n. 10800646, per avere autonome fonti genetiche e disciplinatrici.
Pertanto, essendo incontroversa la sussistenza e l'ammontare del credito scaturente dai contratti di mutuo chirografario n. 4320152 e n. 4320154 del 30 giugno 2013, l' Parte_1
era ed è legittimata ad opporlo in compensazione al controcredito vantato dalla
[...]
sulla base del complessivo saldo risultante dalle rielaborazioni del Controparte_1 conto corrente n. 10800622 e del conto anticipi n. 10800646.
Ai fini dell'esatta determinazione della misura in cui può operare la compensazione tra i contrapposti crediti delle parti, è necessario preliminarmente valutare i motivi dell'appello incidentale con i quali la eccepisce la nullità delle clausole del Controparte_1 contratto di conto corrente ordinario n. 10800622 in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e di commissione di massimo scoperto, contestandone, di conseguenza, il saldo, calcolato dal consulente tecnico d'ufficio in euro 56.564,20 a suo debito alla data del 31 gennaio 2018.
Fondato è il primo motivo dell'appello incidentale, risultando la clausola della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in contrasto con la deliberazione adottata dal C.I.C.R. il 9 febbraio 2000.
Al riguardo, occorre premettere che l'art. 120, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, nel testo applicabile, ratione temporis, nella fattispecie in esame, dispone che “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.
L'art. 2 della deliberazione assunta dal C.I.C.R. il 9 febbraio 2000, prevede, al comma 1, che “nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti” e, al comma 2, che “nell'ambito
6 di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
La stessa deliberazione prescrive, all'art. 6, che “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo” la sua entrata in vigore
“indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato.
Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Pertanto, la predetta deliberazione del C.I.C.R., cui l'art. 120, comma 2, d.lgs. n. 385/1993 demandava di stabilire “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi” nelle operazioni bancarie, ha subordinato la legittimità dell'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per l'ipotesi della capitalizzazione infrannuale, alla condizione, dettata da esigenze di trasparenza, dell'indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto di tale capitalizzazione.
Ne deriva che l'indicazione, nel contratto, di un tasso annuo effettivo degli interessi creditori corrispondente a quello nominale, id est di un tasso annuo degli interessi capitalizzati coincidente con quello degli interessi non capitalizzati, da un lato, rende inefficace la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi, escludendo, di fatto, che tali interessi siano soggetti a capitalizzazione, e, dall'altro, si pone in contrasto con il disposto dell'art. 6 della deliberazione del C.I.C.R..
Ed invero, la fissazione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione, sicché, anche a voler ritenere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima, il contratto di conto corrente privo della predetta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata la pattuizione dell'anatocismo.
Del resto, la coincidenza del tasso annuo effettivo con quello nominale non potrebbe essere giustificata dalla circostanza che gli interessi attivi siano stati convenuti dalle parti in misura pressoché irrilevante.
Ed infatti, o la capitalizzazione è solo apparente e, come tale, priva di validità, nel senso che la misura oltremodo esigua del tasso degli interessi creditori non genera, di fatto, alcun effetto anatocistico, sicché la mancata indicazione dell'incremento del tasso discende dal fatto che, in concreto, gli interessi creditori non si capitalizzano affatto e, a fortiori, non
7 si capitalizzano con la medesima periodicità degli interessi passivi;
o, invece, la contabilizzazione degli interessi sugli interessi genera un qualche reale incremento, con la conseguenza, in tal caso, che, ai fini della legittimità dell'anatocismo, il contratto di conto corrente deve indicare l'entità del tasso degli interessi creditori, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.
In definitiva, la previsione, in un contratto di conto corrente, di un tasso annuo nominale degli interessi creditori coincidente con quello effettivo non esplicita la loro capitalizzazione infrannuale, come richiesto dall'art. 2 della deliberazione CICR del 9 febbraio 2000, e, inoltre, non soddisfa la condizione posta dal successivo art. 6, secondo cui, quando è stabilita tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicata l'entità del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione (cfr.
Cass. ord. 10 febbraio 2022, n. 4321; Cass. ord. 3 luglio 2023, n. 18664).
