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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 26/08/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
BRAICA ITALIS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
Sezione unica promiscua riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
dott. ssa Elvira Puleio Giudice rel.
dott. Marco Ponsiglione Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 319/2025 R.G. V. G.
avente ad oggetto: affidamento minori vertente
TRA
Parte_1 nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Milano Fabio, e
,nato a [...]_2 di Sangro (AQ) il 02/09/1977, residente in [...], V ea n. 1/H, c.f. rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Carmen C.F. 1
,
ricorrenti
CON
l'intervento del P.M. in sede interventore ex lege
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24.02.2025, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno chiesto congiuntamente che sia regolato l'affidamento, la collocazione abitativa prevalente, la frequentazione con il genitore non collocatario e il mantenimento del figlio minore nato il [...] dalla relazione affettiva tra essi intercorsa, ai seguenti Persona_1
, patti e condizioni: viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, "1. il figlio minore Persona_1 con sua collocazio esso l'abitazione della madre ove verrà stabilita la sua residenza;
2. i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé; tutti i giorni dal lunedì al venerdì
3. il padre potrà vedere e tenere con sè il figlio Per_1 alle ore 13,00 alla domenica alle dalle 15.00 alle 20,00, e a settimane alterne dal ore 21,00;
b) in modo alternato, annualmente, le festività natalizie dal 23 al 30 dicembre il minore le trascorrerà con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore iniziando dalla madre;
sempre secondo la volontà del minore;
in modo alternato, annualmente, il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì in Albis con l'altro iniziando dal padre;
sempre secondo la volontà del minore;
d) n. 15 giorni durante le vacanze estive, in un periodo da concordare con l'altro coniuge entro il 31 maggio di ogni anno, nei mesi di luglio e agosto sempre compatibilmente con le esigenze e la volontà del minore;
e) durante il carnevale, annualmente, in modo alternato tra i genitori, giovedì grasso e il martedì grasso iniziando dalla madre, sempre secondo la volontà del minore. Inoltre il figlio trascorrerà il giorno della festa della mamma con la madre e quello della festa del papà con il padre. f) Il compleanno del bambino, ove possibile, sarà trascorso con entrambi i genitori. Diversamente, la giornata sarà suddivisa con ciascun genitore.
g) Le parti concordano che le suindicate giornate e suindicati orari potranno essere modificati, sulla base di accordi presi di volta in volta tra i genitori, per una buona crescita della minore, compatibilmente con le sue esigenze e soprattutto con la sua volontà; ciò significa che in caso d'impedimento di uno dei coniugi durante il periodo prefissato essi, di comune accordo, decideranno di spostare, ad altro più consono, i giorni o i periodi sopra indicati che il padre trascorrerà con il figlio. Il padre e la madre dovranno, però, sempre rispettare la volontà del figlio, sia nel caso in cui lo stesso voglia rimanere altro tempo con il padre, sia in quello in cui Per_1 voglia tornare prima a casa della madre. Persona_1
4. Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore, verserà all'altro genitore, entro il giorno cinque di ogni mese, la so (duecentotrenta/00) a far tempo dalla sottoscrizione del presente ricorso, pur considerando che il signor Per_1 ha già provveduto al versamento del mantenimento relativo al mese di Gennai detta forma. L'importo indicato sarà da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie (come da Protocollo d'intesa stipulato in data 04.07.2019 tra il Tribunale di Isernia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia);
5. Le parti rinunziano, reciprocamente, ad ogni e qualsiasi richiesta di rimborso spese anticipate e di emolumenti di vario genere, riguardanti il periodo antecedente detto ricorso;
Parte_1 percepirà in maniera esclusiva l'assegno familiare in qualità 6. La sig.ra ccuperà di chiederne l'assegnazione a sé in via personale;
di genitore
7. Le parti conferiscono reciproco assenso al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio munendo, di comune accordo, anche il minore di un proprio passaporto.
8. Le spese del presente giudizio, si intendono compensate tra le parti con rinunzia dei procuratori, ex art. 13 L.P."
All'udienza del 29.05.2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno chiesto l'omologa dell'accordo secondo le condizioni di cui al ricorso e il Tribunale ha riservato la causa in decisione.
Come detto, i ricorrenti hanno concordato le condizioni regolatrici dell'affidamento, della frequentazione e del mantenimento dei figli minori.
In merito ai rapporti tra i genitori, l'accordo prospettato dalle parti non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative.
L'affidamento congiunto con collocazione prevalente del minore alla madre assicura la partecipazione e responsabilità di entrambi i genitori nelle scelte che riguardano la loro educazione, la loro istruzione e gli indirizzi di vita, nonché l'interesse a mantenere rapporti stabili e continuativi con entrambi. Anche dal punto di vista economico, tenuto conto della condizione reddituale delle parti, come documentata in atti, secondo la quale il padre lavora con contratto a tempo indeterminato e svolge la mansione di autista e la madre è occupata a tempo determinato part-time presso il Sert di Isernia, oltre a svolgere la libera professione in qualità di psicologa, l'accordo garantisce il diritto dei figli minori al mantenimento ed al soddisfacimento delle loro esigenze di vita.
