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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/02/2025, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 48978/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
OTTAVA (EX NONA BIS) CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Rita Cordova Presidente Relatore dott.ssa Elisabetta Stefania Stuccillo Giudice dott.ssa Giulia Sicignano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 48978/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato ANGELO Parte_1 C.F._1
CASSANELLI, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Aristide de Togni n. 7
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Controparte_1 C.F._2
SABRINA OLIVIERI MACCARONE, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via A.
Sforza n. 81/A
E contro
Controparte_2
[...]
, in persona del Curatore Speciale Avvocato
[...] Controparte_3
CONVENUTI
pagina 1 di 8
CONCLUSIONI
Per la parte attrice:
Nell'interesse dell'attore e del minore si chiede che il Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia:
Dichiarare che il minore nato a [...] l'[...] e registrato presso il Controparte_2 comune di Rozzano (n. 138 P. 1 S. A anno 2008) come figlio di e , Controparte_1 Parte_1 non è figlio di , e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile l'annotazione Parte_1 dell'emananda sentenza nei registri dello stato civile, a margine dell'atto di nascita di
[...]
con l'adozione di ogni altro e consequenziale provvedimento di legge, la rimozione del P_ cognome e l'apposizione esclusiva di quello materno P_ CP
Dichiarare, conseguentemente, all'assenza del rapporto di filiazione il venire meno del titolo che assiste il versamento a carico di del contributo al di lui mantenimento. Parte_1
Con vittoria di spese ai sensi dell'art. 96cpc, diritti e onorari, in caso di opposizione della convenuta
sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge. Controparte_1
Per la parte convenuta : Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni: in via preliminare:
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente giudizio per intervenuta decadenza dall'esercizio dell'azione da parte del signor ex art. 244 c.c. P_
Nel merito
In via principale:
- Rigettare le domande tutte proposte dal Sig. in quanto infondate in fatto ed in diritto. P_
Per la parte convenuta : Controparte_2
Letti i verbali di causa, valutate le dichiarazioni in essi contenute, considerato che solo a seguito dell'ascolto del minore, in data 19/2 e 3/4 2024, come richiesto dalla sottoscritta curatore speciale sin dall'inizio del giudizio, si è potuto ricostruire la reale volontà dello stesso, specificamente in merito al proprio cognome;
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, chiede che il Tribunale, voglia:
pagina 2 di 8 dichiarare che il minore , nato l'[...], iscritto nei registri anagrafici del Controparte_2
Comune di Rozzano come figlio di e non è figlio di Parte_1 Controparte_1 [...]
, conseguentemente P_
ordinare all'Ufficio di Stato Civile l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita, con ogni conseguente provvedimento di legge, compresa la cancellazione del cognome e la P_
iscrizione del solo cognome materno, pertanto il minore dovrà chiamarsi CP_4
respingere la richiesta di prescrizione proposta dalla convenuta poiché contraria all'interesse del minore, ordinare la presa in carico del minore da parte di idonei professionisti dei servizi specialistici, indicati dal Tribunale, per il sostegno dello stesso e la elaborazione della nuova condizione.
Con vittoria di spese diritti e onorati di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione avanti al Tribunale di Milano, ritualmente notificato, il sig. Parte_1 conveniva in giudizio la sig.ra l'avv. quale curatore speciale del Controparte_1 Controparte_3 minore e il Pubblico Ministero al fine di veder dichiarato giudizialmente il Controparte_2 disconoscimento di paternità del minore nato a [...] l'[...] con ogni Controparte_2
conseguente statuizione.
In particolare, parte attrice allegava che durante la convivenza matrimoniale con la sig.ra CP
, nata a [...] il [...] e residente in [...], sposata in
[...]
data 07.09.2002 e da cui divorziava in data 13.04.2016, nascevano in data 06.09.2004 e Per_1 in data 08.08.2008; quest'ultimo veniva dichiarato figlio legittimo di come da P_ Parte_1 estratto dell'atto di nascita n. 138 P. 1 S. A anno 2008. Parte attrice allegava che nel corso dell'udienza nel procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio RG 3801/2022 tenutasi avanti al
Tribunale di Milano in data 01.07.2022 la signora dichiarava che il figlio era Controparte_1 P_ stato concepito con persona diversa dal sig. ; che parte attrice veniva a conoscenza di Parte_1
tale circostanza in un contesto ufficiale successivo alla seconda notifica del ricorso e al decreto di fissazione udienza in quanto la prima notifica non era andata a buon fine;
che vi erano tutti i presupposti per poter esperire l'azione di disconoscimento di paternità, per la quale chiedeva accertamento a mezzo CTU con test del DNA del minore.
