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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/10/2025, n. 2302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2302 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio
Casarano, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel giudizio civile di II grado iscritto al n. 2575/2024 Reg. Cont. promosso da:
con sede in Statte, Via Pignatelli snc, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ciro De Angelis;
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Massimo Spagnulo;
Oggetto: Altri contratti d'opera.
LA CAUSA
LA FASE MONITORIA
Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 19.11.2019, la Controparte_1 chiedeva al Giudice di Pace di Grottaglie di emettere ingiunzione di pagamento della somma di euro 1.220,00 ai danni della relativamente alla fattura n. Parte_1
131/2016; tanto in virtù del contratto intercorso tra le parti in data 28.03.2011 ed avente ad oggetto la manutenzione ordinaria dell'impianto fotovoltaico della società ricorrente. pagina 1 di 10 Il Giudice di Pace di Grottaglie emetteva allo scopo il decreto ingiuntivo n.127/2019, dichiarato provvisoriamente esecutivo, poi notificato alla unitamente ad atto Parte_1 di precetto, in data 04.12.2019.
I MOTIVI DI OPPOSIZIONE E LA SENTENZA CHE LO DEFINIVA
La proponeva opposizione al predetto decreto ingiuntivo, sostenendo che la Parte_1 non avrebbe adempiuto agli obblighi contrattuali derivanti dal contratto Controparte_1 stipulato tra le parti in data 28.03.2011: oltre a quello relativo alla progettazione e realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale totale di 60 KWH, posto sul lastrico solare della sede amministrativa della parte attrice, rilevava per questa controversia l'altro stipulato successivamente alla sua realizzazione ed avente ad oggetto la sua manutenzione.
Quest'ultimo, della durata di anni 5, con decorrenza annuale 2014 prevedeva, per come indicato all'art 2, i servizi che la società aveva l'obbligo di fornire alla Controparte_1 committente e, nello specifico “servizio di manutenzione ordinaria e controllo delle parti elettriche e rendimenti;
controllo a vista delle apparecchiature elettriche, controllo e serraggio dei collegamenti elettrici. Prove di funzionamento degli interruttori di protezione. Pulizia delle apparecchiature elettriche (escluso pannelli fotovoltaici) Prove di funzionamento elettrico. Verifica della produzione dell'impianto in funzione dell'irraggiamento istantaneo mediante solarimetro. L'appaltatore curerà, inoltre, tutte le pratiche relative alla presentazione obbligatoria telematica, della dichiarazione annuale di consumo per l'energia elettrica, al fine di liquidare le accise dovute all Parte_2
. In base all'art. 3 del contratto “l'esecuzione dei lavori di manutenzione
[...] ordinaria e controllo viene effettuata con cadenza semestrale nel periodo compreso tra giugno/luglio e gennaio/febbraio. Le pratiche relative alla presentazione obbligatoria telematica All'agenzia delle dovranno essere presentate entro il 31 marzo di ogni Pt_2 anno”.
A fronte di questo impegno contrattuale, la deduceva che la non aveva Parte_1 CP_1 provveduto alla manutenzione ordinaria nell'anno oggetto di contestazione (2016), cui inerisce la fattura oggetto del decreto ingiunto, né aveva mai effettuato le doverose trasmissioni telematiche all' sul quantitativo di energia prodotta, Parte_2 attività, questa, mai svolta, sin dalla data di realizzazione dell'impianto fotovoltaico nel
2011. Proprio il GSE (Gestore dei servizi elettrici), con mail del 02.08.2017, viste le pagina 2 di 10 mancate trasmissioni delle dichiarazioni annuali di consumo, diffidava la Parte_1 all'adempimento.
La poiché non dava seguito alle ripetute richieste avanzate dalla Controparte_1 dei rapporti annuali di trasmissione (nota 05.12.2017 – mail 27.12.2017, Parte_1 allegato al giudizio di primo grado), induceva l'opponente a chiedere la risoluzione del contratto, con nota 11.12.2017 trasmessa a mezzo PEC.
La nel frattempo, era costretta a rivolgersi ad un terzo soggetto per curare Parte_1 gli adempimenti amministrativi relativamente alla trasmissione dei dati al GSE ed alla per non vedersi revocata la licenza alla utilizzazione dell'impianto Parte_2 fotovoltaico, oppure sospesa l'erogazione delle tariffe incentivanti, ma anche per evitare di incorrere in sanzioni amministrative da parte degli organismi di controllo. La somma allo scopo versata, di euro 610,00 (come da fattura n. 18/2018 del 28.02.2018, in atti), nonché il pagamento dei diritti di licenza (dal 2011 al 2017), ammontanti ad euro 351,90,
a causa delle omesse dichiarazioni della erano oggetto di domanda Controparte_1 riconvenzionale da parte dell'opponente la quale, pertanto, concludeva chiedendo all'adito Giudice di Pace di accogliere le seguenti conclusioni: “ 1) Preliminarmente, disporre la sospensione del decreto ingiuntivo, concesso ex art. 642 comma 2 c.p.c., per i motivi esposti in narrativa;
2) nel merito, accertare e dichiarare l'inadempienza contrattuale della in persona del legale rappresentante p.t.; 3) revocare Controparte_1 il decreto ingiuntivo opposto;
4) sempre nel merito, accogliere la domanda formulata dalla in persona del legale rappresentante p tee, per l'effetto, dichiarare la Parte_1
in persona del legale rappresentante pt, tenuta la pagamento di euro Controparte_1
961, 90 in virtù dell'inadempimento contrattuale cennato;
5) per l'effetto, condannare
in persona del legale rappresentante pt parte attrice al risarcimento Controparte_1 del danno patito dalla in persona del legale rappresentante pt, da Parte_1 determinare equitativamente dal Magistrato adito, ex art. 1226 e 2056 c.c., sempre limitato all'ambito della sua competenza per valore;
6) condannare in ogni caso
l'opposta, secondo la regola della soccombenza processuale, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio come per LE , ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 91 e 96 n.1 e 3 cpc”.
