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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 23/09/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 874/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Antonia Gradi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 874/2025 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. D'AMBROSIO MARIALUISA RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni per la ricorrente: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale esponendo: che la , a seguito di domanda di Controparte_2 Parte_1
ammissione sottoscritta il 5.5.2023 da , aveva accolto nella propria struttura la madre Controparte_1
della convenuta, ; Controparte_3
-che il contratto individuale di ingresso in R.S.A. era stato sottoscritto dapprima in data 1.11.2023 come “solvente in proprio” e successivamente in data 18.1.2024 su “posto letto accreditato” dalla stessa in qualità di obbligato al pagamento delle rette;
Controparte_1
-che da un anno i pagamenti delle rette non erano più regolari, sicché in data 19.2.25 era stata inviata lettera di costituzione in mora che, tuttavia, non aveva sortito effetto;
-che nel frattempo, perdurando il ricovero in struttura della sig.ra erano maturate altre rette CP_3
sicché alla data del ricorso, la posizione debitoria della convenuta ammontava ad euro 15.986,50.
pagina 1 di 3 Domandava pertanto la condanna della convenuta al pagamento delle rette rimaste insolute, come da conteggio in atti, oltre alla rifusione delle spese di lite.
La convenuta nonostante la regolarità della notifica non si costituiva in giudizio.
La causa è stata istruita mediante acquisizione dei documenti offerti in comunicazione dalla ricorrente.
***
La domanda è fondata a va accolta.
Occorre premettere che giurisprudenza granitica, formatasi a partire da Cass. Civ., Sez. Un.,
30/10/2001, n.13533, ritiene che il creditore il quale agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, è onerato di provare soltanto la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nel caso di specie, risulta dagli atti che la convenuta sottoscriveva contratto individuale di ingresso in
R.S.A. come “solvente in proprio” con decorrenza 1.11.2023 (doc. 2) e successivamente su “posto letto accreditato” con decorrenza 18.1.2024 in qualità di obbligato al pagamento delle rette (doc. 3), come previsto dall'art. 3 di entrambi i contratti.
La ricorrente ha poi prodotto l'estratto conto relativo alle rette maturate e non pagate e alle Parte_1
fatture emesse (doc. 5).
Ritenuto dunque sufficientemente provato il titolo della pretesa azionata, in base alle regole di riparto dell'onere probatorio indicate in premessa spettava alla convenuta dare prova dell'avvenuto adempimento dei propri obblighi, dimostrando di aver corrisposto le somme indicate e pretese dalla ricorrente, ovvero della sussistenza di qualsiasi altro fatto impeditivo o estintivo della pretesa azionata in giudizio.
Non essendo stata offerta tale prova da parte della convenuta, rimasta contumace, consegue l'accoglimento della domanda.
La convenuta deve quindi essere condannata al pagamento della somma di euro 15.986,50 oltre agli interessi legali dalla scadenza delle singole rette al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, pagina 2 di 3 condanna a corrispondere alla Controparte_1 Parte_2
la somma di euro euro 15.986,50 oltre interessi legali dalla scadenza delle singole rette al saldo
[...]
effettivo; condanna alla rifusione delle spese legali in favore della Controparte_1 [...]
che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre contributo unificato Parte_2
e marche da bollo, oltre al 15% a titolo di rimborso spese forfettario, iva se dovuta e cpa.
Cremona, 23.09.2025 il Giudice
dott.ssa Antonia Gradi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Antonia Gradi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 874/2025 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. D'AMBROSIO MARIALUISA RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni per la ricorrente: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale esponendo: che la , a seguito di domanda di Controparte_2 Parte_1
ammissione sottoscritta il 5.5.2023 da , aveva accolto nella propria struttura la madre Controparte_1
della convenuta, ; Controparte_3
-che il contratto individuale di ingresso in R.S.A. era stato sottoscritto dapprima in data 1.11.2023 come “solvente in proprio” e successivamente in data 18.1.2024 su “posto letto accreditato” dalla stessa in qualità di obbligato al pagamento delle rette;
Controparte_1
-che da un anno i pagamenti delle rette non erano più regolari, sicché in data 19.2.25 era stata inviata lettera di costituzione in mora che, tuttavia, non aveva sortito effetto;
-che nel frattempo, perdurando il ricovero in struttura della sig.ra erano maturate altre rette CP_3
sicché alla data del ricorso, la posizione debitoria della convenuta ammontava ad euro 15.986,50.
pagina 1 di 3 Domandava pertanto la condanna della convenuta al pagamento delle rette rimaste insolute, come da conteggio in atti, oltre alla rifusione delle spese di lite.
La convenuta nonostante la regolarità della notifica non si costituiva in giudizio.
La causa è stata istruita mediante acquisizione dei documenti offerti in comunicazione dalla ricorrente.
***
La domanda è fondata a va accolta.
Occorre premettere che giurisprudenza granitica, formatasi a partire da Cass. Civ., Sez. Un.,
30/10/2001, n.13533, ritiene che il creditore il quale agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, è onerato di provare soltanto la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nel caso di specie, risulta dagli atti che la convenuta sottoscriveva contratto individuale di ingresso in
R.S.A. come “solvente in proprio” con decorrenza 1.11.2023 (doc. 2) e successivamente su “posto letto accreditato” con decorrenza 18.1.2024 in qualità di obbligato al pagamento delle rette (doc. 3), come previsto dall'art. 3 di entrambi i contratti.
La ricorrente ha poi prodotto l'estratto conto relativo alle rette maturate e non pagate e alle Parte_1
fatture emesse (doc. 5).
Ritenuto dunque sufficientemente provato il titolo della pretesa azionata, in base alle regole di riparto dell'onere probatorio indicate in premessa spettava alla convenuta dare prova dell'avvenuto adempimento dei propri obblighi, dimostrando di aver corrisposto le somme indicate e pretese dalla ricorrente, ovvero della sussistenza di qualsiasi altro fatto impeditivo o estintivo della pretesa azionata in giudizio.
Non essendo stata offerta tale prova da parte della convenuta, rimasta contumace, consegue l'accoglimento della domanda.
La convenuta deve quindi essere condannata al pagamento della somma di euro 15.986,50 oltre agli interessi legali dalla scadenza delle singole rette al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, pagina 2 di 3 condanna a corrispondere alla Controparte_1 Parte_2
la somma di euro euro 15.986,50 oltre interessi legali dalla scadenza delle singole rette al saldo
[...]
effettivo; condanna alla rifusione delle spese legali in favore della Controparte_1 [...]
che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre contributo unificato Parte_2
e marche da bollo, oltre al 15% a titolo di rimborso spese forfettario, iva se dovuta e cpa.
Cremona, 23.09.2025 il Giudice
dott.ssa Antonia Gradi
pagina 3 di 3