Con propria comparsa di costituzione e risposta depositata il 10.03.2023, la sig.ra si Controparte_1
costituiva in giudizio per contestare la richiesta di disconoscimento del figlio da parte del sig. P_
. Parte_1
pagina 3 di 8 Parte convenuta esponeva che era un ragazzo di 15 anni portatore di handicap con diagnosi di P_
disturbo da deficit e iperattività di tipo combinato associato a disturbo Oppositivo-Provocatorio; che, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di citazione, parte attrice aveva da sempre saputo che non fosse il suo figlio biologico in quanto nel 2008, quando la signora era in stato di P_ CP gravidanza tra il quarto e il quinto mese, un'amica comune delle parti aveva rivelato al sig. la P_
circostanza che il nascituro non fosse suo;
che la sig.ra aveva chiesto esplicitamente al sig. CP
di non riconoscere e di provvedere a registrarlo all'Ufficio di Stato Civile solo con il P_ P_ proprio cognome ma il sig. provvedeva a riconoscere comunque e a CP P_ P_ indicare quale cognome ”; che al rientro al lavoro dalla maternità, la sig.ra P_ CP confidava al sig. , suo collega e amico, che il signor , pur essendo a Parte_2 P_
conoscenza di non essere il padre di aveva comunque provveduto a riconoscerlo nonostante la P_
opposizione della stessa sig.ra che dal momento del concepimento la signora non CP CP
aveva più avuto contatti con il padre biologico di che spontaneamente all'udienza del P_
01.07.2022 chiamata per il procedimento di modifica delle condizioni di divorzio la signora CP dichiarava invece non è figlio biologico del signor che l'ha sempre saputo, ma ha P_ P_
voluto riconoscerlo comunque, ma il padre l'ha sempre trattato in modo differente rispetto ad
e circa tre mesi fa ha rivelato a che non era suo figlio e il ragazzo non lo sapeva e Per_1 P_ ha avuto uno shock”; che il tenore delle dichiarazioni appena citate faceva presumere che la circostanza per cui il sig. non fosse il padre del minore fosse un dato di fatto tra le parti, mentre invece P_ nell'atto di citazione il sig. aveva fatto intendere di aver appreso che non fosse suo P_ P_ figlio solo dalla lettura del verbale del 01.07.2022; che la non reazione del sig. alla P_
dichiarazione suddetta era conseguenza del fatto che la circostanza fosse a lui già nota prima del
01.07.2022; che l'azione di disconoscimento di paternità sarebbe comunque inammissibile poiché parte attrice era decaduta dal promuovere l'azione nei termini dell'art. 244 c.c. in quanto aveva applicato il termine annuale dalla scoperta del presunto adulterio, indicata al 01.07.2022, non valutando che ai sensi dell'art. 244 IV comma c.c. (“l'azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita”) l'azione non poteva essere proposta poiché il minore aveva quasi 15 anni al momento dell'instaurazione del giudizio.
Con propria comparsa di costituzione e risposta depositata il 27/02/2023, l'avv. si Controparte_3 costituiva in giudizio quale curatore speciale del minore associandosi alla richiesta Controparte_2 di esame del DNA del minore proposta dall'attore. Quanto alla domanda di rimozione del cognome
” dal certificato anagrafico del minore e la esclusiva indicazione del cognome materno P_
, il curatore speciale allegava la necessità di ascolto del minore e dell'indicazione di servizi CP pagina 4 di 8 sociali e professionisti al fine di sostenere il minore nel sopra citato percorso.
All'udienza del 30.03.2023 parte attrice chiedeva di procedere con l'esame genetico, e il curatore speciale si associava alla richiesta. Il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI
n. 1, 2 e 3 cod. proc. civ. e fissava l'udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
All'udienza del 25.05.2023 il Giudice disponeva CTU e nominava il dott. quale Persona_2
consulente tecnico.
In data 21.07.2023 parte convenuta sig.ra depositava istanza di sospensione delle Controparte_1
operazioni peritali in relazione al rifiuto del minore di sottoporsi al test genetico;
con decreto del giorno
31.10.2023 il Giudice dichiarava inammissibile tale istanza in quanto la istante non rappresentava il minore nell'ambito del presente giudizio, essendo stato nominato un curatore speciale.