Il giudice di pace, all'esito del giudizio avente RG. 98/2020, emetteva la sentenza n.
28/2024, depositata in data 15.02.2024, non notificata, con la quale, in parziale accoglimento della opposizione di la condannava al pagamento della somma Parte_1
pagina 3 di 10 ridotta di euro 697,14, dovuto per l'anno 2016, in ragione dell'accertata esecuzione di una soltanto delle due manutenzioni annuali previste in contratto (euro 1.000,00 il costo per la manutenzione annuale completa + Iva), come dimostrato dalla documentazione prodotta dall'opponente e come emerso dall'istruttoria svolta, nonché della decurtazione della somma di euro 71,42 (costo annuale pagato, dalla opponente, a società terza per regolarizzare l'adempimento amministrativo (dal 2011 al 2017, pari ad € 500,00:7 annualità = 71,42 oltre iva). Per cui, dalla somma totale ingiunta di euro 1.220,00 va sottratto l'importo di euro (500,00 -71,42=428,58+ 94,26 per iva) 522,86.
Pertanto, in riconoscimento parziale del credito della il giudice di Controparte_1 prime cure condannava la al pagamento della somma di euro 697,14 oltre Parte_1 interessi al tasso legale dalla domanda, a favore della società opposta.
IL GIUDIZIO DI APPELLO
I MOTIVI DI APPELLO
Con atto notificato in data 06.06.2024, la proponeva appello avverso la Parte_1 predetta sentenza, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni, così come precisate nell'udienza di precisazioni delle conclusioni: “ In riforma della sentenza n.
28/2024 del 15.02.2024, accolga tutte le conclusioni già avanzate nel giudizio di primo grado di giudizio e non ritenute fondate nel primo grado di giudizio e, nello specifico voglia accogliere la domanda formulata dalla in persona del legale Parte_1 rappresentante pt e, per l'effetto, dichiarare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pt, tenuta al pagamento di € 961,90= in virtù dell'inadempimento contrattuale cennato;
2. per l'effetto, condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pt parte attrice al risarcimento del danno patito dalla in Parte_1 persona del legale rappresentante pt, pari ad € 1.000,00= ovvero quella maggiore o minore che l'Ill.mo Sig. Giudice riterrà congrua, ma sempre limitata nell'ambito della sua competenza;
3. condannare in ogni caso l'opposta, secondo la regola sulla soccombenza processuale, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, come per LE”.
Chiedeva, in particolare, la riforma della emanata sentenza nella parte in cui implicitamente rigettava la domanda di pagamento in favore di della somma Parte_1 di euro 961,90, a titolo di rimborso spese per la trasmissione dei documenti all'
[...]
la parte in cui il giudice di primo grado accoglieva l' eccezione di Parte_2 compensazione della fattura n. 125/2017 operata da nonché la parte in Controparte_1
pagina 4 di 10 cui rigettava la domanda di condanna al risarcimento del danno in favore di Parte_1 per euro 1.000,00.
Sui primi due motivi di appello, tra loro collegati in punto di motivazione, eccepiva che la compensazione operata dalla con la nota di credito alla fattura Controparte_1
125/2017, in realtà non potesse trovare applicazione. La fattura n. 125/2017 emessa dalla in data 07.12.2017, sarebbe stata infatti annullata da quest'ultima per Controparte_1 non aver svolto l'incarico contrattualizzato nel 2017 e non anche per compensare le somme sborsate dalla Essa veniva, infatti, annullata soltanto nel 2019 e non Parte_1 nel 2017, proprio in ragione delle contestazioni dell'opponente. Inoltre, essa ribadiva che, in base all'articolo 26 del D.P.R. 633/72, la nota di credito, per poter essere considerata valida, deve essere emessa entro 12 mesi dalla data di emissione della fattura errata.
Pertanto, la predetta fattura veniva annullata non già per compensare le controprestazioni, ma piuttosto perché per l'annualità 2017, la EP ER SR non avrebbe svolto mai alcun intervento manutentivo presso la società opponente.
Il contratto stipulato nel 2014 dalle parti vincolava la società opposta ad effettuare la manutenzione ordinaria sull'impianto fotovoltaico della e a provvedere agli Parte_1 adempimenti amministrativi relativamente alla comunicazione telematica verso la GSE e l' . Parte_2
La non provvedeva a tali adempimenti, nonostante la società opponente Controparte_1 avesse fatto richiesta nel 2017, dei rapporti annuali di trasmissione (nota 05.12.2017 – mail 27.12.2017, allegata all'atto introduttivo) e tale inadempimento portava l'opponente a chiedere la risoluzione del contratto, con nota 11.12.2017 trasmessa a mezzo PEC oltre a legittimare la domanda riconvenzionale proposta al fine di vedersi rifuse le spese sopportate di euro 610,00, a fronte della fattura n. 18/2018 del 28.02.2018 pagata ad altra società, nonché al pagamento delle sanzioni e delle spese, versate all'Erario e pari ad euro
351,90, in virtù delle omesse presentazioni delle dichiarazioni al GSE ed alla
[...]
(omissioni decorrenti sin dal, 2011 quando la ha Parte_2 Controparte_1 realizzato l'impianto fotovoltaico).
La domanda riconvenzionale e quelle accessorie per i danni subiti venivano totalmente rigettate dal giudice di prime cure, poiché “la società ha allegato e documentato di averle compensate con l'emissione di una nota di credito sulla fattura n. 125/2017 dell'importo di euro 1.220,00 per l'attività di manutenzione ordinaria svolta nell'anno 2017 e non
pagina 5 di 10 contestata dall'opponente. Quanto invece ai pretesi danni, al di là della mera e generica, nulla è stato provato o chiesto di provare al riguardo dall'opponente”.