Le spese vengono dichiarate irripetibili, attesa la congiunta proposizione della domanda e l'accordo fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [...] Parte_2 con ricorso del 24.02.2025 così provvede:Parte_1 e a) omologa l'accordo sull'affidamento, la collocazione abitativa prevalente, la frequentazione con il genitore non convivente e il mantenimento del figlio minore Persona_1 come integralmente trascritto nella parte motiva della presente sentenza;
,
b) dichiara irripetibili le spese.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 18.07.2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Elvira Puleio
Il Presidente
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
Sezione unica promiscua riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
dott. ssa Elvira Puleio Giudice rel.
dott. Marco Ponsiglione Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 319/2025 R.G. V. G.
avente ad oggetto: affidamento minori vertente
TRA
Parte_1 nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Milano Fabio, e
,nato a [...]_2 di Sangro (AQ) il 02/09/1977, residente in [...], V ea n. 1/H, c.f. rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Carmen C.F. 1
,
ricorrenti
CON
l'intervento del P.M. in sede interventore ex lege
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24.02.2025, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno chiesto congiuntamente che sia regolato l'affidamento, la collocazione abitativa prevalente, la frequentazione con il genitore non collocatario e il mantenimento del figlio minore nato il [...] dalla relazione affettiva tra essi intercorsa, ai seguenti Persona_1
, patti e condizioni: viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, "1. il figlio minore Persona_1 con sua collocazio esso l'abitazione della madre ove verrà stabilita la sua residenza;
2. i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé; tutti i giorni dal lunedì al venerdì
3. il padre potrà vedere e tenere con sè il figlio Per_1 alle ore 13,00 alla domenica alle dalle 15.00 alle 20,00, e a settimane alterne dal ore 21,00;
b) in modo alternato, annualmente, le festività natalizie dal 23 al 30 dicembre il minore le trascorrerà con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore iniziando dalla madre;
sempre secondo la volontà del minore;
in modo alternato, annualmente, il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì in Albis con l'altro iniziando dal padre;
sempre secondo la volontà del minore;
d) n. 15 giorni durante le vacanze estive, in un periodo da concordare con l'altro coniuge entro il 31 maggio di ogni anno, nei mesi di luglio e agosto sempre compatibilmente con le esigenze e la volontà del minore;
e) durante il carnevale, annualmente, in modo alternato tra i genitori, giovedì grasso e il martedì grasso iniziando dalla madre, sempre secondo la volontà del minore. Inoltre il figlio trascorrerà il giorno della festa della mamma con la madre e quello della festa del papà con il padre. f) Il compleanno del bambino, ove possibile, sarà trascorso con entrambi i genitori. Diversamente, la giornata sarà suddivisa con ciascun genitore.
g) Le parti concordano che le suindicate giornate e suindicati orari potranno essere modificati, sulla base di accordi presi di volta in volta tra i genitori, per una buona crescita della minore, compatibilmente con le sue esigenze e soprattutto con la sua volontà; ciò significa che in caso d'impedimento di uno dei coniugi durante il periodo prefissato essi, di comune accordo, decideranno di spostare, ad altro più consono, i giorni o i periodi sopra indicati che il padre trascorrerà con il figlio. Il padre e la madre dovranno, però, sempre rispettare la volontà del figlio, sia nel caso in cui lo stesso voglia rimanere altro tempo con il padre, sia in quello in cui Per_1 voglia tornare prima a casa della madre. Persona_1
4. Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore, verserà all'altro genitore, entro il giorno cinque di ogni mese, la so (duecentotrenta/00) a far tempo dalla sottoscrizione del presente ricorso, pur considerando che il signor Per_1 ha già provveduto al versamento del mantenimento relativo al mese di Gennai detta forma. L'importo indicato sarà da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie (come da Protocollo d'intesa stipulato in data 04.07.2019 tra il Tribunale di Isernia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia);
5. Le parti rinunziano, reciprocamente, ad ogni e qualsiasi richiesta di rimborso spese anticipate e di emolumenti di vario genere, riguardanti il periodo antecedente detto ricorso;
Parte_1 percepirà in maniera esclusiva l'assegno familiare in qualità 6. La sig.ra ccuperà di chiederne l'assegnazione a sé in via personale;
di genitore
7. Le parti conferiscono reciproco assenso al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio munendo, di comune accordo, anche il minore di un proprio passaporto.
8. Le spese del presente giudizio, si intendono compensate tra le parti con rinunzia dei procuratori, ex art. 13 L.P."
All'udienza del 29.05.2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno chiesto l'omologa dell'accordo secondo le condizioni di cui al ricorso e il Tribunale ha riservato la causa in decisione.
Come detto, i ricorrenti hanno concordato le condizioni regolatrici dell'affidamento, della frequentazione e del mantenimento dei figli minori.
In merito ai rapporti tra i genitori, l'accordo prospettato dalle parti non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative.
L'affidamento congiunto con collocazione prevalente del minore alla madre assicura la partecipazione e responsabilità di entrambi i genitori nelle scelte che riguardano la loro educazione, la loro istruzione e gli indirizzi di vita, nonché l'interesse a mantenere rapporti stabili e continuativi con entrambi. Anche dal punto di vista economico, tenuto conto della condizione reddituale delle parti, come documentata in atti, secondo la quale il padre lavora con contratto a tempo indeterminato e svolge la mansione di autista e la madre è occupata a tempo determinato part-time presso il Sert di Isernia, oltre a svolgere la libera professione in qualità di psicologa, l'accordo garantisce il diritto dei figli minori al mantenimento ed al soddisfacimento delle loro esigenze di vita.
Le spese vengono dichiarate irripetibili, attesa la congiunta proposizione della domanda e l'accordo fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [...] Parte_2 con ricorso del 24.02.2025 così provvede:Parte_1 e a) omologa l'accordo sull'affidamento, la collocazione abitativa prevalente, la frequentazione con il genitore non convivente e il mantenimento del figlio minore Persona_1 come integralmente trascritto nella parte motiva della presente sentenza;
,
b) dichiara irripetibili le spese.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 18.07.2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Elvira Puleio
Il Presidente
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari