Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 02/04/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3273/2018 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3273/2018 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
12/11/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA in persona del Parte_1
curatore, dott.ssa , (p.iva ), rappresentata e difesa Parte_2 P.IVA_1 dall'Avv. Luisella Simonetti, giusta procura agli atti, presso il cui studio sito in Grosseto, via Ginori, n. 26, risulta elettivamente domiciliata;
- ATTRICE
E
, (c.f. ), in persona del Dirigente competente Controparte_1 P.IVA_2
Arch. autorizzato alla legale rappresentanza dell'Ente, come da Controparte_2
determinazione dirigenziale n. 274/2019, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Riccardo
Villata, Andreina Degli Esposti e Stefania Sili, giusta procura agli atti, ed elettivamente domiciliato presso la sede del Comune di , in , L.go Cavallotti, n. 1; Parte_1 Parte_1
- CONVENUTO
E
(p.iva , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, e (p.iva Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese P.IVA_4
dall'Avv. Giovanni Niccolò Antichi, giusta procura agli atti, presso il cui studio sito in
Grosseto, Piazza San Michele, n. 3, risultano elettivamente domiciliate;
- TERZE CHIAMATE IN CAUSA
Oggetto: Accessione ex art. 936 c.c.
Conclusioni: all'udienza del 12/11/2024, come in atti riportate.
1.Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_3
agiva in giudizio nei confronti del al fine di
[...] Controparte_1 vedersi accertare l'avvenuta incorporazione ed accessione al fondo di proprietà del convenuto di una serie di opere realizzate dall'attrice e, di conseguenza, ottenere la condanna al pagamento dell'indennizzo ex art. 936 c.c. o, in subordine, di quello di cui all'art. 2041 c.c..
A sostegno delle proprie domande parte attrice esponeva quanto segue:
-con sentenza n. 10/2014, pubblicata il 04.04.2014, il Tribunale di Grosseto dichiarava il fallimento della società nominando curatore la dott.ssa Parte_1 [...]
; Parte_2
-la società era stata costituita con atto del 18.11.2010 per la gestione di impianti sportivi e, nello specifico, per la promozione e l'organizzazione di concorsi ippici, gare, tornei, eventi e manifestazioni sportive equestri, oltre che ogni altra attività di equitazione rientrante nelle discipline sportive regolate dalla Federazione Italiana Sport Equestri
F.I.S.E.;
-dal mese di novembre 2010 fino a marzo 2011 la aveva Parte_1
realizzato, con materiali propri, i campi equestri in sabbia ed erba e le piste di trotto e di gara all'interno del “Nuovo Ippodromo dei Pini” di , con i relativi impianti di Parte_1
irrigazione, illuminazione e amplificazione acustica;
acquistava i materiali specifici, quali sabbie silicee, lapillo Parte_1
vulcanico, macinato di poliestere, substrati per la semina verde, e coordinava le opere necessarie per la configurazione dei fondi delle piste e dei campi equestri, quali posa in opera, livellamento e compattazione sabbie e del materiale di semina per i campi in erba,
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oltre all'acquisto e la messa in opera di impianti di illuminazione, irrigazione e amplificazione;
-le attività della società avevano richiesto un ingente investimento di risorse finanziarie e mano d'opera;
-solo l'acquisto delle sabbie comportava per la un impegno Parte_1 economico superiore a 500.000,00 €;
-i materiali, gli allestimenti e gli impianti realizzati nella struttura del Nuovo Ippodromo dei Pini, ovvero i campi equestri e le varie piste ellittiche realizzate nella struttura sono incorporati al sedime, come siti stabilizzati ed acquisti al terreno di cui fanno parte integrante per intervenuta accessione;
-l'inventario redatto dal curatore del fallimento in data 03.06.2014 e 13.11.2014 individuava anche dei beni mobili suscettibili di asporto materiale, per i quali erano già state coordinate e definite le vendite concorsuali secondo il programma di liquidazione;
-le aree interessate dalle descritte incorporazioni ed accessioni sono identificate al
N.C.E.U. del Comune di al foglio 15, particella 152, subalterno 4, categoria Parte_1
D/6, con rendita catastale di € 51.700,00;
-la suddetta area appartiene al titolare del diritto di piena ed Controparte_1
esclusiva proprietà;
-con convenzione pubblica di “costruzione e gestione”, del 28.03.2003, il Comune di affidava alla società denominata la gestione del Parte_1 Controparte_4
centro ippico-ippodromo, impegnandosi a concedere alla stessa società il diritto di superficie per 99 anni sulla porzione di terreno censita al N.C.T. del Comune di , Parte_1
foglio 15, particelle 112, 120, 121 e 123, destinate alla realizzazione del Centro
Allenamento, Club House e Foresteria.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta del 09.04.2019 il chiedendo, innanzitutto, il rigetto delle domande proposte da parte Controparte_1
attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Parte convenuta a sostegno delle proprie argomentazioni esponeva che:
-l'intera area dell' è un bene pubblico, ex art. 826 c.c.; Parte_4
-affidava tale area in concessione di costruzione e gestione alla società
[...]
con una convenzione del 28.03.2003; Controparte_4
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-il Comune prevedeva a favore della concessionaria un diritto di superficie di 99 anni e la concessione di costruzione e gestione per la stessa durata dell'intero Ippodromo;
-la concessionaria stipulava un contratto di affitto di azienda, in data 21.02.2011, con il quale cedeva in godimento alla società il ramo d'azienda relativo Controparte_3 alla gestione dell'Ippodromo, circostanza che non incideva sulla concessione, tutt'ora attuale;
-la Jumping Follonica s.r.l. aveva sede presso l'Ippodromo di e si occupava Parte_1 dell'organizzazione di eventi equestri all'interno dell'Ippodromo stesso, ma non risultava che la stessa si occupasse anche della manutenzione e realizzazione delle piste, posto che tale obbligo spettava alla concessionaria e, poi, all'affittuaria.
