TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/11/2025, n. 4093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4093 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa
TRAVERSA, all'udienza del 3 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro di I grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 8571 dell'anno 2025
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. DI LOLLO CAPURSO Parte_1
IO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bisceglie, alla via Moro, n.
30
– Ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
– Resistente non costituito –
FATTO E DIRITTO
Con atto introduttivo depositato in data 17.06.2025, la ricorrente, premettendo di aver sottoscritto contratti a termine con il per gli anni Controparte_1 scolastici 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025, senza tuttavia aver ricevuto il bonus economico di € 500,00 annui (la c.d. Carta del docente) previsto dall'art. 1, comma 121 della legge n. 107 del 2015 ai fini dell'aggiornamento e della formazione dei docenti di ruolo, chiedeva il riconoscimento del suddetto beneficio per le annualità indicate, con condanna del al pagamento della somma di € 1.500,00. CP_1 Il non si costituiva in giudizio. CP_1
All'odierna udienza, nessuno compariva e, pertanto, questo Giudice, rilevato che la ricorrente non dava prova della notifica del ricorso introduttivo, decideva come da sentenza contestuale.
In difetto della costituzione di parte resistente e non essendovi prova della notificazione del ricorso e della effettiva costituzione del contraddittorio, va emessa pronuncia in rito ostativa alla prosecuzione del giudizio (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza n. 21587 del
13/08/2008, secondo cui “Nel rito del lavoro, qualora il convenuto non si costituisca ed il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato da parte dell'attore - che non alleghi e comprovi una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa e non sia, per tale ragione, legittimato alla sollecitazione dell'assegnazione, per provvedere all'incombente, di un termine compatibile con detta situazione - il procedimento è legittimamente definito con una pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore corso del processo”).
Nulla per le spese per la mancata costituzione di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 17.06.2025, nei confronti Parte_1 del , resistente non costituito, così provvede: Controparte_1
1) dichiara improcedibile il ricorso;
2) nulla per le spese.
Bari, 3 novembre 2025
Il Giudice del lavoro, Dott.ssa Maria Luisa Traversa pag. 2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa
TRAVERSA, all'udienza del 3 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro di I grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 8571 dell'anno 2025
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. DI LOLLO CAPURSO Parte_1
IO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bisceglie, alla via Moro, n.
30
– Ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
– Resistente non costituito –
FATTO E DIRITTO
Con atto introduttivo depositato in data 17.06.2025, la ricorrente, premettendo di aver sottoscritto contratti a termine con il per gli anni Controparte_1 scolastici 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025, senza tuttavia aver ricevuto il bonus economico di € 500,00 annui (la c.d. Carta del docente) previsto dall'art. 1, comma 121 della legge n. 107 del 2015 ai fini dell'aggiornamento e della formazione dei docenti di ruolo, chiedeva il riconoscimento del suddetto beneficio per le annualità indicate, con condanna del al pagamento della somma di € 1.500,00. CP_1 Il non si costituiva in giudizio. CP_1
All'odierna udienza, nessuno compariva e, pertanto, questo Giudice, rilevato che la ricorrente non dava prova della notifica del ricorso introduttivo, decideva come da sentenza contestuale.
In difetto della costituzione di parte resistente e non essendovi prova della notificazione del ricorso e della effettiva costituzione del contraddittorio, va emessa pronuncia in rito ostativa alla prosecuzione del giudizio (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza n. 21587 del
13/08/2008, secondo cui “Nel rito del lavoro, qualora il convenuto non si costituisca ed il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato da parte dell'attore - che non alleghi e comprovi una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa e non sia, per tale ragione, legittimato alla sollecitazione dell'assegnazione, per provvedere all'incombente, di un termine compatibile con detta situazione - il procedimento è legittimamente definito con una pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore corso del processo”).
Nulla per le spese per la mancata costituzione di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 17.06.2025, nei confronti Parte_1 del , resistente non costituito, così provvede: Controparte_1
1) dichiara improcedibile il ricorso;
2) nulla per le spese.
Bari, 3 novembre 2025
Il Giudice del lavoro, Dott.ssa Maria Luisa Traversa pag. 2/2