Nell'udienza del 19.01.2024 il Giudice procedeva all'audizione del minore che Controparte_2
ribadiva il suo rifiuto a sottoporsi al test del DNA.
All'udienza del 19.02.2024 il Giudice procedeva nuovamente all'audizione del minore, e convocava le parti a comparire personalmente all'udienza del 03.04.2024; in tale udienza parte attrice chiedeva che la causa fosse portata in decisione stante l'impossibilità di procedere con la CTU, parte convenuta sig.ra si riportava agli atti insistendo sia nell'eccezione di inammissibilità dell'azione sia nelle CP
istanze istruttorie, e il curatore speciale si riservava di precisare le proprie conclusioni nei termini concessi. Il Giudice ammetteva la prova per testi formulata da parte convenuta.
Nell'udienza del 05.06.2024 veniva escusso il teste sig. . Parte_2
Ritenuta la causa matura per la decisone, il Giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni in data 31.10.2024. In tale udienza, le parti precisavano le conclusioni come da atti depositati e il
Giudice tratteneva la causa in decisone riservendosi di riferire al Collegio e assegnava i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
In via preliminare deve dichiararsi la decadenza dall'azione di disconoscimento della paternità proposta dall'attore . Parte_1
Con il decreto filiazione del 2013 e l'introduzione del termine di decadenza dell'azione di disconoscimento promossa da uno dei genitori, il legislatore ha riconosciuto prevalenza all'interesse del figlio alla conservazione dello stato, con sacrificio del principio di verità della filiazione, salvo alcune eccezioni che non ricorrono nel caso di specie. Le disposizioni introdotte nel 2013 si applicano alle azioni di disconoscimento di paternità relative ai figli nati prima dell'entrata in vigore del decreto pagina 5 di 8 filiazione del 2013, mentre i termini per proporre l'azione di disconoscimento di paternità previsti decorrono dal giorno dell'entrata in vigore, con la conseguente considerazione che per i figli che siano già nati alla data del 7 febbraio 2024 il termine quinquennale di decadenza è caduto il 7 febbraio 2019.
Il tenore del disposto normativo è chiaro: l'azione non può essere proposta dal padre decorsi cinque anni dal giorno della nascita e ciò a prescindere da quando ha avuto contezza dell'adulterio della moglie. Il minore risulta nato nel 2008, la normativa è stata introdotta nel 2014, mentre l'azione è stata esperita solo del 2022, per cui sono ampiamente decorsi i termini di decadenza ivi previsti, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'azione proposta dal padre sig. . P_
L'accertata decadenza dell'azione proposta dal padre non determina tuttavia il mancato esame nel merito della domanda in quanto il curatore speciale del minore, avv.to , costituendosi in CP_3 giudizio ha domandato anch'ella la declaratoria del disconoscimento di paternità.
In via preliminare deve evidenziarsi l'assoluta negligenza manifestata dal professionista nello svolgimento di tale delicato incarico: la stessa ha ammesso di essersi costituita in giudizio senza avere preliminarmente assunto sommarie informazioni e senza soprattutto ascoltare il minore che al momento dell'assunzione dell'incarico aveva già 14 anni, affermando apoditticamente che l'interesse del minore coincide con l'accertamento della verità, mostrando di ignorare completamente il quadro normativo e giurisprudenziale attuale ( “il quadro normativo (artt. 30 Cost., 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali della UE, e 244 c.c.) e giurisprudenziale attuale non comporta la prevalenza del "favor veritatis" sul "favor minoris", ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica – anche in considerazione delle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dell'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini – e l'interesse alla certezza degli "status" ed alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia, specie quando trattasi di un minore infraquattordicenne. Tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale” ex multis Cass. 27140/2021).