Diversamente da quanto dedotto da controparte, la ribadiva – poi in Parte_1 comparsa conclusionale - la circostanza della avvenuta contestazione della fattura in questione: ricevuta la fattura n. 125/2017, emessa in data 07.12.2017, con PEC
11.12.2017, la rifiutava il suo pagamento (per come da documentazione Parte_1 allegata nel fascicolo di parte del primo grado di giudizio (All.n. 3 del fascicolo di parte attrice in opposizione PEC inviata alla in data 11.12.2017) la quale Controparte_1 testualmente riporta che " La presente per comunicare quanto segue: in relazione alla Vs fattura ricevuta in data odierna e, precisamente n. 125 del 07/12/2017, lamentiamo la mancata visita per manutenzione ordinaria prevista per il periodo gennaio/febbraio –
Giugno – luglio 2017, così come da contratto del 16.10.2014 art 3 il quale regola
l'esecuzione dei lavori di manutenzione mai effettuati nell'anno in corso. Pertanto, si rifiuta la registrazione fiscale della fattura che trattasi, comunicandovi che nulla sarà dovuto in relazione all'anno 2017 per la mancanza delle prestazioni dei servizi previsti dall'art 2, in quanto mai eseguiti".
LE DIFESE DELL'APPELLATO
Si costituiva in giudizio la società appellata, in data 02.10.2024, sostenendo a sua discolpa per gli inadempimenti contestatigli, relativamente alla comunicazione delle dichiarazioni relative ai consumi all' che la non Parte_2 Parte_1 aveva mai consegnato la documentazione allo scopo necessaria. Senza contare, aggiungeva, che le annualità dal 2011 al 2013 sarebbero inoltre del tutto estranee al perimetro temporale del contratto, che aveva effetto dal 31 ottobre 2013.
Quanto alla eccezione proposta da parte opponente/appellante, in merito alla illegittima compensazione dei debiti, la invocava la sua inammissibilità, in quanto Controparte_1 tardivamente formulata, non avendo formato oggetto di deduzione né di prova in primo grado. La fattura 125/2017, prodotta nel giudizio di primo grado, non sarebbe mai stata contestata dalla e questa circostanza impedirebbe, ai sensi dell'art. 115 Parte_1
c.p.c., di rimettere la questione in discussione in sede di gravame, poiché trattasi di un fatto che avrebbe dovuto essere oggetto di specifica eccezione già nel primo grado.
Anche la domanda di risarcimento del danno, asseritamente subito in conseguenza dell'inadempimento dell'appellata, nella misura di euro 1.000,00 non è supportata da alcuna prova documentale o peritale, dovendosi, pertanto, ritenersi inammissibile e pagina 6 di 10 comunque infondata, per violazione dell'onere probatorio posto in capo all'attore ex art. 2697 c.c.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito: rigettare l'appello proposto da confermando Parte_1 integralmente la sentenza n. 98/2024 del Giudice di Pace di Grottaglie;
condannare parte appellante alla rifusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio;
in via subordinata, disporre la compensazione giudiziale delle somme eventualmente riconosciute in favore di con il credito maturato da Parte_1 Controparte_1 per l'anno 2016 e/o con le somme già oggetto di compensazione nella sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rigettata, con ordinanza del 18.10.2024, la domanda di inibitoria, non ricorrendo il periculum in mora, soprattutto in considerazione dell'esiguo importo della condanna pronunziata in primo grado, la causa proseguiva e veniva fissata l'udienza del 15.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini a ritroso per il deposito delle note ex art. 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ACCERTAMENTO DELL'INADEMPIMENTO CONTRATTUALE
[...]
E CONSEGUENTE ACCOGLIEMNTO DELLA Controparte_2
DOMANDA RICONVENZIONALE SPIEGATA
DALL'OPPONENTE/APPELLANTE
Con l'opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento n.127/2019, la Parte_1 eccepiva l'inadempimento dell'opposta, deducendo che, diversamente da quanto stabilito con contratto stipulato nel 2011, quando veniva realizzato l'impianto fotovoltaico, e successivamente dal contratto di manutenzione stipulato in data 31.10.2013, avente durata 5 anni, con decorrenza dall'annualità 2014, in violazione di quanto ivi stabilito agli artt. 2 e 3, non provvedeva alla ordinaria manutenzione dell'impianto fotovoltaico della opponente nel periodo in contestazione (anno 2016), né provvedeva alla preparazione della documentazione necessaria all'invio telematico della comunicazione annuale alla
GSE e alla ai fini del pagamento delle accise. Parte_2
Questi inadempimenti trovavano conferma nella documentazione allegata agli atti del giudizio: dal rapporto di manutenzione a firma del tecnico della e della CP_1 committente si evince che nell'anno 2016 veniva svolto un solo intervento Parte_1
pagina 7 di 10 manutentivo in data 26.09.2016; e tale circostanza veniva ulteriormente confermata dalle testimonianze dei testi, e , rispettivamente dipendente e Tes_1 Testimone_2 dirigente della CP_1
Anche gli inadempimenti relativi alla mancata preparazione della documentazione finalizzata all'invio della comunicazione telematica agli organi di controllo, per il periodo contestato, vengono ammessi dalla società opposta sin dalla prima costituzione in giudizio e confermata dalla testimonianza del predetto dirigente.
Il giudice di primo grado, quindi, correttamente accertava il parziale inadempimento della società opposta, relativamente all'obbligo di manutenzione ordinaria dell'impianto per l'anno 2016, posto che eseguiva uno dei due interventi contemplati in contratto;
non solo ma essa violava pure l'obbligo di comunicazione telematica della energia prodotta all'autorità competente. Sotto questo profilo, pur operando siffatto obbligo dal 2014, non dimostrava la parte inadempiente di aver dato corso alla predisposizione della documentazione necessaria per provvedere alle obbligatorie comunicazioni all'
[...]
né può venire meno l'inadempimento colpevole in parola per il fatto che la Parte_2 parte committente non vi avesse provveduto per gli anni pregressi in cui l'impianto era stato funzionante.
