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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/12/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
Dott.ssa Vincenza Randazzo - Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli - Consigliere
Dott. Antonino Zappalà - Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 582/2023 r.g.a. promosso
DA
, nato a [...] P.G. il 5.10.1976, c.f. Parte_1 [...]
rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto C.F._1
Calpona; appellante-appellato incidentale
NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] P.G. il 23.1.1950, c.f. Controparte_1 [...]
, e nata a [...] P.G. il C.F._2 Controparte_2
14.7.1956, c.f. , rappresentati e difesi CodiceFiscale_3
dall'avv. Maria Concetta Santamaria;
appellati-appellanti incidentali oggetto: appello avverso la sentenza n. 623/2023 del Tribunale di
Barcellona P.G., pubblicata in data 21.6.2023.
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 352, comma 1
n. 1, c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione del 10.3.2024 e Controparte_1 CP_2
assumendo di essere proprietari di un fondo intercluso sito
[...]
in Barcellona P.G., c.da S. Anna, in catasto alla particella 644 del 1 foglio di mappa n. 28, convenivano in giudizio , Parte_1
proprietario del confinante terreno (in catasto alla particella 281), esponendo che sin dal momento dell'acquisto del fondo predetto
(11.5.1984) avevano utilizzato un passaggio pedonale largo mt. 1,00
e lungo mt 34,00 sul fondo di proprietà del convenuto per accedere dalla strada pubblica (via Foscolo) al terreno di loro proprietà.
Rappresentando di avere intentato altro giudizio per l'ampliamento della servitù di passaggio nei confronti di , già Persona_1
proprietario del fondo poi acquistato dal nel 2010, Parte_1
chiedevano l'emissione di una sentenza costitutiva della servitù di passaggio anche con mezzi meccanici in favore del fondo di loro proprietà ed a carico del fondo del convenuto.
Il Tribunale adito, nella costituzione del , disposta TU, Parte_1
accoglieva la domanda degli attori, e, previo accertamento della situazione di interclusione del fondo (particella 1801, ex 644, del foglio di mappa 28), dichiarava la costituzione di servitù di passaggio carrabile a carico del fondo individuato dalla part.281 del foglio di mappa n.28, di proprietà del convenuto ed in Parte_1
favore del fondo individuato dalla part.1801 (ex part.644) del foglio di mappa n.28 del Comune di Barcellona P.G., di proprietà degli attori e per consentire l'accesso Controparte_1 Controparte_2
alla pubblica individuata nella Via Ugo Foscolo, secondo le modalità indicate dal C.T.U. nella sua relazione. Determinava in € 2.260,00, oltre interessi e rivalutazione, l'indennità ex art. 1053 c.c. in favore del proprietario del fondo servente e condannava il al Parte_1
pagamento della metà delle spese processuali in favore di controparte.
Ai fini che rilevano in questa sede, il Tribunale disattendeva l'eccezione di cosa giudicata sulla insussistenza della situazione di
2 interclusione del fondo attoreo per effetto della sentenza n. 472/2014 emessa inter partes dal Tribunale di Barcellona P.G..
Nel merito, il Tribunale si rifaceva agli accertamenti del TU per giungere ad individuare, sul presupposto dell'accertata interclusione del fondo degli attori, il tracciato idoneo a consentire il passaggio pedonale e carraio che maggiormente soddisfa le esigenze del fondo dominante con minor aggravio per il fondo servente.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello Parte_1
.
[...]
e hanno proposto appello Controparte_1 Controparte_2
incidentale.
Con ordinanza del 26.6.2025 la causa è stata assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con il primo motivo d'impugnazione il invoca l'autorità Parte_1
di cosa giudicata della sentenza n. 472/2014 con la quale il Tribunale di Barcellona P.G. aveva rigettato la domanda avanzata dagli volta all'ampliamento coattivo della servitù di Controparte_3
passaggio asseritamente esercitata sul fondo di proprietà di Per_1
(dante causa dell'appellante), oggetto anche della presente
[...]
controversia, per raggiungere il proprio terreno (particella 644 del foglio 28 del Comune di Barcellona P.G) dalla strada pubblica. Il
Tribunale aveva rigettato detta domanda ritenendo inesistente un diritto di servitù pedonale sul fondo del ed a vantaggio del Per_1
fondo degli . Controparte_3
Nel corpo della motivazione della sentenza di cui si invoca l'efficacia di giudicato nell'odierno giudizio, il Tribunale aveva evidenziato quanto segue: “Si aggiunga che gli attori non hanno neppure dimostrato, benché fosse loro onere, l'ulteriore presupposto dell'interclusione del fondo, laddove dalla mappa catastale versata
3 in atti si evince piuttosto, a conferma di quanto dedotto dalla parte convenuta, che la particella 644 confina con una stradella comunale sita a lato monte rispetto al fondo di proprietà dei coniugi Persona_2
(pag.n.7 della citata sentenza).
[...]
Il Tribunale con la sentenza oggi impugnata ha escluso la formazione di un giudicato sullo stato di interclusione del fondo, dal momento che con la pronuncia n. 472/2014 il Tribunale non aveva compiuto un accertamento specifico sui luoghi, essendosi limitato ad escludere la interclusione del fondo sulla base della “mappa catastale versata in atti”. Il giudice di prime cure ha poi aggiunto che “la preclusione per le parti di chiedere al giudice un nuovo intervento sulla medesima res litigiosa non può riguardare, però lo stato di fatto che ne origina la decisione in quanto “L'appartenenza del diritto di servitù ai diritti autodeterminati… non preclude, dopo che sia passata in giudicato la sentenza che affermi la libertà del fondo, la proposizione di una domanda volta all'ottenimento, ove i presupposti di legge siano attuali, della costituzione giudiziale di una servitù coattiva di passaggio (Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 18 novembre
2020 – 29 gennaio 2021, n. 2124)”.
