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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/12/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. UM RI TU, all'esito dell'udienza del 13 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. R.G. 4205/2023, promossa da
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Adolfo De Mattia;
contro
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola CP_1
Ciarelli;
in persona del l.r.p.t.; (contumace) Controparte_2
MOTIVI della DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 18.12.2023, la conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale le parti resistenti in epigrafe indicate al fine di proporre opposizione avverso l'avviso di addebito n. 357 2023 00010695 52 000, notificatole il 28.11.2023 e recante l'intimazione a versare l'importo di euro 205.271,34 a titolo di contributi e somme accessorie relativamente al periodo compreso tra ottobre 2018 ed ottobre 2021, importo calcolato sulla base delle contestazioni elevate con verbale di accertamento ispettivo n LT00000/2022 – 973 e n.
2021008842 ( del 30.01.2023. CP_1
A sostegno della spiegata opposizione eccepiva: a) la violazione, da parte dei verbalizzanti, degli artt.
79-80 del d.lgs. 276/2003 in tema di procedure di instaurazione delle controversie sulla genuinità dei contratti certificati, con conseguente nullità dell'avviso di addebito opposto e del propedeutico verbale ispettivo;
b) l'inesistenza della notifica del titolo impugnato in quanto eseguita a mezzo PEC da indirizzo non risultante dagli elenchi previsti per legge, con conseguente, anche in questo caso, nullità dell'avviso di addebito;
c) la violazione dell'art. 14 L. 689/81, sia per l'irragionevolezza dei tempi dell'ispezione sia per non avere i verbalizzanti notificato il verbale nel termine di 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti ispettivi, con conseguente, ancora una volta, nullità dell'avviso di addebito;
d) l'omessa notifica del prodromico verbale ispettivo, omissione che travolgerebbe anche l'atto consequenziale in questa sede impugnato;
c) l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria, contestando essenzialmente le modalità di calcolo utilizzate dagli ispettori per la determinazione della base imponibile contributiva e dei conseguenti addebiti differenziali.
Concludeva pertanto per la declaratoria di nullità o illegittimità o comunque per la caducazione dell'avviso di addebito opposto e del relativo verbale unico di accertamento e notificazione, con conseguente declaratoria di infondatezza o erroneità delle pretese contributive azionate, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' resistendo al ricorso ed invocandone l'integrale reiezione sulla base di CP_1 varie argomentazioni in fatto ed in diritto, col favore delle spese.
Seppur ritualmente evocata in giudizio, invece, la non si costituiva, restando Controparte_2 contumace.
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare), decisa mediante deposito telematicamente della presente sentenza completa di motivazione contestuale, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Giova in apertura rilevare che le pretese contributive per cui è causa non traggono in alcun modo origine da contestazioni mosse alla genuinità del contratto di appalto intercorso tra la committente e la , avente ad oggetto il servizio poi affidato alla consorziata Controparte_3 Controparte_4 odierna opponente, ma si fondano sulla denunzia, da parte di quest'ultima, di un imponibile contributivo inferiore ai minimali di legge, sicché la doglianza attorea relativa alla violazione degli artt. 79 ed 80 del d.lgs. 276/2003 appare del tutto inconferente rispetto alla materia del contendere e merita di essere radicalmente disattesa.
Deve essere altresì respinta l'eccezione di inesistenza della notificazione dell'avviso di addebito impugnato così come sollevata dalla opponente.
Le doglianze basate sul rilievo che il mittente avrebbe eseguito la comunicazione utilizzando un CP_1 indirizzo PEC diverso da quello inserito nei Pubblici Elenchi ex art. 16-ter D.L. 179/2012, sono, infatti, infondate.
Premesso che la parte ricorrente, pur deducendo la nullità insanabile della comunicazione in questione, non ha specificamente contestato di averla ricevuta, con conseguente applicabilità del principio generale di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., atteso che l'indirizzo utilizzato dal mittente -
t- per la sua formulazione non si presta a dare luogo ad alcun Email_1 incertezza circa l'identità del soggetto da cui promana che non sia superabile con un minimo di diligenza, rileva, quindi, il Tribunale che l'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 prevede che «La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600». L'art. 60 del d.P.R. n.600/1970, così come integrato dall'art. 7 quater, comma 6, del d.l. 1983/2016, convertito in L. n.1 dicembre 2016, n.225, dispone che “In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalita' di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato puo' essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”.
Il successivo comma 7 dell'art 7 quater citato prevede che “le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1°luglio 2017”.
L'art. 26, comma 2, cit, se prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultante dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC da inserire nel registro
INI-PEC, diversamente nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente.
Analogo rilievo vale per la citata disposizione dell'art. 60 del D.P.R. n.600/1973, la quale, nel prevedere che la notificazione di atti tributari possa essere effettuata con posta elettronica certificata, stabilisce che l'atto notificando debba essere inviato all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI -PEC), ma nulla prescrive in ordine all'indirizzo PEC del mittente (v. CTR Lazio, sez. XI, 01/06/2021, n.2803).
Dal canto suo, il d.P.R. n. 68/2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente.
Le citate disposizioni dell'art. 26, comma 2, e 60 d.P.R. n. 602/1973 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, l. n. 53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati.
La ratio di tale distinzione risiede nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 e 60 d.P.R. n. 602/1973 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata -a monte- l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC,
l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex lege n. 53/94, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio.
