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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 21/11/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione monocratica, in persona della giudice GI LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 196 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 25.03.2025 da:
c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...]; rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Diego Senter ed elettivamente domiciliato in Rovereto, via
LI n. 20/c;
PARTE RICORRENTE contro
1. (c.f. ), nata in [...] il Parte_2 C.F._2
22.09.1937 e residente in [...];
2. (c.f. , nata a Parte_3 C.F._3
Milano il 3.1.1970 e residente in [...];
3. (c.f. ) nata a [...] il Parte_4 C.F._4
16.3.1973 e residente in [...];
4. (c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_5 C.F._5 residente in [...];
5. (c.f. ), nata ad [...] il [...] e Parte_6 C.F._6 residente in [...];
6. (c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_7 C.F._7 residente in [...],
7. (c.f. ) nata a [...] il Parte_8 C.F._8
28.09.1966 e residente in [...];
8. (c.f. ), nato ad [...] il [...] e CP_1 C.F._9 residente a[...];
PARTE RESISTENTE-contumace
1 In punto di: usucapione immobiliare
Conclusioni
Parte ricorrente: come da atto introduttivo (cfr. verbale del 20.11.2025)
Parte resistente-contumace: --
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 25.03.2025 ha convenuto in giudizio i Parte_1 resistenti indicati in epigrafe esponendo:
- di aver posseduto, in proprio e mediante successione nel possesso al padre
[...]
per circa 40 anni, la p.m. 1 della p.ed. 84/3 in C.C. Ronchi, costituita da un Per_1 locale cantina strutturalmente inserito nella porzione materiale di sua proprietà e solo da questo accessibile, con l'animus rem sibi habendi;
l'utilizzo, in particolare, si sarebbe concretizzato nell'utilizzo del locale come deposito per gli oggetti di sua proprietà;
- che proprietari e proprietarie intavolati della p.m. 1 della p.ed. 84/3 in C.C. Ronchi sono , ed Parte_2 Parte_6 Parte_5 Parte_9 Per_2 Pt_10
[...]
- che ed sarebbero decedute lasciando come eredi, Per_2 Parte_10 rispettivamente, le figlie e , e e Parte_3 Parte_4 Pt_8
. Parte_7
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto Parte_1 di accertare l'avvenuto acquisto, a proprio favore, dell'immobile indicato in ricorso.
2. Dichiarata la contumacia dei resistenti e delle resistenti, non costituitasi e non costituitesi nonostante la regolarità della notifica e il rispetto del termine minimo di comparizione, richiesta documentazione integrativa al fine della verifica della corretta instaurazione del contraddittorio, preso atto del decesso dell'usufruttuaria intavolata sulla p.m. 1 della p.ed. 84/3 in C.C. Ronchi e ammessa la prova orale, all'udienza del 20.11.2025 la giudice ha provveduto all'escussione di due testi e, ritenuta la causa matura, l'ha trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
2 4. Tanto premesso in ordine alle difese di parte ricorrente e allo svolgimento del processo, si deve passare a esaminare la domanda di usucapione: detta domanda è fondata e va pertanto accolta.
4.1. I testi escussi hanno infatti confermato che il ricorrente, in proprio e mediante successione nel possesso al padre ha esercitato, per circa 40 anni, e Persona_1 attualmente esercita sulla p.m. 1 della p.ed. 84/3 in C.C. Ronchi un possesso esclusivo, pacifico, continuo e ininterrotto.
4.1.1. In particolare, entrambi i testi sentiti hanno riferito che la p.m. 1 della p.ed.
84/3 si identifica in un locale cantina, accessibile unicamente dalle proprietà del ricorrente e da questi, e prima di lui dal padre, utilizzato per il deposito di propri beni da almeno quarant'anni. Entrambi i testi hanno riferito di aver sempre creduto che il locale de quo fosse di proprietà di Pt_1
4.1.2. In definitiva, dunque, dall'esame testimoniale è emerso come il ricorrente abbia esercitato e attualmente esercitino sui beni oggetto di domanda, un potere di fatto sulla cosa qualificabile come corpus possessionis per il tempo necessario all'usucapione.
4.2. Dimostrato il corpus, ai sensi dell'art. 1141 c.c. scatta la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'"animus rem sibi habendi", non superata nel caso di specie da alcuna prova contraria.
4.3. Sulla scorta di questi elementi può quindi affermarsi che il possesso ha tutti i requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento dell'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione.
4.4. Le istanze formulate delle attrici vanno quindi accolte, con la precisazione che non è necessario il rilascio del certificato ereditario, essendo stata accertata nella presente sede la successione di ed Per_2 Parte_10
5. Nulla sulle spese non essendovi stata opposizione e trattandosi di attività giurisdizionale necessaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta o assorbita, così provvede:
3 1. ACCERTA E DICHIARA che (c.f. Parte_1
) ha acquistato, per usucapione, la proprietà della C.F._1
p.m. 1 della p.ed. 84/3 in C.C. Ronchi, con le relative consortalità, pertinenze, proprietà congiunte e comproprietà collegate come risultanti dal Libro
Fondiario e che si hanno qui per integralmente riportate;
