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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 11/09/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice
Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 787/2024 R.G., vertente
TRA
n. a Lorrach il 14.4.1973, CF Parte_1
, difeso dall'Avv. Michele Di Toro C.F._1
E
n. a Atessa il 12.7.1973, CF Parte_2 C.F._2 difesa dall'Avv. Barbara Rosati
CONCLUSIONI
Le parti si riportano all'accordo in ordine alle note autorizzate con istanza di trasformazione del rito e conclusioni congiunte depositate il
21.8.2025 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza a trattazione scritta del 10.9.2025 le parti si riportavano alle condizioni esposte nella richiesta congiunta depositata il 21.8.2025; tali condizioni possono essere integralmente recepite nel presente provvedimento, in quanto non contenenti previsioni contrarie alla legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Atessa (CH) tra il Sig. Parte_1
e il giorno 18.09.1999, trascritto nel registro degli
[...] Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Atessa, Atto N. 25, Parte II, Serie A, Anno 1999; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla trascrizione della emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
il minore viene affidato in modo congiunto ad entrambi i Per_1 genitori che si impegnano a curarlo, educarlo e istruirlo con costanza e continuità con collocazione prevalente presso la madre. Tutte le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute (es. scuola, sport, tempo libero, spese mediche, cure di ogni genere, etc.), saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del bambino. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative al minore. La casa coniugale, sita in Sant'Eusanio del Sangro, Viale Maiella, 5, di proprietà esclusiva del sig. venga assegnata a quest'ultimo, la Pt_1 sig.ra si trasferirà, a titolo di comodato d'uso, nell'appartamento Pt_2 posto al piano superiore dell'abitazione familiare di proprietà del sig. sino a quando il figlio minore non sarà economicamente Pt_1 Per_1 indipendente. La sig.ra a trasferimento avvenuto, provvederà, Pt_2 inoltre, alla voltura a suo nome delle sole utenze domestiche relative a elettricità e acqua e si farà carico del pagamento dei relativi consumi. Rimarranno a carico del sig. i consumi relativi alle utenze di Pt_1 metano e telefonia fissa. Il sig. continuerà a sostenere per intero Pt_1 le spese straordinarie universitarie (affitto casa e utenze) del figlio Per_2 mentre, la sig.ra si impegna a sostenere per intero le spese Pt_2 universitarie (affitto casa e utenze) della figlia;
Il sig. Per_3 Pt_1 verserà, inoltre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli maggiorenni, ma non economicamente indipendenti, e , la Per_2 Per_3 somma mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio con erogazione diretta agli stessi) importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento del Pt_1 figlio minore la somma di € 350,00 importo rivalutabile annualmente Per_1 secondo gli indici ISTAT. In ordine al diritto di visita del minore da Per_1 parte del Sig. si dispone che: il padre potrà tenerlo con sé nei giorni Pt_1 di lunedì e giovedì, salvo ulteriori accordi migliorativi che saranno presi dai genitori nell'esclusivo interesse del figlio. Il padre avrà facoltà di tenere il figlio minore con pernottamento, a settimane alterne, dal sabato sera e sino alle ore 21 della domenica successiva. Nei periodi di permanenza con il padre, quest'ultimo si occuperà anche dei compiti e dei doveri scolastici di e lo accompagnerà alle attività sportive e/o ludiche ove già Per_1 organizzate. Relativamente alle festività di Natale, le parti concordano che, ad anni alterni, il figlio festeggerà con l'uno o con l'altra il 24 e il 25 prevedendo, ad eccezione di questi due giorni, la modalità che verrà alternata tra i due genitori ogni anno in modo da far passare al minore le vacanze dal 24 al 30/12 con un genitore e dal 31/12 al 07/01 con l'altro. Ciò vale anche per le festività pasquali: i ponti e le altre festività non religiose verranno concordati di volta in volta con i genitori. Ad ogni buon conto, i genitori si impegnano a mantenere, per quanto possibile, nell'esclusivo interesse del figlio, le abitudini relative al Natale e a Pasqua che erano in uso prima dell'intervenuta rottura del rapporto sentimentale tra esse parti. Nel periodo estivo, il figlio trascorrerà con il padre due settimane continuative nel mese di agosto sempre compatibilmente con le esigenze dello stesso e previo accordo con la signora . I genitori, oltre Parte_2 alle pattuizioni di cui sopra, prevedono che il diritto di visita e frequentazione del padre con il figlio, possa essere regolato con modalità diverse e/o più ampie rispetto a quanto sopra indicato, su accordo delle parti, e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici, extrascolastici e/o di salute di nonché con gli impegni lavorativi del padre. I coniugi Per_1 dichiarano di aver regolato i loro rapporti con rinuncia, da parte della sig.ra alla richiesta di corresponsione dell'assegno divorzile. I Pt_2 coniugi dichiarano, inoltre, di non avere null'altro a pretendere dal punto di vista patrimoniale. Le ulteriori spese straordinarie, di cui al protocollo sottoscritto in data 27.12.18 dal Presidente del Tribunale di Lanciano e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine del degli Avvocati di Lanciano, sostenute nell'interesse dei figli saranno ripartite nella misura del 70% a carico del sig. e del 30% a carico della sig.ra Pt_1 Pt_2
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 10.9.2025
Il Presidente
Massimo Canosa