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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 21/03/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LUCCA
r.g. n. 1843/2023
All'udienza del 21.3.2025 davanti al Giudice, Dott. Giampaolo Fabbrizzi, compaiono
Per , l'avv.to/gli avv.ti SALVIA ANDREA il quale precisa le AR conclusioni come da atto di citazione, insistendo in via istruttoria come da memoria ex art. 171-ter c.p.c. n. 2) c.p.c..
Per , l'avv.to/avv.ti MALOSSI CARLO il quale precisa le Controparte_1 conclusioni come in comparsa di costituzione e risposta
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Esaurita la discussione, le parti rinunciano ad assistere alla lettura del dispositivo e della motivazione ed interrompono il collegamento, dichiarando che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
- 1 - Il Giudice, terminata la Camera di Consiglio, dà lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto che costituiscono parte integrante del presente verbale.
§ § §
REPUBBLICA ITALIANA IIINNN NNNOOOMMMEEE DDDEEELLL PPPOOOPPPOOOLLLOOO IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1843 dell'anno 2023, pendente
TRA Parte_2
: AVV. ANDREA SALVIA
[...]
- PARTE ATTRICE OPPONENTE -
CONTRO
Controparte_1
DIFENSORI: AVV. CARLO MALOSSI, AVV. ANDRE' CASTELLI
- PARTE CONVENUTA OPPOSTA -
avente a oggetto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
- 2 - ➢ Parte attrice. In via istruttoria come da memoria ex art. 171-ter c.p.c. n. 2) c.p.c..
Nel merito: “Voglia il Tribunale di Lucca, disattesa e reietta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e difesa, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di -in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore- per le motivazioni di cui in narrativa e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore di -in persona del legale rappresentante pro tempore- dell'importo AR di 45.353,00 USD da convertirsi in Euro al cambio attuale, oltre interessi moratori da calcolarsi dal 19.03.22 al saldo. Con vittoria di competenze professionali e spese, anche per la fase monitoria, oltre Cap ed Iva come per legge”.
➢ Parte convenuta: “Voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, previo ogni preliminare accertamento di legge e del caso, così giudicare: In via preliminare/pregiudiziale: dichiarare il difetto di giurisdizione internazionale del giudice italiano in favore del giudice tedesco, e precisamente il Tribunale della città di Amburgo (Landgericht Hamburg, Sievekingpl. 1, 20355 Hamburg, Germania) per qualsiasi azione nei confronti della odierna convenuta ovvero del giudice statunitense per qualsiasi azione nei confronti della DI HN LLC e precisamente del Tribunale civile della contea di Broward di Fort Lauderdale (USA) e conseguentemente rigettare tutte le domande di parte attrice. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non trovasse accoglimento l'eccezione di difetto di giurisdizione, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della , per tutte le ragioni esposte in precedenza sia in fatto Controparte_1 che in diritto. In via subordinata nel merito: nella denegata ipotesi in cui non trovassero accoglimento le eccezioni di difetto di giurisdizione e di mancanza di legittimazione passiva dell'odierna convenuta, accertare l'insussistenza del credito azionato e conseguentemente rigettare tutte le domande proposte dalla per le ragioni AR di fatto e di diritto come sopra esposte In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre al 15% di spese generali, C.n.p.a.f. e Iva come per Legge”.
§ § §
§1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, a seguito dell'opposizione presentata dalla debitrice intimata avverso ingiunzione di pagamento europea del
24.6.2022, proseguiva il procedimento a norma dell'art. 17 AR
Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
- 3 - 12 dicembre 2006 , che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, convenendo in giudizio onde sentirla Controparte_1
condannare al pagamento della somma di euro 45.353,00 USD, da convertirsi in euro al cambio attuale, oltre interessi moratori dal 19.3.2022 sino al saldo, assumendo che
DI HN LLC, pur ricevendo l'integrale pagamento della somma complessiva di euro 134.100,00 USD, come da fattura 8069/2021, consegnava solo parzialmente la merce ordinata;
che la questione veniva presa in carico da
[...]
, che riferiva di aver la disponibilità della merce in magazzino, Controparte_1
previo pagamento del prezzo;
che pertanto, avendo la convenuta rifiutato la consegna della merce, quest'ultima era tenuta a restituire la differenza tra il prezzo pagato ed il valore delle merci consegnate.
