Articolo 781 del Codice civile
Articolo 807Articolo 809
Versione
19 aprile 1942
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Versione
5 luglio 1973
Art. 781.

(Donazione tra coniugi).

I coniugi non possono, durante il matrimonio, farsi l'uno all'altro alcuna liberalita', salve quelle conformi agli usi. ((31)) --------------- AGGIORNAMENTO (31)
La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 27 giugno 1973 n. 91 (in G.U. 1ª s.s. 04/07/1973 n. 169) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' articolo 781 del codice civile ."
Entrata in vigore il 5 luglio 1973
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