L'appellante, a confutazione della motivazione sopra sintetizzata, deduce:
a) la sentenza n. 472/2014, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, aveva compiuto uno specifico accertamento sulla interclusione del fondo degli attori, escludendola esplicitamente;
b) non vi è stata la sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano modificato la situazione dei luoghi;
c) non è pertinente il richiamo contenuto nella sentenza oggi appellata a Cassazione 2124/2021;
4 d) l'azione di costituzione coattiva di servitù di passaggio ex art. 1051, comma 1, c.c. (esercitata nell'odierno giudizio) e l'azione ex art. 1051, comma 3, c.c., volta all'ampliamento coattivo di una servitù (esercitata nel precedente giudizio) hanno lo stesso presupposto rappresentato dalla interclusione del fondo.
Il motivo d'impugnazione è infondato.
Nella sentenza n. 472/2014 del Tribunale di Barcellona P.G. di cui si invoca l'efficacia di giudicato, il rigetto della domanda di ampliamento della servitù di passaggio veniva motivata con l'assenza di prova documentale in ordine all'asserita servitù di transito pedonale di cui gli avevano chiesto l'ampliamento. Controparte_3
Veniva, però, anche accertato quanto segue: “Si aggiunga che gli attori non hanno neppure dimostrato, benché fosse loro onere,
l'ulteriore presupposto dell'interclusione del fondo, laddove dalla mappa catastale versata in atti si evince piuttosto, a conferma di quanto dedotto dalla parte convenuta, che la particella 644 confina con una stradella comunale sita a lato monte rispetto al fondo di proprietà dei coniugi (pag.n.7 della citata Persona_2
sentenza).
Sennonchè nel dispositivo della sentenza n. 472/2014 il Tribunale così provvedeva: “rigetta la domanda attorea per l'inesistenza della servitù di passaggio di cui si chiede l'ampliamento”.
Il dispositivo della sentenza è retto, quindi, dalla argomentazione logica secondo cui nessuna prova documentale era stata fornita in ordine all'esistenza della servitù di passaggio (sul punto il Tribunale aveva esaminato un atto pubblico del 1984 e le informazioni assunte in altro giudizio possessorio e le prove testimoniali assunte).
5 Rispetto a tale motivazione che regge il dispositivo della sentenza
(“rigetta la domanda attorea per l'inesistenza della servitù di passaggio di cui si chiede l'ampliamento”) l'ulteriore argomentazione, secondo cui gli attori non avevano dimostrato lo stato di interclusione del fondo, appare superflua ed ultronea e, come tale, non idonea ad assumere autorità di giudicato.
In giurisprudenza, infatti, si è affermato che “le affermazioni ad abundantiam, contenute nella motivazione della sentenza, consistenti in argomentazioni rafforzative di quella costituente la premessa logica della statuizione contenuta nel dispositivo, vanno considerate di regola superflue e quindi giuridicamente irrilevanti ai fini della censurabilità qualora l'argomentazione rafforzata sia di per sè sufficiente a giustificare la pronuncia adottata” (Cassazione
9963/2002; si veda anche Cassazione 2087/2002 secondo cui
“un'affermazione contenuta ad abundantiam nella motivazione della
Sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto d'interesse”).
3. Con il secondo motivo l'appellante denuncia la violazione dell'art. 1051 c.c. per avere il primo giudice ritenuto erroneamente sussistente lo stato di interclusione del fondo degli . Controparte_3
All'uopo deduce che il fondo in questione ha accesso alla via pubblica, Stretto Cannistrà, mediante una stradella rappresentata sul foglio di mappa catastale n. 28 del Comune di Barcellona P.G., stradella che ha le caratteristiche della stradella vicinale destinata al pubblico transito e che confina con il fondo degli odierni appellati in due punti, uno nel lato sud e l'altro nel lato ovest.
L'appellante censura, poi, l'operato del TU sotto diversi aspetti: a) per la rilevata sussistenza del tracciato della stradella sul lato ovest, a
6 confine con il fondo attoreo, solo in sede di stesura della relazione definitiva;
b) per la motivazione fornita dallo stesso TU in merito alla esistenza di un muro lungo il confine ovest predetto, al fine di evidenziare l'interclusione del fondo attoreo;
c) per la mancata puntualizzazione dell'effettivo dislivello (pari a 50cm) fra la stradella e il fondo in questione. Aggiunge l'appellante 1) che la stradella in questione è destinata al pubblico transito, sicchè è irrilevante indagare sulla natura pubblica o privata della stessa;
2) che il primo giudice ha errato nell'affermare che la stradella è privata al fine di giungere alla conclusione di interclusione del fondo attoreo;
3) che la presenza di due cancelli alle due estremità non esclude la possibilità di utilizzo di detta stradella, posto che dalla descrizione dei luoghi contenuta nella relazione di consulenza di parte emerge che all'ingresso della stradella è presente un cancello privo di chiusura.
L'appellante evidenzia, inoltre, che l'accesso alla strada vicinale potrebbe realizzarsi in ben due punti, fatto questo che esclude anche la configurabilità di una interclusione relativa: uno, dal lato sud alla stradella in questione (sul punto l'appellante evidenzia come il TU non abbia specificato quali siano le opere di certa entità da porre in essere per consentire tale accesso e non abbia tenuto conto del declivio naturale fra il fondo degli attori e la stradella); l'altro, mediante apertura di un varco sul muro di confine presente sul lato ovest, ove il terreno degli attori confina con la predetta stradella per
25 metri, con un dislivello di soli 50 cm.
Il motivo è infondato.
L'art. 1051 c.c., prevede il diritto alla costituzione di una servitù coattiva di transito sul fondo altrui sia nell'ipotesi in cui il fondo sia circondato da fondi altrui e non ha né può avere accesso alla via
7 pubblica, sia nell'ipotesi in cui il proprietario non può procurarsi l'uscita senza eccessivo dispendio o disagio.
Ora, la TU ha accertato una situazione di interclusione del fondo, pur dando atto della presenza di una strada vicinale che in un punto lambisce il confine del fondo degli attori mentre per un tratto è confinante con il fondo medesimo.
Ora, il confine con detta strada pone il problema della sussistenza di interclusione del fondo, poiché ove si accerti che la strada vicinale sia destinata al pubblico transito, lo stato di interclusione (quanto meno relativa) del fondo verrebbe messa in discussione.
L'appellante ritiene che la strada in questione sia una strada vicinale destinata all'uso pubblico.
Tale deduzione non persuade.
