Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 26/11/2025, n. 3368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3368 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03368/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01304/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1304 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Caruso e Gianluca Di Barca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Camera di Commercio Palermo - Enna, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento emesso dal Conservatore della Camera di Commercio - Palermo Enna – del 16.04.2024, avente numero protocollo 0016601/U, che ha disposto la decadenza di diritto dell’attività di “VENDITA ALL’INGROSSO DI MATERIALE PER L’EDILIZIA, INERTI, CEMENTO, ECC., RETE IDRICA E FOGNANTE CON MEZZI MECCANICI” dal Registro delle Imprese della ditta ricorrente;
- di tutti gli atti a questi preliminari, annessi, connessi, presupposti o successivi, anche se non espressamente menzionati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa EP ND DO e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, titolare dell’omonima impresa individuale, premesso di operare nel settore edilizio-ambientale e di essere titolare dell’Attività artigiana di piccola impresa di lavori edili, stradali e movimento di terra e autotrasporti conto terzi (albo imprese artigiane A.I.A. n. -OMISSIS-) nonché dell’Attività di vendita all’ingrosso di materiali per l’edilizia, inerti, cemento, ecc…, rete idrica e fognante con mezzi meccanici, ha rappresentato quanto segue.
Con provvedimento n. 34066 del 3.08.2022, l’impresa del ricorrente veniva iscritta nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.
Con provvedimento prot. n. 0004849 del 05.02.2024, il Prefetto di Enna adottava, un’informativa interdittiva, ai sensi degli artt. 84 e 91 del d. lgs. n. 159/2011, nei confronti della suddetta impresa sulla scorta di elementi desumibili da un procedimento penale in cui veniva contestata al -OMISSIS- l’ipotesi di reato ex art. 648 bis c.p.
Con la nota del 6.02.2024 avente n. prot. 0005314/U, l’amministrazione resistente comunicava, a seguito della nota della Prefettura, l’avvio della procedura di decadenza e cancellazione dell’attività artigiana e regolamentata, relativa al medesimo.
Con ricorso r.g. n. 321/2024, il deducente impugnava, innanzi a questo T.A.R., il provvedimento interdittivo della Prefettura.
In riscontro alla nota del 6.02.2024 avente n. prot. 0005314/U dell’odierna resistente, avente ad oggetto l’avvio della procedura di decadenza e cancellazione dell’attività del ricorrente, quest’ultimo, con nota del 19.02.2024, diffidava la Camera di commercio a non assumere il provvedimento preannunciato sino all’esito dei giudizi amministrativi e penali.
Con il provvedimento impugnato, l’Ente resistente disponeva la decadenza di diritto dell’attività di “VENDITA ALL’INGROSSO DI MATERIALE PER L’EDILIZIA, INERTI, CEMENTO, ECC., RETE IDRICA E FOGNANTE CON MEZZI MECCANICI” dal Registro delle Imprese della ditta “-OMISSIS-” n° di posizione REA -OMISSIS-.
Con il ricorso in esame, parte ricorrente ha impugnato tale ultimo atto, deducendo i seguenti motivi: “ Violazione e falsa applicazione degli art. 67 del d. lgs. 6.09.2011, n. 159 - eccesso di potere per arbitrarietà, carenza di motivazione, difetto di istruttoria, irragionevolezza, erroneità dei presupposti, travisamento di fatti, illogicità e ingiustizia manifesta, sviamento dalla causa tipica. Mancata motivazione ”.
Ritiene il ricorrente che, nel caso di specie, mancherebbero i presupposti per l’applicazione dell’art. 67 cit., poiché la misura contestata non rientrerebbe tra le misure di prevenzione richiamate nella norma (“ previste dal libro I, titolo I, capo II ”) e non avrebbe il carattere della definitività.
Il provvedimento impugnato, inoltre, sarebbe illegittimo in quanto carente di qualsivoglia motivazione.
