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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/07/2025, n. 3311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3311 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9821/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9821/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in VIA COLLI 20 TORINO presso lo studio Parte_1 dell'avv. MONTANARO ELENA MARIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata in VIA ANTONIO GRAMSCI 15 Controparte_1 TORINO presso lo studio dell'avv. LOI CRISTIANO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note scritte del 28-29/05/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito concordatario in ROBELLA D'ASTI il 17/09/1995.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ROBELLA D'ASTI (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995). Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 04/04/2002 e il 09/10/1997. Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 16/05/2019.
Con ricorso depositato il 31/05/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel corso del procedimento, le parti davano atto di essere addivenute a un accordo. Il GOP delegato, quindi, revocava l'udienza fissata, prevedendo la sostituzione con il deposito di note scritte.
Le parti, nel rispetto dei termini assegnati, depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiunte. Il Giudice, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
*** Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto.
Le spese di lite sono compensate in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROBELLA D'ASTI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che entrambe le parti riconoscono che non ricorrono i presupposti per poter reciprocamente pretendere contributo al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti e percettori di redditi propri. Per_ DISPONE a carico del IG. un contributo mensile per il mantenimento della figlia Pt_2 dell'importo di Euro 350,00.
DISPONE, altresì, a carico del IG. il pagamento del 50% delle spese straordinarie, relative Pt_2 Per_ al mantenimento di , come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino del 2016.
PRENDE ATTO che l'assegno unico spetterà integralmente alla IG.ra . Controparte_1 PRENDE ATTO che le spese per la figlia che per legge rappresentano oneri deducibili saranno portate in detrazione dal genitore che le avrà sostenute e nella percentuale effettivamente sostenuta.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano reciprocamente che, con l'esatto adempimento degli obblighi di cui sopra, non vi sono altri rapporti patrimoniali da regolare fra di essi e che nulla è più dovuto vicendevolmente sino alla data odierna, anche con riferimento ai già versati contributi relativi al mantenimento dei figli.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27.06.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9821/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in VIA COLLI 20 TORINO presso lo studio Parte_1 dell'avv. MONTANARO ELENA MARIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata in VIA ANTONIO GRAMSCI 15 Controparte_1 TORINO presso lo studio dell'avv. LOI CRISTIANO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note scritte del 28-29/05/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito concordatario in ROBELLA D'ASTI il 17/09/1995.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ROBELLA D'ASTI (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995). Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 04/04/2002 e il 09/10/1997. Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 16/05/2019.
Con ricorso depositato il 31/05/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel corso del procedimento, le parti davano atto di essere addivenute a un accordo. Il GOP delegato, quindi, revocava l'udienza fissata, prevedendo la sostituzione con il deposito di note scritte.
Le parti, nel rispetto dei termini assegnati, depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiunte. Il Giudice, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
*** Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto.
Le spese di lite sono compensate in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROBELLA D'ASTI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che entrambe le parti riconoscono che non ricorrono i presupposti per poter reciprocamente pretendere contributo al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti e percettori di redditi propri. Per_ DISPONE a carico del IG. un contributo mensile per il mantenimento della figlia Pt_2 dell'importo di Euro 350,00.
DISPONE, altresì, a carico del IG. il pagamento del 50% delle spese straordinarie, relative Pt_2 Per_ al mantenimento di , come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino del 2016.
PRENDE ATTO che l'assegno unico spetterà integralmente alla IG.ra . Controparte_1 PRENDE ATTO che le spese per la figlia che per legge rappresentano oneri deducibili saranno portate in detrazione dal genitore che le avrà sostenute e nella percentuale effettivamente sostenuta.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano reciprocamente che, con l'esatto adempimento degli obblighi di cui sopra, non vi sono altri rapporti patrimoniali da regolare fra di essi e che nulla è più dovuto vicendevolmente sino alla data odierna, anche con riferimento ai già versati contributi relativi al mantenimento dei figli.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27.06.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.