Perché una strada possa rivestire carattere di strada vicinale soggetta ad uso pubblico, non è sufficiente che detta strada abbia le caratteristiche della strada interpoderale, ossia della strada avente la funzione di servire più fondi, essendo necessario che la strada sia destinata ad uso pubblico, vale a dire all'uso di un numero indiscriminato di persone.
Dalla relazione di TU emerge come anche il consulente di parte del concordasse sull'insistenza di detta stradella su fondi Parte_1
privati.
La destinazione ad uso pubblico della stradella in questione non può farsi discendere dal solo fatto di essere una strada interpoderale.
Nella specie, invece, sussistono diversi elementi che convergono tutti nel senso dell'assenza di detta destinazione:
a) la mancata inclusione della stradella nell'elenco delle vie e piazze comunali (v. attestazione del Comune di Barcellona
P.G. 14.10.2025 presente nel fascicolo di parte appellata);
8 b) le caratteristiche della stradella quali accertate e descritte dal TU (la presenza di un cancello posto all'imbocco a circa 4 metri dalla strada pubblica;
il fatto che la stradella che fino a 150/160 metri dall'imbocco consente il passaggio con mezzi meccanici, salvo trasformarsi nel tratto successivo in un viottolo;
la presenza di un altro cancello posto all'estremità ovest del tragitto;
la presenza di un ulteriore tratto della stradella oltre il cancello da ultimo indicato – posto precisamente sulla particella 1594 anche lungo il confine con il terreno degli attori per una lunghezza di 25 metri - tratto però inaccessibile (il TU sul punto ha aggiunto che detto tratto è anzi invisibile, affermazione questa che trova riscontro nella foto n. 14 bis allegata alla relazione da cui può evincersi lo stato di abbandono della strada il cui tracciato non è facilmente percepibile).
Non può considerarsi, pertanto, la sussistenza di una strada vicinale soggetta ad uso pubblico che gli attori potrebbero utilizzare per raggiungere la via pubblica.
Va aggiunto che gli odierni appellati nemmeno possono procurarsi l'uscita sulla pubblica via senza eccessivo dispendio o disagio. Sul punto è sufficiente richiamare gli accertamenti e le valutazioni del TU, il quale a pag. 23 della sua relazione ha evidenziato che “La stradella raggiunge, dopo circa 200 metri dalla partenza dallo stretto Cannistrà, un vertice del confine sud del fondo degli attori senza, però, oltrepassarlo…. In ogni caso l'accesso, dal quel lato, al fondo degli attori oltre che distare più di 200 metri dalla strada pubblica, richiederebbe la realizzazione di opere di accesso di una certa entità
(e non, come affermato dal CTP di parte convenuta, una semplice rampa in terra), atteso che tra il piano su cui scorre il viottolo ed il
9 piano su cui giace il fondo degli attori esiste un dislivello di circa metri 2,50, così come si vede nelle seguenti foto n. 19 e n. 20”.
Il dislivello di 2,50 evidenzia, quindi, la necessità di un dispendio eccessivo per la realizzazione nel punto in esame di un passaggio sulla stradella vicinale e quindi sulla via pubblica, a cui va aggiunto il fatto che comunque dovrebbe attraversarsi un fondo altrui (esclusa la natura vicinale di uso pubblico della strada), la distanza di mt 200 e il fatto che in un tratto il tracciato dovrebbe essere allargato per consentire l'accesso con mezzi meccanici, posto che dal cancello di accesso alla stradella in questione a distanza di 150/160 metri la stradella si restringe e diventa praticamente un viottolo (pag. 11 della relazione di TU).
Ancor più dispendiosa e disagevole è la realizzazione di un accesso lungo il confine ovest aprendo un varco nel muro esistente, anche se il dislivello fra la stradella e il fondo degli è Controparte_3
minore (il TU afferma che tale dislivello è inferiore a 1 metro, mentre l'appellante deduce che tale dislivello è di soli 50 cm). Ed invero, il TU ha evidenziato, in modo condivisibile, che in tale ipotesi il percorso da seguire per raggiungere il fondo degli Per_2
sarebbe di quasi 300 metri dalla strada pubblica, la
[...]
stradella dovrebbe essere trasformata in strada carrabile e dovrebbe ottenersi il diritto di transito dai vari proprietari dei fondi su cui insiste la stradella medesima.
4. Con il terzo motivo l'appellante si duole dell'individuazione del tracciato da realizzarsi sul suo fondo, ritenta eccessivamente penalizzante. La localizzazione del percorso individuato dal TU – secondo il - darebbe luogo alla creazione di una striscia di Parte_1
terreno relitta inutilizzabile, pari a mq 56,25 (1,50 di larghezza x
37,50 di lunghezza).
10 Aggiunge l'appellante che la larghezza della strada fissata dal TU in
3 metri è eccessiva rispetto alle esigenze del fondo degli Per_2
[...]
Il motivo è infondato. Il TU ha esaustivamente motivato la scelta del tracciato per l'esercizio della servitù di transito. Ed invero, il consulente ha evidenziato che “la lunghezza complessiva della stradella – dalla via U. Foscolo al confine N-O del fondo degli attori
- sarebbe pari a circa ml 37,50”, aggiungendo che “Il C.T. contesta tale scelta ritenendo che, invece, sarebbe stato più opportuno farla passare a ridosso del confine il che, però, avrebbe comportato, in primo luogo, uno scavo di sbancamento e la conseguente costruzione di un muro di sostegno nonché il taglio della ER (il che, per inciso, non credo sia facilmente autorizzabile) a meno che non si voglia concedere un passaggio di circa 50 cm di larghezza, tenuto conto della distanza esistente dal tronco della ER al confine e dello spessore dell'eventuale realizzando muro di sostegno). Inoltre il
CT di parte convenuta lamenta che con la soluzione da me prospettata verrebbe provocato un ulteriore maggiore danno al fondo del convenuto perché verrebbe sottratta all'uso oltre che la superficie della stradella realizzanda anche il tratto di terreno compreso tra la stradella ed il confine, cioè la scarpata. Ebbene l'unico uso realisticamente possibile oggi è quello attuale, e cioè un uso agricolo;
difatti in quella zona – così come emerge dalle allegate fotografie – il fondo è coltivato ad uliveto (senza che nessuna pianta debba essere estirpata per la realizzazione della stradella) e quindi non si capisce a quale tipo di coltivazione verrebbe sottratto il terreno occupato dalla stradella e quello della scarpata. In quanto all'uso ipotizzato dall'ing.