Nel caso in questione non appare conforme all'interesse del minore la prosecuzione del presente giudizio. In primo luogo infatti deve essere attribuito rilievo al concreto interesse del minore alle relazioni familiari e cioè al concreto interesse del minore a mantenere l'identità parentale e relazionale. pagina 6 di 8 Inoltre sussiste il diritto del minore, per sua natura inviolabile , in forza dell'art. 2 della Costituzione, a non vedersi privato né del nome né dell'identità personale continuando a mantenere lo status filiationis nei confronti del padre legittimo soprattutto quando, come è avvenuto nel caso di specie, a tale status formale abbia fatto seguito l'instaurarsi di rapporti parentali stretti e prolungati per anni. Anche l'art. 30 della Costituzione riconosce, sia pure in via sussidiaria, accanto alla genitorialità biologica, una genitorialità sociale, indipendente dal dato genetico. La stessa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in numerose pronunce ha interpretato la nozione di vita familiare come svincolata dal legame genetico considerandola comprensiva di relazioni di fatto la cui tutela corrisponde al preminente interesse del minore ( per tutte Corte Edu del 27 gennaio 2015 caso e
contro
Italia). Nel caso di Per_3 Per_4
specie, il legame tra il minore e il padre si è sviluppato in maniera continua nel corso degli anni grazie ad una costante ed assidua convivenza e frequentazione anche dopo che la relazione tra il padre e la madre del minore signora è cessata. Anche nei rapporti sociali il minore è conosciuto con il CP patronimico che deve considerarsi come elemento distintivo dell'identità del minore ( cfr. P_
Cass. 2014 n. 8876).
Inoltre dall'esame delle dichiarazioni assunte dallo stesso minore a verbale di udienza traspare una grande rabbia e sofferenza dello stesso legata proprio all'esistenza di questo procedimento in quanto tale. Lo stesso rifiuto di sottoporsi all'esame genetico evidenzia come il minore non ha un interesse specifico a scoprire la verità sulla sua origine, bensì la richiesta pressante di instaurare un confronto diretto con i suoi genitori manifesta la necessità del minore di instaurare con entrambi una relazione franca e trasparente e il desiderio che gli ex coniugi riescano a ritrovare anche nei loro rapporti maggiore serenità e correttezza.
La perdita dello status di figlio legittimo potrebbe peraltro incrinare i rapporti del minore con l'altro fratello, anch'esso figlio di , aumentandone la distanza, inoltre stante l'età del minore, Parte_1
ormai sedicenne, avrebbe anche della inevitabili conseguenze pregiudizievoli sul piano sociale, e sul piano del diritto all'identità personale.
A ciò si aggiunga anche l'eventuale pregiudizio economico in capo al minore, che stante la sua condizione di particolare fragilità, richiede uno sforzo economico maggiore che a seguito del passaggio in giudicato della sentenza e del conseguente esperimento dell'azione di modifica delle condizioni di divorzio, già annunciata da parte del padre, finirebbe con il gravare solo sulla madre, non essendo emerso dagli atti l'eventualità del palesarsi di un padre naturale in grado di supportare sia in termini affettivi che economici la crescita del minore.
Peraltro, venuta meno tale questione, si potrebbe auspicare anche un rasserenamento dei rapporti padre- pagina 7 di 8 figlio, stante l'indubbia sussistenza di un legame affettivo reciproco dovuto alla presenza di un rapporto padre-figlio e di stabile convivenza della durata di oltre quattordici anni.
A ciò si aggiunga che nel presente procedimento non è stata comunque raggiunta la piena prova della mancanza del rapporto di filiazione tra l'attore e il minore, in quanto da un lato, come è noto le sole dichiarazioni della parti non sono sufficienti a fondare un declaratoria sullo status stante l' indisponibilità dei diritti personalissimi e pubblici sottesi alle azioni di stato;
e dall'altro le dichiarazioni lacunose e insufficienti rese dall'unico teste escusso, come tali sono inidonee a fondare tale accertamento.
Considerato tutto quanto sopra, la domanda di disconoscimento di paternità proposta dal curatore speciale del minore deve quindi essere rigettata in considerazione della preminenza dell'interesse del minore a conservare la paternità . P_
Si palesa la necessità che i Servizi Sociali e di Psicologia sostengano il minore e i genitori nello sviluppo delle capacità genitoriali. Parimenti i Servizi Sociali dovranno monitorare la situazione segnando eventuali sopravvenute criticità al Pubblico presso il Tribunale per i Minorenni. P_
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto devono essere poste a carico del sig. le P_
spese di parte convenuta con condanna in favore dell'erario stante l'ammissione della Controparte_1
stessa al gratuito patrocinio, mentre si dichiarano compensate le spese tra le altre parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibile la domanda di disconoscimento di paternità proposta dall'attore; rigetta la domanda di disconoscimento di paternità proposta dal curatore speciale del minore;
incarica i SS e di Psicologia territorialmente competenti secondo quanto indicato in parte motiva;
condanna a rifondere all'Erario le spese di lite, che liquida in €3000,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge, nonché spese generali nella misura del 15 %;
compensa le spese di lite tra le altre parti del giudizio
Milano, 20 febbraio 2025
Il Presidente rel dott. ssa Maria Rita Cordova pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
OTTAVA (EX NONA BIS) CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Rita Cordova Presidente Relatore dott.ssa Elisabetta Stefania Stuccillo Giudice dott.ssa Giulia Sicignano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 48978/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato ANGELO Parte_1 C.F._1
CASSANELLI, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Aristide de Togni n. 7
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Controparte_1 C.F._2
SABRINA OLIVIERI MACCARONE, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via A.