Per tutte queste ragioni il chiedeva, in via preliminare, la chiamata Controparte_1
in causa di e di al fine essere Controparte_4 Controparte_3
garantito e manlevato da ogni richiesta, nonché rimborsato di qualsiasi somma che fosse mai condannato a pagare e per sentirle condannare al risarcimento dei danni e, nel merito, il rigetto delle domande dispiegate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto.
In via subordinata, parte convenuta chiedeva la condanna di parte attrice alla rimozione delle opere asseritamente eseguite.
All'udienza del 15.05.2019 il giudice autorizzava la chiamata in causa delle terze,
[...]
e richiesta da parte convenuta. Controparte_4 Controparte_3
Si costituivano in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta, in data
12.09.2019, e chiedendo il Controparte_4 Controparte_3
rigetto delle domande dispiegate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto.
Le chiamate in causa a fondamento delle proprie argomentazioni esponevano che:
-la parte attrice era priva di legittimazione attiva in quanto, pur avendo la propria sede presso l'Ippodromo dei Pini di , ove si occupava dell'organizzazione di eventi Parte_1
equestri, non forniva elementi dai quali desumere il titolo in base al quale fosse tenuta all'obbligo di manutenzione e realizzazione delle piste;
-gli esborsi asseritamente sostenuti apparivano sproporzionati e non provati;
-le fatture relative alla fornitura di sabbia, lapillo ed altri materiali erano state saldate dalla in quanto, in data 20.07.2013, la stessa stipulava un contratto Controparte_3
di cessione del credito, avente titolo e natura transattiva, con il fornitore N.P. s.r.l.,
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accettato da avente ad oggetto le pretese inerenti Parte_1 all'adempimento della compravendita dei beni di cui sopra;
-con tale cessione del credito tutte le parti intendevano definire il contenzioso insorto tra la e la N.P. s.r.l. in merito al pagamento della fornitura di sabbia;
Parte_1
-la aveva interesse a definire le vertenze concernenti il pagamento della Controparte_3
sabbia, allo scopo di evitare per quanto possibile azioni esecutive o conservative sulla stessa, stesa sulle piste da salto e incorporata al suolo, pur non utilizzando direttamente il bene, ma gestendo le piste esterne;
-la è affittuaria del ramo di azienda di cui è titolare la CP_3 CP_3 [...]
avente ad oggetto l'attività di gestione del Nuovo Controparte_5
Ippodromo di Follonica, in forza della convenzione stipulata con il Controparte_1
in data 28.03.2003;
-la invece, gestiva le piste da salto all'epoca della fornitura di Parte_1
sabbia da parte della N.P. s.r.l. (2010-2011), poi dal 2012 cessava ogni attività, lasciando incorporata al suolo, la sabbia stesa sulle piste da salto presenti all'interno dell'Ippodromo;
-per tali ragioni, si rendeva acquirente di tale materiale attraverso la Controparte_3
predetta cessione del credito, la quale in realtà aveva natura di transazione, con cui la prima avrebbe acquisito, a condizione dell'integrale pagamento della somma convenuta, la piena disponibilità della sabbia.
All'udienza del 23.10.2019 il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Alle udienze del 20.04.2022 e del 18.05.2022 veniva espletata l'istruttoria orale.
Dopo una serie di rinvii motivati da esigenze di ruolo, il giudice con l'ordinanza del
17.01.2023 formulava alle parti la seguente proposta conciliativa: “pagamento ad opera di e in solido tra Controparte_3 Controparte_4 loro, in favore di parte attrice, della somma omnicomprensiva di euro 65.000,00”.
All'udienza del 12.07.2023 parte attrice manifestava la propria volontà di aderire alla proposta conciliativa, al contrario le chiamate in causa dichiaravano di non poterla accettare;
il giudice, revocata la precedente ordinanza di ammissione dei mezzi di prova e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
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Dopo una serie di rinvii motivati da esigenze di ruolo, all'udienza del 12.11.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.Qualificazione giuridica della domanda.
Orbene, prima di passare all'analisi del merito delle domande spiegate da parte attrice, risulta essenziale procedere ad un inquadramento giuridico delle stesse.
La Curatela del fallimento della società ha esperito, in via Parte_1 principale, una domanda volta ad ottenere il pagamento dell'indennizzo ex art. 936 c.c., sulla base della circostanza di aver realizzato delle opere incorporate al suolo di proprietà del di cui all'atto di citazione. Controparte_1
L'art. 936 c.c. prevede che: “Quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle.
Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo.
Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono togliersi a spese di colui che le ha fatte. Questi può inoltre essere condannato al risarcimento dei danni.
Il proprietario non può obbligare il terzo a togliere le piantagioni, costruzioni ed opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza opposizione o quando sono state fatte dal terzo in buona fede.
La rimozione non può essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione”.
Si tratta della disciplina di una delle ipotesi più ricorrenti di accessione, quale modo di acquisto a titolo originario della proprietà di una costruzione o di un'opera (o di una piantagione) da parte del proprietario del suolo nel quale essa è stata integralmente radicata da un terzo. Tale acquisto si verifica per il solo fatto dell'incorporazione, fatto giuridico in senso stretto, e anche in ipotesi di opera effettuata su suolo demaniale o, comunque, pubblico, com'è nel caso di specie.
La fattispecie dell'art. 936 c.c. ricorre quando l'opera del terzo non avviene in esecuzione di un rapporto contrattuale che lo lega al proprietario del fondo, ovvero quando il
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precedente rapporto è stato giudicato invalido o è stato risolto (“La disciplina dell'art. 936
c.c. è applicabile esclusivamente quando le opere siano state realizzate da un soggetto che non abbia con il proprietario del fondo nessun rapporto giuridico, di natura reale o personale, che gli conferisca la facoltà di costruire sul suolo;
questa fattispecie deve ritenersi sussistente anche qualora un preesistente contratto sia venuto meno per invalidità o per risoluzione, stante l'efficacia retroattiva "inter partes" della relativa pronuncia, ma non ricorre invece nel caso in cui il terzo abbia realizzato l'opera nell'adempimento di un contratto stipulato con persona diversa dal proprietario dell'immobile, in quanto, in quest'ultima ipotesi, l'opera è riconducibile al rapporto contrattuale instaurato dal proprietario dell'immobile con il soggetto che ha commissionato l'opera”, Cass. Civ., Sez. I, del 05.08.2003, la n. 11835; in senso conforme tra le varie anche Cass. Civ. Sez. II, del 29.03.2001, la n. 4623 e Cass. Civ. Sez.
III, del 16.11.1999, la n. 12703).
Pertanto, il terzo non è semplicemente chiunque non sia il proprietario del suolo, giacché il costruttore dell'opera potrebbe essere legato al proprietario da un rapporto giuridico reale o personale. Dunque, il terzo è colui che sia estraneo, in quanto non legato al proprietario da alcun rapporto e, quindi, non legittimato a costruire.
In base al chiaro disposto normativo il destinatario dell'azione di cui all'art. 936 c.c. è, senz'altro, il proprietario del suolo.
2.1. Sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva del . Controparte_1
Tale considerazione consente, in primo luogo, di superare l'eccezione sollevata dal in merito al difetto di legittimazione passiva sussistente in capo allo Controparte_1
stesso, il quale risulta essere il proprietario delle aree coinvolte dalle opere realizzate da parte attrice.
Trattasi di una circostanza, oltre che incontestata, anche provata in via documentale, posto che l'area interessata è identificata al N.C.E.U. del Comune di al foglio Parte_1
15, particella 152, subalterno 4 (doc. 40 di parte attrice), area che appartiene al suddetto
Comune in base alla visura storica catastale prodotta dalla Curatela (doc. 41 e 42).
Dunque, considerato che le aree coinvolte ed oggetto di giudizio sono quelle indicate, le quali appartengono alla proprietà del che, inoltre, non ha contestato Controparte_1
tale circostanza, è evidente che legittimato passivo non può che essere l'odierno
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convenuto, stante il chiaro ed inequivocabile contenuto dell'art. 936 c.c.. Quest'ultimo, infatti, contiene un espresso riferimento al proprietario del suolo.
2.2. Sulla fondatezza della domanda.
Bisogna, quindi, accertare la fondatezza o meno della domanda.
Quest'ultima risulta fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, preme rilevare come la società ora fallita, svolgesse Parte_1 attività per la promozione e l'organizzazione di concorsi ippici, gare, tornei, eventi e manifestazioni sportive equestri e ogni altra attività rientrante nelle discipline sportive regolate dalla Federazione Italiana Sport Equestri F.I.S.E., così come risulta dalla visura prodotta agli atti (doc. 2).
Ebbene, le attività e le opere realizzate dalla società sul suolo di Parte_1 proprietà del convenuto risultano dall'ampia produzione documentale di parte attrice, quali le numerose fatture (doc. 5-35), il registro dei beni ammortizzabili della società
(doc. 36) e i due inventari redatti in sede di fallimento dal curatore, datati 03.06.2014 e
13.11.2014 (doc. 37 e 38).
Da tale documentazione risulta che la presso il “Nuovo Parte_1
Ippodromo dei Pini” di , situato nella suddetta area appartenente Parte_1 all'amministrazione comunale convenuta, dopo aver acquistato materiali, tra i quali sabbia gialla, sabbia silicea bianca, lapillo vulcanico, macinato di poliestere e substrato per la semina verde, coordinava le opere necessarie per la configurazione dei fondi delle piste e dei campi equestri, oltre ad acquistare le recinzioni perimetrali ed i parchi ad ostacoli ed a provvedere all'acquisto e alla messa in opera di impianti di illuminazione, di irrigazione e di amplificazione.