Calpona - “grandi impianti sportivi all'aperto (ad esempio campi da golf, servizi connessi e club house)” – ritengo che, fermo restando il
11 principio secondo cui nulla è impossibile, allo stato attuale, con la superficie che ha l'intero immobile del convenuto – ivi compreso il locale un tempo destinato a ristorazione – si tratti di un'operazione estremamente improbabile da compiere”.
L'esaustiva motivazione del TU evidenzia l'infondatezza delle censure mosse con il motivo d'impugnazione in esame.
Quanto alla larghezza della strada su cui esercitare il diritto di transito, la scelta del TU fatta propria dal primo giudice di individuare tale larghezza in tre metri è condivisibile, tenuto conto della necessità del transito con mezzi meccanici per le esigenze del fondo degli appellati.
5. Con il quarto motivo l'appellante si duole della quantificazione dell'indennità di cui all'art. 1053 c.c., ritenuta errata in difetto, stante la penalizzazione che il fondo verrebbe a subire per effetto della localizzazione indicata dal TU che creerebbe una striscia di terreno relitta, come sopra evidenziato.
Il motivo è infondato.
Il TU ha stimato in € 20,00 al mq il valore unitario dell'indennità spettante al , evidenziando che il terreno, pur non avendo Parte_1
potenzialità edificatoria, tuttavia, “confina con una strada importante e… ricade in una zona molto vicina al centro abitato, con una discreta vista panoramica. Tutto ciò, ovviamente, ne aumenta il pregio, tanto da ritenere equo l'attribuzione di un valore unitario pari a 20 €/mq”.
Il TU ha, quindi, operato la sua stima tenendo conto delle caratteristiche del fondo e del suo pregio dovuto alla vicinanza al centro abitato.
Quanto all'eventuale deprezzamento conseguente alla presunta creazione di una striscia di terreno relitta, va richiamato quanto evidenziato dal TU nella sua relazione a pag. 30: “l'unico uso realisticamente possibile oggi è quello attuale, e cioè un uso agricolo;
12 difatti in quella zona – così come emerge dalle allegate fotografie – il fondo è coltivato ad uliveto (senza che nessuna pianta debba essere estirpata per la realizzazione della stradella) e quindi non si capisce
a quale tipo di coltivazione verrebbe sottratto il terreno occupato dalla stradella e quello della scarpata”.
6. Con il quinto motivo l'appellante si duole della mancata rinnovazione di TU.
Il motivo è infondato, posto che come sopra evidenziato, la relazione del TU, ing. si connota per la sua esaustività, esame attento Per_3
della situazione dei luoghi, corretta valutazione degli elementi fattuali riscontrati e per la corretta e motivata prospettazione del tracciato da realizzare sul fondo del . Parte_1
7. Il sesto motivo volto alla riforma del capo di sentenza concernente le spese processuali va respinto in quanto formulato nella prospettiva dell'accoglimento dei superiori motivi di gravame.
8. Gli hanno proposto appello incidentale Controparte_3
avverso il capo di sentenza con cui le spese del primo grado del giudizio sono state compensate per il 50%. Gli appellanti incidentali deducono che la motivazione all'uopo adottata dal Tribunale (il
“permanente stato di interclusione dei fondi attorei e, soprattutto,” il
“fatto che solo all'esito di complesse indagini tecniche è stato possibile fare chiarezza sullo stato dei luoghi e sulle caratteristiche dei fondi, ai fini della individuazione in concreto del tracciato da realizzare”) è illogica, posto che gli accertamenti compiuti rientrano nella normale dinamica processuale e non è idonea a dare contezza della ricorrenza delle gravi ed eccezionali ragioni di compensazione.
Il motivo è infondato.
Nella specie, trova applicazione l'articolo 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla legge n. 69 del 2009 ("ratione temporis"
13 applicabile), che prevede la compensazione delle spese, al di fuori del dell'ipotesi della soccombenza reciproca, per gravi ed eccezionali ragioni.
Come chiarito dalla Suprema Corte (Cassazione 21157 del 2017 e
Cassazione n. 16844 del 2025), trattandosi di nozione elastica, le gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese legali possono consistere in una
"situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso”.
Ora, la obiettiva situazione di incertezza derivante anche dalla sentenza n. 472/2014, in cui era stato affermata l'assenza di prova in ordine allo stato di interclusione del fondo a fronte della mappa che indicava una strada sita a confine con il fondo degli attori, giustifica la compensazione parziale disposta dal primo giudice.
L'appello incidentale va, quindi, respinto.
8. Le spese del presente grado per la soccombenza reciproca dovuta al rigetto degli appelli proposti vanno compensate per metà, assumendo la soccombenza del maggiore valenza rispetto Parte_1
a quella degli limitata all'aspetto del regime Controparte_3
delle spese processuali,
Il va, quindi, condannato al rimborso della restante quota Parte_1
liquidata come da dispositivo, in favore degli . Controparte_3
P.Q.M.
La Corte d'appello di Messina, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
4/2023 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. anche nei confronti di e così decide: CP_1 CP_2
rigetta l'appello principale;
rigetta l'appello incidentale;
14 compensa in ragione di ½ le spese del presente grado di giudizio e condanna al rimborso della restante quota, in Parte_1
favore di e che liquida in € Controparte_1 Controparte_2
3.000,00 per compensi, di cui € 600,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase di trattazione ed €
1.100,00 per la fase decisoria, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/2002 per il pagamento da parte dell'appellante principale,
, di un ulteriore importo pari a quello già versato Parte_1
a titolo di contributi unificato;
dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/2002 per il pagamento da parte degli appellanti incidentali, e di un ulteriore Controparte_1 Controparte_2
importo pari a quello già versato a titolo di contributi unificato.