Ne deriva che, prevedendo il contratto di conto corrente n. 10800622, come emerge per tabulas, un tasso annuo effettivo degli interessi creditori (t.a.e.) non superiore, ma uguale al tasso annuo nominale (t.a.n.), pari allo 0,010%, la clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (e attivi) è affetta da nullità per violazione degli artt.
1283 cod. civ., 120, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, 2 e 6 deliberazione C.IC.R. del 9 febbraio 2000, n. 224000, sicché il saldo del rapporto in esame deve essere rideterminato mediante l'eliminazione di qualsiasi fenomeno anatocistico.
Parimenti fondato è il secondo motivo dell'appello incidentale, giacché la clausola con la quale è stata concordata l'applicazione della commissione di massimo scoperto trimestrale in ragione dell'1,100%, stabilendone soltanto la misura, senza alcun riferimento alla base e alle modalità di calcolo, è nulla per l'indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi degli artt.
1346 e 1418, comma 2, cod. civ., non consentendo al correntista, proprio in ragione della mancanza di dati essenziali, di conoscere quando ed in quale misura diverrà esigibile l'obbligo di corrisponderla all'istituto di credito (cfr. Cass. ord. 20 giugno 2022, n. 19825;
Cass. ord. 3 luglio 2023, n. 18664, cit.), con la conseguenza che anche tale costo deve espunto dalla ricostruzione del saldo del conto corrente n. 10800622.
Come emerge dalla consulenza tecnica integrativa disposta da questa Corre con l'ordinanza istruttoria del 18/30 gennaio 2024, l'eliminazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto dalle operazioni di rimodulazione del conto corrente n. 10800622 comporta, rispetto alle conclusioni peritali recepite dal giudice di primo grado, la riduzione del saldo passivo gravante sulla da euro 56.564,20 ad euro 19.176,67 alla data del 31 Controparte_1
8 gennaio 2018, sicché il credito vantato dalla società nei confronti dell' “ Parte_1 per effetto della somma algebrica delle risultanze delle rielaborazioni di tale rapporto e del conto anticipi n. 10800646 è pari ad euro 164.446,30 e non ad euro 127.058,77.
Tuttavia, il credito vantato dalla nei confronti dell' Controparte_1 Parte_1 in virtù dei rapporti di conto corrente ordinario n. 10800622 e di conto anticipi n.
10800646, sebbene sia superiore a quello riconosciutole dal giudice di prime cure, è comunque nettamente inferiore al controcredito oppostole in compensazione dall'istituto bancario per complessivi euro 301.286,10, di cui euro 177.525,00 in forza del contratto di mutuo n. 4320152 ed euro 123.761,10 in forza del contratto di mutuo n. 4320154, sicché risulta integralmente estinto, a norma dell'art. 1241 cod. civ., restando la società debitrice, in linea capitale, della somma di euro 136.839,80 alla data del 31 gennaio 2018.
In sostanza, la fondatezza dell'appello incidentale spiegato dalla Controparte_1 determina soltanto l'incremento, in proprio favore, da euro 127.058,77 ad euro 164.446,30 del saldo complessivo dei rapporti di conto corrente ordinario n. 10800622 e di conto anticipi n. 10800646, ma non l'accertamento di un credito pari o superiore a quello eccepitole in compensazione dall' . Parte_1
Pertanto, l'accoglimento dell'appello proposto dall' comporta, in Parte_1 riforma della sentenza di primo grado, l'integrale rigetto della domanda proposta dalla con l'atto di citazione notificato il 14 novembre 2017, non vantando Controparte_1 la società, per effetto della compensazione eccepitale, alcun credito nei confronti dell'istituto bancario, di cui, al contrario, è debitrice della somma di euro 136.839,80 per sorta capitale alla data del 31 gennaio 2018 in virtù dei contratti di mutuo chirografario n.
4320152 e n. 4320154 del 30 giugno 2013.