Inadempimenti, quelli accertati, che non possono considerarsi di scarsa importanza e quindi legittimano l'accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale proposta in via riconvenzionale dalla opponente.
Tuttavia, va riconosciuto, comunque, all'opposta, come faceva il giudice di pace, il compenso relativo alla singola prestazione del 2006, pari all'importo di euro 500,00 +
IVA = euro 610,00; la risoluzione, infatti, non travolge la prestazione comunque utilmente eseguita, in un caso di contratto ad esecuzione continuata.
Invece va riconosciuto il danno lamentato dalla società committente nei limiti che seguono.
Il danno lamentato e dimostrato era rappresentato dalla fattura n. 18/2018 del 28.02.2018 di euro 610,00, a titolo di costo della prestazione eseguita da altra società alla quale la committente si rivolgeva per regolarizzare sul piano amministrativo la produzione di energia con l'impianto fotovoltaico.
Viceversa, l'altra somma pretesa era rappresentata, a detta della stessa attrice in riconvenzionale, dal pagamento dei diritti di licenza (dal 2011 al 2017), ammontanti ad euro 351,90. pagina 8 di 10 Ora quest'ultima somma comunque doveva essere pagata dalla committente, quale proprietaria dell'impianto fotovoltaico e produttrice dell'energia; né l'opponente ed appellante forniva dati più precisi sul punto per distinguere tra costi imputabili ad essa e costi imputabile alla società appellata.
Quanto al costo per la regolarizzazione amministrativa dell'impianto, pari ad euro
610,00, accogliendo in parte le difese dell'appellata sul concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c., dovrà giocoforza gravare su quest'ultimo il costo in parola riferibile alle annualità che andavano dal 2011 al 2013, quando l'obbligazione di operare le comunicazioni telematiche all'autorità preposta non era stata ancora assunta dalla società appellata;
euro 610,00 ( dal 2011 al 2017/)/7 = 87,15 X 3( dal 2011 al 2013) = 261,42; da
610,00 va sottratta la somma di 261,42 e quindi residua un credito a favore dell'appellata di euro 348,58.
Operando allora la compensazione tra i due controcrediti, ossia tra il credito di euro
610,00, Iva compresa, riconosciuto comunque alla società ricorrente in monitorio, meno il controcredito di euro 348,58, in favore della committente, residuerà in favore della prima il credito di euro 261,42, oltre interessi dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Non provato, infine, il danno ulteriore richiesto dall'appellante di euro 1.000,00.
SULLA COMPENSAZIONE DELLA FATTURA 125/2017 OPERATA
[...]
Controparte_3
Contrariamente all'opinione espressa dalla difesa appellata in realtà nell'atto di opposizione non solo si denunziava il grave inadempimento della sin dal 2016, ma CP_1 si allegava un documento, che implicava la contestazione della esecuzione di prestazioni nel 2017: rileva l'All. n. 3 del fascicolo di parte attrice in opposizione contiene PEC inviata alla in data 11.12.2017 ove si legge che " La presente per Controparte_1 comunicare quanto segue: in relazione alla Vs fattura ricevuta in data odierna e, precisamente n. 125 del 07/12/2017, lamentiamo la mancata visita per manutenzione ordinaria prevista per il periodo gennaio/febbraio – Giugno – luglio 2017, così come da contratto del 16.10.2014 art 3 il quale regola l'esecuzione dei lavori di manutenzione mai effettuati nell'anno in corso. Pertanto, si rifiuta la registrazione fiscale della fattura che trattasi, comunicandovi che nulla sarà dovuto in relazione all'anno 2017 per la mancanza delle prestazioni dei servizi previsti dall'art 2, in quanto mai eseguiti".
Non a caso l' agiva solo per il 2016 e non anche per il 2017, non solo ma, come CP_1 ricordava la difesa appellante, non agiva neanche per la differenza tra la più alta somma pagina 9 di 10 portata dalla fattura oggetto di nota di credito, pari ad euro 1.220,00, ed il controcredito accampato poi in riconvenzionale dalla opponente, pari ad euro 961,90.
Pertanto, la domanda riconvenzionale dell'appellante, nei limiti suddetti, va accolta e confermato l'accoglimento parziale della domanda monitoria.
Le spese del giudizio di primo e secondo grado possono compensarsi totalmente per la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Decidendo definitivamente sulla domanda proposta da con sede in Parte_1
Statte, Via Pignatelli snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, rigettata Controparte_1 ogni altra domanda ed eccezione, in parziale riforma della sentenza n. 28/2024, emessa dal Giudice di ace di Grottaglie, così provvede:
- Accoglie la domanda riconvenzionale principale spiegata in primo grado dalla società opponente e dichiara la risoluzione del contratto dedotto in giudizio;
- Revoca quindi il decreto ingiuntivo opposto;
- Accoglie in parte la domanda monitoria e riconosce alla società opposta il credito di euro 610,00, Iva compresa;
- Accoglie in parte la domanda riconvenzionale accessoria di risarcimento danni e riconosce a tale titolo alla società appellante la somma di euro 348,58;
- Rigetta l'altra domanda risarcitoria spiegata dalla società opponente in primo grado;
- Operando la compensazione correlativa, condanna la società appellante al pagamento in favore della società appellata della somma di euro 261,42, oltre interessi dalla notifica del decreto ingiuntivo.