Trattasi di circostanze che, oltre ad essere provate in via documentale, non sono state neanche specificamente contestate da parte convenuta, ragion per cui le opere realizzate e la successiva incorporazione al suolo comunale risultano dimostrate.
Non può ritenersi applicabile neanche il principio richiamato da parte convenuta di cui all'art. 49 del codice della navigazione. Quest'ultimo, infatti, pur esprimendo un principio generale, prevede che in ipotesi di concessione di un bene del demanio marittimo, le opere costruite sull'area demaniale vengono acquisite “ipso iure” allo Stato e si verifica una devoluzione gratuita a quest'ultimo della proprietà del manufatto costruito alla
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cessazione della concessione, salvo deroghe delle parti. Ciò, però, non nel senso di escludere l'indicata devoluzione, che opera sempre, ma solo in ordine alle spese della costruzione, essendo altresì, preclusa la possibilità di riconoscere al concessionario un indennizzo corrispondente al valore della costruzione, stante l'inapplicabilità dell'art. 936
c.c. (Cass. Civ., sez. I, del 14.01.2017, la n. 3842).
Trattasi di un principio che non può trovare applicazione nel caso in esame, posto che non ricorre alcuna concessione tra il e la Controparte_1 Parte_1
Nel caso di specie, risulta, anzi, soddisfatto il requisito della terzietà posto che non è emerso da alcun elemento, in sede di istruttoria, la sussistenza di un qualunque tipo di rapporto giuridico tra la e il il quale, nella Parte_1 Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta, confermava tale circostanza.
A corroborare tale dato anche le dichiarazioni rese in sede processuale dal Sindaco pro tempore, del in sede di interrogatorio formale, Controparte_1 Persona_1 all'udienza del 20.04.2022, il quale affermava che “è vero la soc. Jumping non aveva rapporti fra il Comune e non ci sono agli atti del provvedimenti che riguardano CP_1 questa società”.
Come si è visto, l'art. 936 c.c. attribuisce al proprietario del suolo la facoltà di ritenere l'opera del terzo, mediante dichiarazione, anche tacita, a carattere recettizio. L'esercizio di tale facoltà di ritenzione non incide sull'acquisto della proprietà dell'opera che, come detto, opera ipso iure e senza che sia necessaria una manifestazione di volontà o un obiettivo incremento di valore del fondo. Il proprietario che decide di ritenerle deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo.
Alternativamente alla facoltà di ritenzione, il proprietario può obbligare colui che le ha fatte a levarle e, in tal caso, la rimozione deve avvenire a spese di quest'ultimo, fatta salva la possibilità per il proprietario di richiedere il risarcimento dei danni.
Limiti allo ius tollendi sono il caso in cui il terzo abbia realizzato le opere, piantagioni o costruzioni con la scienza del proprietario e senza opposizione e quando il terzo le abbia fatte in buona fede.
La rimozione, inoltre, non può essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione.
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In particolare, quanto al limite temporale, il legislatore vuole che il proprietario, qualora opti per il rimedio più pregiudizievole per il terzo, lo faccia entro un termine ragionevole.
La giurisprudenza, a tal proposito, richiede, al fine di evitare la decadenza semestrale, un atto del proprietario inequivocabilmente diretto a chiedere la rimozione e non già una generica e indiretta contestazione dell'opera (“Ai sensi dell'art. 936, comma 4 c.c., integra opposizione del proprietario di un fondo all'attività edificatoria sullo stesso intrapresa da un terzo con materiali propri, idonea a conservargli le facoltà riconosciutegli in via alternativa dal comma 1 dello stesso articolo, qualsiasi atto o fatto portato a conoscenza del terzo con mezzi idonei, con cui il detto proprietario manifesti tempestivamente (non oltre sei mesi dalla notizia dell'avvenuta incorporazione) ed in modo inequivoco l'intendimento di opporsi all'illecita invasione della propria sfera dominicale”, Cass. Civ. Sez. II, del 26.02.1993, la n. 2455; in senso conforme anche Cass.
Civ. Sez. II, del 23.02.1999, la n. 1506).
2.3. Sulla decadenza ex art. 936, comma 5, c.c..
Ebbene, nel caso di specie, il è senz'altro decaduto dal diritto alla Controparte_1 rimozione dell'opera, ai sensi dell'art. 936, comma 5, c.c..
Ed infatti, parte convenuta veniva a conoscenza delle opere in data 29.03.2016, quando il curatore del inviava una missiva all'indirizzo di posta Parte_1 elettronica certificata dell'Ente, informando quest'ultimo delle incorporazioni e chiedendo il pagamento della somma di € 166.700,00 quale miglioria apportata al terreno di proprietà comunale (doc. 46).
Il Comune di riscontrava tale comunicazione con due lettere, del 05.04.2016 e Parte_1
del 03.10.2018 (doc. 6 e 7 di parte convenuta), ove non chiedeva espressamente la rimozione delle opere, ma contestava semplicemente di dover alcun pagamento.
Da qui la decadenza dal diritto e la tardività della richiesta di rimozione delle opere avanzata con la comparsa di costituzione e risposta depositata il 09.04.2019.
