Corte d'Appello Messina, sentenza 24/12/2025, n. 1059
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Sentenza 24 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Accertamento dello stato di interclusione del fondo

    Il Tribunale ha accertato la situazione di interclusione del fondo degli attori e ha dichiarato la costituzione della servitù di passaggio carrabile, individuando il tracciato idoneo a consentire il passaggio pedonale e carraio che maggiormente soddisfa le esigenze del fondo dominante con minor aggravio per il fondo servente.

  • Accolto
    Quantificazione dell'indennità ex art. 1053 c.c.

    Il Tribunale ha determinato l'indennità in € 2.260,00, oltre interessi e rivalutazione, in favore del proprietario del fondo servente.

  • Rigettato
    Autorità di cosa giudicata della sentenza n. 472/2014

    La Corte ha ritenuto che la sentenza n. 472/2014 avesse rigettato la domanda per inesistenza della servitù, e che l'argomentazione sull'interclusione fosse superflua e non idonea ad assumere autorità di giudicato.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 1051 c.c. per errata sussistenza dello stato di interclusione

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, escludendo che la stradella avesse carattere di uso pubblico e che sussistessero elementi che convergono nell'assenza di detta destinazione. Ha inoltre confermato che gli appellati non possono procurarsi l'uscita sulla pubblica via senza eccessivo dispendio o disagio a causa del dislivello e della distanza.

  • Rigettato
    Individuazione del tracciato della servitù

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, reputando esaustivamente motivata la scelta del tracciato da parte del CTU, che ha considerato l'uso agricolo attuale del fondo e la improbabilità di usi diversi.

  • Rigettato
    Quantificazione dell'indennità ex art. 1053 c.c.

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, ritenendo equa la stima del CTU basata sulle caratteristiche del fondo e sul suo pregio, e confermando che l'uso agricolo del fondo non viene significativamente pregiudicato.

  • Rigettato
    Mancata rinnovazione di CTU

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, reputando la relazione del CTU esaustiva e corretta.

  • Rigettato
    Riforma del capo relativo alle spese processuali

    Il motivo è stato respinto in quanto formulato nella prospettiva dell'accoglimento dei superiori motivi di gravame, che sono stati rigettati.

  • Rigettato
    Illogicità della motivazione sulla compensazione delle spese

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, applicando l'art. 92, comma 2, c.p.c. e ritenendo che l'obiettiva situazione di incertezza sul diritto controverso, derivante anche dalla precedente sentenza, giustifichi la compensazione parziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Messina, sentenza 24/12/2025, n. 1059
    Giurisdizione : Corte d'Appello Messina
    Numero : 1059
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

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