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, derivante dal rigetto della domanda proposta dalla “ Parte_2
[...] , devono gravare su tale società e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello
[...] scaglione tabellare relativo alle controversie di valore indeterminabile, per essere l'azionata pretesa creditoria stata rimessa all'accertamento giurisdizionale, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dall' “ , per il primo grado, in euro 7.600,00 Parte_1 per compenso, di cui euro 1.700,00 per la fase di studio, euro 1.200,00 per la fase introduttiva, euro 1.800,00 per la fase istruttoria ed euro 2.900,00 per la fase decisionale,
e, per il secondo grado, in euro 7.915,50, di cui euro 1.165,50 per esborsi ed euro 6.750,00 per compenso (euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva, euro 1.550,00 per la fase istruttoria ed euro 1.800,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
Parimenti, sono destinate a cedere definitivamente a carico della le Controparte_1 spese delle consulenze tecniche d'ufficio espletate nei due gradi di giudizio, per come liquidate dal Tribunale di Nocera Inferiore, con decreto del 10/12 gennaio 2021, in euro
4.000,00 per compenso, oltre Cnp e Iva, con detrazione dell'acconto, ove percepito dall'ausiliario, e da questa Corte, con decreto del 7 agosto/14 ottobre 2024, in euro
2.306,00 per compenso, oltre Cnp e Iva, con detrazione dell'acconto, ove percepito dall'ausiliario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dall' avverso la sentenza n. 854/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore Parte_1 con atto di citazione notificato l'1 giugno 2023 nonché sull'impugnazione incidentale spiegata dalla con comparsa di costituzione e risposta depositata il Controparte_1
30 novembre 2023, così provvede:
1. accoglie gli appelli e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, rideterminato da euro 127.057,77 ad euro 164.446,30 a credito della CP_1
il saldo complessivo dei rapporti di conto corrente ordinario n. 10800622 e di
[...] conto anticipi n. 10800646 alla data del 31 gennaio 2018 e dichiaratane l'estinzione per compensazione con il controcredito di euro 301.286,10 spettante all' Parte_1
in forza dei contratti di mutuo chirografario n. 4320152 e n. 4320154 del 30
[...] giugno 2013, rigetta integralmente la domanda proposta dalla società con atto di citazione notificato il 14 novembre 2017;
2. condanna la alla refusione, in favore dell' , Controparte_1 Parte_1 delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in euro
10 7.600,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.700,00 per la fase di studio, euro
1.200,00 per la fase introduttiva, euro 1.800,00 per la fase istruttoria ed euro 2.900,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 7.915,50, di cui euro 1.165,50 per esborsi ed euro 6.750,00 per compenso difensivo (euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva, euro 1.550,00 per la fase istruttoria ed euro 1.800,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella;
3. pone definitivamente a carico della le spese delle consulenze Controparte_1 tecniche d'ufficio espletate nei due gradi di giudizio, per come liquidate dal Tribunale di Nocera Inferiore, con decreto del 10/12 gennaio 2021, in euro 4.000,00 per compenso, oltre Cnp e Iva, con detrazione dell'acconto, ove percepito dall'ausiliario,
e da questa Corte, con decreto del 7 agosto/14 ottobre 2024, in euro 2.306,00 per compenso, oltre Cnp e Iva, con detrazione dell'acconto, ove percepito dall'ausiliario.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 614/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Milano, piazza Gae Aulenti, n. 3, Tower A, Parte_1 cod. fisc. e p. iva in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio da Per_1
Bologna del 29 ottobre 2010, rep. n. 115840 – racc. n. 33105, dall'avv. Maria Rosaria De
Simone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, piazza Piedigrotta, n. 9; appellante
E
“ , con sede legale in Angri, alla via B.G. D'Anna, n. 24, cod. Controparte_1 fisc. e p. iva in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. P.IVA_2
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta con appello incidentale, dagli avv.ti Luigi Rossini e Raffaele
Carrano, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Battipaglia, alla via R.
Iemma, n. 2; appellata-appellante incidentale
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 854/2023 DEL
TRIBUNALE DI NOCERA INF. – AZIONE DI ACCERTAMENTO NEGATIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante (come da atto di appello) – “in via preliminare - sospendere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 283 c.p.c., l'efficacia esecutiva della impugnata sentenza n.