In ogni caso, la domanda formulata in via riconvenzionale da parte convenuta volta ad ottenere la rimozione delle opere è improcedibile, ai sensi dell'art. 51 R.D. n. 267/1942, in quanto il recupero di crediti vantati verso il fallito deve essere accertato attraverso il procedimento d'insinuazione al passivo (artt. 93 e ss. legge fall.), con conseguente
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inammissibilità o improcedibilità della domanda (anche riconvenzionale) proposta in via ordinaria.
3. Sulla posizione di e si Controparte_4 Controparte_3
Tuttavia, come si è visto, il ha chiamato in causa la Controparte_1 [...]
e la al fine di essere manlevato in caso di Controparte_4 Controparte_3
accoglimento della domanda proposta da parte attrice.
Ciò sulla base di un duplice presupposto. In primo luogo, il mette in Controparte_1
evidenza di aver stipulato con la una convenzione in Controparte_4
data 28.03.2003 (doc. 1 di parte convenuta), con la quale affidava in concessione a quest'ultima l'area oggetto di interesse. L'oggetto della convenzione è “la disciplina, i tempi e le modalità di realizzazione degli interventi previsti dal piano particolareggiato approvato dall'Amministrazione comunale per la zona G4 e le modalità di gestione dell'erigendo complesso ippico in regime di concessione”. Pertanto, la concessionaria si obbligava a realizzare tutte le opere di urbanizzazione primaria previste nel piano particolareggiato al fine di gestire il complesso ippico.
Il inoltre, si impegnava a costituire a favore della concessionaria il Controparte_1
diritto di superficie per la durata di 99 anni, pari a quella della concessione in gestione delle aree, delle opere e dei fabbricati ivi previsti, sulla porzione di proprietà corrispondente alle particelle 112, 120, 121 e 123. Trattasi, in tutta evidenza, di particelle differenti rispetto a quella corrispondente all'area interessata dalle opere realizzate da parte attrice che, come visto, è la 152, ragion per cui tale circostanza non assume alcun rilievo ai fini del decidere.
Fermo restando che il legittimato passivo dell'azione esperita da parte attrice è il
[...]
, in quanto proprietario delle aree interessate, non può farsi a meno di notare CP_1 che l'amministrazione comunale concedente e la concessionaria pattuivano all'art. 17, lett. i), della convenzione richiamata che: “Nella conduzione dell'impianto la Società dovrà osservare le seguenti prescrizioni: […] i) Controparte_5 rilevare indenne l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità di qualsiasi natura”.
La disposizione convenzionale richiamata, dunque, consente di ritenere fondata la richiesta del di essere manlevata dalla la Controparte_1 Controparte_4
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quale si era obbligata a tenere indenne la concedente da qualunque responsabilità, senza fare alcuna distinzione in merito al titolo o fonte della stessa. Dunque, è evidente che anche un caso come quello oggetto di giudizio può rientrarvi.
Pertanto, il presupposto della fondatezza della richiesta di manleva non risiede nella circostanza che il soggetto obbligato al pagamento dell'indennizzo ex art. 936 c.c. sia il beneficiario delle opere realizzate che in forza della concessione dovrebbe essere il concessionario, ma in virtù della disposizione contrattuale richiamata. Ed infatti, come si
è avuto modo di sottolineare, il destinatario dell'azione ex art. 936 c.c. resta il proprietario del fondo che in quanto tale è anche il beneficiario delle opere realizzate dai terzi, posto che, come si vedrà, la realizzazione delle opere destinate alle attività equestri hanno reso possibile la fruizione di un importante impianto sportivo altrimenti inutilizzabile, oltre ad aver aumentato notevolmente il valore delle aree coinvolte, le quali, pur in presenza della concessione, restano di proprietà del Comune.
In secondo luogo, parte convenuta ha chiamato in causa anche la Controparte_3
con la quale, invece, la concessionaria stipulava un contratto di affitto di azienda, in data
21.02.2011 (doc. 2), con cui cedeva in godimento alla prima il ramo d'azienda relativo alla gestione dell'Ippodromo, senza incidere sulla concessione.
All'art. 13 del contratto di affitto del ramo d'azienda le parti hanno convenuto che “la concedente si impegna e si obbliga irrevocabilmente a manlevare l'Affittuario da ogni e qualsivoglia responsabilità per debiti, impegni ed oneri relativi al Complesso Aziendale affittato, nascenti da cause anteriori alla data di sottoscrizione del Contratto. Del pari, restano in capo alla concedente i crediti inerenti l' relativi ai rapporti sorti Pt_5
anteriormente alla data di sottoscrizione del Contratto. Le Parti stipulano, riconoscono e confermano che i crediti ed i debiti inerenti l' , relativi ai rapporti sorti nel vigore Pt_5
del presente Contratto, ancorché non scaduti alla data di cessazione degli stessi, saranno rispettivamente a vantaggio e a carico dell'Affittuario”.
Pertanto, la concedente resta obbligata per i debiti, impegni ed oneri relativi all'azienda derivanti da cause anteriori alla data di sottoscrizione del contratto;
mentre per i debiti sorti nel vigore del contratto questi sono a carico dell'affittuario.