- Compensa integralmente le spese giudiziali di primo e secondo grado;
TARANTO, 29-10-2025
Il Giudice, dott. Claudio Casarano
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio
Casarano, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel giudizio civile di II grado iscritto al n. 2575/2024 Reg. Cont. promosso da:
con sede in Statte, Via Pignatelli snc, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ciro De Angelis;
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Massimo Spagnulo;
Oggetto: Altri contratti d'opera.
LA CAUSA
LA FASE MONITORIA
Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 19.11.2019, la Controparte_1 chiedeva al Giudice di Pace di Grottaglie di emettere ingiunzione di pagamento della somma di euro 1.220,00 ai danni della relativamente alla fattura n. Parte_1
131/2016; tanto in virtù del contratto intercorso tra le parti in data 28.03.2011 ed avente ad oggetto la manutenzione ordinaria dell'impianto fotovoltaico della società ricorrente. pagina 1 di 10 Il Giudice di Pace di Grottaglie emetteva allo scopo il decreto ingiuntivo n.127/2019, dichiarato provvisoriamente esecutivo, poi notificato alla unitamente ad atto Parte_1 di precetto, in data 04.12.2019.
I MOTIVI DI OPPOSIZIONE E LA SENTENZA CHE LO DEFINIVA
La proponeva opposizione al predetto decreto ingiuntivo, sostenendo che la Parte_1 non avrebbe adempiuto agli obblighi contrattuali derivanti dal contratto Controparte_1 stipulato tra le parti in data 28.03.2011: oltre a quello relativo alla progettazione e realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale totale di 60 KWH, posto sul lastrico solare della sede amministrativa della parte attrice, rilevava per questa controversia l'altro stipulato successivamente alla sua realizzazione ed avente ad oggetto la sua manutenzione.
Quest'ultimo, della durata di anni 5, con decorrenza annuale 2014 prevedeva, per come indicato all'art 2, i servizi che la società aveva l'obbligo di fornire alla Controparte_1 committente e, nello specifico “servizio di manutenzione ordinaria e controllo delle parti elettriche e rendimenti;
controllo a vista delle apparecchiature elettriche, controllo e serraggio dei collegamenti elettrici. Prove di funzionamento degli interruttori di protezione. Pulizia delle apparecchiature elettriche (escluso pannelli fotovoltaici) Prove di funzionamento elettrico. Verifica della produzione dell'impianto in funzione dell'irraggiamento istantaneo mediante solarimetro. L'appaltatore curerà, inoltre, tutte le pratiche relative alla presentazione obbligatoria telematica, della dichiarazione annuale di consumo per l'energia elettrica, al fine di liquidare le accise dovute all Parte_2
. In base all'art. 3 del contratto “l'esecuzione dei lavori di manutenzione
[...] ordinaria e controllo viene effettuata con cadenza semestrale nel periodo compreso tra giugno/luglio e gennaio/febbraio. Le pratiche relative alla presentazione obbligatoria telematica All'agenzia delle dovranno essere presentate entro il 31 marzo di ogni Pt_2 anno”.
A fronte di questo impegno contrattuale, la deduceva che la non aveva Parte_1 CP_1 provveduto alla manutenzione ordinaria nell'anno oggetto di contestazione (2016), cui inerisce la fattura oggetto del decreto ingiunto, né aveva mai effettuato le doverose trasmissioni telematiche all' sul quantitativo di energia prodotta, Parte_2 attività, questa, mai svolta, sin dalla data di realizzazione dell'impianto fotovoltaico nel
2011. Proprio il GSE (Gestore dei servizi elettrici), con mail del 02.08.2017, viste le pagina 2 di 10 mancate trasmissioni delle dichiarazioni annuali di consumo, diffidava la Parte_1 all'adempimento.
La poiché non dava seguito alle ripetute richieste avanzate dalla Controparte_1 dei rapporti annuali di trasmissione (nota 05.12.2017 – mail 27.12.2017, Parte_1 allegato al giudizio di primo grado), induceva l'opponente a chiedere la risoluzione del contratto, con nota 11.12.2017 trasmessa a mezzo PEC.
La nel frattempo, era costretta a rivolgersi ad un terzo soggetto per curare Parte_1 gli adempimenti amministrativi relativamente alla trasmissione dei dati al GSE ed alla per non vedersi revocata la licenza alla utilizzazione dell'impianto Parte_2 fotovoltaico, oppure sospesa l'erogazione delle tariffe incentivanti, ma anche per evitare di incorrere in sanzioni amministrative da parte degli organismi di controllo. La somma allo scopo versata, di euro 610,00 (come da fattura n. 18/2018 del 28.02.2018, in atti), nonché il pagamento dei diritti di licenza (dal 2011 al 2017), ammontanti ad euro 351,90,
a causa delle omesse dichiarazioni della erano oggetto di domanda Controparte_1 riconvenzionale da parte dell'opponente la quale, pertanto, concludeva chiedendo all'adito Giudice di Pace di accogliere le seguenti conclusioni: “ 1) Preliminarmente, disporre la sospensione del decreto ingiuntivo, concesso ex art. 642 comma 2 c.p.c., per i motivi esposti in narrativa;
2) nel merito, accertare e dichiarare l'inadempienza contrattuale della in persona del legale rappresentante p.t.; 3) revocare Controparte_1 il decreto ingiuntivo opposto;
4) sempre nel merito, accogliere la domanda formulata dalla in persona del legale rappresentante p tee, per l'effetto, dichiarare la Parte_1
in persona del legale rappresentante pt, tenuta la pagamento di euro Controparte_1
961, 90 in virtù dell'inadempimento contrattuale cennato;
5) per l'effetto, condannare
in persona del legale rappresentante pt parte attrice al risarcimento Controparte_1 del danno patito dalla in persona del legale rappresentante pt, da Parte_1 determinare equitativamente dal Magistrato adito, ex art. 1226 e 2056 c.c., sempre limitato all'ambito della sua competenza per valore;
6) condannare in ogni caso
l'opposta, secondo la regola della soccombenza processuale, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio come per LE , ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 91 e 96 n.1 e 3 cpc”.