Va, poi, ricordato che la notificazione di un avviso di addebito o di una intimazione di pagamento è atto che appartiene ad una fase ancora stragiudiziale, sicché le regole sulle sue modalità di esecuzione sono del tutto estranee al tema delle notificazioni nel processo civile regolate dalla L. 53/1994 (come modificata dalla L. 183/2011, integrata dal D.M. 44/2011 e dalle specifiche tecniche contenute nel provvedimento 16.4.2014 del responsabile DGSIA), corpus normativo che riguarda esclusivamente le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni effettuate dalle parti del processo.
Né a diversa conclusione può pervenirsi in base al disposto dell'art. 14 del d.P.R. n. 68/2005, lì dove dispone che “Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono dei gestori inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo”.
Osserva il Tribunale che i gestori cui fa riferimento la disposizione citata nulla hanno a che fare con i Pubblici Registri in cui devono essere inseriti gli indirizzi del destinatario da utilizzare al fine di eseguire una valida comunicazione a mezzo pec, in quanto si tratta dei soggetti, pubblici o privati, che erogano il servizio di posta elettronica certificata (v. art. 2, lett. c) e che devono possedere i requisiti di cui ai commi 3 e ss. dell'art. 14 ovvero dall'art. 15 per i Gestori di posta elettronica certificata stabiliti nei Paesi dell'Unione europea.
L'obiettivo principale della normativa sulla PEC, come emerge dall'art. 48 del CAD, è fornire alla posta elettronica caratteristiche di affidabilità analoghe a quelle della raccomandata con avviso di ricevimento e, come chiarisce il comma 2 del medesimo articolo, un invio tramite PEC "equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta".
Perché ciò possa avvenire bisogna fare uso di un gestore di PEC incluso nell'apposito elenco CNIPA
(ora AGII), come statuisce il D.P.R. n. 68 del 2005, art. 4, comma 7: “il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono di uno dei due gestori di cui agli artt. 14 e 15".
Alla luce di tali considerazioni e preso atto che l'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 consente al mittente della notificazione di utilizzare un indirizzo PEC anche non risultante da un pubblico elenco, deve essere considerata valida la comunicazione dell'avviso di addebito opposto, come peraltro a più riprese confermato anche dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU.
15979/2022; Cass. 982/2023; Cass. 18684/2023).
Prima di affrontare le censure articolate da parte attrice rispetto al merito delle pretese contributive veicolate dal titolo opposto, vanno respinte anche le ulteriori eccezioni di omessa notifica del verbale di accertamento su cui esso si fonda e di mancato rispetto del termine di 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti ai sensi dell'art. 14 l. n. 689/81.
A tal riguardo basti osservare che l' ha documentato di aver provveduto alla rituale notifica del CP_1 verbale in data 10.02.2023 e che in ogni caso la norma invocata si applica ai soli verbali di contestazione delle “violazioni amministrative” e, quindi, solo in tali casi (in cui non rientra quello in esame).
Sul punto, la Cassazione, con ordinanza n. 28/2019, ha ribadito il consolidato principio secondo cui
“in materia di contestazione di illeciti rilevanti a fini contributivi, per omesso pagamento di quanto dovuto allo stesso titolo agli istituti previdenziali, non rilevi il rispetto dei principi dettati dalla legge 689/1981 in materia di sanzioni amministrative;
questa Corte ha avuto modo di dettare tale principio in relazione al procedimento di riscossione a mezzo ruolo (con sentenza n. 3269 del 2009 e con l'ordinanza n. 4225 del 2018 nelle quali è stato affermato che
"nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs.
n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della I. n. 689 del 1981, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto"); ma lo stesso canone vale, in base alla premessa generale posta In esordio, anche In relazione al verbale di accertamento ispettivo opposto in un giudizio in relazione ai profili contributivi”.
Volgendo, ora, allo scrutinio del merito della controversia, giova prioritariamente procedere ad una corretta impostazione delle questioni giuridiche su cui il Tribunale è chiamato a pronunciarsi.
Ciò che viene contestato alla opponente è di aver corrisposto ai propri dipendenti Parte_1
(seppur nel rispetto delle previsioni di cui al CCNL Pulizia - Multiservizi integrati, ratione temporis vigente) delle retribuzioni inferiori al minimale di paga oraria ordinaria e di aver quindi versato una contribuzione al di sotto del minimale imponibile previsto per legge. Gli ispettori hanno infatti rilevato che la soglia del minimale imponibile mensile (minimale giornaliero moltiplicato per 26 giornate) veniva dalla opponente rispettata solo in apparenza, attraverso il cumulo della (inferiore) retribuzione ordinaria diretta con voci di retribuzione indiretta
(lavoro straordinario, notturno e di giorno festivo) e differita (ratei di tredicesima e di quattordicesima corrisposti mensilmente a ciascun lavoratore, come da regolamento interno della società cooperativa in questione). Queste ulteriori voci aggiuntive, invece, costituendo un quid pluris rispetto alla retribuzione ordinaria, secondo i verbalizzanti non avrebbero dovuto essere considerate ai fini della verifica del rispetto del minimale contributivo ex art. 7 del d.l. 463/83.
Di converso, parte opponente, facendo leva sul principio della cd. “onnicomprensività” della retribuzione in ragione di anno, ha censurato il metodo di calcolo applicato dagli ispettori, peraltro -
a suo dire impropriamente- declinato su base oraria anche per i dipendenti assunti a tempo pieno e non parziale, sostenendo che il minimale contributivo previsto per legge avrebbe dovuto essere confrontato con la somma di tutte le voci retributive dirette, indirette e differite complessivamente corrisposte al lavoratore su base mensile o annua.