Messina 18.12.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. A. Zappalà Dr.ssa V. Randazzo
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
Dott.ssa Vincenza Randazzo - Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli - Consigliere
Dott. Antonino Zappalà - Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 582/2023 r.g.a. promosso
DA
, nato a [...] P.G. il 5.10.1976, c.f. Parte_1 [...]
rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto C.F._1
Calpona; appellante-appellato incidentale
NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] P.G. il 23.1.1950, c.f. Controparte_1 [...]
, e nata a [...] P.G. il C.F._2 Controparte_2
14.7.1956, c.f. , rappresentati e difesi CodiceFiscale_3
dall'avv. Maria Concetta Santamaria;
appellati-appellanti incidentali oggetto: appello avverso la sentenza n. 623/2023 del Tribunale di
Barcellona P.G., pubblicata in data 21.6.2023.
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 352, comma 1
n. 1, c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione del 10.3.2024 e Controparte_1 CP_2
assumendo di essere proprietari di un fondo intercluso sito
[...]
in Barcellona P.G., c.da S. Anna, in catasto alla particella 644 del 1 foglio di mappa n. 28, convenivano in giudizio , Parte_1
proprietario del confinante terreno (in catasto alla particella 281), esponendo che sin dal momento dell'acquisto del fondo predetto
(11.5.1984) avevano utilizzato un passaggio pedonale largo mt. 1,00
e lungo mt 34,00 sul fondo di proprietà del convenuto per accedere dalla strada pubblica (via Foscolo) al terreno di loro proprietà.
Rappresentando di avere intentato altro giudizio per l'ampliamento della servitù di passaggio nei confronti di , già Persona_1
proprietario del fondo poi acquistato dal nel 2010, Parte_1
chiedevano l'emissione di una sentenza costitutiva della servitù di passaggio anche con mezzi meccanici in favore del fondo di loro proprietà ed a carico del fondo del convenuto.
Il Tribunale adito, nella costituzione del , disposta TU, Parte_1
accoglieva la domanda degli attori, e, previo accertamento della situazione di interclusione del fondo (particella 1801, ex 644, del foglio di mappa 28), dichiarava la costituzione di servitù di passaggio carrabile a carico del fondo individuato dalla part.281 del foglio di mappa n.28, di proprietà del convenuto ed in Parte_1
favore del fondo individuato dalla part.1801 (ex part.644) del foglio di mappa n.28 del Comune di Barcellona P.G., di proprietà degli attori e per consentire l'accesso Controparte_1 Controparte_2
alla pubblica individuata nella Via Ugo Foscolo, secondo le modalità indicate dal C.T.U. nella sua relazione. Determinava in € 2.260,00, oltre interessi e rivalutazione, l'indennità ex art. 1053 c.c. in favore del proprietario del fondo servente e condannava il al Parte_1
pagamento della metà delle spese processuali in favore di controparte.
Ai fini che rilevano in questa sede, il Tribunale disattendeva l'eccezione di cosa giudicata sulla insussistenza della situazione di
2 interclusione del fondo attoreo per effetto della sentenza n. 472/2014 emessa inter partes dal Tribunale di Barcellona P.G..
Nel merito, il Tribunale si rifaceva agli accertamenti del TU per giungere ad individuare, sul presupposto dell'accertata interclusione del fondo degli attori, il tracciato idoneo a consentire il passaggio pedonale e carraio che maggiormente soddisfa le esigenze del fondo dominante con minor aggravio per il fondo servente.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello Parte_1
.
[...]
e hanno proposto appello Controparte_1 Controparte_2
incidentale.
Con ordinanza del 26.6.2025 la causa è stata assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con il primo motivo d'impugnazione il invoca l'autorità Parte_1
di cosa giudicata della sentenza n. 472/2014 con la quale il Tribunale di Barcellona P.G. aveva rigettato la domanda avanzata dagli volta all'ampliamento coattivo della servitù di Controparte_3
passaggio asseritamente esercitata sul fondo di proprietà di Per_1
(dante causa dell'appellante), oggetto anche della presente
[...]
controversia, per raggiungere il proprio terreno (particella 644 del foglio 28 del Comune di Barcellona P.G) dalla strada pubblica. Il
Tribunale aveva rigettato detta domanda ritenendo inesistente un diritto di servitù pedonale sul fondo del ed a vantaggio del Per_1
fondo degli . Controparte_3
Nel corpo della motivazione della sentenza di cui si invoca l'efficacia di giudicato nell'odierno giudizio, il Tribunale aveva evidenziato quanto segue: “Si aggiunga che gli attori non hanno neppure dimostrato, benché fosse loro onere, l'ulteriore presupposto dell'interclusione del fondo, laddove dalla mappa catastale versata
3 in atti si evince piuttosto, a conferma di quanto dedotto dalla parte convenuta, che la particella 644 confina con una stradella comunale sita a lato monte rispetto al fondo di proprietà dei coniugi Persona_2
(pag.n.7 della citata sentenza).
[...]
Il Tribunale con la sentenza oggi impugnata ha escluso la formazione di un giudicato sullo stato di interclusione del fondo, dal momento che con la pronuncia n. 472/2014 il Tribunale non aveva compiuto un accertamento specifico sui luoghi, essendosi limitato ad escludere la interclusione del fondo sulla base della “mappa catastale versata in atti”. Il giudice di prime cure ha poi aggiunto che “la preclusione per le parti di chiedere al giudice un nuovo intervento sulla medesima res litigiosa non può riguardare, però lo stato di fatto che ne origina la decisione in quanto “L'appartenenza del diritto di servitù ai diritti autodeterminati… non preclude, dopo che sia passata in giudicato la sentenza che affermi la libertà del fondo, la proposizione di una domanda volta all'ottenimento, ove i presupposti di legge siano attuali, della costituzione giudiziale di una servitù coattiva di passaggio (Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 18 novembre
2020 – 29 gennaio 2021, n. 2124)”.
