Articolo 3 della Legge 23 aprile 1942, n. 456
Articolo 2Articolo 4
Versione
31 maggio 1942
Art. 3.

L'atto di procura a contrarre matrimonio civile e' trasmesso, per il tramite della Potenza, protettrice, all'ufficio prigionieri di guerra della Croce Rossa Italiana, la quale ne cura l'inoltro all'ufficiale dello stato civile che deve celebrare il matrimonio.

Se trattasi di matrimonio da contrarsi da un ufficiale o da un sottufficiale, l'atto di procura e' rimesso, per l'ulteriore inoltro, al Ministero da cui il militare dipende.

L'atto di procura cessa di essere valido, trascorsi 90 giorni dal giorno in cui l'atto perviene all'ufficiale di stato civile che deve celebrare il matrimonio.
Entrata in vigore il 31 maggio 1942