854/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore;
nel merito - accogliere il presente appello per i motivi esposti e, in riforma della sentenza n. 854/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, rigettare la domanda di accertamento negativo del credito proposta dall'allora società attrice in quanto infondata in fatto e in diritto;
con vittoria di spese del Controparte_1 doppio grado di giudizio”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale) –
“1) in via preliminare rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza;
2) nel merito, rigettare l'appello principale avverso la sentenza impugnata, siccome inammissibile e del tutto infondato, con conferma in relazione al c/c n. 10800646 della statuizione;
3) in via incidentale, riformare la sentenza de qua, e accertare anche per il c/c n. 10800622 il saldo legittimo dichiarando illegittimamente addebitati gli interessi capitalizzati trimestralmente e la commissione di massimo scoperto non dovuti per le motivazioni esposte e per l'effetto disporre supplemento di CTU contabile affinché si ridetermini il suo saldo legittimo, dall'inizio sino alla sua chiusura, con applicazione delle condizioni economiche di cui al contratto ed esclusione di quelle non oggetto di legittima pattuizione - capitalizzazione trimestrale degli interessi e commissione di massimo scoperto -, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da attribuirsi ai procuratori antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 854/2023, il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla nei confronti dell' “ con Controparte_1 Parte_1 atto di citazione notificato il 14 novembre 2017, così provvedeva: 1) dichiarava inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito; 2) accoglieva parzialmente la domanda di accertamento negativo del credito e, per l'effetto, dichiarava che la differenza tra il saldo del conto corrente ordinario n. 10800622, pari ad euro 56.564,20 in favore dell'
, e quello del conto anticipi n. 10800646, pari ad euro 183.622,97 in Parte_1 favore della , alla data del 31 gennaio 2018 ammontava ad euro Controparte_1
127.058,77 in favore della società attrice;
3) compensava tra le parti le spese processuali, ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura del 60%, condannando l' la refusione della restante quota del 40%. Parte_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l' con atto di citazione Parte_1 notificato l'1 giugno 2023, assumendo che: - il giudice di primo grado aveva travisato le
2 risultanze istruttorie, essendo pervenuto ad una ricostruzione del saldo del conto anticipi n. 10800646 diversa da quella fornita dal consulente tecnico d'ufficio a seguito dei rilievi mossigli dal consulente dell'istituto bancario;
in particolare, il giudice di prime cure, sulle base delle conclusioni originariamente rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio, aveva rideterminato in euro 127.058,77 a credito della “ il complessivo saldo Controparte_1 del conto corrente n. 10800622 e del conto anticipi n. 10800646, espungendo dal ricalcolo di quest'ultimo tutti gli interessi passivi, le commissioni e le spese in ragione della mancanza del contratto in forma scritta, senza considerare, tuttavia, che l'ausiliario, successivamente alle osservazioni formulategli ai sensi dell'art. 195, comma 3, c.p.c., lo aveva ricostruito mediante l'applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7,
d.lgs. n. 385/1993, accertando la sussistenza a carico della di un Controparte_1 debito di euro 79.452,45 quale differenza delle risultanze dei due rapporti bancari;
- peraltro, il giudice di prime cure non aveva tenuto conto dei crediti derivanti dai mutui chirografari n. 4320152 e n. 4320154 per complessivi euro 301.286,00, che l'istituto bancario, nel costituirsi in giudizio, aveva eccepito in compensazione al controcredito eventualmente riconosciuto in favore della . Controparte_1
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 30 novembre 2023, la
, oltre a contestare la fondatezza del gravame proposto dall' Controparte_1
, spiegava appello incidentale per censurare la sentenza di primo grado Parte_1 nella parte in cui il Tribunale di Nocera Inferiore aveva disatteso, con riguardo al contratto di conto corrente ordinario n. 10800622 del 28 marzo 2007, le doglianze relative alla nullità delle clausole che prevedevano l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto, confermando in euro
56.564,20 a suo debito il saldo di tale rapporto bancario.
La causa, nella quale, con ordinanza del 18/30 gennaio 2024, veniva disposta, in via istruttoria, una consulenza tecnica d'ufficio integrativa di quella espletata in primo grado, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 26 giugno 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 23 luglio/19 agosto 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello proposto dall' è fondato e va accolto, sebbene debba esserne Parte_1 disatteso il primo motivo, con il quale l'istituto bancario sostiene che il Tribunale di
Nocera Inferiore ha travisato le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, per avere rideterminato in euro 127.058,77 a credito della e non in euro Controparte_1
3 79.452,25 a suo debito il saldo complessivo dei rapporti di conto corrente ordinario n.
10800622 e di conto anticipi n. 10800646.