Così intercettato il punto nodale su cui convergono le tesi propugnate dalle parti, non appare inutile sottolineare, ancora in via preliminare, che nella specie viene in rilievo il rispetto del minimo previsto dall'art. 7, comma 1, secondo periodo, d.l. 463/1983 conv. mod. in L. 638/1983, a mente del quale
«A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1984, il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore al 7,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio di ciascun anno», con la precisazione che a norma dell'art. 1, comma 2, secondo periodo, del d.l. 338/1989 conv. in l.
389/1989 « A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1989, la percentuale di cui al secondo periodo del predetto comma è fissata a 9,50».
Si tratta, quindi, del c.d. 'minimo dei minimi' (da non confondere con il c.d. 'minimale contributivo' di cui al primo comma dell'art. 1 del d.l. 338/1989 cit.) che fissa il minimo di retribuzione giornaliera da considerare quale base imponibile minima utile alla quantificazione delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali. Esso viene determinato anno per anno per giornata ed ha la funzione di individuare la soglia minima sotto la quale non è mai possibile scendere, al fine di garantire l'adeguatezza delle prestazioni previdenziali. Ciò posto, costituisce circostanza pacifica, oltre che documentalmente asseverata, che per i periodi paga interessati dalla verifica ispettiva per cui è causa (10/2018 - 10/2021) le circolari applicate CP_1 siano le seguenti: 13/2018, 6/2019, 9/2020 e 10/2021.
Le citate circolari determinano la paga giornaliera minima in € 48,20 per l'anno 2018, in € 48,74 per il 2019 ed in € 48,98 per il 2020 ed il 2021.
Tale retribuzione imponibile è intesa come base giornaliera in ragione dell'orario normale di lavoro, a tempo pieno, di 40 ore settimanali.
Il CCNL Pulizia - Multiservizi integrati applicato dalla cooperativa ricorrente prevede, all'art. 30, comma 6, che l'orario normale di lavoro, di 40 ore settimanali, sia articolato di base su 5 giorni (turni da 8 ore) consecutivi, ma il successivo comma 10 fa salva la possibilità di concordare con le organizzazioni sindacali una distribuzione in 6 giornate per esigenze aziendali, ed infatti la cooperativa opponente ha stabilito l'orario di lavoro proprio su 6 giorni settimanali in turni avvicendati (si v. L.U.L. in atti, dove vengono indicate sempre 26 giornate lavorative mensili)
È stato a questo punto agevole per gli ispettori declinare il minimale imponibile previdenziale giornaliero anche su base mensile (moltiplicandolo per 26 giornate), annuale (moltiplicandolo per 312 giornate) ed oraria (moltiplicandolo per 6 giornate lavorative settimanali e dividendo il prodotto ottenuto per le 40 ore settimanali).
Ebbene, parte ricorrente non ha in alcun modo contestato le operazioni aritmetiche sviluppate in verbale ma ha articolato le sue doglianze a livello di principio, segnatamente censurando la conversione del minimale giornaliero in minimale orario, operazione -a suo dire- applicabile esclusivamente ai lavoratori a tempo parziale e non anche a quelli a tempo pieno, a norma dell'art. 11 del d.lgs. 81/2015.
La controversia sollecita, pertanto, un primo interrogativo: è lecito per gli organi ispettivi declinare il minimale previdenziale giornaliero anche in proporzione oraria?
Il Tribunale ritiene di poter rispondere positivamente al quesito, giacché il fatto che l'art. 11 del d.lgs.
81/2015 preveda espressamente come unità base per parametrare la retribuzione minima per i lavoratori part-time quella oraria (come peraltro era ovvio che fosse) non esclude la possibilità di giungere alla scomposizione matematica della retribuzione minima giornaliera in retribuzione minima oraria anche per i lavoratori full-time. Del resto, tra le due categorie di lavoratori -a tempo pieno e a tempo parziale- non vi è (né giammai potrebbe esservi) una differenza tra i coefficienti retributivi applicabili ma soltanto una differenza tra le unità di commisurazione di questi ultimi. È una questione, insomma, non di valori ma di proporzioni, ed infatti l'articolo 11 citato si limita a presentare la formula aritmetica con la quale, partendo dal minimale giornaliero si può ricavare il minimale orario, senza prevedere -appunto- alcun coefficiente riduttivo o maggiorativo (“La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno”).
Non si rinvengono pertanto elementi ostativi di sorta alla conversione su base oraria del minimale contributivo giornaliero, specie ove si consideri che la stessa cooperativa opponente applicava ai propri dipendenti una retribuzione oraria, valorizzando la colonna 'tempo' dei prospetti paga con il numero di ore (e non di giornate) lavorative svolte dal proprio dipendente.
Avallata in linea di principio l'operazione di semplice commutazione svolta dai verbalizzanti e rilevata l'insussistenza di contestazioni sul relativo sviluppo aritmetico, dall'esame dei prospetti paga è possibile rilevare come la retribuzione corrisposta dalla per singola ora lavorata Parte_1 risulti effettivamente inferiore al minimale imponibile previdenziale per come declinato su base oraria.
Gli ispettori hanno quindi semplicemente provveduto ad adeguare al 'minimo dei minimi' la relativa voce così come registrata sul L.U.L. aziendale, ricalcolando l'imponibile contributivo anche con riferimento alle voci retributive indirette e differite la cui liquidazione è ovviamente rapportata alla retribuzione base ordinaria.