Sforza n. 81/A
E contro
Controparte_2
[...]
, in persona del Curatore Speciale Avvocato
[...] Controparte_3
CONVENUTI
pagina 1 di 8
CONCLUSIONI
Per la parte attrice:
Nell'interesse dell'attore e del minore si chiede che il Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia:
Dichiarare che il minore nato a [...] l'[...] e registrato presso il Controparte_2 comune di Rozzano (n. 138 P. 1 S. A anno 2008) come figlio di e , Controparte_1 Parte_1 non è figlio di , e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile l'annotazione Parte_1 dell'emananda sentenza nei registri dello stato civile, a margine dell'atto di nascita di
[...]
con l'adozione di ogni altro e consequenziale provvedimento di legge, la rimozione del P_ cognome e l'apposizione esclusiva di quello materno P_ CP
Dichiarare, conseguentemente, all'assenza del rapporto di filiazione il venire meno del titolo che assiste il versamento a carico di del contributo al di lui mantenimento. Parte_1
Con vittoria di spese ai sensi dell'art. 96cpc, diritti e onorari, in caso di opposizione della convenuta
sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge. Controparte_1
Per la parte convenuta : Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni: in via preliminare:
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente giudizio per intervenuta decadenza dall'esercizio dell'azione da parte del signor ex art. 244 c.c. P_
Nel merito
In via principale:
- Rigettare le domande tutte proposte dal Sig. in quanto infondate in fatto ed in diritto. P_
Per la parte convenuta : Controparte_2
Letti i verbali di causa, valutate le dichiarazioni in essi contenute, considerato che solo a seguito dell'ascolto del minore, in data 19/2 e 3/4 2024, come richiesto dalla sottoscritta curatore speciale sin dall'inizio del giudizio, si è potuto ricostruire la reale volontà dello stesso, specificamente in merito al proprio cognome;
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, chiede che il Tribunale, voglia:
pagina 2 di 8 dichiarare che il minore , nato l'[...], iscritto nei registri anagrafici del Controparte_2
Comune di Rozzano come figlio di e non è figlio di Parte_1 Controparte_1 [...]
, conseguentemente P_
ordinare all'Ufficio di Stato Civile l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita, con ogni conseguente provvedimento di legge, compresa la cancellazione del cognome e la P_
iscrizione del solo cognome materno, pertanto il minore dovrà chiamarsi CP_4
respingere la richiesta di prescrizione proposta dalla convenuta poiché contraria all'interesse del minore, ordinare la presa in carico del minore da parte di idonei professionisti dei servizi specialistici, indicati dal Tribunale, per il sostegno dello stesso e la elaborazione della nuova condizione.
Con vittoria di spese diritti e onorati di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione avanti al Tribunale di Milano, ritualmente notificato, il sig. Parte_1 conveniva in giudizio la sig.ra l'avv. quale curatore speciale del Controparte_1 Controparte_3 minore e il Pubblico Ministero al fine di veder dichiarato giudizialmente il Controparte_2 disconoscimento di paternità del minore nato a [...] l'[...] con ogni Controparte_2
conseguente statuizione.
In particolare, parte attrice allegava che durante la convivenza matrimoniale con la sig.ra CP
, nata a [...] il [...] e residente in [...], sposata in
[...]
data 07.09.2002 e da cui divorziava in data 13.04.2016, nascevano in data 06.09.2004 e Per_1 in data 08.08.2008; quest'ultimo veniva dichiarato figlio legittimo di come da P_ Parte_1 estratto dell'atto di nascita n. 138 P. 1 S. A anno 2008. Parte attrice allegava che nel corso dell'udienza nel procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio RG 3801/2022 tenutasi avanti al
Tribunale di Milano in data 01.07.2022 la signora dichiarava che il figlio era Controparte_1 P_ stato concepito con persona diversa dal sig. ; che parte attrice veniva a conoscenza di Parte_1
tale circostanza in un contesto ufficiale successivo alla seconda notifica del ricorso e al decreto di fissazione udienza in quanto la prima notifica non era andata a buon fine;
che vi erano tutti i presupposti per poter esperire l'azione di disconoscimento di paternità, per la quale chiedeva accertamento a mezzo CTU con test del DNA del minore.