2. L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
3. In data 17 novembre 2025 parte ricorrente ha depositato documentazione.
4. Alla pubblica udienza del 18 novembre 2025, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato che il procedimento penale rg. n. 622/2023, incoato innanzi al Tribunale di Enna nei confronti del ricorrente, si è concluso con l’assoluzione di quest’ultimo e, in considerazione della pendenza dell’appello (rg. n. 815/2025) avverso la sentenza di primo grado che ha rigettato il ricorso per l’annullamento dell’interdittiva antimafia, ha chiesto il rinvio della trattazione della causa; indi il ricorso è stato posto in decisione.
5. L’odierno giudizio verte sugli asseriti vizi concernenti l’attività conseguenziale all’informativa antimafia, e in particolare su quelli riguardanti l’atto di decadenza dell’attività di “VENDITA ALL’INGROSSO DI MATERIALE PER L’EDILIZIA, INERTI, CEMENTO, ECC., RETE IDRICA E FOGNANTE CON MEZZI MECCANICI” dal Registro delle Imprese.
L’informativa antimafia, pertanto, costituisce l’atto presupposto di quello impugnato nel presente giudizio ed è stata oggetto di ricorso (R.G. n. 321/2024), conclusosi con la sentenza di rigetto n. 4281 del 30 dicembre 2024 (T.A.R. Catania, sez. V).
6. In via preliminare, ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per accogliere l’istanza di rinvio avanzata dal difensore di parte ricorrente in ragione della pendenza del giudizio di appello avverso la citata sentenza di questo T.A.R. n. 4281/2024 (che non risulta sospesa), non rientrando la circostanza dedotta tra i casi eccezionali di cui all’art. 73, co. 1-bis, c.p.a., che, soli, giustificano il rinvio della trattazione della causa.
6.1. Con l’unico motivo, che attiene alla contestata cancellazione della ditta dal registro delle Imprese, parte ricorrente contesta il potere dell’amministrazione di procedere d’ufficio alle revoche dei provvedimenti autorizzatori, ove l’atto presupposto sia una informativa antimafia non basata su pronunciamenti penali definitivi ai sensi dell’art. 67 cit..
In sintesi, secondo il ricorrente, non rientrando il caso di specie tra quelli di cui all’art. 67 d.lgs. 159/2011 (relativi alle misure di prevenzione), la camera di commercio non avrebbe potuto legittimamente dichiarare d’ufficio la detta cancellazione.
6.2. La tesi è infondata.
La giurisprudenza (cfr. Cons. St., sez. III, 3 marzo 2021 n. 1827) ha da tempo chiarito che anche le attività soggette al rilascio di autorizzazioni, licenze o a s.c.i.a. soggiacciono alle informative antimafia e che è, pertanto, ormai superata la rigida bipartizione e la tradizionale alternatività tra comunicazioni antimafia, applicabili alle autorizzazioni, e informazioni antimafia, applicabili ad appalti, concessioni, contributi ed elargizioni (Cons. Stato, sez. III, 8 marzo 2017, n. 1109; 4 marzo 2019, n. 1500).
Già nel parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 3088 del 17 novembre 2015, si era in particolare evidenziato che " le perplessità di ordine sistematico e teleologico sollevate in ordine all'applicazione di tale disposizione anche alle ipotesi in cui non vi sia un rapporto contrattuale - appalti o concessioni - con la pubblica amministrazione non hanno ragion d'essere, posto che anche in ipotesi di attività soggette a mera autorizzazione l'esistenza di infiltrazioni mafiose inquina l'economia legale, altera il funzionamento della concorrenza e costituisce una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubbliche ".
6.3. Il chiaro indirizzo ermeneutico seguito dal Consiglio di Stato ha poi trovato l'autorevole conforto della Corte costituzionale, la quale, nella sentenza n. 4 del 18 gennaio 2018, ha chiarito che " nel contesto del D.Lgs. n. 159 del 2011, e sulla base della legge delega n. 136 del 2010, nulla autorizza a pensare che il tentativo di infiltrazione mafiosa, acclarato mediante l'informazione antimafia interdittiva, non debba precludere anche le attività di cui all'art. 67, oltre che i rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione, se così il legislatore ha stabilito ".