In realtà, il Tribunale di Nocera Inferiore non è incorso in alcun errore valutativo nell'esaminare le conclusioni peritali, giacché, in ragione dell'accertata nullità del contratto di conto anticipi n. 10800646 per difetto di forma scritta, ai sensi dell'art. 117, commi 1 e 3, d.lgs. n. 385/1993, ha correttamente recepito l'ipotesi ricostruttiva con la quale il consulente tecnico d'ufficio ne aveva ricalcolato il saldo alla data del 31 gennaio
2018 in euro 183.622,97 a credito della mediante l'eliminazione di Controparte_1 tutti gli interessi passivi, le commissioni e le spese addebitati dall' nel Parte_1 corso del rapporto, non potendo trovare applicazione, in via sostitutiva, i tassi e gli altri oneri economici indicati dal comma 7 della predetta disposizione normativa.
Ed infatti, l'art. 117, comma 7, d.lgs. n. 385/1993 prevede l'applicazione a) del tasso nominale minimo e di quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione, e b) degli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione viene effettuata o il servizio viene reso, con la precisazione che, in mancanza di pubblicità, nulla è dovuto, nei soli casi di inosservanza del comma 4 (ai sensi del quale i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora) e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6
(vale a dire di nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché delle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli ai clienti di quelli pubblicizzati), sicché tale meccanismo sostitutivo non opera nella diversa fattispecie dell'invalidità del contratto bancario e delle relative pattuizioni economiche per mancanza della forma scritta
(cfr. Cass. ord. 20 marzo 2024, n. 7420).
Pertanto, il Tribunale di Nocera Inferiore, nel ritenere che il contratto di conto anticipi n.
10800646 era affetto da nullità per mancanza della forma scritta, non poteva condividere la soluzione di ricalcolo del saldo che l'ausiliario aveva formulato a seguito dei rilievi ricevuti a norma dell'art. 195, comma 3, c.p.c. mediante l'applicazione dei tassi di cui all'art. 117, comma 7, d.lgs. n. 385/1993, comportando tale invalidità la caducazione del
4 negozio senza alcuna possibilità di interventi correttivi, seppur limitati alla disciplina degli interessi, a fini della sua impropria convalida.
Ne deriva che, a fronte della nullità del contratto di conto anticipi n. 10800646 per violazione dell'art. 117, comma 1, d.lgs. n. 385/1993, l' non poteva Parte_1 fondatamente invocare, ai fini di una più favorevole rimodulazione del saldo di tale rapporto, l'applicazione dei tassi sostitutivi contemplati dal comma 7 per fattispecie diverse da quella verificatasi nel caso in esame.
In definitiva, la sentenza di primo grado è immune da censure nella parte in cui il Tribunale di Nocera Inferiore ha rideterminato il saldo del conto anticipi n. 10800646 alla data del
31 gennaio 2018 in euro 183.622,97 a credito della , escludendo tutti Controparte_1 gli interessi passivi, le commissioni e le spese addebitati nel corso del rapporto, e non in euro 33.559,23 a suo debito, come richiesto dall' , mediante Parte_1
l'applicazione dei tassi nominali minimi dei buoni ordinari del tesoro.
Fondato e dirimente ai fini dell'accoglimento dell'appello, invece, è il motivo con il quale l' lamenta che il giudice di prime cure non ha esaminato ed accolto Parte_1
l'eccezione di compensazione del credito che sarebbe stato eventualmente riconosciuto alla a seguito del ricalcolo dei saldi del conto corrente ordinario n. Controparte_1
10800622 e del conto anticipi n. 10800646 con quelli vantati dall'istituto bancario nei confronti della società in forza dei contratti di mutuo chirografario n. 4320152 e n.
4320154 del 30 giugno 2013 per le rispettive somme di euro 177.525,00 e di euro
123.761,10 e, dunque, per complessivi euro 301.286,10 alla data del 23 febbraio 2018.
Ed invero, avendo l' “ tempestivamente sollevato la predetta eccezione Parte_1 con la comparsa di costituzione e risposta depositata il 28 febbraio 2018, il Tribunale di
Nocera Inferiore, una volta accertato che dalla rideterminazione dei saldi dei rapporti di conto corrente n. 10800622 e di conto anticipi n. 10800646 era scaturito un credito in favore della , avrebbe dovuto dichiararne l'estinzione per Controparte_1 compensazione, ex art. 1241 cod. civ., con il controcredito derivante dei contratti di mutuo chirografario n. 4320152 e n. 4320154, per non avere la società attrice sollevato al riguardo alcuna contestazione né in ordine all'an, né in relazione al quantum.
