Art. 18.
Il 3 per cento dei contributi devoluti in ciascun esercizio al fondo di integrazione e' destinato alla costituzione di una speciale riserva. ((1)) Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e per il tesoro, potra' essere temporaneamente sospeso l'accantonamento di cui al precedente comma, quando la riserva abbia raggiunto un'adeguata consistenza.
I fondi disponibili della riserva di cui al presente articolo possono essere investiti con le stesse forme, modalita' e limiti previsti per gli investimenti dei fondi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 28 luglio 1961, n. 830 ha disposto (con l'art. 15, comma 6) che "A decorrere dal 1 gennaio 1961 la percentuale prevista dall' articolo 18, primo comma, della legge 28 dicembre 1952, n. 4435 , e' ridotta dal 3 per cento all'1 per cento."
Il 3 per cento dei contributi devoluti in ciascun esercizio al fondo di integrazione e' destinato alla costituzione di una speciale riserva. ((1)) Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e per il tesoro, potra' essere temporaneamente sospeso l'accantonamento di cui al precedente comma, quando la riserva abbia raggiunto un'adeguata consistenza.
I fondi disponibili della riserva di cui al presente articolo possono essere investiti con le stesse forme, modalita' e limiti previsti per gli investimenti dei fondi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 28 luglio 1961, n. 830 ha disposto (con l'art. 15, comma 6) che "A decorrere dal 1 gennaio 1961 la percentuale prevista dall' articolo 18, primo comma, della legge 28 dicembre 1952, n. 4435 , e' ridotta dal 3 per cento all'1 per cento."