Il giudice di pace, all'esito del giudizio avente RG. 98/2020, emetteva la sentenza n.
28/2024, depositata in data 15.02.2024, non notificata, con la quale, in parziale accoglimento della opposizione di la condannava al pagamento della somma Parte_1
pagina 3 di 10 ridotta di euro 697,14, dovuto per l'anno 2016, in ragione dell'accertata esecuzione di una soltanto delle due manutenzioni annuali previste in contratto (euro 1.000,00 il costo per la manutenzione annuale completa + Iva), come dimostrato dalla documentazione prodotta dall'opponente e come emerso dall'istruttoria svolta, nonché della decurtazione della somma di euro 71,42 (costo annuale pagato, dalla opponente, a società terza per regolarizzare l'adempimento amministrativo (dal 2011 al 2017, pari ad € 500,00:7 annualità = 71,42 oltre iva). Per cui, dalla somma totale ingiunta di euro 1.220,00 va sottratto l'importo di euro (500,00 -71,42=428,58+ 94,26 per iva) 522,86.
Pertanto, in riconoscimento parziale del credito della il giudice di Controparte_1 prime cure condannava la al pagamento della somma di euro 697,14 oltre Parte_1 interessi al tasso legale dalla domanda, a favore della società opposta.
IL GIUDIZIO DI APPELLO
I MOTIVI DI APPELLO
Con atto notificato in data 06.06.2024, la proponeva appello avverso la Parte_1 predetta sentenza, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni, così come precisate nell'udienza di precisazioni delle conclusioni: “ In riforma della sentenza n.
28/2024 del 15.02.2024, accolga tutte le conclusioni già avanzate nel giudizio di primo grado di giudizio e non ritenute fondate nel primo grado di giudizio e, nello specifico voglia accogliere la domanda formulata dalla in persona del legale Parte_1 rappresentante pt e, per l'effetto, dichiarare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pt, tenuta al pagamento di € 961,90= in virtù dell'inadempimento contrattuale cennato;
2. per l'effetto, condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pt parte attrice al risarcimento del danno patito dalla in Parte_1 persona del legale rappresentante pt, pari ad € 1.000,00= ovvero quella maggiore o minore che l'Ill.mo Sig. Giudice riterrà congrua, ma sempre limitata nell'ambito della sua competenza;
3. condannare in ogni caso l'opposta, secondo la regola sulla soccombenza processuale, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, come per LE”.
Chiedeva, in particolare, la riforma della emanata sentenza nella parte in cui implicitamente rigettava la domanda di pagamento in favore di della somma Parte_1 di euro 961,90, a titolo di rimborso spese per la trasmissione dei documenti all'
[...]
la parte in cui il giudice di primo grado accoglieva l' eccezione di Parte_2 compensazione della fattura n. 125/2017 operata da nonché la parte in Controparte_1
pagina 4 di 10 cui rigettava la domanda di condanna al risarcimento del danno in favore di Parte_1 per euro 1.000,00.
Sui primi due motivi di appello, tra loro collegati in punto di motivazione, eccepiva che la compensazione operata dalla con la nota di credito alla fattura Controparte_1
125/2017, in realtà non potesse trovare applicazione. La fattura n. 125/2017 emessa dalla in data 07.12.2017, sarebbe stata infatti annullata da quest'ultima per Controparte_1 non aver svolto l'incarico contrattualizzato nel 2017 e non anche per compensare le somme sborsate dalla Essa veniva, infatti, annullata soltanto nel 2019 e non Parte_1 nel 2017, proprio in ragione delle contestazioni dell'opponente. Inoltre, essa ribadiva che, in base all'articolo 26 del D.P.R. 633/72, la nota di credito, per poter essere considerata valida, deve essere emessa entro 12 mesi dalla data di emissione della fattura errata.
Pertanto, la predetta fattura veniva annullata non già per compensare le controprestazioni, ma piuttosto perché per l'annualità 2017, la EP ER SR non avrebbe svolto mai alcun intervento manutentivo presso la società opponente.
Il contratto stipulato nel 2014 dalle parti vincolava la società opposta ad effettuare la manutenzione ordinaria sull'impianto fotovoltaico della e a provvedere agli Parte_1 adempimenti amministrativi relativamente alla comunicazione telematica verso la GSE e l' . Parte_2
La non provvedeva a tali adempimenti, nonostante la società opponente Controparte_1 avesse fatto richiesta nel 2017, dei rapporti annuali di trasmissione (nota 05.12.2017 – mail 27.12.2017, allegata all'atto introduttivo) e tale inadempimento portava l'opponente a chiedere la risoluzione del contratto, con nota 11.12.2017 trasmessa a mezzo PEC oltre a legittimare la domanda riconvenzionale proposta al fine di vedersi rifuse le spese sopportate di euro 610,00, a fronte della fattura n. 18/2018 del 28.02.2018 pagata ad altra società, nonché al pagamento delle sanzioni e delle spese, versate all'Erario e pari ad euro
351,90, in virtù delle omesse presentazioni delle dichiarazioni al GSE ed alla
[...]
(omissioni decorrenti sin dal, 2011 quando la ha Parte_2 Controparte_1 realizzato l'impianto fotovoltaico).
La domanda riconvenzionale e quelle accessorie per i danni subiti venivano totalmente rigettate dal giudice di prime cure, poiché “la società ha allegato e documentato di averle compensate con l'emissione di una nota di credito sulla fattura n. 125/2017 dell'importo di euro 1.220,00 per l'attività di manutenzione ordinaria svolta nell'anno 2017 e non
pagina 5 di 10 contestata dall'opponente. Quanto invece ai pretesi danni, al di là della mera e generica, nulla è stato provato o chiesto di provare al riguardo dall'opponente”.