In particolare, la , con l'atto introduttivo del giudizio, riconosceva Controparte_1 espressamente di aver stipulato con l' in data 30 giugno 2013, tra gli Parte_1 altri, i contratti di mutuo n. 4320152 e n. 4320154 e che le relative rate venivano addebitate sul conto corrente ordinario n. 10800622, formulando, tuttavia, le proprie censure con riferimento soltanto a tale rapporto bancario e al conto anticipi n. 10800646.
5 A fronte dell'eccezione di compensazione articolata dall' al momento Parte_1 della costituzione in giudizio, la , con la memoria assertiva di cui Controparte_1 all'art. 183, comma 1, c.p.c., lungi dal negare l'esistenza o l'entità del credito rinveniente dai contratti di mutuo n. 4320152 e n. 4320154, si limitata a manifestarne la “difficoltà di comprensione” sull'erroneo presupposto che, “a seguito della ricostruzione secondo legittimità del rapporto in oggetto, risulterà o a credito per l'attrice o a debito … giammai quindi si potranno configurare due contrapposte pretese da compensare”, giacché le obbligazioni assunte con la stipulazione dei predetti finanziamenti erano ontologicamente diverse da quelle derivanti dai rapporti di conto corrente n. 10800622 e di conto anticipi n. 10800646, per avere autonome fonti genetiche e disciplinatrici.
Pertanto, essendo incontroversa la sussistenza e l'ammontare del credito scaturente dai contratti di mutuo chirografario n. 4320152 e n. 4320154 del 30 giugno 2013, l' Parte_1
era ed è legittimata ad opporlo in compensazione al controcredito vantato dalla
[...]
sulla base del complessivo saldo risultante dalle rielaborazioni del Controparte_1 conto corrente n. 10800622 e del conto anticipi n. 10800646.
Ai fini dell'esatta determinazione della misura in cui può operare la compensazione tra i contrapposti crediti delle parti, è necessario preliminarmente valutare i motivi dell'appello incidentale con i quali la eccepisce la nullità delle clausole del Controparte_1 contratto di conto corrente ordinario n. 10800622 in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e di commissione di massimo scoperto, contestandone, di conseguenza, il saldo, calcolato dal consulente tecnico d'ufficio in euro 56.564,20 a suo debito alla data del 31 gennaio 2018.
Fondato è il primo motivo dell'appello incidentale, risultando la clausola della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in contrasto con la deliberazione adottata dal C.I.C.R. il 9 febbraio 2000.
Al riguardo, occorre premettere che l'art. 120, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, nel testo applicabile, ratione temporis, nella fattispecie in esame, dispone che “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.
L'art. 2 della deliberazione assunta dal C.I.C.R. il 9 febbraio 2000, prevede, al comma 1, che “nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti” e, al comma 2, che “nell'ambito
6 di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
La stessa deliberazione prescrive, all'art. 6, che “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo” la sua entrata in vigore
“indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato.
Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Pertanto, la predetta deliberazione del C.I.C.R., cui l'art. 120, comma 2, d.lgs. n. 385/1993 demandava di stabilire “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi” nelle operazioni bancarie, ha subordinato la legittimità dell'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per l'ipotesi della capitalizzazione infrannuale, alla condizione, dettata da esigenze di trasparenza, dell'indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto di tale capitalizzazione.
Ne deriva che l'indicazione, nel contratto, di un tasso annuo effettivo degli interessi creditori corrispondente a quello nominale, id est di un tasso annuo degli interessi capitalizzati coincidente con quello degli interessi non capitalizzati, da un lato, rende inefficace la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi, escludendo, di fatto, che tali interessi siano soggetti a capitalizzazione, e, dall'altro, si pone in contrasto con il disposto dell'art. 6 della deliberazione del C.I.C.R..
Ed invero, la fissazione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione, sicché, anche a voler ritenere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima, il contratto di conto corrente privo della predetta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata la pattuizione dell'anatocismo.
Del resto, la coincidenza del tasso annuo effettivo con quello nominale non potrebbe essere giustificata dalla circostanza che gli interessi attivi siano stati convenuti dalle parti in misura pressoché irrilevante.
