Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 31/03/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 361/2024 R.G. P.U.
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
dr. Pier Paolo Lanni presidente relatore dr. Luigi Pagliuca giudice dr. Francesco Bartolotti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
…oooOooo… visto il ricorso ex art. 40 CCII presentato il 10.2.24 da con cui si chiede che Parte_1 venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F./P. I.V.A.: CP_1
), con sede legale in Roma via Sciré n. 15, sul presupposto del mancato P.IVA_1 pagamento del credito di € 52.955,86, per forniture;
rilevato che la società debitrice si è costituita in giudizio e non si è opposta all'accoglimento di questa istanza ritenuta la propria competenza per territorio ex artt. 27 e 28 CCII atteso che la debitrice ha trasferito la propria sede a Roma nell'anno antecedente il deposito del ricorso e la precedente sede era in provincia di Verona;
ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- il credito dell'istante non è contestato;
- è un'impresa che esercita un'attività commerciale (di commercializzazione CP_1 all'ingrosso e al minuto, di fabbricazione di imballaggi di materie plastiche, come da visura camerale in atti) ed è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
- dall'istruttoria compiuta d'ufficio è emersa la presenza di debiti erariali a carico della società debitrice per un importo di € 222.947;
- risulta quindi superata la soglia prevista dall'art. 49, comma 5, CCII;
- lo stato di insolvenza non è contestato dalla debitrice, la quale infatti non si è opposta all'accoglimento dell'istanza;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. CCII,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F./P. I.V.A.: CP_1
); P.IVA_1
2) NOMINA giudice delegato il dr. Pier Paolo Lanni;
3) NOMINA curatore l'avv. Davide Ferrarese in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 CCII, il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 CCII);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 15.7.25 h. 10 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 CCII;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) DISPONE, ai sensi degli artt. 49 e 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 28/03/2025.
Il Presidente estensore Pier Paolo Lanni