Qui però si innesta l'ulteriore censura, di metodo, articolata in ricorso.
Guardando la retribuzione oraria, il mancato rispetto del 'minimo dei minimi', lo si è detto, è palese.
Guardando invece la retribuzione giornaliera, mensile o annua -ecco il profilo problematico che trapela dal verbale e in cui la cooperativa opponente inserisce la sua prospettazione critica- la violazione non risulta più così evidente, poiché le ore lavorate in regime di straordinario ed ulteriori voci aggiuntive, consentono tutto sommato di raggiungere la soglia minimale astrattamente prevista per un rapporto a tempo pieno a 40 ore settimanali.
Prende forma allora il secondo interrogativo sollecitato dalla controversia: il rispetto del minimale imponibile previsto per legge deve essere assicurato con la sola retribuzione diretta ordinaria -come sostenuto dagli ispettori- o può essere soddisfatto con l'intero trattamento retributivo corrisposto al lavoratore, comprendendo cioè anche le voci indirette e differite - come sostenuto dalla parte ricorrente, che invoca all'uopo il principio di onnicomprensività della retribuzione- ?
Anche rispetto a tale quesito il Tribunale ritiene di dover prestare adesione alla impostazione interpretativa propugnata dai verbalizzanti, nel senso che l'imponibile che deve rispettare il 'minimo dei minimi' (comunque esso sia declinato, su base oraria, settimanale, mesile o annuale) è quello calcolato sulla retribuzione diretta ordinaria astrattamente 'dovuta' per la prestazione lavorativa espletata e non su quella 'di fatto erogata' (cfr. tra le tante Cass. 26 aprile 2023, n. 10953).
Per meglio argomentare l'insostenibilità della tesi attorea sul punto non è forse superfluo rammentare che il minimale previsto dall'art. 7, comma 1, secondo periodo, del d.l. 463/1983 cit., come già anticipato, rappresenta una soglia limite al di sotto della quale non è mai consentito scendere ma ciò non vuol dire che esso sia anche un valore 'di per sé sempre sufficiente' e sul quale sarebbe lecito attestarsi anche in caso di prestazioni lavorative espletate oltre l'orario di lavoro.
La retribuzione minima fissata anno per anno è, infatti, rapportata ad un determinato orario di lavoro normale (40 ore settimanali) ed è logico, allora, che all'aumentare delle ore lavorate corrisponda un proporzionato aumento anche della retribuzione minima imponibile. Al datore non basterà più rispettare il 'minimo dei minimi' ma dovrà implementare retribuzione e contribuzione;
e che il minimale debba essere sempre rapportato al numero di ore di lavoro espletate trova peraltro nitida conferma anche dall'art. 11 del d.lgs. 81/2015 cui sopra si è fatto riferimento per la determinazione della retribuzione minima dei lavoratori part-time.
Questo perché la previsione di un minimale contributivo, anche nella sua dimensione 'virtuale', funge da 'tetto' solo 'verso il basso' e non anche 'verso l'alto', poiché serve a favorire una migliore tutela assicurativa dei lavoratori, un maggiore equilibrio finanziario della gestione previdenziale e una tendenziale parità delle condizioni tra le imprese. Da questa premessa logica consegue che se il minimale fissato per 40 ore settimanali viene raggiunto soltanto osservando un orario lavorativo superiore alle 40 ore settimanali, vuol dire semplicemente che quel minimale non è stato rispettato.
Se si consentisse di ritenere raggiunto e quindi rispettato il 'minimo dei minimi' anche quando il lavoratore, per raggiungere quella soglia limite, è costretto a svolgere prestazioni eccedenti rispetto all'orario di lavoro normale, la ratio stessa della previsione del minimale, in tutte le sue proiezioni funzionali, verrebbe frustrata.
Nella fattispecie concreta posta al vaglio del Tribunale è accaduto proprio questo, infatti: il minimale parametrato su 40 ore settimanali risulta 'apparentemente' rispettato solo nei casi in cui i prestatori hanno lavorato più delle 40 ore settimanali da contratto, hanno beneficiato delle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo o per particolari responsabilità (es. capo turno).
Senza quegli emolumenti aggiuntivi, che per ragioni di intuitiva evidenza rappresentano il compenso spettante per un quid pluris rispetto alle prestazioni ordinarie, il 'minimo dei minimi' non sarebbe stato rispettato.
Appare allora pienamente condivisibile il criterio di calcolo adoperato dagli ispettori, i quali hanno considerato tra gli emolumenti utili al raggiungimento del minimale in parola tutti e soltanto gli istituti contrattuali che concorrevano a formare la retribuzione diretta mensile teorica (minimo, contingenza,
l'elemento distinto, indennità di anzianità, scatti di anzianità, ecc.) ma non anche le voci di retribuzione indiretta e differita, che avrebbero dovuto invece alzare l'asticella del minimum standard contributivo.
L'adesione all'impostazione metodologica complessiva dell'accertamento ispettivo su cui si sorregge la pretesa contributiva veicolata dall'avviso di addebito opposto e l'assenza di specifiche contestazioni concernenti i profili contabili conducono pertanto all'integrale reiezione del ricorso.