§1.1 – Per resistere alla domanda e chiederne il rigetto si è costituita
[...]
, preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione del Controparte_1
giudice adito, in favore del competente giudice tedesco o statunitense e, nel merito, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che dalla documentazione prodotta non emergeva la prova del rapporto contrattuale instaurato con la convenuta, tenuto conto che l'ordinativo era stato inoltrato a – ed il contratto concluso con - DI HN LLC, società avente sede legale in Fort
Lauderdale, nello Stato della Florida.
§1.2 – Istruita sulla base dei soli documenti prodotti, all'udienza del 21 marzo
2025, precisate le conclusioni, la causa è stata decisa mediante discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale è stata data lettura dei motivi in fatto e diritto della decisione.
§2. – La domanda, pur dovendo essere conosciuta dal giudice italiano, è infondata.
§3. – Anzitutto, dev'essere disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Poiché convenuta è una società di diritto tedesco, è vero che in base alla regola generale di cui all'art. 4 del regolamento UE n. 1215/2012 del Parlamento europeo e
- 4 - del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
(rifusione), «le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».
E' però anche vero che a norma dell'art. 7, 1° comma del regolamento, inserito all'interno della sezione 2, volta a dettare casi di competenze giurisdizionali speciali, è sancito che «una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: a) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio;
b) ai fini della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è: - nel caso di compravendita di beni, il luogo situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto».
In ordine alla portata di tali disposizioni, è stato chiarito che “in tema di giurisdizione del giudice italiano, la competenza speciale, prevista dall'art. 7 del Reg. UE
n. 1215 del 2012, sussiste anche nei casi in cui l'obbligazione dedotta in giudizio non tragga propriamente fonte da un contratto, purché sia possibile individuare un'obbligazione giuridica liberamente assunta, poiché la nozione di materia contrattuale, a cui rimanda la citata disposizione, va interpretata facendo riferimento agli obiettivi ed all'impianto sistematico del regolamento, nonché ai principi desumibili da tutti gli ordinamenti giuridici nazionali” (Cass., sez. un., ord. n. 11387 del 2024).
§3.2 – Nell'ampia accezione di controversia contrattuale cui l'art. 7 reg.
1215/2012 ha riguardo rientra quindi innegabilmente anche la controversia in esame, che si assume comunque fondata su un'obbligazione liberamente assunta dalla convenuta, la cui esecuzione avrebbe dovuto avvenire in Italia. Altro è, invece, il merito della controversia e la fondatezza della pretesa, che, affermata la giurisdizione del giudice italiano, qui appresso si va ad esaminare.
§4. – Nel merito, la domanda non è fondata.
- 5 - E' la stessa attrice a teorizzare che il rapporto, in origine, era stato instaurato con
DI HN LLC.
Attesa l'insolvenza di quest'ultima, si sarebbe rivolta a AR
, controllata al 100% dalla società statunitense e con il Controparte_1
medesimo amministratore unico, affinché “prendesse in carico la questione”. Nella corrispondenza telematica in atti (doc. 6 fasc. attoreo) la convenuta dà atto della disponibilità in magazzino della merce non consegnata dalla controllante, previo pagamento del prezzo. Il che conferma non soltanto l'alterità soggettiva tra controllante e controllante, ma anche la necessità di instaurare un distinto rapporto contrattuale, attesa la relatività degli effetti del distinto rapporto costituito dall'attrice con la controllante. Attrice che, dunque, non poteva dolersi nei confronti della controllata onde riversare su quest'ultima gli effetti dell'inadempimento della controllante, ma soltanto stipulare con la prima un nuovo contratto per la fornitura delle merci mancanti.
Contratto che, invece, è pacifico non si sia concluso.
Da qui, il rigetto della domanda attorea, non essendo la convenuta passivamente legittimata (cioè a dirsi titolare, dal lato passivo) in ordine alla pretesa fatta valere.
§5. – Le spese di lite si liquidano come da dispositivo, applicando i valori medi dei parametri sulla base del valore di causa, fatta eccezione per la fase istruttoria, da compensare con i valori minimi per la ridotta attività difensiva espletata. Il compenso professionale spettante è pari ad euro 6.700,00.
P.q.m.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda.
- Condanna l'attrice a rifondere le spese di lite, liquidate in euro 6.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Lucca, 21 marzo 2025
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Il Giudice Unico Dott. Giampaolo Fabbrizzi
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