Diversamente da quanto dedotto da controparte, la ribadiva – poi in Parte_1 comparsa conclusionale - la circostanza della avvenuta contestazione della fattura in questione: ricevuta la fattura n. 125/2017, emessa in data 07.12.2017, con PEC
11.12.2017, la rifiutava il suo pagamento (per come da documentazione Parte_1 allegata nel fascicolo di parte del primo grado di giudizio (All.n. 3 del fascicolo di parte attrice in opposizione PEC inviata alla in data 11.12.2017) la quale Controparte_1 testualmente riporta che " La presente per comunicare quanto segue: in relazione alla Vs fattura ricevuta in data odierna e, precisamente n. 125 del 07/12/2017, lamentiamo la mancata visita per manutenzione ordinaria prevista per il periodo gennaio/febbraio –
Giugno – luglio 2017, così come da contratto del 16.10.2014 art 3 il quale regola
l'esecuzione dei lavori di manutenzione mai effettuati nell'anno in corso. Pertanto, si rifiuta la registrazione fiscale della fattura che trattasi, comunicandovi che nulla sarà dovuto in relazione all'anno 2017 per la mancanza delle prestazioni dei servizi previsti dall'art 2, in quanto mai eseguiti".
LE DIFESE DELL'APPELLATO
Si costituiva in giudizio la società appellata, in data 02.10.2024, sostenendo a sua discolpa per gli inadempimenti contestatigli, relativamente alla comunicazione delle dichiarazioni relative ai consumi all' che la non Parte_2 Parte_1 aveva mai consegnato la documentazione allo scopo necessaria. Senza contare, aggiungeva, che le annualità dal 2011 al 2013 sarebbero inoltre del tutto estranee al perimetro temporale del contratto, che aveva effetto dal 31 ottobre 2013.
Quanto alla eccezione proposta da parte opponente/appellante, in merito alla illegittima compensazione dei debiti, la invocava la sua inammissibilità, in quanto Controparte_1 tardivamente formulata, non avendo formato oggetto di deduzione né di prova in primo grado. La fattura 125/2017, prodotta nel giudizio di primo grado, non sarebbe mai stata contestata dalla e questa circostanza impedirebbe, ai sensi dell'art. 115 Parte_1
c.p.c., di rimettere la questione in discussione in sede di gravame, poiché trattasi di un fatto che avrebbe dovuto essere oggetto di specifica eccezione già nel primo grado.
Anche la domanda di risarcimento del danno, asseritamente subito in conseguenza dell'inadempimento dell'appellata, nella misura di euro 1.000,00 non è supportata da alcuna prova documentale o peritale, dovendosi, pertanto, ritenersi inammissibile e pagina 6 di 10 comunque infondata, per violazione dell'onere probatorio posto in capo all'attore ex art. 2697 c.c.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito: rigettare l'appello proposto da confermando Parte_1 integralmente la sentenza n. 98/2024 del Giudice di Pace di Grottaglie;
condannare parte appellante alla rifusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio;
in via subordinata, disporre la compensazione giudiziale delle somme eventualmente riconosciute in favore di con il credito maturato da Parte_1 Controparte_1 per l'anno 2016 e/o con le somme già oggetto di compensazione nella sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rigettata, con ordinanza del 18.10.2024, la domanda di inibitoria, non ricorrendo il periculum in mora, soprattutto in considerazione dell'esiguo importo della condanna pronunziata in primo grado, la causa proseguiva e veniva fissata l'udienza del 15.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini a ritroso per il deposito delle note ex art. 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ACCERTAMENTO DELL'INADEMPIMENTO CONTRATTUALE
[...]
E CONSEGUENTE ACCOGLIEMNTO DELLA Controparte_2
DOMANDA RICONVENZIONALE SPIEGATA
DALL'OPPONENTE/APPELLANTE
Con l'opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento n.127/2019, la Parte_1 eccepiva l'inadempimento dell'opposta, deducendo che, diversamente da quanto stabilito con contratto stipulato nel 2011, quando veniva realizzato l'impianto fotovoltaico, e successivamente dal contratto di manutenzione stipulato in data 31.10.2013, avente durata 5 anni, con decorrenza dall'annualità 2014, in violazione di quanto ivi stabilito agli artt. 2 e 3, non provvedeva alla ordinaria manutenzione dell'impianto fotovoltaico della opponente nel periodo in contestazione (anno 2016), né provvedeva alla preparazione della documentazione necessaria all'invio telematico della comunicazione annuale alla
GSE e alla ai fini del pagamento delle accise. Parte_2
Questi inadempimenti trovavano conferma nella documentazione allegata agli atti del giudizio: dal rapporto di manutenzione a firma del tecnico della e della CP_1 committente si evince che nell'anno 2016 veniva svolto un solo intervento Parte_1
pagina 7 di 10 manutentivo in data 26.09.2016; e tale circostanza veniva ulteriormente confermata dalle testimonianze dei testi, e , rispettivamente dipendente e Tes_1 Testimone_2 dirigente della CP_1
Anche gli inadempimenti relativi alla mancata preparazione della documentazione finalizzata all'invio della comunicazione telematica agli organi di controllo, per il periodo contestato, vengono ammessi dalla società opposta sin dalla prima costituzione in giudizio e confermata dalla testimonianza del predetto dirigente.
Il giudice di primo grado, quindi, correttamente accertava il parziale inadempimento della società opposta, relativamente all'obbligo di manutenzione ordinaria dell'impianto per l'anno 2016, posto che eseguiva uno dei due interventi contemplati in contratto;
non solo ma essa violava pure l'obbligo di comunicazione telematica della energia prodotta all'autorità competente. Sotto questo profilo, pur operando siffatto obbligo dal 2014, non dimostrava la parte inadempiente di aver dato corso alla predisposizione della documentazione necessaria per provvedere alle obbligatorie comunicazioni all'
[...]
né può venire meno l'inadempimento colpevole in parola per il fatto che la Parte_2 parte committente non vi avesse provveduto per gli anni pregressi in cui l'impianto era stato funzionante.