2. AUTORIZZA il competente Conservatore del Libro Fondiario a eseguire le relative cancellazioni e intavolazioni.
Così deciso in Rovereto 21/11/2025
La giudice
GI LI
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione monocratica, in persona della giudice GI LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 196 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 25.03.2025 da:
c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...]; rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Diego Senter ed elettivamente domiciliato in Rovereto, via
LI n. 20/c;
PARTE RICORRENTE contro
1. (c.f. ), nata in [...] il Parte_2 C.F._2
22.09.1937 e residente in [...];
2. (c.f. , nata a Parte_3 C.F._3
Milano il 3.1.1970 e residente in [...];
3. (c.f. ) nata a [...] il Parte_4 C.F._4
16.3.1973 e residente in [...];
4. (c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_5 C.F._5 residente in [...];
5. (c.f. ), nata ad [...] il [...] e Parte_6 C.F._6 residente in [...];
6. (c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_7 C.F._7 residente in [...],
7. (c.f. ) nata a [...] il Parte_8 C.F._8
28.09.1966 e residente in [...];
8. (c.f. ), nato ad [...] il [...] e CP_1 C.F._9 residente a[...];
PARTE RESISTENTE-contumace
1 In punto di: usucapione immobiliare
Conclusioni
Parte ricorrente: come da atto introduttivo (cfr. verbale del 20.11.2025)
Parte resistente-contumace: --
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 25.03.2025 ha convenuto in giudizio i Parte_1 resistenti indicati in epigrafe esponendo:
- di aver posseduto, in proprio e mediante successione nel possesso al padre
[...]
per circa 40 anni, la p.m. 1 della p.ed. 84/3 in C.C. Ronchi, costituita da un Per_1 locale cantina strutturalmente inserito nella porzione materiale di sua proprietà e solo da questo accessibile, con l'animus rem sibi habendi;
l'utilizzo, in particolare, si sarebbe concretizzato nell'utilizzo del locale come deposito per gli oggetti di sua proprietà;
- che proprietari e proprietarie intavolati della p.m. 1 della p.ed. 84/3 in C.C. Ronchi sono , ed Parte_2 Parte_6 Parte_5 Parte_9 Per_2 Pt_10
[...]
- che ed sarebbero decedute lasciando come eredi, Per_2 Parte_10 rispettivamente, le figlie e , e e Parte_3 Parte_4 Pt_8
. Parte_7
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto Parte_1 di accertare l'avvenuto acquisto, a proprio favore, dell'immobile indicato in ricorso.
2. Dichiarata la contumacia dei resistenti e delle resistenti, non costituitasi e non costituitesi nonostante la regolarità della notifica e il rispetto del termine minimo di comparizione, richiesta documentazione integrativa al fine della verifica della corretta instaurazione del contraddittorio, preso atto del decesso dell'usufruttuaria intavolata sulla p.m. 1 della p.ed. 84/3 in C.C. Ronchi e ammessa la prova orale, all'udienza del 20.11.2025 la giudice ha provveduto all'escussione di due testi e, ritenuta la causa matura, l'ha trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
2 4. Tanto premesso in ordine alle difese di parte ricorrente e allo svolgimento del processo, si deve passare a esaminare la domanda di usucapione: detta domanda è fondata e va pertanto accolta.
4.1. I testi escussi hanno infatti confermato che il ricorrente, in proprio e mediante successione nel possesso al padre ha esercitato, per circa 40 anni, e Persona_1 attualmente esercita sulla p.m. 1 della p.ed. 84/3 in C.C. Ronchi un possesso esclusivo, pacifico, continuo e ininterrotto.
4.1.1. In particolare, entrambi i testi sentiti hanno riferito che la p.m. 1 della p.ed.
84/3 si identifica in un locale cantina, accessibile unicamente dalle proprietà del ricorrente e da questi, e prima di lui dal padre, utilizzato per il deposito di propri beni da almeno quarant'anni. Entrambi i testi hanno riferito di aver sempre creduto che il locale de quo fosse di proprietà di Pt_1
4.1.2. In definitiva, dunque, dall'esame testimoniale è emerso come il ricorrente abbia esercitato e attualmente esercitino sui beni oggetto di domanda, un potere di fatto sulla cosa qualificabile come corpus possessionis per il tempo necessario all'usucapione.
4.2. Dimostrato il corpus, ai sensi dell'art. 1141 c.c. scatta la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'"animus rem sibi habendi", non superata nel caso di specie da alcuna prova contraria.
4.3. Sulla scorta di questi elementi può quindi affermarsi che il possesso ha tutti i requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento dell'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione.
4.4. Le istanze formulate delle attrici vanno quindi accolte, con la precisazione che non è necessario il rilascio del certificato ereditario, essendo stata accertata nella presente sede la successione di ed Per_2 Parte_10
5. Nulla sulle spese non essendovi stata opposizione e trattandosi di attività giurisdizionale necessaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta o assorbita, così provvede:
3 1. ACCERTA E DICHIARA che (c.f. Parte_1
) ha acquistato, per usucapione, la proprietà della C.F._1
p.m. 1 della p.ed. 84/3 in C.C. Ronchi, con le relative consortalità, pertinenze, proprietà congiunte e comproprietà collegate come risultanti dal Libro
Fondiario e che si hanno qui per integralmente riportate;
2. AUTORIZZA il competente Conservatore del Libro Fondiario a eseguire le relative cancellazioni e intavolazioni.
Così deciso in Rovereto 21/11/2025
La giudice
GI LI
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