E' evidente, quindi, che considerato che le opere sono state realizzate da parte attrice tra il mese di novembre 2010 e quello di marzo 2011, circostanza incontestata, e che il contratto di affitto è stato stipulato nel mese di febbraio 2011, a rispondere dell'obbligo di
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corrispondere l'indennizzo saranno entrambe le parti, la concessionaria e l'affittuaria. Ciò sempre in virtù delle previsioni contrattuali analizzate e fermo restando che il legittimato passivo della domanda ex art. 936 c.c. resta il pur avendo diritto ad Controparte_1
essere manlevato dalle chiamate in causa, sulla base dei regolamenti negoziali visti.
3.1. Sulle difese delle chiamate in causa.
Quanto alle difese fatte valere dalle chiamate in causa le stesse non hanno specificamente contestato i fatti costitutivi della domanda ossia la realizzazione delle piste equestri curata da parte attrice con materiali acquistati di cui alle fatture prodotte, il periodo in cui si svolti i fatti e l'incorporazione al suolo dei materiali e degli impianti realizzati.
Non assume, inoltre, alcun pregio la considerazione secondo la quale la parte attrice non avrebbe fatto valere alcun titolo in base al quale avrebbe realizzato le opere e, di conseguenza, chiesto l'indennizzo; ciò in quanto, come si è avuto modo di analizzare, il presupposto dell'azione ex art. 936 c.c. è proprio quello della terzietà dell'autore delle opere, oltre al fatto che tale condizione deve sussistere rispetto al legittimato passivo della domanda formulata e non delle chiamate in cause in manleva, le quali rispondono, infatti, in forza delle previsioni contrattuali viste.
In ogni caso, per mero scrupolo motivazionale, la terzietà di Parte_1 risulta senz'altro dimostrata rispetto alla posto che Controparte_4 quest'ultima non ha presentato neanche domanda di insinuazione al passivo fallimentare in seno alla procedura concorsuale aperta nei confronti della prima.
Quanto, invece, alla la stessa presentava domanda di insinuazione al Controparte_3 passivo fallimentare della per un credito pari ad € 706.666,61 Parte_1
(doc. 55 di parte attrice), di cui però veniva ammesso solo per € 36.612,65, così come risulta dallo stato passivo del fallimento (doc. 48 di parte attrice), rispetto al quale la prima non ha neanche presentato opposizione (doc. 56).
Tuttavia, analizzando il contenuto della domanda di insinuazione al passivo presentata da la stessa fa riferimento a rapporti giuridici diversi, i quali non Controparte_3
incidono sulla pretesa azionata da parte attrice.
Rispetto al citato credito per prestazioni di servizi non è dato sapere, posto che non ne è stata fornita prova, a cosa si riferisse;
allo stesso modo relativamente al credito asseritamente derivante da illegittima occupazione dell'Ippodromo, meglio specificato
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nell'atto di citazione del 02.10.2012, il quale dimostra solo la sussistenza di un contenzioso tra le parti.
Per quanto concerne, invece, il credito indicato al n. 2 della domanda di insinuazione al passivo, ossia quello derivante da un atto di cessione del credito pro soluto concluso da con N.P. s.r.l., quale fornitore della sabbia, lapillo e altri materiali Controparte_3
nei confronti di in data 20.07.2013, lo stesso potrebbe incidere, Parte_1
in astratto, solo sul piano del quantum dell'indennizzo dovuto.
4. Sulla quantificazione dell'indennizzo.
In merito alla quantificazione dell'indennizzo occorre prima fare una premessa.
Come si è visto, in caso di ritenzione dell'opera, o di spirare del termine semestrale di decadenza, il proprietario è tenuto ad indennizzare il costruttore nei limiti dell'arricchimento ricevuto, senza che l'effettivo versamento delle somme dovute incida sull'acquisto della proprietà dell'opera, che è effetto automatico dell'accessione (“A norma dell'art. 936 c.c., ove un terzo abbia eseguito opere con materiali propri su fondo altrui, il proprietario di quest'ultimo può scegliere se acquisirne la proprietà ovvero obbligare il terzo a rimuoverle;
una volta che la rimozione non sia stata chiesta nel termine di sei mesi di cui all'art. 936, ultimo comma, cit., il proprietario acquista a titolo originario ed ipso iure la proprietà delle opere realizzate, in virtù del principio generale dell'accessione, poiché l'obbligazione al pagamento del valore dei materiali e del prezzo della mano d'opera ovvero dell'incremento di valore - che insorge a suo carico a norma dell'art. 936, comma 2, c.c. - ha natura di indennizzo e non di prestazione sinallagmatica,
e non costituisce quindi condizione per la pienezza dell'atto di acquisto”, Cass. Civ. sez.
II, del 04.11.2009, la n. 23347).
L'indennizzo è un debito di valore, correlato dalla legge a due parametri oggettivi, tra i quali potrà liberamente scegliere il debitore, secondo convenienza, quale adempimento di un'obbligazione semplice facoltativa (“L'obbligo d'indennità, che sorge a carico del proprietario di un fondo nel caso di opere fatte da un terzo con materiale proprio, costituisce un'obbligazione semplice assimilabile a quelle cosiddette facoltative, avendo in tal caso l'obbligato la facoltà di liberarsi pagando, a sua insindacabile scelta, il controvalore dell'incremento patrimoniale conseguito, o l'equivalente del prezzo dei
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materiali e della mano d'opera impiegati, solo se vi è stato un reale aumento di valore del fondo”, Cass. Civ. Sez. II, del 17.03.1995, la n. 3112).