L'appellante, a confutazione della motivazione sopra sintetizzata, deduce:
a) la sentenza n. 472/2014, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, aveva compiuto uno specifico accertamento sulla interclusione del fondo degli attori, escludendola esplicitamente;
b) non vi è stata la sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano modificato la situazione dei luoghi;
c) non è pertinente il richiamo contenuto nella sentenza oggi appellata a Cassazione 2124/2021;
4 d) l'azione di costituzione coattiva di servitù di passaggio ex art. 1051, comma 1, c.c. (esercitata nell'odierno giudizio) e l'azione ex art. 1051, comma 3, c.c., volta all'ampliamento coattivo di una servitù (esercitata nel precedente giudizio) hanno lo stesso presupposto rappresentato dalla interclusione del fondo.
Il motivo d'impugnazione è infondato.
Nella sentenza n. 472/2014 del Tribunale di Barcellona P.G. di cui si invoca l'efficacia di giudicato, il rigetto della domanda di ampliamento della servitù di passaggio veniva motivata con l'assenza di prova documentale in ordine all'asserita servitù di transito pedonale di cui gli avevano chiesto l'ampliamento. Controparte_3
Veniva, però, anche accertato quanto segue: “Si aggiunga che gli attori non hanno neppure dimostrato, benché fosse loro onere,
l'ulteriore presupposto dell'interclusione del fondo, laddove dalla mappa catastale versata in atti si evince piuttosto, a conferma di quanto dedotto dalla parte convenuta, che la particella 644 confina con una stradella comunale sita a lato monte rispetto al fondo di proprietà dei coniugi (pag.n.7 della citata Persona_2
sentenza).
Sennonchè nel dispositivo della sentenza n. 472/2014 il Tribunale così provvedeva: “rigetta la domanda attorea per l'inesistenza della servitù di passaggio di cui si chiede l'ampliamento”.
Il dispositivo della sentenza è retto, quindi, dalla argomentazione logica secondo cui nessuna prova documentale era stata fornita in ordine all'esistenza della servitù di passaggio (sul punto il Tribunale aveva esaminato un atto pubblico del 1984 e le informazioni assunte in altro giudizio possessorio e le prove testimoniali assunte).
5 Rispetto a tale motivazione che regge il dispositivo della sentenza
(“rigetta la domanda attorea per l'inesistenza della servitù di passaggio di cui si chiede l'ampliamento”) l'ulteriore argomentazione, secondo cui gli attori non avevano dimostrato lo stato di interclusione del fondo, appare superflua ed ultronea e, come tale, non idonea ad assumere autorità di giudicato.
In giurisprudenza, infatti, si è affermato che “le affermazioni ad abundantiam, contenute nella motivazione della sentenza, consistenti in argomentazioni rafforzative di quella costituente la premessa logica della statuizione contenuta nel dispositivo, vanno considerate di regola superflue e quindi giuridicamente irrilevanti ai fini della censurabilità qualora l'argomentazione rafforzata sia di per sè sufficiente a giustificare la pronuncia adottata” (Cassazione
9963/2002; si veda anche Cassazione 2087/2002 secondo cui
“un'affermazione contenuta ad abundantiam nella motivazione della
Sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto d'interesse”).
3. Con il secondo motivo l'appellante denuncia la violazione dell'art. 1051 c.c. per avere il primo giudice ritenuto erroneamente sussistente lo stato di interclusione del fondo degli . Controparte_3
All'uopo deduce che il fondo in questione ha accesso alla via pubblica, Stretto Cannistrà, mediante una stradella rappresentata sul foglio di mappa catastale n. 28 del Comune di Barcellona P.G., stradella che ha le caratteristiche della stradella vicinale destinata al pubblico transito e che confina con il fondo degli odierni appellati in due punti, uno nel lato sud e l'altro nel lato ovest.
L'appellante censura, poi, l'operato del TU sotto diversi aspetti: a) per la rilevata sussistenza del tracciato della stradella sul lato ovest, a
6 confine con il fondo attoreo, solo in sede di stesura della relazione definitiva;
b) per la motivazione fornita dallo stesso TU in merito alla esistenza di un muro lungo il confine ovest predetto, al fine di evidenziare l'interclusione del fondo attoreo;
c) per la mancata puntualizzazione dell'effettivo dislivello (pari a 50cm) fra la stradella e il fondo in questione. Aggiunge l'appellante 1) che la stradella in questione è destinata al pubblico transito, sicchè è irrilevante indagare sulla natura pubblica o privata della stessa;
2) che il primo giudice ha errato nell'affermare che la stradella è privata al fine di giungere alla conclusione di interclusione del fondo attoreo;
3) che la presenza di due cancelli alle due estremità non esclude la possibilità di utilizzo di detta stradella, posto che dalla descrizione dei luoghi contenuta nella relazione di consulenza di parte emerge che all'ingresso della stradella è presente un cancello privo di chiusura.
L'appellante evidenzia, inoltre, che l'accesso alla strada vicinale potrebbe realizzarsi in ben due punti, fatto questo che esclude anche la configurabilità di una interclusione relativa: uno, dal lato sud alla stradella in questione (sul punto l'appellante evidenzia come il TU non abbia specificato quali siano le opere di certa entità da porre in essere per consentire tale accesso e non abbia tenuto conto del declivio naturale fra il fondo degli attori e la stradella); l'altro, mediante apertura di un varco sul muro di confine presente sul lato ovest, ove il terreno degli attori confina con la predetta stradella per
25 metri, con un dislivello di soli 50 cm.
Il motivo è infondato.
L'art. 1051 c.c., prevede il diritto alla costituzione di una servitù coattiva di transito sul fondo altrui sia nell'ipotesi in cui il fondo sia circondato da fondi altrui e non ha né può avere accesso alla via
7 pubblica, sia nell'ipotesi in cui il proprietario non può procurarsi l'uscita senza eccessivo dispendio o disagio.
Ora, la TU ha accertato una situazione di interclusione del fondo, pur dando atto della presenza di una strada vicinale che in un punto lambisce il confine del fondo degli attori mentre per un tratto è confinante con il fondo medesimo.
Ora, il confine con detta strada pone il problema della sussistenza di interclusione del fondo, poiché ove si accerti che la strada vicinale sia destinata al pubblico transito, lo stato di interclusione (quanto meno relativa) del fondo verrebbe messa in discussione.
L'appellante ritiene che la strada in questione sia una strada vicinale destinata all'uso pubblico.
Tale deduzione non persuade.