La complessità e la novità delle questioni giuridiche scrutinate suggerisce però l'opportunità di disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
rigetta il ricorso;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Latina, data del deposito
Il Giudice
UM RI TU
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. UM RI TU, all'esito dell'udienza del 13 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. R.G. 4205/2023, promossa da
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Adolfo De Mattia;
contro
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola CP_1
Ciarelli;
in persona del l.r.p.t.; (contumace) Controparte_2
MOTIVI della DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 18.12.2023, la conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale le parti resistenti in epigrafe indicate al fine di proporre opposizione avverso l'avviso di addebito n. 357 2023 00010695 52 000, notificatole il 28.11.2023 e recante l'intimazione a versare l'importo di euro 205.271,34 a titolo di contributi e somme accessorie relativamente al periodo compreso tra ottobre 2018 ed ottobre 2021, importo calcolato sulla base delle contestazioni elevate con verbale di accertamento ispettivo n LT00000/2022 – 973 e n.
2021008842 ( del 30.01.2023. CP_1
A sostegno della spiegata opposizione eccepiva: a) la violazione, da parte dei verbalizzanti, degli artt.
79-80 del d.lgs. 276/2003 in tema di procedure di instaurazione delle controversie sulla genuinità dei contratti certificati, con conseguente nullità dell'avviso di addebito opposto e del propedeutico verbale ispettivo;
b) l'inesistenza della notifica del titolo impugnato in quanto eseguita a mezzo PEC da indirizzo non risultante dagli elenchi previsti per legge, con conseguente, anche in questo caso, nullità dell'avviso di addebito;
c) la violazione dell'art. 14 L. 689/81, sia per l'irragionevolezza dei tempi dell'ispezione sia per non avere i verbalizzanti notificato il verbale nel termine di 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti ispettivi, con conseguente, ancora una volta, nullità dell'avviso di addebito;
d) l'omessa notifica del prodromico verbale ispettivo, omissione che travolgerebbe anche l'atto consequenziale in questa sede impugnato;
c) l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria, contestando essenzialmente le modalità di calcolo utilizzate dagli ispettori per la determinazione della base imponibile contributiva e dei conseguenti addebiti differenziali.
Concludeva pertanto per la declaratoria di nullità o illegittimità o comunque per la caducazione dell'avviso di addebito opposto e del relativo verbale unico di accertamento e notificazione, con conseguente declaratoria di infondatezza o erroneità delle pretese contributive azionate, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' resistendo al ricorso ed invocandone l'integrale reiezione sulla base di CP_1 varie argomentazioni in fatto ed in diritto, col favore delle spese.
Seppur ritualmente evocata in giudizio, invece, la non si costituiva, restando Controparte_2 contumace.
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare), decisa mediante deposito telematicamente della presente sentenza completa di motivazione contestuale, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Giova in apertura rilevare che le pretese contributive per cui è causa non traggono in alcun modo origine da contestazioni mosse alla genuinità del contratto di appalto intercorso tra la committente e la , avente ad oggetto il servizio poi affidato alla consorziata Controparte_3 Controparte_4 odierna opponente, ma si fondano sulla denunzia, da parte di quest'ultima, di un imponibile contributivo inferiore ai minimali di legge, sicché la doglianza attorea relativa alla violazione degli artt. 79 ed 80 del d.lgs. 276/2003 appare del tutto inconferente rispetto alla materia del contendere e merita di essere radicalmente disattesa.
Deve essere altresì respinta l'eccezione di inesistenza della notificazione dell'avviso di addebito impugnato così come sollevata dalla opponente.
Le doglianze basate sul rilievo che il mittente avrebbe eseguito la comunicazione utilizzando un CP_1 indirizzo PEC diverso da quello inserito nei Pubblici Elenchi ex art. 16-ter D.L. 179/2012, sono, infatti, infondate.
Premesso che la parte ricorrente, pur deducendo la nullità insanabile della comunicazione in questione, non ha specificamente contestato di averla ricevuta, con conseguente applicabilità del principio generale di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., atteso che l'indirizzo utilizzato dal mittente -
t- per la sua formulazione non si presta a dare luogo ad alcun Email_1 incertezza circa l'identità del soggetto da cui promana che non sia superabile con un minimo di diligenza, rileva, quindi, il Tribunale che l'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 prevede che «La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600». L'art. 60 del d.P.R. n.600/1970, così come integrato dall'art. 7 quater, comma 6, del d.l. 1983/2016, convertito in L. n.1 dicembre 2016, n.225, dispone che “In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalita' di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato puo' essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”.
Il successivo comma 7 dell'art 7 quater citato prevede che “le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1°luglio 2017”.
L'art. 26, comma 2, cit, se prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultante dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC da inserire nel registro
INI-PEC, diversamente nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente.
Analogo rilievo vale per la citata disposizione dell'art. 60 del D.P.R. n.600/1973, la quale, nel prevedere che la notificazione di atti tributari possa essere effettuata con posta elettronica certificata, stabilisce che l'atto notificando debba essere inviato all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI -PEC), ma nulla prescrive in ordine all'indirizzo PEC del mittente (v. CTR Lazio, sez. XI, 01/06/2021, n.2803).
Dal canto suo, il d.P.R. n. 68/2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente.
Le citate disposizioni dell'art. 26, comma 2, e 60 d.P.R. n. 602/1973 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, l. n. 53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati.
La ratio di tale distinzione risiede nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 e 60 d.P.R. n. 602/1973 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata -a monte- l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC,
l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex lege n. 53/94, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio.