Con propria comparsa di costituzione e risposta depositata il 10.03.2023, la sig.ra si Controparte_1
costituiva in giudizio per contestare la richiesta di disconoscimento del figlio da parte del sig. P_
. Parte_1
pagina 3 di 8 Parte convenuta esponeva che era un ragazzo di 15 anni portatore di handicap con diagnosi di P_
disturbo da deficit e iperattività di tipo combinato associato a disturbo Oppositivo-Provocatorio; che, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di citazione, parte attrice aveva da sempre saputo che non fosse il suo figlio biologico in quanto nel 2008, quando la signora era in stato di P_ CP gravidanza tra il quarto e il quinto mese, un'amica comune delle parti aveva rivelato al sig. la P_
circostanza che il nascituro non fosse suo;
che la sig.ra aveva chiesto esplicitamente al sig. CP
di non riconoscere e di provvedere a registrarlo all'Ufficio di Stato Civile solo con il P_ P_ proprio cognome ma il sig. provvedeva a riconoscere comunque e a CP P_ P_ indicare quale cognome ”; che al rientro al lavoro dalla maternità, la sig.ra P_ CP confidava al sig. , suo collega e amico, che il signor , pur essendo a Parte_2 P_
conoscenza di non essere il padre di aveva comunque provveduto a riconoscerlo nonostante la P_
opposizione della stessa sig.ra che dal momento del concepimento la signora non CP CP
aveva più avuto contatti con il padre biologico di che spontaneamente all'udienza del P_
01.07.2022 chiamata per il procedimento di modifica delle condizioni di divorzio la signora CP dichiarava invece non è figlio biologico del signor che l'ha sempre saputo, ma ha P_ P_
voluto riconoscerlo comunque, ma il padre l'ha sempre trattato in modo differente rispetto ad
e circa tre mesi fa ha rivelato a che non era suo figlio e il ragazzo non lo sapeva e Per_1 P_ ha avuto uno shock”; che il tenore delle dichiarazioni appena citate faceva presumere che la circostanza per cui il sig. non fosse il padre del minore fosse un dato di fatto tra le parti, mentre invece P_ nell'atto di citazione il sig. aveva fatto intendere di aver appreso che non fosse suo P_ P_ figlio solo dalla lettura del verbale del 01.07.2022; che la non reazione del sig. alla P_
dichiarazione suddetta era conseguenza del fatto che la circostanza fosse a lui già nota prima del
01.07.2022; che l'azione di disconoscimento di paternità sarebbe comunque inammissibile poiché parte attrice era decaduta dal promuovere l'azione nei termini dell'art. 244 c.c. in quanto aveva applicato il termine annuale dalla scoperta del presunto adulterio, indicata al 01.07.2022, non valutando che ai sensi dell'art. 244 IV comma c.c. (“l'azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita”) l'azione non poteva essere proposta poiché il minore aveva quasi 15 anni al momento dell'instaurazione del giudizio.
Con propria comparsa di costituzione e risposta depositata il 27/02/2023, l'avv. si Controparte_3 costituiva in giudizio quale curatore speciale del minore associandosi alla richiesta Controparte_2 di esame del DNA del minore proposta dall'attore. Quanto alla domanda di rimozione del cognome
” dal certificato anagrafico del minore e la esclusiva indicazione del cognome materno P_
, il curatore speciale allegava la necessità di ascolto del minore e dell'indicazione di servizi CP pagina 4 di 8 sociali e professionisti al fine di sostenere il minore nel sopra citato percorso.
All'udienza del 30.03.2023 parte attrice chiedeva di procedere con l'esame genetico, e il curatore speciale si associava alla richiesta. Il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI
n. 1, 2 e 3 cod. proc. civ. e fissava l'udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
All'udienza del 25.05.2023 il Giudice disponeva CTU e nominava il dott. quale Persona_2
consulente tecnico.
In data 21.07.2023 parte convenuta sig.ra depositava istanza di sospensione delle Controparte_1
operazioni peritali in relazione al rifiuto del minore di sottoporsi al test genetico;
con decreto del giorno
31.10.2023 il Giudice dichiarava inammissibile tale istanza in quanto la istante non rappresentava il minore nell'ambito del presente giudizio, essendo stato nominato un curatore speciale.
Nell'udienza del 19.01.2024 il Giudice procedeva all'audizione del minore che Controparte_2
ribadiva il suo rifiuto a sottoporsi al test del DNA.
All'udienza del 19.02.2024 il Giudice procedeva nuovamente all'audizione del minore, e convocava le parti a comparire personalmente all'udienza del 03.04.2024; in tale udienza parte attrice chiedeva che la causa fosse portata in decisione stante l'impossibilità di procedere con la CTU, parte convenuta sig.ra si riportava agli atti insistendo sia nell'eccezione di inammissibilità dell'azione sia nelle CP
istanze istruttorie, e il curatore speciale si riservava di precisare le proprie conclusioni nei termini concessi. Il Giudice ammetteva la prova per testi formulata da parte convenuta.
Nell'udienza del 05.06.2024 veniva escusso il teste sig. . Parte_2
Ritenuta la causa matura per la decisone, il Giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni in data 31.10.2024. In tale udienza, le parti precisavano le conclusioni come da atti depositati e il
Giudice tratteneva la causa in decisone riservendosi di riferire al Collegio e assegnava i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
In via preliminare deve dichiararsi la decadenza dall'azione di disconoscimento della paternità proposta dall'attore . Parte_1
Con il decreto filiazione del 2013 e l'introduzione del termine di decadenza dell'azione di disconoscimento promossa da uno dei genitori, il legislatore ha riconosciuto prevalenza all'interesse del figlio alla conservazione dello stato, con sacrificio del principio di verità della filiazione, salvo alcune eccezioni che non ricorrono nel caso di specie. Le disposizioni introdotte nel 2013 si applicano alle azioni di disconoscimento di paternità relative ai figli nati prima dell'entrata in vigore del decreto pagina 5 di 8 filiazione del 2013, mentre i termini per proporre l'azione di disconoscimento di paternità previsti decorrono dal giorno dell'entrata in vigore, con la conseguente considerazione che per i figli che siano già nati alla data del 7 febbraio 2024 il termine quinquennale di decadenza è caduto il 7 febbraio 2019.
Il tenore del disposto normativo è chiaro: l'azione non può essere proposta dal padre decorsi cinque anni dal giorno della nascita e ciò a prescindere da quando ha avuto contezza dell'adulterio della moglie. Il minore risulta nato nel 2008, la normativa è stata introdotta nel 2014, mentre l'azione è stata esperita solo del 2022, per cui sono ampiamente decorsi i termini di decadenza ivi previsti, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'azione proposta dal padre sig. . P_
L'accertata decadenza dell'azione proposta dal padre non determina tuttavia il mancato esame nel merito della domanda in quanto il curatore speciale del minore, avv.to , costituendosi in CP_3 giudizio ha domandato anch'ella la declaratoria del disconoscimento di paternità.
In via preliminare deve evidenziarsi l'assoluta negligenza manifestata dal professionista nello svolgimento di tale delicato incarico: la stessa ha ammesso di essersi costituita in giudizio senza avere preliminarmente assunto sommarie informazioni e senza soprattutto ascoltare il minore che al momento dell'assunzione dell'incarico aveva già 14 anni, affermando apoditticamente che l'interesse del minore coincide con l'accertamento della verità, mostrando di ignorare completamente il quadro normativo e giurisprudenziale attuale ( “il quadro normativo (artt. 30 Cost., 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali della UE, e 244 c.c.) e giurisprudenziale attuale non comporta la prevalenza del "favor veritatis" sul "favor minoris", ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica – anche in considerazione delle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dell'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini – e l'interesse alla certezza degli "status" ed alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia, specie quando trattasi di un minore infraquattordicenne. Tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale” ex multis Cass. 27140/2021).
Nel caso in questione non appare conforme all'interesse del minore la prosecuzione del presente giudizio. In primo luogo infatti deve essere attribuito rilievo al concreto interesse del minore alle relazioni familiari e cioè al concreto interesse del minore a mantenere l'identità parentale e relazionale. pagina 6 di 8 Inoltre sussiste il diritto del minore, per sua natura inviolabile , in forza dell'art. 2 della Costituzione, a non vedersi privato né del nome né dell'identità personale continuando a mantenere lo status filiationis nei confronti del padre legittimo soprattutto quando, come è avvenuto nel caso di specie, a tale status formale abbia fatto seguito l'instaurarsi di rapporti parentali stretti e prolungati per anni. Anche l'art. 30 della Costituzione riconosce, sia pure in via sussidiaria, accanto alla genitorialità biologica, una genitorialità sociale, indipendente dal dato genetico. La stessa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in numerose pronunce ha interpretato la nozione di vita familiare come svincolata dal legame genetico considerandola comprensiva di relazioni di fatto la cui tutela corrisponde al preminente interesse del minore ( per tutte Corte Edu del 27 gennaio 2015 caso e
contro
Italia). Nel caso di Per_3 Per_4
specie, il legame tra il minore e il padre si è sviluppato in maniera continua nel corso degli anni grazie ad una costante ed assidua convivenza e frequentazione anche dopo che la relazione tra il padre e la madre del minore signora è cessata. Anche nei rapporti sociali il minore è conosciuto con il CP patronimico che deve considerarsi come elemento distintivo dell'identità del minore ( cfr. P_
Cass. 2014 n. 8876).