Perché una strada possa rivestire carattere di strada vicinale soggetta ad uso pubblico, non è sufficiente che detta strada abbia le caratteristiche della strada interpoderale, ossia della strada avente la funzione di servire più fondi, essendo necessario che la strada sia destinata ad uso pubblico, vale a dire all'uso di un numero indiscriminato di persone.
Dalla relazione di TU emerge come anche il consulente di parte del concordasse sull'insistenza di detta stradella su fondi Parte_1
privati.
La destinazione ad uso pubblico della stradella in questione non può farsi discendere dal solo fatto di essere una strada interpoderale.
Nella specie, invece, sussistono diversi elementi che convergono tutti nel senso dell'assenza di detta destinazione:
a) la mancata inclusione della stradella nell'elenco delle vie e piazze comunali (v. attestazione del Comune di Barcellona
P.G. 14.10.2025 presente nel fascicolo di parte appellata);
8 b) le caratteristiche della stradella quali accertate e descritte dal TU (la presenza di un cancello posto all'imbocco a circa 4 metri dalla strada pubblica;
il fatto che la stradella che fino a 150/160 metri dall'imbocco consente il passaggio con mezzi meccanici, salvo trasformarsi nel tratto successivo in un viottolo;
la presenza di un altro cancello posto all'estremità ovest del tragitto;
la presenza di un ulteriore tratto della stradella oltre il cancello da ultimo indicato – posto precisamente sulla particella 1594 anche lungo il confine con il terreno degli attori per una lunghezza di 25 metri - tratto però inaccessibile (il TU sul punto ha aggiunto che detto tratto è anzi invisibile, affermazione questa che trova riscontro nella foto n. 14 bis allegata alla relazione da cui può evincersi lo stato di abbandono della strada il cui tracciato non è facilmente percepibile).
Non può considerarsi, pertanto, la sussistenza di una strada vicinale soggetta ad uso pubblico che gli attori potrebbero utilizzare per raggiungere la via pubblica.
Va aggiunto che gli odierni appellati nemmeno possono procurarsi l'uscita sulla pubblica via senza eccessivo dispendio o disagio. Sul punto è sufficiente richiamare gli accertamenti e le valutazioni del TU, il quale a pag. 23 della sua relazione ha evidenziato che “La stradella raggiunge, dopo circa 200 metri dalla partenza dallo stretto Cannistrà, un vertice del confine sud del fondo degli attori senza, però, oltrepassarlo…. In ogni caso l'accesso, dal quel lato, al fondo degli attori oltre che distare più di 200 metri dalla strada pubblica, richiederebbe la realizzazione di opere di accesso di una certa entità
(e non, come affermato dal CTP di parte convenuta, una semplice rampa in terra), atteso che tra il piano su cui scorre il viottolo ed il
9 piano su cui giace il fondo degli attori esiste un dislivello di circa metri 2,50, così come si vede nelle seguenti foto n. 19 e n. 20”.
Il dislivello di 2,50 evidenzia, quindi, la necessità di un dispendio eccessivo per la realizzazione nel punto in esame di un passaggio sulla stradella vicinale e quindi sulla via pubblica, a cui va aggiunto il fatto che comunque dovrebbe attraversarsi un fondo altrui (esclusa la natura vicinale di uso pubblico della strada), la distanza di mt 200 e il fatto che in un tratto il tracciato dovrebbe essere allargato per consentire l'accesso con mezzi meccanici, posto che dal cancello di accesso alla stradella in questione a distanza di 150/160 metri la stradella si restringe e diventa praticamente un viottolo (pag. 11 della relazione di TU).
Ancor più dispendiosa e disagevole è la realizzazione di un accesso lungo il confine ovest aprendo un varco nel muro esistente, anche se il dislivello fra la stradella e il fondo degli è Controparte_3
minore (il TU afferma che tale dislivello è inferiore a 1 metro, mentre l'appellante deduce che tale dislivello è di soli 50 cm). Ed invero, il TU ha evidenziato, in modo condivisibile, che in tale ipotesi il percorso da seguire per raggiungere il fondo degli Per_2
sarebbe di quasi 300 metri dalla strada pubblica, la
[...]
stradella dovrebbe essere trasformata in strada carrabile e dovrebbe ottenersi il diritto di transito dai vari proprietari dei fondi su cui insiste la stradella medesima.
4. Con il terzo motivo l'appellante si duole dell'individuazione del tracciato da realizzarsi sul suo fondo, ritenta eccessivamente penalizzante. La localizzazione del percorso individuato dal TU – secondo il - darebbe luogo alla creazione di una striscia di Parte_1
terreno relitta inutilizzabile, pari a mq 56,25 (1,50 di larghezza x
37,50 di lunghezza).
10 Aggiunge l'appellante che la larghezza della strada fissata dal TU in
3 metri è eccessiva rispetto alle esigenze del fondo degli Per_2
[...]
Il motivo è infondato. Il TU ha esaustivamente motivato la scelta del tracciato per l'esercizio della servitù di transito. Ed invero, il consulente ha evidenziato che “la lunghezza complessiva della stradella – dalla via U. Foscolo al confine N-O del fondo degli attori
- sarebbe pari a circa ml 37,50”, aggiungendo che “Il C.T. contesta tale scelta ritenendo che, invece, sarebbe stato più opportuno farla passare a ridosso del confine il che, però, avrebbe comportato, in primo luogo, uno scavo di sbancamento e la conseguente costruzione di un muro di sostegno nonché il taglio della ER (il che, per inciso, non credo sia facilmente autorizzabile) a meno che non si voglia concedere un passaggio di circa 50 cm di larghezza, tenuto conto della distanza esistente dal tronco della ER al confine e dello spessore dell'eventuale realizzando muro di sostegno). Inoltre il
CT di parte convenuta lamenta che con la soluzione da me prospettata verrebbe provocato un ulteriore maggiore danno al fondo del convenuto perché verrebbe sottratta all'uso oltre che la superficie della stradella realizzanda anche il tratto di terreno compreso tra la stradella ed il confine, cioè la scarpata. Ebbene l'unico uso realisticamente possibile oggi è quello attuale, e cioè un uso agricolo;
difatti in quella zona – così come emerge dalle allegate fotografie – il fondo è coltivato ad uliveto (senza che nessuna pianta debba essere estirpata per la realizzazione della stradella) e quindi non si capisce a quale tipo di coltivazione verrebbe sottratto il terreno occupato dalla stradella e quello della scarpata. In quanto all'uso ipotizzato dall'ing.