Va, poi, ricordato che la notificazione di un avviso di addebito o di una intimazione di pagamento è atto che appartiene ad una fase ancora stragiudiziale, sicché le regole sulle sue modalità di esecuzione sono del tutto estranee al tema delle notificazioni nel processo civile regolate dalla L. 53/1994 (come modificata dalla L. 183/2011, integrata dal D.M. 44/2011 e dalle specifiche tecniche contenute nel provvedimento 16.4.2014 del responsabile DGSIA), corpus normativo che riguarda esclusivamente le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni effettuate dalle parti del processo.
Né a diversa conclusione può pervenirsi in base al disposto dell'art. 14 del d.P.R. n. 68/2005, lì dove dispone che “Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono dei gestori inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo”.
Osserva il Tribunale che i gestori cui fa riferimento la disposizione citata nulla hanno a che fare con i Pubblici Registri in cui devono essere inseriti gli indirizzi del destinatario da utilizzare al fine di eseguire una valida comunicazione a mezzo pec, in quanto si tratta dei soggetti, pubblici o privati, che erogano il servizio di posta elettronica certificata (v. art. 2, lett. c) e che devono possedere i requisiti di cui ai commi 3 e ss. dell'art. 14 ovvero dall'art. 15 per i Gestori di posta elettronica certificata stabiliti nei Paesi dell'Unione europea.
L'obiettivo principale della normativa sulla PEC, come emerge dall'art. 48 del CAD, è fornire alla posta elettronica caratteristiche di affidabilità analoghe a quelle della raccomandata con avviso di ricevimento e, come chiarisce il comma 2 del medesimo articolo, un invio tramite PEC "equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta".
Perché ciò possa avvenire bisogna fare uso di un gestore di PEC incluso nell'apposito elenco CNIPA
(ora AGII), come statuisce il D.P.R. n. 68 del 2005, art. 4, comma 7: “il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono di uno dei due gestori di cui agli artt. 14 e 15".
Alla luce di tali considerazioni e preso atto che l'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 consente al mittente della notificazione di utilizzare un indirizzo PEC anche non risultante da un pubblico elenco, deve essere considerata valida la comunicazione dell'avviso di addebito opposto, come peraltro a più riprese confermato anche dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU.
15979/2022; Cass. 982/2023; Cass. 18684/2023).
Prima di affrontare le censure articolate da parte attrice rispetto al merito delle pretese contributive veicolate dal titolo opposto, vanno respinte anche le ulteriori eccezioni di omessa notifica del verbale di accertamento su cui esso si fonda e di mancato rispetto del termine di 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti ai sensi dell'art. 14 l. n. 689/81.
A tal riguardo basti osservare che l' ha documentato di aver provveduto alla rituale notifica del CP_1 verbale in data 10.02.2023 e che in ogni caso la norma invocata si applica ai soli verbali di contestazione delle “violazioni amministrative” e, quindi, solo in tali casi (in cui non rientra quello in esame).
Sul punto, la Cassazione, con ordinanza n. 28/2019, ha ribadito il consolidato principio secondo cui
“in materia di contestazione di illeciti rilevanti a fini contributivi, per omesso pagamento di quanto dovuto allo stesso titolo agli istituti previdenziali, non rilevi il rispetto dei principi dettati dalla legge 689/1981 in materia di sanzioni amministrative;
questa Corte ha avuto modo di dettare tale principio in relazione al procedimento di riscossione a mezzo ruolo (con sentenza n. 3269 del 2009 e con l'ordinanza n. 4225 del 2018 nelle quali è stato affermato che
"nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs.
n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della I. n. 689 del 1981, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto"); ma lo stesso canone vale, in base alla premessa generale posta In esordio, anche In relazione al verbale di accertamento ispettivo opposto in un giudizio in relazione ai profili contributivi”.
Volgendo, ora, allo scrutinio del merito della controversia, giova prioritariamente procedere ad una corretta impostazione delle questioni giuridiche su cui il Tribunale è chiamato a pronunciarsi.
Ciò che viene contestato alla opponente è di aver corrisposto ai propri dipendenti Parte_1
(seppur nel rispetto delle previsioni di cui al CCNL Pulizia - Multiservizi integrati, ratione temporis vigente) delle retribuzioni inferiori al minimale di paga oraria ordinaria e di aver quindi versato una contribuzione al di sotto del minimale imponibile previsto per legge. Gli ispettori hanno infatti rilevato che la soglia del minimale imponibile mensile (minimale giornaliero moltiplicato per 26 giornate) veniva dalla opponente rispettata solo in apparenza, attraverso il cumulo della (inferiore) retribuzione ordinaria diretta con voci di retribuzione indiretta
(lavoro straordinario, notturno e di giorno festivo) e differita (ratei di tredicesima e di quattordicesima corrisposti mensilmente a ciascun lavoratore, come da regolamento interno della società cooperativa in questione). Queste ulteriori voci aggiuntive, invece, costituendo un quid pluris rispetto alla retribuzione ordinaria, secondo i verbalizzanti non avrebbero dovuto essere considerate ai fini della verifica del rispetto del minimale contributivo ex art. 7 del d.l. 463/83.
Di converso, parte opponente, facendo leva sul principio della cd. “onnicomprensività” della retribuzione in ragione di anno, ha censurato il metodo di calcolo applicato dagli ispettori, peraltro -
a suo dire impropriamente- declinato su base oraria anche per i dipendenti assunti a tempo pieno e non parziale, sostenendo che il minimale contributivo previsto per legge avrebbe dovuto essere confrontato con la somma di tutte le voci retributive dirette, indirette e differite complessivamente corrisposte al lavoratore su base mensile o annua.
