Sentenza 13 febbraio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/02/2019, n. 6992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6992 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AS AN nato il [...] avverso la sentenza del 09/02/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli confermava la condanna del AS alla pena di anni tre, mesi due di reclusione ed euro 800 di multa per i reati di rapina impropria e di tentata rapina impropria unificati dal vincolo della continuazione 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del AS che deduceva:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla qualificazione del fatto contestata come rapina impropria piuttosto che come furto: mancherebbe la prova delle lesioni in relazione alle quali il ricorrente era stato assolto in primo grado;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato inquadramento nella fattispecie tentata dell'unico reato ritenuto;
2.3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen.: il diniego del beneficio sanzionatorio invocato sarebbe illegittimo in quanto mancherebbe la valutazione in concreto del danno arrecato alla persona offesa;
2.4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della continuazione: la sentenza di primo grado avrebbe ritenuto assorbito il fatto contestato al capo 2) in quello contestato al capo 1), il che impedirebbe dì distinguere i reati e di applicare l'aumento per la continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.In via preliminare il collegio rileva che le condotte descritte nei capi 1) e 2) sono riconducibili ad un'unica azione predatoria qualificabile come rapina impropria.
1.1.Dalla descrizione dei fatti contenuta nei capi di imputazione emerge infatti che l'imputato ha posto in essere un'unica azione volta all'impossessamento dei beni e del denaro presenti nella scuola, e che il fatto che il disegno predatorio sia stato solo parzialmente portato a compimento , non consente di duplicare le contestazioni e di confermare la validità della scelta del pubblico ministero (validata peraltro dai giudici di merito: v. pag. 3 della sentenza di primo grado) di distinguere la condotta risoltasi con l'apprensione del denaro contenuto nel distributore di alimenti, dalla condotta diretta ad apprendere il materiale informatico e di ritenere i due reati unificati dal vincolo delle continuazione.
1.2. Il collegio rileva altresì che la descritta riqualificazione, sebbene effettuata in cassazione, non lede alcuna prerogativa difensiva, in quanto il consolidamento delle due imputazioni è stata oggetto di una specifica richiesta del ricorrente, avanzata con l'ultimo motivo dell'atto di impugnazione. Si ribadisce infatti che il giudice di ultima istanza ha il potere di procedere "ex officio" alla riqualificazione giuridica del fatto, senza necessità di consentire all'imputato di interloquire sul punto allorquando, nel ricorso presentato dallo stesso, tale eventualità sia stata espressamente presa in considerazione, ancorchè per sostenere la diversità del fatto da quello contestato (v. Corte Europea Diritti dell'Uomo, sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia;
cosi: Sez. 2, n. 14674 del 26/02/2010 - dep. 16/04/2010, Salord, Rv. 246922). Il rispetto della regola del contraddittorio - che deve essere assicurato all'imputato, anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto, conformemente all'art. 111, comma secondo, Cost., integrato dall'art. 6 Convenzione europea, come interpretato dalla Corte EDU - impone esclusivamente che detta diversa qualificazione giuridica non avvenga 'a sorpresà e cioè nei confronti dell'imputato che, per la prima volta e, quindi, senza mai avere la possibilità di interloquire sul punto, si trovi di fronte ad un fatto storico radicalmente trasformato in sentenza nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione, di cui rappresenti uno sviluppo inaspettato. Ne consegue che non sussiste la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile e l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione (Sez. 5, n. 7984 del 24/09/2012 - dep. 19/02/2013, Jovanovic e altro, Rv. 254649).
1.3. La riqualifica dei fatti descritti ai capi nn. 1) e 2) della rubrica ed il loro consolidamento nell'unico reato di rapina impropria consumata, impone l'accoglimento dell'ultimo motivo di ricorso, che contesta proprio l'illegittimità dell'aumento di pena per la continuazione tra i capi nn. 1) e 2). La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio nella parte in cui dispone l'aumento per la continuazione per il fatto descritto al capo 2) quantificato in mesi due di reclusione ed euro 200 di multa. La pena finale deve, pertanto, essere rideterminata in anni tre di reclusione ed euro 600 di multa.
2. Il primo motivo di ricorso, che contesta la legittimità della qualificazione giuridica del fatto descritto al capo 1) come rapina impropria, piuttosto che come furto, è manifestamente infondato. Dal compendio motivazionale integrato emergente dalle due sentenze conformi di merito, emerge infatti che l'imputato ha ingaggiato una collutazione con gli uomini delle forze dell'ordine, ponendo in essere l'attività violenta necessaria per l'integrazione della rapina, nulla rilevando che a tale azione non siano seguite le lesioni per le quali il Tribunale disponeva l'assoluzione (pag. 2 della sentenza impugnata dove si fa riferimento al fatto che gli operanti venivano "travolti" dai rapinatori).
3. Il secondo motivo di ricorso che invoca l'inquadramento dell'intera condotta contestata come tentata rapina, o tentato furto, è infondato.
3.1. Il collegio ribadisce che il delitto di rapina impropria è "consumato" quando l'avente diritto ha perduto il proprio controllo sulla cosa, e non è più in grado di recuperare la stessa autonomamente e l'agente, immediatamente dopo la sottrazione, adopera la violenza o la minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso del bene sottratto o per procurare, a sé o ad altri l'impunità; è, invece, "tentato" quando l'avente diritto mantiene costantemente il controllo sulla "res" in modo da essere in grado di riprenderla autonomamente con sé e l'agente, immediatamente dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a realizzare la sottrazione, adopera violenza o minaccia per procurare a sé o ad altri l'impunità. (Sez. 2, n. 46412 del 16/10/2014 - dep. 11/11/2014, Ruggiero, Rv. 261021).
3.2. Nel caso di specie dalla motivazione delle sentenze di merito emerge che la azione predatoria conduceva all'impossessamento del denaro prima dell'intervento delle forze dell'ordine; né rileva, in ordine alla qualifica, il fatto che sia rimasta incompiuta la parte di condotta diretta all'impossessamento del materiale informatico: tale condotta, come si è evidenziato, è un segmento della azione delittuosa, ma non incide sulla legittimità dell'inquadramento del fatto come rapina impropria "consumata", giustificato dall'accertata apprensione del denaro in assenza di ogni forma di controllo dell'avente diritto.
4. E' manifestamente infondato anche il motivo che contesta la legittimità della mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen.
4.1. Il collegio ribadisce che ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico- giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015 - dep. 29/12/2015, Salamone, Rv. 265685; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010 - dep. 20/05/2010, Uccello, Rv. 247363).
4.2.Nel caso di specie la Corte territoriale, per giustificare il diniego contestato, in coerenza con tali indicazioni, faceva riferimento al complessivo pregiudizio scaturente dall'azione criminosa, offrendo una motivazione priva di vizi logici, che si sottrae ad ogni censura in questa sede.
5.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitatívamente in C 2000,00.
P.Q.M.
Riqualificati i fatti contestati ai capi 1) e 2) nell'unico reato di rapina impropria consumata, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aumento per la continuazione di mesi 2 di reclusione ed euro 200 di multa, rideterminando la pena finale in anni 3 di reclusione ed euro 600 di