Ed infatti, o la capitalizzazione è solo apparente e, come tale, priva di validità, nel senso che la misura oltremodo esigua del tasso degli interessi creditori non genera, di fatto, alcun effetto anatocistico, sicché la mancata indicazione dell'incremento del tasso discende dal fatto che, in concreto, gli interessi creditori non si capitalizzano affatto e, a fortiori, non
7 si capitalizzano con la medesima periodicità degli interessi passivi;
o, invece, la contabilizzazione degli interessi sugli interessi genera un qualche reale incremento, con la conseguenza, in tal caso, che, ai fini della legittimità dell'anatocismo, il contratto di conto corrente deve indicare l'entità del tasso degli interessi creditori, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.
In definitiva, la previsione, in un contratto di conto corrente, di un tasso annuo nominale degli interessi creditori coincidente con quello effettivo non esplicita la loro capitalizzazione infrannuale, come richiesto dall'art. 2 della deliberazione CICR del 9 febbraio 2000, e, inoltre, non soddisfa la condizione posta dal successivo art. 6, secondo cui, quando è stabilita tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicata l'entità del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione (cfr.
Cass. ord. 10 febbraio 2022, n. 4321; Cass. ord. 3 luglio 2023, n. 18664).
Ne deriva che, prevedendo il contratto di conto corrente n. 10800622, come emerge per tabulas, un tasso annuo effettivo degli interessi creditori (t.a.e.) non superiore, ma uguale al tasso annuo nominale (t.a.n.), pari allo 0,010%, la clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (e attivi) è affetta da nullità per violazione degli artt.
1283 cod. civ., 120, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, 2 e 6 deliberazione C.IC.R. del 9 febbraio 2000, n. 224000, sicché il saldo del rapporto in esame deve essere rideterminato mediante l'eliminazione di qualsiasi fenomeno anatocistico.
Parimenti fondato è il secondo motivo dell'appello incidentale, giacché la clausola con la quale è stata concordata l'applicazione della commissione di massimo scoperto trimestrale in ragione dell'1,100%, stabilendone soltanto la misura, senza alcun riferimento alla base e alle modalità di calcolo, è nulla per l'indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi degli artt.
1346 e 1418, comma 2, cod. civ., non consentendo al correntista, proprio in ragione della mancanza di dati essenziali, di conoscere quando ed in quale misura diverrà esigibile l'obbligo di corrisponderla all'istituto di credito (cfr. Cass. ord. 20 giugno 2022, n. 19825;
Cass. ord. 3 luglio 2023, n. 18664, cit.), con la conseguenza che anche tale costo deve espunto dalla ricostruzione del saldo del conto corrente n. 10800622.
Come emerge dalla consulenza tecnica integrativa disposta da questa Corre con l'ordinanza istruttoria del 18/30 gennaio 2024, l'eliminazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto dalle operazioni di rimodulazione del conto corrente n. 10800622 comporta, rispetto alle conclusioni peritali recepite dal giudice di primo grado, la riduzione del saldo passivo gravante sulla da euro 56.564,20 ad euro 19.176,67 alla data del 31 Controparte_1
8 gennaio 2018, sicché il credito vantato dalla società nei confronti dell' “ Parte_1 per effetto della somma algebrica delle risultanze delle rielaborazioni di tale rapporto e del conto anticipi n. 10800646 è pari ad euro 164.446,30 e non ad euro 127.058,77.
Tuttavia, il credito vantato dalla nei confronti dell' Controparte_1 Parte_1 in virtù dei rapporti di conto corrente ordinario n. 10800622 e di conto anticipi n.
10800646, sebbene sia superiore a quello riconosciutole dal giudice di prime cure, è comunque nettamente inferiore al controcredito oppostole in compensazione dall'istituto bancario per complessivi euro 301.286,10, di cui euro 177.525,00 in forza del contratto di mutuo n. 4320152 ed euro 123.761,10 in forza del contratto di mutuo n. 4320154, sicché risulta integralmente estinto, a norma dell'art. 1241 cod. civ., restando la società debitrice, in linea capitale, della somma di euro 136.839,80 alla data del 31 gennaio 2018.