Inadempimenti, quelli accertati, che non possono considerarsi di scarsa importanza e quindi legittimano l'accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale proposta in via riconvenzionale dalla opponente.
Tuttavia, va riconosciuto, comunque, all'opposta, come faceva il giudice di pace, il compenso relativo alla singola prestazione del 2006, pari all'importo di euro 500,00 +
IVA = euro 610,00; la risoluzione, infatti, non travolge la prestazione comunque utilmente eseguita, in un caso di contratto ad esecuzione continuata.
Invece va riconosciuto il danno lamentato dalla società committente nei limiti che seguono.
Il danno lamentato e dimostrato era rappresentato dalla fattura n. 18/2018 del 28.02.2018 di euro 610,00, a titolo di costo della prestazione eseguita da altra società alla quale la committente si rivolgeva per regolarizzare sul piano amministrativo la produzione di energia con l'impianto fotovoltaico.
Viceversa, l'altra somma pretesa era rappresentata, a detta della stessa attrice in riconvenzionale, dal pagamento dei diritti di licenza (dal 2011 al 2017), ammontanti ad euro 351,90. pagina 8 di 10 Ora quest'ultima somma comunque doveva essere pagata dalla committente, quale proprietaria dell'impianto fotovoltaico e produttrice dell'energia; né l'opponente ed appellante forniva dati più precisi sul punto per distinguere tra costi imputabili ad essa e costi imputabile alla società appellata.
Quanto al costo per la regolarizzazione amministrativa dell'impianto, pari ad euro
610,00, accogliendo in parte le difese dell'appellata sul concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c., dovrà giocoforza gravare su quest'ultimo il costo in parola riferibile alle annualità che andavano dal 2011 al 2013, quando l'obbligazione di operare le comunicazioni telematiche all'autorità preposta non era stata ancora assunta dalla società appellata;
euro 610,00 ( dal 2011 al 2017/)/7 = 87,15 X 3( dal 2011 al 2013) = 261,42; da
610,00 va sottratta la somma di 261,42 e quindi residua un credito a favore dell'appellata di euro 348,58.
Operando allora la compensazione tra i due controcrediti, ossia tra il credito di euro
610,00, Iva compresa, riconosciuto comunque alla società ricorrente in monitorio, meno il controcredito di euro 348,58, in favore della committente, residuerà in favore della prima il credito di euro 261,42, oltre interessi dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Non provato, infine, il danno ulteriore richiesto dall'appellante di euro 1.000,00.
SULLA COMPENSAZIONE DELLA FATTURA 125/2017 OPERATA
[...]
Controparte_3
Contrariamente all'opinione espressa dalla difesa appellata in realtà nell'atto di opposizione non solo si denunziava il grave inadempimento della sin dal 2016, ma CP_1 si allegava un documento, che implicava la contestazione della esecuzione di prestazioni nel 2017: rileva l'All. n. 3 del fascicolo di parte attrice in opposizione contiene PEC inviata alla in data 11.12.2017 ove si legge che " La presente per Controparte_1 comunicare quanto segue: in relazione alla Vs fattura ricevuta in data odierna e, precisamente n. 125 del 07/12/2017, lamentiamo la mancata visita per manutenzione ordinaria prevista per il periodo gennaio/febbraio – Giugno – luglio 2017, così come da contratto del 16.10.2014 art 3 il quale regola l'esecuzione dei lavori di manutenzione mai effettuati nell'anno in corso. Pertanto, si rifiuta la registrazione fiscale della fattura che trattasi, comunicandovi che nulla sarà dovuto in relazione all'anno 2017 per la mancanza delle prestazioni dei servizi previsti dall'art 2, in quanto mai eseguiti".
Non a caso l' agiva solo per il 2016 e non anche per il 2017, non solo ma, come CP_1 ricordava la difesa appellante, non agiva neanche per la differenza tra la più alta somma pagina 9 di 10 portata dalla fattura oggetto di nota di credito, pari ad euro 1.220,00, ed il controcredito accampato poi in riconvenzionale dalla opponente, pari ad euro 961,90.
Pertanto, la domanda riconvenzionale dell'appellante, nei limiti suddetti, va accolta e confermato l'accoglimento parziale della domanda monitoria.
Le spese del giudizio di primo e secondo grado possono compensarsi totalmente per la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Decidendo definitivamente sulla domanda proposta da con sede in Parte_1
Statte, Via Pignatelli snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, rigettata Controparte_1 ogni altra domanda ed eccezione, in parziale riforma della sentenza n. 28/2024, emessa dal Giudice di ace di Grottaglie, così provvede:
- Accoglie la domanda riconvenzionale principale spiegata in primo grado dalla società opponente e dichiara la risoluzione del contratto dedotto in giudizio;
- Revoca quindi il decreto ingiuntivo opposto;
- Accoglie in parte la domanda monitoria e riconosce alla società opposta il credito di euro 610,00, Iva compresa;
- Accoglie in parte la domanda riconvenzionale accessoria di risarcimento danni e riconosce a tale titolo alla società appellante la somma di euro 348,58;
- Rigetta l'altra domanda risarcitoria spiegata dalla società opponente in primo grado;
- Operando la compensazione correlativa, condanna la società appellante al pagamento in favore della società appellata della somma di euro 261,42, oltre interessi dalla notifica del decreto ingiuntivo.
- Compensa integralmente le spese giudiziali di primo e secondo grado;
TARANTO, 29-10-2025
Il Giudice, dott. Claudio Casarano
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