Così intercettato il punto nodale su cui convergono le tesi propugnate dalle parti, non appare inutile sottolineare, ancora in via preliminare, che nella specie viene in rilievo il rispetto del minimo previsto dall'art. 7, comma 1, secondo periodo, d.l. 463/1983 conv. mod. in L. 638/1983, a mente del quale
«A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1984, il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore al 7,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio di ciascun anno», con la precisazione che a norma dell'art. 1, comma 2, secondo periodo, del d.l. 338/1989 conv. in l.
389/1989 « A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1989, la percentuale di cui al secondo periodo del predetto comma è fissata a 9,50».
Si tratta, quindi, del c.d. 'minimo dei minimi' (da non confondere con il c.d. 'minimale contributivo' di cui al primo comma dell'art. 1 del d.l. 338/1989 cit.) che fissa il minimo di retribuzione giornaliera da considerare quale base imponibile minima utile alla quantificazione delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali. Esso viene determinato anno per anno per giornata ed ha la funzione di individuare la soglia minima sotto la quale non è mai possibile scendere, al fine di garantire l'adeguatezza delle prestazioni previdenziali. Ciò posto, costituisce circostanza pacifica, oltre che documentalmente asseverata, che per i periodi paga interessati dalla verifica ispettiva per cui è causa (10/2018 - 10/2021) le circolari applicate CP_1 siano le seguenti: 13/2018, 6/2019, 9/2020 e 10/2021.
Le citate circolari determinano la paga giornaliera minima in € 48,20 per l'anno 2018, in € 48,74 per il 2019 ed in € 48,98 per il 2020 ed il 2021.
Tale retribuzione imponibile è intesa come base giornaliera in ragione dell'orario normale di lavoro, a tempo pieno, di 40 ore settimanali.
Il CCNL Pulizia - Multiservizi integrati applicato dalla cooperativa ricorrente prevede, all'art. 30, comma 6, che l'orario normale di lavoro, di 40 ore settimanali, sia articolato di base su 5 giorni (turni da 8 ore) consecutivi, ma il successivo comma 10 fa salva la possibilità di concordare con le organizzazioni sindacali una distribuzione in 6 giornate per esigenze aziendali, ed infatti la cooperativa opponente ha stabilito l'orario di lavoro proprio su 6 giorni settimanali in turni avvicendati (si v. L.U.L. in atti, dove vengono indicate sempre 26 giornate lavorative mensili)
È stato a questo punto agevole per gli ispettori declinare il minimale imponibile previdenziale giornaliero anche su base mensile (moltiplicandolo per 26 giornate), annuale (moltiplicandolo per 312 giornate) ed oraria (moltiplicandolo per 6 giornate lavorative settimanali e dividendo il prodotto ottenuto per le 40 ore settimanali).
Ebbene, parte ricorrente non ha in alcun modo contestato le operazioni aritmetiche sviluppate in verbale ma ha articolato le sue doglianze a livello di principio, segnatamente censurando la conversione del minimale giornaliero in minimale orario, operazione -a suo dire- applicabile esclusivamente ai lavoratori a tempo parziale e non anche a quelli a tempo pieno, a norma dell'art. 11 del d.lgs. 81/2015.
La controversia sollecita, pertanto, un primo interrogativo: è lecito per gli organi ispettivi declinare il minimale previdenziale giornaliero anche in proporzione oraria?
Il Tribunale ritiene di poter rispondere positivamente al quesito, giacché il fatto che l'art. 11 del d.lgs.
81/2015 preveda espressamente come unità base per parametrare la retribuzione minima per i lavoratori part-time quella oraria (come peraltro era ovvio che fosse) non esclude la possibilità di giungere alla scomposizione matematica della retribuzione minima giornaliera in retribuzione minima oraria anche per i lavoratori full-time. Del resto, tra le due categorie di lavoratori -a tempo pieno e a tempo parziale- non vi è (né giammai potrebbe esservi) una differenza tra i coefficienti retributivi applicabili ma soltanto una differenza tra le unità di commisurazione di questi ultimi. È una questione, insomma, non di valori ma di proporzioni, ed infatti l'articolo 11 citato si limita a presentare la formula aritmetica con la quale, partendo dal minimale giornaliero si può ricavare il minimale orario, senza prevedere -appunto- alcun coefficiente riduttivo o maggiorativo (“La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno”).
Non si rinvengono pertanto elementi ostativi di sorta alla conversione su base oraria del minimale contributivo giornaliero, specie ove si consideri che la stessa cooperativa opponente applicava ai propri dipendenti una retribuzione oraria, valorizzando la colonna 'tempo' dei prospetti paga con il numero di ore (e non di giornate) lavorative svolte dal proprio dipendente.
Avallata in linea di principio l'operazione di semplice commutazione svolta dai verbalizzanti e rilevata l'insussistenza di contestazioni sul relativo sviluppo aritmetico, dall'esame dei prospetti paga è possibile rilevare come la retribuzione corrisposta dalla per singola ora lavorata Parte_1 risulti effettivamente inferiore al minimale imponibile previdenziale per come declinato su base oraria.
Gli ispettori hanno quindi semplicemente provveduto ad adeguare al 'minimo dei minimi' la relativa voce così come registrata sul L.U.L. aziendale, ricalcolando l'imponibile contributivo anche con riferimento alle voci retributive indirette e differite la cui liquidazione è ovviamente rapportata alla retribuzione base ordinaria.