Da una parte, il costo delle opere, pari all'oggettivo valore di mercato, al tempo in cui l'opera è stata incorporata, dei materiali e della mano d'opera impiegata (comprese le spese di progettazione), a prescindere dal prezzo effettivamente pagato (“In tema di opere eseguite dal terzo con materiali propri su suolo altrui, l'espressione "il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera" contenuta nel comma 2 dell'art. 936 c.c. va interpretata come riferentesi a tutte le voci di spesa oggettivamente necessarie per
l'esecuzione dell'opera (nel tempo e nel luogo in cui i lavori vennero eseguiti) a prescindere dai prezzi effettivamente pagati;
e quindi come riferentesi non solo all'oggettivo valore di mercato, al tempo dell'esecuzione, delle due voci espressamente previste (materiali e mano d'opera), ma anche delle spese di progettazione tecnica necessaria per la costruzione delle opere trattenute, nonché al corrispettivo dovuto all'impresa che ha eseguito i lavori, anche se quest'ultimo non sia stato materialmente erogato, perché il terzo era titolare dell'impresa che ha eseguito le fabbriche con i propri capitali e la propria organizzazione”, Cass. Civ. sez. III, del 04.02.2005, la n. 2273).
Pertanto, bisogna guardare alle voci di spesa oggettivamente necessarie per l'esecuzione dell'opera a prescindere dai prezzi effettivamente pagati.
Tale aspetto si intreccia con quanto eccepito dalle chiamate in causa in merito alla cessione del credito di cui sopra.
Le chiamate in causa allegano che le fatture concernenti la fornitura di sabbia, lapillo ed altri materiali furono saldate dalla la quale, in data 20.07.2013, Controparte_3
stipulava a tal fine un contratto di cessione del credito, avente titolo e natura transattiva, con il fornitore N.P. s.r.l., accettato da concernente le pretese Parte_1 relative all'adempimento della compravendita dei beni di cui sopra e descritti nelle fatture previste nella scrittura privata di cessione del credito (doc. 2 delle terze chiamate in causa).
Tale circostanza, però, non riveste alcun rilievo, posto che si è avuto modo di anticipare che l'indennizzo invocato a norma dell'art. 936 c.c. è dovuto indipendentemente dalla prova degli esborsi sostenuti dal terzo.
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Inoltre, è importante sottolineare che non ha neanche fornito Controparte_3
dimostrazione di alcun pagamento volontario ma anzi risulta che N.P. s.r.l. ha dovuto azionare esecutivamente il proprio credito, in virtù della cessione predetta (doc. 3, 4 e 5).
Pertanto, non si è realizzata la condizione indicata nella stessa scrittura privata di cessione del credito all'art. 2 che prevedeva che “l'efficacia nonché gli effetti della presente scrittura sono subordinati all'esatto e puntuale adempimento da parte di
[...]
di quanto sopra pattuito, ovvero tale cessione dovrà considerarsi CP_3 perfezionata nel momento in cui avrà effettuato l'ultimo Controparte_3 pagamento nei confronti di NP, come sopra indicato”; circostanza che ha indotto anche il giudice delegato a non ammettere tale credito al passivo fallimentare.
Dall'altra parte, l'ulteriore parametro a cui ancorare l'indennizzo è l'incremento oggettivo che l'opera genera al valore di mercato del fondo.
Orbene, nel caso di specie, il non ha esercitato la facoltà che gli Controparte_1 spettava in merito alla scelta del parametro a cui ancorare l'indennizzo, ossia valore dei materiali e della mano d'opera ovvero l'aumento di valore recato al fondo.
Dunque, bisogna partire dal dato che parte attrice ha fornito piena prova in merito alla quantificazione di entrambi i valori, producendo, da un lato, le fatture volte a dimostrare l'oggettivo valore di mercato, al tempo in cui l'opera è stata incorporata, dei materiali e della mano d'opera impiegata, a prescindere dal prezzo effettivamente pagato e, dall'altro lato, la relazione tecnica di stima redatta dall'Arch. finalizzata a provare Testimone_1
l'incremento di valore del fondo.
Considerato che il quantum risultante applicando il primo parametro è di gran lunga superiore a quello risultante applicando il secondo parametro e che parte attrice ha richiesto la condanna di parte convenuta al pagamento dell'indennizzo parametrato all'incremento di valore del suolo derivante dalla perizia di stima prodotta, si ritiene equo applicare il secondo criterio ex art. 936, comma 2, c.c..
Ciò anche tenendo conto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., il quale rappresenta, con riferimento al giudice, il logico completamento del principio della domanda stabilito, con riferimento alle parti, dall'art. 99 c.p.c.. Tale principio, com'è noto, comporta, tra le varie cose, che il giudice non possa pronunciare oltre i limiti della domanda formulata.
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4.1. Sulle risultanze della relazione tecnica di stima.