Calpona - “grandi impianti sportivi all'aperto (ad esempio campi da golf, servizi connessi e club house)” – ritengo che, fermo restando il
11 principio secondo cui nulla è impossibile, allo stato attuale, con la superficie che ha l'intero immobile del convenuto – ivi compreso il locale un tempo destinato a ristorazione – si tratti di un'operazione estremamente improbabile da compiere”.
L'esaustiva motivazione del TU evidenzia l'infondatezza delle censure mosse con il motivo d'impugnazione in esame.
Quanto alla larghezza della strada su cui esercitare il diritto di transito, la scelta del TU fatta propria dal primo giudice di individuare tale larghezza in tre metri è condivisibile, tenuto conto della necessità del transito con mezzi meccanici per le esigenze del fondo degli appellati.
5. Con il quarto motivo l'appellante si duole della quantificazione dell'indennità di cui all'art. 1053 c.c., ritenuta errata in difetto, stante la penalizzazione che il fondo verrebbe a subire per effetto della localizzazione indicata dal TU che creerebbe una striscia di terreno relitta, come sopra evidenziato.
Il motivo è infondato.
Il TU ha stimato in € 20,00 al mq il valore unitario dell'indennità spettante al , evidenziando che il terreno, pur non avendo Parte_1
potenzialità edificatoria, tuttavia, “confina con una strada importante e… ricade in una zona molto vicina al centro abitato, con una discreta vista panoramica. Tutto ciò, ovviamente, ne aumenta il pregio, tanto da ritenere equo l'attribuzione di un valore unitario pari a 20 €/mq”.
Il TU ha, quindi, operato la sua stima tenendo conto delle caratteristiche del fondo e del suo pregio dovuto alla vicinanza al centro abitato.
Quanto all'eventuale deprezzamento conseguente alla presunta creazione di una striscia di terreno relitta, va richiamato quanto evidenziato dal TU nella sua relazione a pag. 30: “l'unico uso realisticamente possibile oggi è quello attuale, e cioè un uso agricolo;
12 difatti in quella zona – così come emerge dalle allegate fotografie – il fondo è coltivato ad uliveto (senza che nessuna pianta debba essere estirpata per la realizzazione della stradella) e quindi non si capisce
a quale tipo di coltivazione verrebbe sottratto il terreno occupato dalla stradella e quello della scarpata”.
6. Con il quinto motivo l'appellante si duole della mancata rinnovazione di TU.
Il motivo è infondato, posto che come sopra evidenziato, la relazione del TU, ing. si connota per la sua esaustività, esame attento Per_3
della situazione dei luoghi, corretta valutazione degli elementi fattuali riscontrati e per la corretta e motivata prospettazione del tracciato da realizzare sul fondo del . Parte_1
7. Il sesto motivo volto alla riforma del capo di sentenza concernente le spese processuali va respinto in quanto formulato nella prospettiva dell'accoglimento dei superiori motivi di gravame.
8. Gli hanno proposto appello incidentale Controparte_3
avverso il capo di sentenza con cui le spese del primo grado del giudizio sono state compensate per il 50%. Gli appellanti incidentali deducono che la motivazione all'uopo adottata dal Tribunale (il
“permanente stato di interclusione dei fondi attorei e, soprattutto,” il
“fatto che solo all'esito di complesse indagini tecniche è stato possibile fare chiarezza sullo stato dei luoghi e sulle caratteristiche dei fondi, ai fini della individuazione in concreto del tracciato da realizzare”) è illogica, posto che gli accertamenti compiuti rientrano nella normale dinamica processuale e non è idonea a dare contezza della ricorrenza delle gravi ed eccezionali ragioni di compensazione.
Il motivo è infondato.
Nella specie, trova applicazione l'articolo 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla legge n. 69 del 2009 ("ratione temporis"
13 applicabile), che prevede la compensazione delle spese, al di fuori del dell'ipotesi della soccombenza reciproca, per gravi ed eccezionali ragioni.
Come chiarito dalla Suprema Corte (Cassazione 21157 del 2017 e
Cassazione n. 16844 del 2025), trattandosi di nozione elastica, le gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese legali possono consistere in una
"situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso”.
Ora, la obiettiva situazione di incertezza derivante anche dalla sentenza n. 472/2014, in cui era stato affermata l'assenza di prova in ordine allo stato di interclusione del fondo a fronte della mappa che indicava una strada sita a confine con il fondo degli attori, giustifica la compensazione parziale disposta dal primo giudice.
L'appello incidentale va, quindi, respinto.
8. Le spese del presente grado per la soccombenza reciproca dovuta al rigetto degli appelli proposti vanno compensate per metà, assumendo la soccombenza del maggiore valenza rispetto Parte_1
a quella degli limitata all'aspetto del regime Controparte_3
delle spese processuali,
Il va, quindi, condannato al rimborso della restante quota Parte_1
liquidata come da dispositivo, in favore degli . Controparte_3
P.Q.M.
La Corte d'appello di Messina, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
4/2023 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. anche nei confronti di e così decide: CP_1 CP_2
rigetta l'appello principale;
rigetta l'appello incidentale;
14 compensa in ragione di ½ le spese del presente grado di giudizio e condanna al rimborso della restante quota, in Parte_1
favore di e che liquida in € Controparte_1 Controparte_2
3.000,00 per compensi, di cui € 600,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase di trattazione ed €
1.100,00 per la fase decisoria, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/2002 per il pagamento da parte dell'appellante principale,
, di un ulteriore importo pari a quello già versato Parte_1
a titolo di contributi unificato;
dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/2002 per il pagamento da parte degli appellanti incidentali, e di un ulteriore Controparte_1 Controparte_2
importo pari a quello già versato a titolo di contributi unificato.
Messina 18.12.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. A. Zappalà Dr.ssa V. Randazzo
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