6.4. Il principio è stato sviluppato anche dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. A.P. n. 3 del 6 aprile 2018), la quale ha ulteriormente chiarito che il provvedimento di cd. "interdittiva antimafia" determina una particolare forma di incapacità giuridica, e dunque la insuscettibilità del soggetto (persona fisica o giuridica) che di esso è destinatario ad essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi, interessi legittimi) che determinino (sul proprio cd. lato esterno) rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione riconducibili a quanto disposto dall'art. 67 d. lgs.159/2011, n. 159.
6.5. Tali considerazioni hanno trovato successiva conferma nella sentenza della Corte Costituzionale 57/2020, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 89-bis e 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
6.6. Osserva inoltre il Collegio che l’equiparazione quoad effectum tra comunicazione e informazione antimafia è positivamente stabilita dall’art. 89-bis del codice, mentre gli effetti anche sui provvedimenti abilitativi sono positivamente sanciti dall’art. 67 del medesimo Codice.
La giurisprudenza ha già chiarito che le conseguenze in termini di decadenza sulle autorizzazioni (e sui contributi già erogati) dei provvedimenti interdittivi antimafia discendono dall’esigenza di elevare il livello della tutela dell'economia legale dall'aggressione criminale. Ciò tramite la sottoposizione a controllo non solo dei rapporti amministrativi che danno accesso a risorse pubbliche, ma anche di quelli che consentono l’esercizio di attività economiche, subordinandole al controllo preventivo della pubblica amministrazione e stabilendo che, anche in ipotesi di attività private soggette a mera autorizzazione, l’esistenza di infiltrazioni mafiose inquina l’economia legale, altera il funzionamento della concorrenza e costituisce una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubbliche.
Questo orientamento si è poi consolidato con la giurisprudenza successiva secondo cui l’art. 89-bis, d.lgs. 159 del 2011 – inserito nel corpo del codice antimafia dall’art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 153 del 2014 – s’interpreta nel senso che l’informazione antimafia produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche nelle ipotesi in cui manchi un rapporto contrattuale con la Pubblica amministrazione. Per questo profilo, quindi, la revoca delle autorizzazioni, benché abilitanti l’esercizio dell'attività imprenditoriale nei confronti dei privati, discende direttamente, secondo il meccanismo vincolante di cui all’art. 67, dall’adozione dell’informazione interdittiva antimafia ed è legata alla perduranza di quest'ultima (cfr. da ultimo TAR Campania n. 3162/2024; id 5564/2024).
7. Quanto al censurato difetto di motivazione, esso non è riscontrabile nel caso di specie in quanto il provvedimento è adeguatamente motivato con il richiamo all’interdittiva che ne costituisce il presupposto.
8. Infine, la circostanza addotta dal difensore circa la sopravvenuta assoluzione del ricorrente nel procedimento penale nel quale era imputato, non può indurre a diversa soluzione rispetto a quanto sin qui ritenuto, atteso che trattasi di decisione successiva al provvedimento impugnato con riferimento al quale vige il principio del tempus regit actum; inoltre, l’interdittiva che fonda il provvedimento in questione, allo stato, non risulta annullata da pronuncia giurisdizionale o da ulteriore atto della Prefettura. Resta chiaramente salva la possibilità per l’interessato di chiedere alle amministrazioni competenti gli eventuali aggiornamenti in sede amministrativa alla luce di sopravvenienze allo stesso favorevoli.
9. In conclusione, la cancellazione disposta d’ufficio costituisce corretta applicazione delle norme e dei principi richiamati, sicché il ricorso dev’essere respinto.
10. Le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NE NN AR, Presidente
EP ND DO, Consigliere, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EP ND DO | NE NN AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.