Ebbene, applicando il parametro dell'aumento di valore recato al fondo si ritiene di aderire alle risultanze della relazione tecnica di stima redatta dall'Arch Testimone_1
prodotta da parte attrice, in quanto ancorata a criteri ed elementi oggettivi e non opinabili e scevra da censure di natura logica.
Il quesito formulato nei confronti del consulente tecnico era: “letti gli atti ed espletati i sopralluoghi ritenuti necessari, il C.T.U. proceda alla stima dei beni inventariati e determini il valore dei campi di gara, escluso il terreno sottostante, comprensivi degli impianti realizzati”.
L'indagine ha avuto ad oggetto l'ippodromo di cui fanno parte i campi da gara in oggetto, oltre che i locali ove sono immagazzinati gli altri beni inventariati oggetto della procedura fallimentare n. 10/2014 – situato sulla strada regionale n. 439 Parte_1
“Sarzanese Valdera”, nel tratto che collega a Massa Marittima. Parte_1
Ciò che rileva ai fini della determinazione dell'indennizzo è il valore dei campi oggetto di stima (in sabbia, in origine in sabbia poi trasformati in erba, in erba e con scarsa sabbia) e degli impianti (elettrico, idrico e di amplificazione) e non anche dei beni mobili suscettibili di asporto materiale, per i quali sono state coordinate e definite le vendite in sede concorsuale secondo il programma di liquidazione.
Le valutazioni e le stime fatte dall'Arch. sono state effettuate avvalendosi Testimone_1
di parametri oggettivi risultanti dalla documentazione contabile agli atti della procedura fallimentare, riferita alle spese sostenute per l'approntamento dei campi oggetto di stima ed attraverso l'esame delle fatture e dei documenti di trasporto (prodotti anche in tale sede), al fine di individuare le tipologie, le caratteristiche ed i quantitativi dei materiali utilizzati, oltre ai costi degli stessi, nonché per ricavare le caratteristiche e la consistenza degli impianti a servizio e/o funzionali allo svolgimento dell'attività equestre nei campi stessi.
Detto ciò, per i campi di gara, escluso il terreno sottostante, comprensivi degli impianti realizzati a servizio degli stessi è stato stimato un aumento di valore del fondo pari ad €
166.700,00.
Preme evidenziare, al fine di corroborare ancor di più la fondatezza di tale indagine tecnica, che parte convenuta si è limitata a contestare del tutto genericamente tali risultanze, mentre le chiamate in cause non vi hanno fatto alcun riferimento.
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Dunque, il in quanto proprietario del fondo coinvolto dalle opere Controparte_1
eseguite dalla è il destinatario della pretesa azionata da parte Parte_1 attrice volta ad ottenere il pagamento dell'indennizzo ex art. 936 c.c. che si quantifica in €
166.700,00, quale incremento del valore del fondo;
tuttavia, per le ragioni suesposte, parte convenuta deve essere manlevata dalle chiamate in causa, in solido, viste le pattuizioni intervenute tra le parti.
Trattandosi di debito di valore (“L'indennità dovuta, ai sensi dell'art. 936, comma 2, c.c., dal proprietario del suolo al terzo che ivi abbia realizzato opere e costruzioni con materiali propri costituisce debito di valore, mirando non solo a ricostituire il patrimonio dell'avente diritto, ma anche a ricompensarlo dei potenziali incrementi di valore non documentabili, sicchè il giudice, nel liquidarla, è tenuto, anche di ufficio, a riconoscere, sulla corrispondente somma, gli interessi compensativi a far data dalla domanda”, Cass.
Civ. Sez. VI, del 17.03.2017, la n. 6973), tale somma deve essere rivalutata all'attualità, riconoscendo sulla stessa gli interessi compensativi a far data dalla domanda (29.03.2016) fino all'effettivo soddisfo.
Stante l'accoglimento della domanda proposta in via principale da parte attrice e la richiesta di manleva di parte convenuta, ogni altra domanda ed eccezione proposta dalle parti risulta assorbita.
Non merita, inoltre, accoglimento la domanda proposta da parte convenuta nei confronti delle terze chiamate in causa volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, essendo del tutto sfornita di allegazione e prova, sia sul piano dell'an che del quantum.
5. Sulle spese di lite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia
(scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00), delle fasi effettivamente svolte, del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie la domanda proposta in via principale da parte attrice e per l'effetto condanna il in persone del Sindaco pro tempore, al pagamento nei confronti di Controparte_1
in persona del curatore, dott.ssa Parte_1 [...]
, della somma pari ad € 166.700,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi Parte_2
legali dal 29.03.2016, computando gli interessi anno per anno sulla somma via via rivalutata oltre agli interessi legali su tale importo dalla presente sentenza al saldo;
b) Condanna il in persone del Sindaco pro tempore, al pagamento nei Controparte_1
confronti di in persona del curatore, dott.ssa Parte_1
, delle spese di lite che liquida in € 14.103,00 per compensi e in € Parte_2
786,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del
15% del compenso);
c) Accoglie la domanda di manleva di parte convenuta e per l'effetto condanna le terze chiamate in causa, e al Controparte_4 Controparte_3
pagamento, in solido, di ogni somma dovuta dal in base ai capi Controparte_1
precedenti.
Così deciso in Grosseto il 18.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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