Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 30/06/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 711 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 711 /2025 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 18/02/2025, da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Paola Baleani, presso il C.F._2 cui studio eleggono domicilio in Fermo, Largo Manara, 10, giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 Parte_2 personalmente sottoscritto e depositato in data 18.02.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno dato atto:
- di aver contratto matrimonio in Monte Vidon Corrado (FM), il 24.11.2007, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del suddetto comune (n. 2, Parte I, serie Ufficio 1,
Anno 2007);
- di aver optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
1
in data 24.11.2016; Per_2
- di essersi separati consensualmente con decreto di omologa del Tribunale Civile di
Fermo, emesso e pubblicato in data 02.03.2023, nell'ambito del procedimento n. 1958/2022
RG.
Tutto ciò premesso, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) La casa coniugale sita a Monte Vidon Corrado in Contrada Larciano n.30 di proprietà dei genitori della (ed alla stessa concessa in comodato d'uso dai suoi congiunti) rimarrà assegnata alla medesima Pt_2
Pt_2
Per_ 2) I Sigg.ri e avranno l'affido condiviso dei figli minori ed Parte_2 Parte_1 Per_1 con collocamento degli stessi presso la dimora materna, sita Monte Vidon Corrado in C.da Larciano, 30, ove hanno sempre vissuto ed ove già hanno e continueranno ad avere la loro residenza anagrafica;
3) Salvo diversi accordi tra i coniugi, minori trascorreranno con il padre week end alternati e più precisamente, durante l'anno scolastico, dalle ore 13 del sabato sino alle 18 della domenica mentre, durante il periodo estivo, dalle ore del 18 del venerdì sino alle ore 22 della domenica.
Per quel che concerne le festività natalizie, i minori resteranno una settimana consecutiva con la madre ed una col padre;
l'anno che passeranno il Natale con il padre, il Capodanno saranno con la madre e viceversa
l'anno successivo e così di seguito;
durante le vacanze Pasquali, i minori resteranno 3 giorni consecutivi col padre
e 3 giorni con la madre, alternando ogni anno la festività Pasquale con l'uno e con l'altro genitore.
In alternativa, previo accordo di entrambi i genitori, i minori trascorreranno la vigilia con l'uno e la festività con l'altro ovvero a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro.
Nel periodo estivo i minori trascorreranno il mese di agosto una settimana con un genitore, quella successiva con l'altro e così via sino alla fine del mese.
Diverse ed ulteriori modalità in relazione ai tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore potranno essere sempre concordate dai coniugi nel rispetto delle loro esigenze e di quelle dei figli.
4)Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la complessiva Parte_1 Pt_2 somma di € 300,00 quale contributo al mantenimento dei figli. La somma di € 300,00 sarà soggetta annualmente a rivalutazione secondo indice ISTAT;
5) Le spese straordinarie, come da vigente Protocollo del Tribunale di Fermo da regolamentarsi secondo le previsioni ivi contenute, saranno ripartite al 50% tra i coniugi;
6)I coniugi risultano essere intestatari dei seguenti buoni fruttiferi postali:
2 -Buono fruttifero postale n.05/036 03 0077 EBO 0014 Serie B 37emesso il 26.11.07 di € 1000,00;
-Buono fruttifero postale n.05/036 03 0078 EBO 0015 Serie B 37emesso il 26.11.07 di € 1000,00;
-Buono fruttifero postale n.05/036 03 0079 EBO 0016 Serie B 37emesso il 26.11.07 di € 1000,00;
-Buono fruttifero postale n.05/036 03 0080 EBO 0017 Serie B 37emesso il 26.11.07 di € 1000,00;
-Buono fruttifero postale n.05/036 03 0081 EBO 0018 Serie B 37emesso il 26.11.07 di € 1000,00;
-Buono fruttifero postale n.05/036 03 0082 EBO 0019 Serie B 37emesso il 26.11.07 di € 1000,00;
-Buono fruttifero postale n.05/036 03 0083 EBO 0020 Serie B 37emesso il 26.11.07 di € 1000,00;
-Buono fruttifero postale n.05/036 03 0084 EBO 0021 Serie B 37emesso il 26.11.07 di € 1000,00;
Il Sig. si obbliga a che, nel momento i buoni sopraindicati verranno liquidati, l'intero Parte_1 importo liquidato venga tutto introitato dalla a titolo di mantenimento pregresso e futuro dei figli Pt_2
7) I coniugi dichiarano inoltre che niente hanno da pretendere l'un l'altro per diverso titolo, nonché di aver già regolato in precedenza ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorrente”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis. 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
* * *
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
3 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Monte Vidon Corrado (FM) il 24.11.2007 tra e Parte_1 Parte_2
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
5) manda alla Cancelleria per la trasmissione della copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monte Vidon
Corrado, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 12.06.2025
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
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