Inoltre dall'esame delle dichiarazioni assunte dallo stesso minore a verbale di udienza traspare una grande rabbia e sofferenza dello stesso legata proprio all'esistenza di questo procedimento in quanto tale. Lo stesso rifiuto di sottoporsi all'esame genetico evidenzia come il minore non ha un interesse specifico a scoprire la verità sulla sua origine, bensì la richiesta pressante di instaurare un confronto diretto con i suoi genitori manifesta la necessità del minore di instaurare con entrambi una relazione franca e trasparente e il desiderio che gli ex coniugi riescano a ritrovare anche nei loro rapporti maggiore serenità e correttezza.
La perdita dello status di figlio legittimo potrebbe peraltro incrinare i rapporti del minore con l'altro fratello, anch'esso figlio di , aumentandone la distanza, inoltre stante l'età del minore, Parte_1
ormai sedicenne, avrebbe anche della inevitabili conseguenze pregiudizievoli sul piano sociale, e sul piano del diritto all'identità personale.
A ciò si aggiunga anche l'eventuale pregiudizio economico in capo al minore, che stante la sua condizione di particolare fragilità, richiede uno sforzo economico maggiore che a seguito del passaggio in giudicato della sentenza e del conseguente esperimento dell'azione di modifica delle condizioni di divorzio, già annunciata da parte del padre, finirebbe con il gravare solo sulla madre, non essendo emerso dagli atti l'eventualità del palesarsi di un padre naturale in grado di supportare sia in termini affettivi che economici la crescita del minore.
Peraltro, venuta meno tale questione, si potrebbe auspicare anche un rasserenamento dei rapporti padre- pagina 7 di 8 figlio, stante l'indubbia sussistenza di un legame affettivo reciproco dovuto alla presenza di un rapporto padre-figlio e di stabile convivenza della durata di oltre quattordici anni.
A ciò si aggiunga che nel presente procedimento non è stata comunque raggiunta la piena prova della mancanza del rapporto di filiazione tra l'attore e il minore, in quanto da un lato, come è noto le sole dichiarazioni della parti non sono sufficienti a fondare un declaratoria sullo status stante l' indisponibilità dei diritti personalissimi e pubblici sottesi alle azioni di stato;
e dall'altro le dichiarazioni lacunose e insufficienti rese dall'unico teste escusso, come tali sono inidonee a fondare tale accertamento.
Considerato tutto quanto sopra, la domanda di disconoscimento di paternità proposta dal curatore speciale del minore deve quindi essere rigettata in considerazione della preminenza dell'interesse del minore a conservare la paternità . P_
Si palesa la necessità che i Servizi Sociali e di Psicologia sostengano il minore e i genitori nello sviluppo delle capacità genitoriali. Parimenti i Servizi Sociali dovranno monitorare la situazione segnando eventuali sopravvenute criticità al Pubblico presso il Tribunale per i Minorenni. P_
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto devono essere poste a carico del sig. le P_
spese di parte convenuta con condanna in favore dell'erario stante l'ammissione della Controparte_1
stessa al gratuito patrocinio, mentre si dichiarano compensate le spese tra le altre parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibile la domanda di disconoscimento di paternità proposta dall'attore; rigetta la domanda di disconoscimento di paternità proposta dal curatore speciale del minore;
incarica i SS e di Psicologia territorialmente competenti secondo quanto indicato in parte motiva;
condanna a rifondere all'Erario le spese di lite, che liquida in €3000,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge, nonché spese generali nella misura del 15 %;
compensa le spese di lite tra le altre parti del giudizio
Milano, 20 febbraio 2025
Il Presidente rel dott. ssa Maria Rita Cordova pagina 8 di 8