Qui però si innesta l'ulteriore censura, di metodo, articolata in ricorso.
Guardando la retribuzione oraria, il mancato rispetto del 'minimo dei minimi', lo si è detto, è palese.
Guardando invece la retribuzione giornaliera, mensile o annua -ecco il profilo problematico che trapela dal verbale e in cui la cooperativa opponente inserisce la sua prospettazione critica- la violazione non risulta più così evidente, poiché le ore lavorate in regime di straordinario ed ulteriori voci aggiuntive, consentono tutto sommato di raggiungere la soglia minimale astrattamente prevista per un rapporto a tempo pieno a 40 ore settimanali.
Prende forma allora il secondo interrogativo sollecitato dalla controversia: il rispetto del minimale imponibile previsto per legge deve essere assicurato con la sola retribuzione diretta ordinaria -come sostenuto dagli ispettori- o può essere soddisfatto con l'intero trattamento retributivo corrisposto al lavoratore, comprendendo cioè anche le voci indirette e differite - come sostenuto dalla parte ricorrente, che invoca all'uopo il principio di onnicomprensività della retribuzione- ?
Anche rispetto a tale quesito il Tribunale ritiene di dover prestare adesione alla impostazione interpretativa propugnata dai verbalizzanti, nel senso che l'imponibile che deve rispettare il 'minimo dei minimi' (comunque esso sia declinato, su base oraria, settimanale, mesile o annuale) è quello calcolato sulla retribuzione diretta ordinaria astrattamente 'dovuta' per la prestazione lavorativa espletata e non su quella 'di fatto erogata' (cfr. tra le tante Cass. 26 aprile 2023, n. 10953).
Per meglio argomentare l'insostenibilità della tesi attorea sul punto non è forse superfluo rammentare che il minimale previsto dall'art. 7, comma 1, secondo periodo, del d.l. 463/1983 cit., come già anticipato, rappresenta una soglia limite al di sotto della quale non è mai consentito scendere ma ciò non vuol dire che esso sia anche un valore 'di per sé sempre sufficiente' e sul quale sarebbe lecito attestarsi anche in caso di prestazioni lavorative espletate oltre l'orario di lavoro.
La retribuzione minima fissata anno per anno è, infatti, rapportata ad un determinato orario di lavoro normale (40 ore settimanali) ed è logico, allora, che all'aumentare delle ore lavorate corrisponda un proporzionato aumento anche della retribuzione minima imponibile. Al datore non basterà più rispettare il 'minimo dei minimi' ma dovrà implementare retribuzione e contribuzione;
e che il minimale debba essere sempre rapportato al numero di ore di lavoro espletate trova peraltro nitida conferma anche dall'art. 11 del d.lgs. 81/2015 cui sopra si è fatto riferimento per la determinazione della retribuzione minima dei lavoratori part-time.
Questo perché la previsione di un minimale contributivo, anche nella sua dimensione 'virtuale', funge da 'tetto' solo 'verso il basso' e non anche 'verso l'alto', poiché serve a favorire una migliore tutela assicurativa dei lavoratori, un maggiore equilibrio finanziario della gestione previdenziale e una tendenziale parità delle condizioni tra le imprese. Da questa premessa logica consegue che se il minimale fissato per 40 ore settimanali viene raggiunto soltanto osservando un orario lavorativo superiore alle 40 ore settimanali, vuol dire semplicemente che quel minimale non è stato rispettato.
Se si consentisse di ritenere raggiunto e quindi rispettato il 'minimo dei minimi' anche quando il lavoratore, per raggiungere quella soglia limite, è costretto a svolgere prestazioni eccedenti rispetto all'orario di lavoro normale, la ratio stessa della previsione del minimale, in tutte le sue proiezioni funzionali, verrebbe frustrata.
Nella fattispecie concreta posta al vaglio del Tribunale è accaduto proprio questo, infatti: il minimale parametrato su 40 ore settimanali risulta 'apparentemente' rispettato solo nei casi in cui i prestatori hanno lavorato più delle 40 ore settimanali da contratto, hanno beneficiato delle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo o per particolari responsabilità (es. capo turno).
Senza quegli emolumenti aggiuntivi, che per ragioni di intuitiva evidenza rappresentano il compenso spettante per un quid pluris rispetto alle prestazioni ordinarie, il 'minimo dei minimi' non sarebbe stato rispettato.
Appare allora pienamente condivisibile il criterio di calcolo adoperato dagli ispettori, i quali hanno considerato tra gli emolumenti utili al raggiungimento del minimale in parola tutti e soltanto gli istituti contrattuali che concorrevano a formare la retribuzione diretta mensile teorica (minimo, contingenza,
l'elemento distinto, indennità di anzianità, scatti di anzianità, ecc.) ma non anche le voci di retribuzione indiretta e differita, che avrebbero dovuto invece alzare l'asticella del minimum standard contributivo.
L'adesione all'impostazione metodologica complessiva dell'accertamento ispettivo su cui si sorregge la pretesa contributiva veicolata dall'avviso di addebito opposto e l'assenza di specifiche contestazioni concernenti i profili contabili conducono pertanto all'integrale reiezione del ricorso.
La complessità e la novità delle questioni giuridiche scrutinate suggerisce però l'opportunità di disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
rigetta il ricorso;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Latina, data del deposito
Il Giudice
UM RI TU