In sostanza, la fondatezza dell'appello incidentale spiegato dalla Controparte_1 determina soltanto l'incremento, in proprio favore, da euro 127.058,77 ad euro 164.446,30 del saldo complessivo dei rapporti di conto corrente ordinario n. 10800622 e di conto anticipi n. 10800646, ma non l'accertamento di un credito pari o superiore a quello eccepitole in compensazione dall' . Parte_1
Pertanto, l'accoglimento dell'appello proposto dall' comporta, in Parte_1 riforma della sentenza di primo grado, l'integrale rigetto della domanda proposta dalla con l'atto di citazione notificato il 14 novembre 2017, non vantando Controparte_1 la società, per effetto della compensazione eccepitale, alcun credito nei confronti dell'istituto bancario, di cui, al contrario, è debitrice della somma di euro 136.839,80 per sorta capitale alla data del 31 gennaio 2018 in virtù dei contratti di mutuo chirografario n.
4320152 e n. 4320154 del 30 giugno 2013.
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, derivante dal rigetto della domanda proposta dalla “ Parte_2
[...] , devono gravare su tale società e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello
[...] scaglione tabellare relativo alle controversie di valore indeterminabile, per essere l'azionata pretesa creditoria stata rimessa all'accertamento giurisdizionale, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dall' “ , per il primo grado, in euro 7.600,00 Parte_1 per compenso, di cui euro 1.700,00 per la fase di studio, euro 1.200,00 per la fase introduttiva, euro 1.800,00 per la fase istruttoria ed euro 2.900,00 per la fase decisionale,
e, per il secondo grado, in euro 7.915,50, di cui euro 1.165,50 per esborsi ed euro 6.750,00 per compenso (euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva, euro 1.550,00 per la fase istruttoria ed euro 1.800,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
Parimenti, sono destinate a cedere definitivamente a carico della le Controparte_1 spese delle consulenze tecniche d'ufficio espletate nei due gradi di giudizio, per come liquidate dal Tribunale di Nocera Inferiore, con decreto del 10/12 gennaio 2021, in euro
4.000,00 per compenso, oltre Cnp e Iva, con detrazione dell'acconto, ove percepito dall'ausiliario, e da questa Corte, con decreto del 7 agosto/14 ottobre 2024, in euro
2.306,00 per compenso, oltre Cnp e Iva, con detrazione dell'acconto, ove percepito dall'ausiliario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dall' avverso la sentenza n. 854/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore Parte_1 con atto di citazione notificato l'1 giugno 2023 nonché sull'impugnazione incidentale spiegata dalla con comparsa di costituzione e risposta depositata il Controparte_1
30 novembre 2023, così provvede:
1. accoglie gli appelli e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, rideterminato da euro 127.057,77 ad euro 164.446,30 a credito della CP_1
il saldo complessivo dei rapporti di conto corrente ordinario n. 10800622 e di
[...] conto anticipi n. 10800646 alla data del 31 gennaio 2018 e dichiaratane l'estinzione per compensazione con il controcredito di euro 301.286,10 spettante all' Parte_1
in forza dei contratti di mutuo chirografario n. 4320152 e n. 4320154 del 30
[...] giugno 2013, rigetta integralmente la domanda proposta dalla società con atto di citazione notificato il 14 novembre 2017;
2. condanna la alla refusione, in favore dell' , Controparte_1 Parte_1 delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in euro
10 7.600,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.700,00 per la fase di studio, euro
1.200,00 per la fase introduttiva, euro 1.800,00 per la fase istruttoria ed euro 2.900,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 7.915,50, di cui euro 1.165,50 per esborsi ed euro 6.750,00 per compenso difensivo (euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva, euro 1.550,00 per la fase istruttoria ed euro 1.800,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella;
3. pone definitivamente a carico della le spese delle consulenze Controparte_1 tecniche d'ufficio espletate nei due gradi di giudizio, per come liquidate dal Tribunale di Nocera Inferiore, con decreto del 10/12 gennaio 2021, in euro 4.000,00 per compenso, oltre Cnp e Iva, con detrazione dell'acconto, ove percepito dall'ausiliario,
e da questa Corte, con decreto del 7 agosto/14 ottobre 2024, in euro 2.306,00 per compenso, oltre Cnp e Iva, con detrazione dell'acconto, ove percepito dall'ausiliario.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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